Buonasera avvocato,
un mio amico mi ha chiesto un parere al quale non ho saputo dare una risposta certa. Le racconto la vicenda: un militare ha avuto irrogata una sanzione disciplinare. Ha proposto ricorso gerarchico, dichiarato improcedibile poichè presentato fuori tempo massimo. bene,dopo oltre 6 mesi ha presentato accesso agli atti per proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (già scaduti i 120 giorni) avverso la sanzione ricevuta. Può l'Amministrazione Militare non permettere l'accesso agli atti essendo la mrtivazione non valida per la finalità e che non vi è più l'interessse attuale, reale e concreto?
Grazie per le risposte che vorrà fornirmi.
Il gladiatore
accesso agli atti
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: accesso agli atti
L'Amministrazione di appartenenza del militare non può assolutamente opporsi all'istanza di accesso per due motivi:
1) gli artt. 70 e segg. del Regolamento di disciplina militare (Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1986 Num. 545), prevede che "Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato di proscioglimento dall'addebito". Quindi, ai fini dell'accesso agli atti, è irrilevante la circostanza che siano scaduti i termini per presentare ricorso gerarchico al Presidente della Repubblica;
2) la valutazione sulla legittimità dell'istanza di accesso, ossia degli interessi giuridici rilevanti dell'istante spetta al giudice e non all'Amministrazione di appartenenza. A tal riguardo, riporto una sentenza del Consiglio di Stato:
C. di S., Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dall’art.22 L.7 agosto 1990 n.241, va riconosciuto a chiunque si trovi in una particolare situazione legittimante, e cioè in un rapporto con l’affare o il procedimento in relazione al quale si chiede di esercitare il suddetto diritto; pertanto l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti va effettuata con riferimento alle finalità che l’istante dichiara di perseguire, senza che possa essere operato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità dell’eventuale domanda giudiziaria che l’interessato andrà eventualmente a proporre, la cui valutazione spetterà al giudice chiamato a decidere.
Spero di esserti stato utile
Athos (maresciallo aiutante della G.d.F.)
1) gli artt. 70 e segg. del Regolamento di disciplina militare (Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1986 Num. 545), prevede che "Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato di proscioglimento dall'addebito". Quindi, ai fini dell'accesso agli atti, è irrilevante la circostanza che siano scaduti i termini per presentare ricorso gerarchico al Presidente della Repubblica;
2) la valutazione sulla legittimità dell'istanza di accesso, ossia degli interessi giuridici rilevanti dell'istante spetta al giudice e non all'Amministrazione di appartenenza. A tal riguardo, riporto una sentenza del Consiglio di Stato:
C. di S., Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dall’art.22 L.7 agosto 1990 n.241, va riconosciuto a chiunque si trovi in una particolare situazione legittimante, e cioè in un rapporto con l’affare o il procedimento in relazione al quale si chiede di esercitare il suddetto diritto; pertanto l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti va effettuata con riferimento alle finalità che l’istante dichiara di perseguire, senza che possa essere operato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità dell’eventuale domanda giudiziaria che l’interessato andrà eventualmente a proporre, la cui valutazione spetterà al giudice chiamato a decidere.
Spero di esserti stato utile
Athos (maresciallo aiutante della G.d.F.)
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Re: accesso agli atti
Messaggio da gladiatore »
Casro Athos, Ti ringrazio per la risposta ma non la condivido. Per quanto riguarda il R.D.M. è indubbio che l'articolo da te citato riguarda la possibilità che il militare ha per ottenere il riesame della sanzione comminatagli. La stessa va presentata al soggetto che ha irrogato il provvedimento. Nel caso in specie l'istanza di accesso agli atti, così come novellato nelle norme, anche con le ultime novità del 2006, deve indicare i motivi per i quali si accede e che l'istante abbia un diritto reale, attuale e concreto. Egli nella sua domanda ha indicato, a chiare lettere, che desidera presentare ricorso straordinario al Prwesidente della Repubblica ( e non gerarchico) per la sanzione inflittagli. Quindi, secondo me, la mancanza di tali requisiti (diritti reali, concreti, attuali) rende inaccettabile l'accesso, fermo restando che i termini di 120 giorni, utili per il ricorso al Presidente e solo per provvedimenti definitivi, sono abbondantemente scaduti.
La sentenza del C.d.S. che tu citi, bisogna interpretarla nella sua interezza ed al caso per cui era stata emessa.
Con la più viva cordialità. Gladiatore (Luog. CC)
La sentenza del C.d.S. che tu citi, bisogna interpretarla nella sua interezza ed al caso per cui era stata emessa.
Con la più viva cordialità. Gladiatore (Luog. CC)
Re: accesso agli atti
caro collega,
allora ti dirò di più:
La giurisprudenza ha chiarito che, nei casi in cui il nesso tra il documento amministrativo richiesto e la situazione giuridica è evidente, ad esempio nei rapporti di lavoro, non è necessaria una specifica motivazione, poiché l’interesse del richiedente è presunto - C. di S., Sez. IV, 29 aprile 1996, n. 658.
Al pubblico dipendente va riconosciuta una posizione soggettiva particolarmente tutelata in ordine alla conoscenza degli atti riguardanti il proprio status; pertanto, la domanda di accesso dell’interessato ai detti documenti non deve essere corredata da alcuna specifica motivazione, essendo in re ipsa l’interesse del richiedente ad avere accesso agli atti che lo riguarda.
Cordialità
allora ti dirò di più:
La giurisprudenza ha chiarito che, nei casi in cui il nesso tra il documento amministrativo richiesto e la situazione giuridica è evidente, ad esempio nei rapporti di lavoro, non è necessaria una specifica motivazione, poiché l’interesse del richiedente è presunto - C. di S., Sez. IV, 29 aprile 1996, n. 658.
Al pubblico dipendente va riconosciuta una posizione soggettiva particolarmente tutelata in ordine alla conoscenza degli atti riguardanti il proprio status; pertanto, la domanda di accesso dell’interessato ai detti documenti non deve essere corredata da alcuna specifica motivazione, essendo in re ipsa l’interesse del richiedente ad avere accesso agli atti che lo riguarda.
Cordialità
Re: accesso agli atti
Tratto dalla circolare del COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
I REPARTO e UFFICIO CENTRALE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
nr.263000/090
avente ad oggetto: DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
del 08 ottobre 2001
I REPARTO e UFFICIO CENTRALE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
nr.263000/090
avente ad oggetto: DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
del 08 ottobre 2001
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Re: accesso agli atti
Messaggio da gladiatore »
Carissimo Athos,
trovo molto interessanti le tue osservazioni e nonostante ciò continuo a non essere d'accordo con le tue idee. Le sentenze cui fai riferimento sono datate e, tenendo conto delle variazioni intervenute negli anni, l'interesse del richiedente deve essere , ictu oculi, concreto, reale ed attuale e non presunto. Ne discende che la motivazone deve essere nota. Quindi secondo te un maresciallo aiutante non promosso luogotenente nel 2006 può, nel 2010, avanzare istanza di accesso agli atti per avere documenti utilizzati dalla commissione che lo ha escluso e non deve indicare neanche i motivi di tale scelta? Mi sembra troppo.
Comunque aspettiamo con ansia la risposta dell'avvocato
Con viva cordialità
trovo molto interessanti le tue osservazioni e nonostante ciò continuo a non essere d'accordo con le tue idee. Le sentenze cui fai riferimento sono datate e, tenendo conto delle variazioni intervenute negli anni, l'interesse del richiedente deve essere , ictu oculi, concreto, reale ed attuale e non presunto. Ne discende che la motivazone deve essere nota. Quindi secondo te un maresciallo aiutante non promosso luogotenente nel 2006 può, nel 2010, avanzare istanza di accesso agli atti per avere documenti utilizzati dalla commissione che lo ha escluso e non deve indicare neanche i motivi di tale scelta? Mi sembra troppo.
Comunque aspettiamo con ansia la risposta dell'avvocato
Con viva cordialità
- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: accesso agli atti
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
La verità sta nel mezzo.
premetto che la domanda di accesso deve contenere una seppur generica indicazione dell'interesse perseguito tramite l'accesso agli atti richiesti.
L'amministrazione, inoltre, ben può vagliare l'interesse che muove l'istanza di accesso del dipendente ed esprimere un riifiuto laddove esso sia manifestamente inesistente o venuto meno.
In quest'ottica, è sempre consigliabile indicare la generica finalità di tutelare i propri interessi in ogni sede giurisizionale e/o amministrativa. In tale dicitura ben rientra ogni finalità che va dalla denuncia penale al ricorso per riesame o, addirittura, alla denuncia politica (tramite interrogazione parlamentare, per esempio).
In conclusione, se nel caso di specie, il richiedente aveva indicato la sola finalità di proporre ricorso straordinario al capo dello Stato ed il relativo termine di impugnazione era già spirato, ben ha fatto l'amministrazione a rigettare l'istanza.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
premetto che la domanda di accesso deve contenere una seppur generica indicazione dell'interesse perseguito tramite l'accesso agli atti richiesti.
L'amministrazione, inoltre, ben può vagliare l'interesse che muove l'istanza di accesso del dipendente ed esprimere un riifiuto laddove esso sia manifestamente inesistente o venuto meno.
In quest'ottica, è sempre consigliabile indicare la generica finalità di tutelare i propri interessi in ogni sede giurisizionale e/o amministrativa. In tale dicitura ben rientra ogni finalità che va dalla denuncia penale al ricorso per riesame o, addirittura, alla denuncia politica (tramite interrogazione parlamentare, per esempio).
In conclusione, se nel caso di specie, il richiedente aveva indicato la sola finalità di proporre ricorso straordinario al capo dello Stato ed il relativo termine di impugnazione era già spirato, ben ha fatto l'amministrazione a rigettare l'istanza.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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Re: accesso agli atti
Messaggio da gladiatore »
Gentilissimo Avvocato,
La ringrazio per l'esauriente risposta che ha voluto fornirmi e Le auguro un buon lavoro.
Con sincera ammirazione
Il gladiatore
La ringrazio per l'esauriente risposta che ha voluto fornirmi e Le auguro un buon lavoro.
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Il gladiatore
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