Salve...mi rivolgo soprattutto ai colleghi dell'Arma, significando che quella che segue è una domanda specifica. Quindi se c'è qualche collega più informato di me e può darmi una risposta, gentilmente si può far vivo???
Mi spiego.
Almeno credo di sapere che, per legge, il preavviso ai sensi dell'art.10/bis della L.241/90 viene sempre fatto dall'Amministrazione in relazione ad ogni istanza e, quindi, anche per le istanze di trasferimento, soprattutto quando motivate. Qualcuno però mi ha detto che il C.do Generale si è espresso in merito, escludendo - in poche parole - questo obbligo, quindi, in caso di presentazione di una domanda di trasferimento, arriva direttamente la "sentenza", senza darci più la possibilità di presentare - entro 10 giorni - eventuali osservazioni.
Cosa mi dite? Qualcuno può indirizzarmi in tal senso alla ricerca di qualche circolare dell'Arma?
Infine se è viene meno questo obbligo da parte dell’Amministrazione, cosa si potrebbe fare (ricorso, ect.)?
Grazie
App.CC.
Preavviso ai sensi dell'art.10/bis della L.241/90
Re: Preavviso ai sensi dell'art.10/bis della L.241/90
Messaggio da enzonero »
In effetti è vero!
In considerazione di un movimento da te non voluto o di una domanda respinta puoi fare queste cose:
richiesta di riesame della pratica;
ricorso avverso tramite gerarchico;
ricorso al Tar.
ciao

In considerazione di un movimento da te non voluto o di una domanda respinta puoi fare queste cose:
richiesta di riesame della pratica;
ricorso avverso tramite gerarchico;
ricorso al Tar.
ciao
Re: Preavviso ai sensi dell'art.10/bis della L.241/90
Caro collega,
l'Arma è un'Amministrazione pubblica ed in quanto tale è obbligata ad atteneri alle leggi in vigore. L'art.10 bis della legge 241/90 la obbliga a darti comunicazione della conclusione del procedimento amministrativo e quindi ti deve dare la possibilità di produrre osservazioni in base ai loro motivi ostativi.
Questo è un motivo di nullità del procedimento in sede di ricorso amministrativo.
l'Arma è un'Amministrazione pubblica ed in quanto tale è obbligata ad atteneri alle leggi in vigore. L'art.10 bis della legge 241/90 la obbliga a darti comunicazione della conclusione del procedimento amministrativo e quindi ti deve dare la possibilità di produrre osservazioni in base ai loro motivi ostativi.
Questo è un motivo di nullità del procedimento in sede di ricorso amministrativo.
Re: Preavviso ai sensi dell'art.10/bis della L.241/90
Messaggio da delfino »
Caro collega,
ti scrivo per fresca esperienza personale:
la domanda di trasferimento instaura un procedimento amministrativo, e come tale l'Arma DEVE attenersi alla normativa vigente, in particolare alla 241/90.
Perciò, se non ti è stata notificata la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" (art.10bis) il procedimento è sicuramente impugnabile e tu puoi fare tranquillamente ricorso.
ATTENZIONE: tutto questo è valido solo in teoria.
Ora passiamo alla pratica:
Parti dal presupposto che l'Arma ha sempre il coltello dalla parte del manico.
Se tu dovessi vincere il ricorso l'Arma riapre il procedimento, ti notifica tutto come previsto, e alla fine NON ti trasferisce lo stesso.
Questo è uno dei casi in cui il ricorso, anche se hai ragione, non serve a nulla.
Al contrario se hai subito un provvedimento e credi di non meritarlo (trasferimento, punizione, cambio incarico) conviene fare ricorso e chiedere una sospensiva del provvedimento.
Io agirei così: innanzitutto fai richiesta di accesso agli atti (art.25 legge 241/1990 e art.4 del D.P.R. 352/1992), così da vedere i motivi per cui ti è stata rigettata l'istanza.
Dopodichè produci un'altra istanza, meglio se con aggravamento del quadro complessivo della situazione, e cerca di controbattere TUTTI i punti ostativi della precedente istanza.
In bocca al lupo
ti scrivo per fresca esperienza personale:
la domanda di trasferimento instaura un procedimento amministrativo, e come tale l'Arma DEVE attenersi alla normativa vigente, in particolare alla 241/90.
Perciò, se non ti è stata notificata la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" (art.10bis) il procedimento è sicuramente impugnabile e tu puoi fare tranquillamente ricorso.
ATTENZIONE: tutto questo è valido solo in teoria.
Ora passiamo alla pratica:
Parti dal presupposto che l'Arma ha sempre il coltello dalla parte del manico.
Se tu dovessi vincere il ricorso l'Arma riapre il procedimento, ti notifica tutto come previsto, e alla fine NON ti trasferisce lo stesso.
Questo è uno dei casi in cui il ricorso, anche se hai ragione, non serve a nulla.
Al contrario se hai subito un provvedimento e credi di non meritarlo (trasferimento, punizione, cambio incarico) conviene fare ricorso e chiedere una sospensiva del provvedimento.
Io agirei così: innanzitutto fai richiesta di accesso agli atti (art.25 legge 241/1990 e art.4 del D.P.R. 352/1992), così da vedere i motivi per cui ti è stata rigettata l'istanza.
Dopodichè produci un'altra istanza, meglio se con aggravamento del quadro complessivo della situazione, e cerca di controbattere TUTTI i punti ostativi della precedente istanza.
In bocca al lupo
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