causa di servizio
Re: causa di servizio
“Gonartrosi dx in ginocchio varo”;
1) - Il Tar disponeva con ordinanza istruttoria la nomina di un verificatore al fine di accertare se l’infermità “ possa dirsi riconducibile sotto il profilo eziologico quale causa o concausa di servizio rispetto alle mansioni svolte a titolo continuativo dal ricorrente" avendo riscontrato che dalla documentazione, prodotta in giudizio, anche in base alla letteratura clinica, appariva ipotizzabile un rapporto di causa ed effetto tra le mansioni svolte e l’infermità;
2) - La verificazione disposta dal Collegio ha ritenuto che la gonartrosi incidente sull’odierno ricorrente è riconducibile sotto il profilo eziologico alla prima minescectomia, subita dopo il 1979, a sua volta già riconosciuta quale dipendente da causa o concausa di servizio in relazione all’infortunio patito.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00591/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Chiummarulo, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del Tar Puglia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, rappresentata difesa dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- del D.M. n.826 con il quale il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, n, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità n.2 “Gonartrosi dx in ginocchio varo”;
- ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dip.Vigili del Fuoco,Socc.Pubb.-Dif.C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Maria Morelli, su delega dell'avv. G. Chiummarulo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il D.M. n.826, con il quale il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità diagnosticata al ricorrente “Gonartrosi dx in ginocchio varo”;
L’odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento del suddetto provvedimento, deducendo la Violazione dell’art. 57 del D.P.R. 686/57, del D.P.R. 3/57, della L. n.469/61, d del D.P.R. n. 461/2001, del d.lgs. n. 217/2005, dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione statale, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando l'ampia discrezionalità tecnica delle valutazioni espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio, a suo dire sottoposte a sindacato di legittimità limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, inattendibilità ed illogicità, non ricorrenti nella fattispecie per cui è causa.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2011, altro Collegio di questa Sezione, con ord. n. 1098/2011, disponeva con ordinanza istruttoria n. 1098/2011 la nomina di un verificatore, poi sostituito con successiva ordinanza n. 1366/2011 al fine di accertare se l’infermità di “Gonartrosi dx in ginocchio varo “ possa dirsi riconducibile sotto il profilo eziologico quale causa o concausa di servizio rispetto alle mansioni svolte a titolo continuativo dal ricorrente di Capo Reparto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”, avendo riscontrato che dalla documentazione, prodotta in giudizio, anche in base alla letteratura clinica, appariva ipotizzabile un rapporto di causa ed effetto tra le mansioni svolte dal sig. OMISSIS e l’infermità “Gonartrosi dx in ginocchio varo” in contrasto con quanto accertato dal Capo Dipartimento Ministero dell’Interno, nonché dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (delibera n.17647/2005 del 21 novembre 2006), atto impugnato con il ricorso in epigrafe.
Dopo il deposito della richiesta verificazione in data 9 dicembre 2011, all'udienza pubblica del 2 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La verificazione disposta dal Collegio ha ritenuto che la gonartrosi incidente sull’odierno ricorrente è riconducibile sotto il profilo eziologico alla prima minescectomia, subita dopo il 1979, a sua volta già riconosciuta quale dipendente da causa o concausa di servizio in relazione all’infortunio patito dal sig. OMISSIS.
Secondo giurisprudenza consolidata, le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorché connotano la genesi della malattia) e determinante (allorché i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato (così T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 agosto 2007, n. 1985, in termini T.A.R. Lazio Roma sez I 3 aprile 2008, n. 2828) con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali "disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato" (T.A.R. Marche sez I 11 luglio 2006, n. 534, T.A.R. Lazio Roma sez I 3 aprile 2008, n. 2828).
Alla luce delle suesposte valutazioni, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio con delibera del 21 novembre 2006, richiamato per relationem nell’impugnato decreto ministeriale, ha omesso di considerare l’incidenza della prima minescectomia, subita dopo il 1979 dal ricorrente, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e quindi di pronunciarsi con certezza se tale intervento sia stato concausa efficiente e determinante della patologia lamentata.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata e per essa del Comitato di Verifica per le cause di servizio di sottoporre l’odierno ricorrente a nuova valutazione, tenendo conto della disposta verificazione, depositata in giudizio e dei criteri di cui in sentenza.
Le spese, comprensive dei costi di verificazione, seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, quantificate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, nonché al pagamento per prestazioni professionali in favore del verificatore Prof. Alessandro Dell’Erba, da quantificarsi in 900 euro oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
1) - Il Tar disponeva con ordinanza istruttoria la nomina di un verificatore al fine di accertare se l’infermità “ possa dirsi riconducibile sotto il profilo eziologico quale causa o concausa di servizio rispetto alle mansioni svolte a titolo continuativo dal ricorrente" avendo riscontrato che dalla documentazione, prodotta in giudizio, anche in base alla letteratura clinica, appariva ipotizzabile un rapporto di causa ed effetto tra le mansioni svolte e l’infermità;
2) - La verificazione disposta dal Collegio ha ritenuto che la gonartrosi incidente sull’odierno ricorrente è riconducibile sotto il profilo eziologico alla prima minescectomia, subita dopo il 1979, a sua volta già riconosciuta quale dipendente da causa o concausa di servizio in relazione all’infortunio patito.
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N. 00591/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Chiummarulo, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del Tar Puglia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, rappresentata difesa dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- del D.M. n.826 con il quale il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, n, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità n.2 “Gonartrosi dx in ginocchio varo”;
- ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dip.Vigili del Fuoco,Socc.Pubb.-Dif.C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Maria Morelli, su delega dell'avv. G. Chiummarulo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il D.M. n.826, con il quale il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità diagnosticata al ricorrente “Gonartrosi dx in ginocchio varo”;
L’odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento del suddetto provvedimento, deducendo la Violazione dell’art. 57 del D.P.R. 686/57, del D.P.R. 3/57, della L. n.469/61, d del D.P.R. n. 461/2001, del d.lgs. n. 217/2005, dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione statale, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando l'ampia discrezionalità tecnica delle valutazioni espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio, a suo dire sottoposte a sindacato di legittimità limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, inattendibilità ed illogicità, non ricorrenti nella fattispecie per cui è causa.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2011, altro Collegio di questa Sezione, con ord. n. 1098/2011, disponeva con ordinanza istruttoria n. 1098/2011 la nomina di un verificatore, poi sostituito con successiva ordinanza n. 1366/2011 al fine di accertare se l’infermità di “Gonartrosi dx in ginocchio varo “ possa dirsi riconducibile sotto il profilo eziologico quale causa o concausa di servizio rispetto alle mansioni svolte a titolo continuativo dal ricorrente di Capo Reparto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”, avendo riscontrato che dalla documentazione, prodotta in giudizio, anche in base alla letteratura clinica, appariva ipotizzabile un rapporto di causa ed effetto tra le mansioni svolte dal sig. OMISSIS e l’infermità “Gonartrosi dx in ginocchio varo” in contrasto con quanto accertato dal Capo Dipartimento Ministero dell’Interno, nonché dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (delibera n.17647/2005 del 21 novembre 2006), atto impugnato con il ricorso in epigrafe.
Dopo il deposito della richiesta verificazione in data 9 dicembre 2011, all'udienza pubblica del 2 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La verificazione disposta dal Collegio ha ritenuto che la gonartrosi incidente sull’odierno ricorrente è riconducibile sotto il profilo eziologico alla prima minescectomia, subita dopo il 1979, a sua volta già riconosciuta quale dipendente da causa o concausa di servizio in relazione all’infortunio patito dal sig. OMISSIS.
Secondo giurisprudenza consolidata, le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorché connotano la genesi della malattia) e determinante (allorché i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato (così T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 agosto 2007, n. 1985, in termini T.A.R. Lazio Roma sez I 3 aprile 2008, n. 2828) con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali "disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato" (T.A.R. Marche sez I 11 luglio 2006, n. 534, T.A.R. Lazio Roma sez I 3 aprile 2008, n. 2828).
Alla luce delle suesposte valutazioni, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio con delibera del 21 novembre 2006, richiamato per relationem nell’impugnato decreto ministeriale, ha omesso di considerare l’incidenza della prima minescectomia, subita dopo il 1979 dal ricorrente, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e quindi di pronunciarsi con certezza se tale intervento sia stato concausa efficiente e determinante della patologia lamentata.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata e per essa del Comitato di Verifica per le cause di servizio di sottoporre l’odierno ricorrente a nuova valutazione, tenendo conto della disposta verificazione, depositata in giudizio e dei criteri di cui in sentenza.
Le spese, comprensive dei costi di verificazione, seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, quantificate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, nonché al pagamento per prestazioni professionali in favore del verificatore Prof. Alessandro Dell’Erba, da quantificarsi in 900 euro oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
Re: causa di servizio
Un dipendente di un Ospedale è stato sottoposto ad esame polisonnografico che ha evidenziato “la presenza di apnee ostruttive del sonno con frequenza di grado severo…”, ricevendo un giudizio di parziale inidoneità, con prescrizione di “evitare il lavoro notturno “.
L’esame è stato ripetuto dove veniva riscontrata “sindrome delle apnee notturna di grado moderato ...." cui seguivano specifiche prescrizioni, d’idoneità al lavoro, con le condizioni di evitare il lavoro notturno ed esposizione a gas anestetici.
Chissà se da noi è la stessa cosa.
L’esame è stato ripetuto dove veniva riscontrata “sindrome delle apnee notturna di grado moderato ...." cui seguivano specifiche prescrizioni, d’idoneità al lavoro, con le condizioni di evitare il lavoro notturno ed esposizione a gas anestetici.
Chissà se da noi è la stessa cosa.
Re: causa di servizio
1)- Il CVCS non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie contratte: “ernia discale mediana e paramediana sn e protrusioni discali multiple ecc. ecc.".
2)- Come al solito: - il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio ha considerato le predette patologie non imputabili a causa di servizio e non aventi nemmeno nella causa di servizio la loro concausa, con riferimento alla tipologia del servizio prestata dal ricorrente. In particolare detto Comitato qualifica la predetta patologia come “forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad una usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocai eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
Il collega APS CC. fa presente nel ricorso che:
3) - impiegato nell’ultimo ventennio con funzioni di servizi esterni di pronto intervento ovvero in servizi di pattuglia e controllo del territorio svolti in macchina con turni di sei ore giornaliere, con forti rischi per l’integrità fisica , oltre che per incidenti stradali per il logorio fisico causato dalla postura, di fatto negli ultimi undici anni ha subito svariati incidenti stradali riportando plurimi traumi discorsivi del rachide cervicale, tutti riconosciuti come dipendenti da causa di servizio dalle varie commissioni medichi che lo hanno esaminato.
IL TAR DI CATANIA nell'accogliere le motivazioni del collega precisa:
1) - Il Comitato di Verifica per le cause di servizio si è limitato a evidenziare che “nella maggior parte dei casi” le patologie riscontrate deriverebbero da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti..”, escludendo così la dipendenza da causa di servizio.
2) - Ma tale parere, costituente per relationem il motivo fondante del diniego qui opposto, si basa su di una notazione probabilistica e quindi non esplicita le ragioni per le quali le patologie del ricorrente non siano riconducibili a causa di servizio. Il fatto che “nella maggior parte dei casi” tali patologie siano dipendenti da patogenesi artrogena non esclude che nel caso di specie assuma valore causale o concausale proprio la particolare natura del servizio svolto dal ricorrente (per oltre venti anni impegnato alla giuda di autoveicoli con turni di sei ore giornaliere).
3) - L’omessa considerazione dello specifico servizio ai fini della valutazione della dipendenza da cause di servizio delle patologie di cui è affetto il ricorrente, costituisce sufficiente elemento per ritenere, (senza entrare nel merito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione) la motivazione addotta come palesemente incongrua ed irragionevole, atta pertanto ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato (in termini ex multis, C. Stato, sez. IV, sent. n. 2858 del 16 maggio 2011; TAR Veneto - Venezia, sent. n. 1510 del 10/10/2011).
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N. 01628/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01836/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Trimboli e Alberto Caruso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Catania, via Luigi Sturzo 33;
contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione 8^ Sez. Equo Indennizzo, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
• decreto n. …./2011 del 20.01.2011, del Direttore di amministrazione 8° Sezione equo indennizzo, notificato in data 01.03.2011, che integralmente riproducendo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio posizione n. 38539/2009 reso nell’adunanza n. 395/2010 del 27.09.2010, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie contratte: “ernia discale mediana e paramediana sn e protrusioni discali multiple OMISSIS”;
• di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso o consequenziale, e
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patrologia di cui è affetto e del relativo diritto a godere dei benefici richiesti per la menomazione dell’integrità fisica conseguente a infermità dipendenti da causa di servizio e
per la declaratoria e la condanna
dell’Amministrazione convenuta all’erogazione dei detti benefici pensionistici, alla corresponsione dell’equo indennizzo, con ogni accessorio, dalla data della domanda al soddisfo alle correlate somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione 8^ Sez. Equo Indennizzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in sevizio come militare dell’arma dei Carabinieri con qualifica di appuntato scelto presso la Tenenza di OMISSIS, dipendente dalla Compagnia di OMISSIS, impiegato nell’ultimo ventennio (prima presso le Compagnie di Sapri e di OMISSIS e poi da ultimo presso la Tenenza di OMISSIS) con funzioni di servizi esterni di pronto intervento ovvero in servizi di pattuglia e controllo del territorio svolti in macchina con turni di sei ore giornaliere, con forti rischi per l’integrità fisica , oltre che per incidenti stradali per il logorio fisico causato dalla postura, di fatto negli ultimi undici anni ha subito svariati incidenti stradali riportando plurimi traumi discorsivi del rachide cervicale, tutti riconosciuti come dipendenti da causa di servizio dalle varie commissioni medichi che lo hanno esaminato.
Da ultimo, in seguito a domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo, la C.M.O. D.M.M.L. di Taranto con verbale del 21/10/2008 ha accertato l’esistenza della patologia.: “ernia discale mediana e paramediana sn e protrusioni discali multiple del tratto OMISSIS”, giudicata ascrivibile ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo di cui alla tabella A ministeriale, categoria 8°, misura massima.
Tuttavia, il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio ha considerato le predette patologie non imputabili a causa di servizio e non aventi nemmeno nella causa di servizio la loro concausa, con riferimento alla tipologia del servizio prestata dal ricorrente. In particolare detto Comitato qualifica la predetta patologia come “forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad una usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocai eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
Sulla scorta di tale parere, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Direzione di Amministrazione- 8^ Sezione Equo Indennizzo, ha adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Avverso il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, e gli atti presupposti che lo hanno determinato, viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure: 1) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte dell’Amministrazione resistente; 2) Difetto di motivazione- Motivazione apparente- Illogicità ed incoerenza della motivazione fondata, per relationem sulle conclusioni cui giunge il Comitato di Verifica; 3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti- sussistenza del nesso di causalità.
L’Avvocatura erariale, costituita in giudizio per l’Amministrazione intimata, richiamando il carattere obbligatorio che riveste il parere del Comitato di Verifica , controdeduce la infondatezza del ricorso introduttivo proposto avverso il rigetto delle domande del ricorrente siccome rettamente fondato sulle risultanze di detto parere.
Il ricorrente con memorie depositate in data 8 maggio e 16 maggio 2012, insiste nelle proprie deduzioni, contestando le argomentazioni addotte in sede difensiva dall’Amministrazione intimata.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio, accoglie la cesura su 2), prioritariamente esaminata per esigenze di economia processuale.
Si rileva al fine che il provvedimento impugnato pone a propria base motivazionale il parere del Comitato di verifica che, seppure obbligatorio e vincolante, appare incongruo e palesemente illogico rispetto alla esatta natura delle patologie riscontrate nel ricorrente (patologie discali e vertebrali) ed alla peculiarità del servizio espletato dallo stesso durante molti anni di attività (turni di sei ore su automobili di servizio per molti giorni alla settimana).
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio si è limitato a evidenziare che “nella maggior parte dei casi” le patologie riscontrate deriverebbero da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti..”, escludendo così la dipendenza da causa di servizio.
Ma tale parere, costituente per relationem il motivo fondante del diniego qui opposto, si basa su di una notazione probabilistica e quindi non esplicita le ragioni per le quali le patologie del ricorrente non siano riconducibili a causa di servizio. Il fatto che “nella maggior parte dei casi” tali patologie siano dipendenti da patogenesi artrogena non esclude che nel caso di specie assuma valore causale o concausale proprio la particolare natura del servizio svolto dal ricorrente (per oltre venti anni impegnato alla giuda di autoveicoli con turni di sei ore giornaliere).
L’omessa considerazione dello specifico servizio ai fini della valutazione della dipendenza da cause di servizio delle patologie di cui è affetto il ricorrente, costituisce sufficiente elemento per ritenere, (senza entrare nel merito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione) la motivazione addotta come palesemente incongrua ed irragionevole, atta pertanto ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato (in termini ex multis, C. Stato, sez. IV, sent. n. 2858 del 16 maggio 2011; TAR Veneto - Venezia, sent. n. 1510 del 10/10/2011).
La riscontrata fondatezza della censura esaminata determina l’accoglimento del ricorso, esimendo il Collegio dal’esame delle ulteriori censure che restano assorbite.
Il provvedimento impugnato, in quanto illegittimo va pertanto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione .
Le spese del Giudizio seguono la soccombenza nella misura che si determina in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese a carico dell’Amministrazione intimata nella misura che si liquida in Euro millecinquecento//00, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
2)- Come al solito: - il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio ha considerato le predette patologie non imputabili a causa di servizio e non aventi nemmeno nella causa di servizio la loro concausa, con riferimento alla tipologia del servizio prestata dal ricorrente. In particolare detto Comitato qualifica la predetta patologia come “forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad una usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocai eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
Il collega APS CC. fa presente nel ricorso che:
3) - impiegato nell’ultimo ventennio con funzioni di servizi esterni di pronto intervento ovvero in servizi di pattuglia e controllo del territorio svolti in macchina con turni di sei ore giornaliere, con forti rischi per l’integrità fisica , oltre che per incidenti stradali per il logorio fisico causato dalla postura, di fatto negli ultimi undici anni ha subito svariati incidenti stradali riportando plurimi traumi discorsivi del rachide cervicale, tutti riconosciuti come dipendenti da causa di servizio dalle varie commissioni medichi che lo hanno esaminato.
IL TAR DI CATANIA nell'accogliere le motivazioni del collega precisa:
1) - Il Comitato di Verifica per le cause di servizio si è limitato a evidenziare che “nella maggior parte dei casi” le patologie riscontrate deriverebbero da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti..”, escludendo così la dipendenza da causa di servizio.
2) - Ma tale parere, costituente per relationem il motivo fondante del diniego qui opposto, si basa su di una notazione probabilistica e quindi non esplicita le ragioni per le quali le patologie del ricorrente non siano riconducibili a causa di servizio. Il fatto che “nella maggior parte dei casi” tali patologie siano dipendenti da patogenesi artrogena non esclude che nel caso di specie assuma valore causale o concausale proprio la particolare natura del servizio svolto dal ricorrente (per oltre venti anni impegnato alla giuda di autoveicoli con turni di sei ore giornaliere).
3) - L’omessa considerazione dello specifico servizio ai fini della valutazione della dipendenza da cause di servizio delle patologie di cui è affetto il ricorrente, costituisce sufficiente elemento per ritenere, (senza entrare nel merito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione) la motivazione addotta come palesemente incongrua ed irragionevole, atta pertanto ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato (in termini ex multis, C. Stato, sez. IV, sent. n. 2858 del 16 maggio 2011; TAR Veneto - Venezia, sent. n. 1510 del 10/10/2011).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01628/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01836/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Trimboli e Alberto Caruso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Catania, via Luigi Sturzo 33;
contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione 8^ Sez. Equo Indennizzo, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
• decreto n. …./2011 del 20.01.2011, del Direttore di amministrazione 8° Sezione equo indennizzo, notificato in data 01.03.2011, che integralmente riproducendo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio posizione n. 38539/2009 reso nell’adunanza n. 395/2010 del 27.09.2010, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie contratte: “ernia discale mediana e paramediana sn e protrusioni discali multiple OMISSIS”;
• di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso o consequenziale, e
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patrologia di cui è affetto e del relativo diritto a godere dei benefici richiesti per la menomazione dell’integrità fisica conseguente a infermità dipendenti da causa di servizio e
per la declaratoria e la condanna
dell’Amministrazione convenuta all’erogazione dei detti benefici pensionistici, alla corresponsione dell’equo indennizzo, con ogni accessorio, dalla data della domanda al soddisfo alle correlate somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione 8^ Sez. Equo Indennizzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in sevizio come militare dell’arma dei Carabinieri con qualifica di appuntato scelto presso la Tenenza di OMISSIS, dipendente dalla Compagnia di OMISSIS, impiegato nell’ultimo ventennio (prima presso le Compagnie di Sapri e di OMISSIS e poi da ultimo presso la Tenenza di OMISSIS) con funzioni di servizi esterni di pronto intervento ovvero in servizi di pattuglia e controllo del territorio svolti in macchina con turni di sei ore giornaliere, con forti rischi per l’integrità fisica , oltre che per incidenti stradali per il logorio fisico causato dalla postura, di fatto negli ultimi undici anni ha subito svariati incidenti stradali riportando plurimi traumi discorsivi del rachide cervicale, tutti riconosciuti come dipendenti da causa di servizio dalle varie commissioni medichi che lo hanno esaminato.
Da ultimo, in seguito a domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo, la C.M.O. D.M.M.L. di Taranto con verbale del 21/10/2008 ha accertato l’esistenza della patologia.: “ernia discale mediana e paramediana sn e protrusioni discali multiple del tratto OMISSIS”, giudicata ascrivibile ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo di cui alla tabella A ministeriale, categoria 8°, misura massima.
Tuttavia, il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio ha considerato le predette patologie non imputabili a causa di servizio e non aventi nemmeno nella causa di servizio la loro concausa, con riferimento alla tipologia del servizio prestata dal ricorrente. In particolare detto Comitato qualifica la predetta patologia come “forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad una usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocai eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
Sulla scorta di tale parere, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Direzione di Amministrazione- 8^ Sezione Equo Indennizzo, ha adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Avverso il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, e gli atti presupposti che lo hanno determinato, viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure: 1) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte dell’Amministrazione resistente; 2) Difetto di motivazione- Motivazione apparente- Illogicità ed incoerenza della motivazione fondata, per relationem sulle conclusioni cui giunge il Comitato di Verifica; 3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti- sussistenza del nesso di causalità.
L’Avvocatura erariale, costituita in giudizio per l’Amministrazione intimata, richiamando il carattere obbligatorio che riveste il parere del Comitato di Verifica , controdeduce la infondatezza del ricorso introduttivo proposto avverso il rigetto delle domande del ricorrente siccome rettamente fondato sulle risultanze di detto parere.
Il ricorrente con memorie depositate in data 8 maggio e 16 maggio 2012, insiste nelle proprie deduzioni, contestando le argomentazioni addotte in sede difensiva dall’Amministrazione intimata.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio, accoglie la cesura su 2), prioritariamente esaminata per esigenze di economia processuale.
Si rileva al fine che il provvedimento impugnato pone a propria base motivazionale il parere del Comitato di verifica che, seppure obbligatorio e vincolante, appare incongruo e palesemente illogico rispetto alla esatta natura delle patologie riscontrate nel ricorrente (patologie discali e vertebrali) ed alla peculiarità del servizio espletato dallo stesso durante molti anni di attività (turni di sei ore su automobili di servizio per molti giorni alla settimana).
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio si è limitato a evidenziare che “nella maggior parte dei casi” le patologie riscontrate deriverebbero da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti..”, escludendo così la dipendenza da causa di servizio.
Ma tale parere, costituente per relationem il motivo fondante del diniego qui opposto, si basa su di una notazione probabilistica e quindi non esplicita le ragioni per le quali le patologie del ricorrente non siano riconducibili a causa di servizio. Il fatto che “nella maggior parte dei casi” tali patologie siano dipendenti da patogenesi artrogena non esclude che nel caso di specie assuma valore causale o concausale proprio la particolare natura del servizio svolto dal ricorrente (per oltre venti anni impegnato alla giuda di autoveicoli con turni di sei ore giornaliere).
L’omessa considerazione dello specifico servizio ai fini della valutazione della dipendenza da cause di servizio delle patologie di cui è affetto il ricorrente, costituisce sufficiente elemento per ritenere, (senza entrare nel merito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione) la motivazione addotta come palesemente incongrua ed irragionevole, atta pertanto ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato (in termini ex multis, C. Stato, sez. IV, sent. n. 2858 del 16 maggio 2011; TAR Veneto - Venezia, sent. n. 1510 del 10/10/2011).
La riscontrata fondatezza della censura esaminata determina l’accoglimento del ricorso, esimendo il Collegio dal’esame delle ulteriori censure che restano assorbite.
Il provvedimento impugnato, in quanto illegittimo va pertanto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione .
Le spese del Giudizio seguono la soccombenza nella misura che si determina in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese a carico dell’Amministrazione intimata nella misura che si liquida in Euro millecinquecento//00, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
Re: causa di servizio
Messaggio da maurizio88 »
la crisi si vede anche da noi.... non vogliono uscire soldini x noi poveri "operai".... anche quando ci sono i presupposti. ciao
Re: causa di servizio
Respinto dal CdV il riconoscimento da causa di servizio per:
"Obesità di III classe, dislipidemia, disturbo dell’adattamento”.
1) - La cartella medica prodotta dal ricorrente attesterebbe il nesso eziologico, seppure non esclusivo, ma di concausa, fra patologie accusate e servizio prestato nel Corpo militare.
2)- Aggiungasi, secondo l’ordito che intesse in fatto l’ordito dei vizi dedotti, che non sarebbe stata valutata la gravosità del servizio di intercettazione prestato in turni di notte, con alterazione del ciclo psico-biologico del ricorrente.
3) - il Comitato di verifica, chiamato ad accertare la dipendenza delle patologie accusate da causa di servizio, avrebbe, per un verso, espresso le proprie valutazioni in termini di insussistenza del rapporto di causalità esclusiva; e, per l’altro, non avrebbe tenuto in debito conto il tipo di mansioni effettivamente disimpegnate dal ricorrente.
4) - In diritto il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale (cfr., Cons. St., sez. V, 9 marzo 2009 n. 1370; TAR. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010 n. 110) che ravvisa la dipendenza da causa di servizio laddove l’infermità accusata dal militare consegua da rapporto di semplice concausa con il servizio prestato, senza che, allo scopo, sia necessario accertare il nesso di causalità esclusiva.
5) -La disposta verificazione redatta da Clinici specialistici dell’Università San Martino di Genova ha infatti accertato con riguardo alla disturbo dell’adattamento che “ non è ravvisabile la dipendenza esclusiva della patologia accusata dal servizio prestato ma si può considerare il servizio come concausa del disturbo di cui il periziando soffre”.
6) - Viceversa la relazione, redatta all’esito della verificazione, ha escluso (anche) il nesso di concausa con l’obesità accusata dal ricorrente.
Obesità a cui è altresì riconducibile la sindrome dislipidemica.
7) - Tali accertamenti, accuratamente eseguiti dall’organo di verificazione di provata competenza scientifica, sia tramite visita medica che mediante comparazione fra dati acquisiti e cartelle cliniche prodotte, corredati da specifici riferimenti agli studi specialistici, vanno ritenuti concludenti.
Integrano infatti compendio probatorio tecnico-scientifico di elevato livello d’attendibilità in grado nel giudizio di legittimità di consentire d’affermare che ricorre il nesso di concausa fra il disturbo adattativo accusato dal ricorrente ed il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri.
Ricorso accolto in parte.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01110/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2010, proposto da:
M. R., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 675/n in data 18 febbraio 2010 di diniego di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo delle patologie “obesità di III classe, dislipidemia, disturbo dell’adattamento”, nonché del parere del comitato di verifica 24.11.09;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 3.05.1978, ha impugnato il decreto della direzione generale della previdenza militare che in conformità al parere del Comitato di verifica per le Cause di servizio, escludeva la dipendenza delle patologie accusate (obesità di III classe, displidemia e disturbo dell’adattamento) da causa di servizio.
Conseguentemente l’atto impugnato respingeva le istanze presentate dal ricorrente volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, segnatamente difetto di motivazione. Violazione di legge.
La cartella medica prodotta dal ricorrente attesterebbe il nesso eziologico, seppure non esclusivo, ma di concausa, fra patologie accusate e servizio prestato nel Corpo militare.
Accertamenti specialistici che, secondo le censure, sarebbero stati tenuti in non cale dal Comitato di verifica che si sarebbe espresso in termini affatto generici.
Aggiungasi, secondo l’ordito che intesse in fatto l’ordito dei vizi dedotti, che non sarebbe stata valutata la gravosità del servizio di intercettazione prestato in turni di notte, con alterazione del ciclo psico-biologico del ricorrente.
L’amministrazione si è costituita in giudizio instando per la reiezione del gravame.
Su richiesta istruttoria del ricorrente è stata disposta verificazione eseguita dalla Clinica Universitaria San Martino di Genova.
All’esito, alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnato il decreto della direzione generale della previdenza militare, che in conformità al parere del Comitato di verifica per le Cause di servizio, ha escluso la dipendenza delle patologie accusate (obesità di III classe, displidemia e disturbo dell’adattamento) da causa di servizio ed ha respinto le istanze presentate dal ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.
Il gravame muove dalla considerazione che il Comitato di verifica, chiamato ad accertare la dipendenza delle patologie accusate da causa di servizio, avrebbe, per un verso, espresso le proprie valutazioni in termini di insussistenza del rapporto di causalità esclusiva; e, per l’altro, non avrebbe tenuto in debito conto il tipo di mansioni effettivamente disimpegnate dal ricorrente.
Il tutto espresso con formule generiche ed ellittiche non in grado di palesare l’iter tecnico-specialistico seguito dal Comitato nel redigere il giudizio attestante la non dipendenza da causa di servizio.
In diritto il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale (cfr., Cons. St., sez. V, 9 marzo 2009 n. 1370; TAR. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010 n. 110) che ravvisa la dipendenza da causa di servizio laddove l’infermità accusata dal militare consegua da rapporto di semplice concausa con il servizio prestato, senza che, allo scopo, sia necessario accertare il nesso di causalità esclusiva.
Indirizzo condiviso da cui non sussistono giustificati motivi per non darvi qui continuità.
La disposta verificazione redatta da Clinici specialistici dell’Università San Martino di Genova ha infatti accertato con riguardo alla disturbo dell’adattamento che “ non è ravvisabile la dipendenza esclusiva della patologia accusata dal servizio prestato ma si può considerare il servizio come concausa del disturbo di cui il periziando soffre”.
Viceversa la relazione, redatta all’esito della verificazione, ha escluso (anche) il nesso di concausa con l’obesità accusata dal ricorrente.
Obesità a cui è altresì riconducibile la sindrome dislipidemica.
Tali accertamenti, accuratamente eseguiti dall’organo di verificazione di provata competenza scientifica, sia tramite visita medica che mediante comparazione fra dati acquisiti e cartelle cliniche prodotte, corredati da specifici riferimenti agli studi specialistici, vanno ritenuti concludenti.
Integrano infatti compendio probatorio tecnico-scientifico di elevato livello d’attendibilità in grado nel giudizio di legittimità di consentire d’affermare che ricorre il nesso di concausa fra il disturbo adattativo accusato dal ricorrente ed il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri.
Concausa che invece deve essere esclusa per le altre patologie per cui è causa, cioè con riguardo all’obesità di III classe e alla sindrome dislipidemica.
In questi limiti il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite fra le parti in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione e, per l’effetto, annulla in parte l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
"Obesità di III classe, dislipidemia, disturbo dell’adattamento”.
1) - La cartella medica prodotta dal ricorrente attesterebbe il nesso eziologico, seppure non esclusivo, ma di concausa, fra patologie accusate e servizio prestato nel Corpo militare.
2)- Aggiungasi, secondo l’ordito che intesse in fatto l’ordito dei vizi dedotti, che non sarebbe stata valutata la gravosità del servizio di intercettazione prestato in turni di notte, con alterazione del ciclo psico-biologico del ricorrente.
3) - il Comitato di verifica, chiamato ad accertare la dipendenza delle patologie accusate da causa di servizio, avrebbe, per un verso, espresso le proprie valutazioni in termini di insussistenza del rapporto di causalità esclusiva; e, per l’altro, non avrebbe tenuto in debito conto il tipo di mansioni effettivamente disimpegnate dal ricorrente.
4) - In diritto il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale (cfr., Cons. St., sez. V, 9 marzo 2009 n. 1370; TAR. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010 n. 110) che ravvisa la dipendenza da causa di servizio laddove l’infermità accusata dal militare consegua da rapporto di semplice concausa con il servizio prestato, senza che, allo scopo, sia necessario accertare il nesso di causalità esclusiva.
5) -La disposta verificazione redatta da Clinici specialistici dell’Università San Martino di Genova ha infatti accertato con riguardo alla disturbo dell’adattamento che “ non è ravvisabile la dipendenza esclusiva della patologia accusata dal servizio prestato ma si può considerare il servizio come concausa del disturbo di cui il periziando soffre”.
6) - Viceversa la relazione, redatta all’esito della verificazione, ha escluso (anche) il nesso di concausa con l’obesità accusata dal ricorrente.
Obesità a cui è altresì riconducibile la sindrome dislipidemica.
7) - Tali accertamenti, accuratamente eseguiti dall’organo di verificazione di provata competenza scientifica, sia tramite visita medica che mediante comparazione fra dati acquisiti e cartelle cliniche prodotte, corredati da specifici riferimenti agli studi specialistici, vanno ritenuti concludenti.
Integrano infatti compendio probatorio tecnico-scientifico di elevato livello d’attendibilità in grado nel giudizio di legittimità di consentire d’affermare che ricorre il nesso di concausa fra il disturbo adattativo accusato dal ricorrente ed il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri.
Ricorso accolto in parte.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01110/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2010, proposto da:
M. R., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 675/n in data 18 febbraio 2010 di diniego di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo delle patologie “obesità di III classe, dislipidemia, disturbo dell’adattamento”, nonché del parere del comitato di verifica 24.11.09;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 3.05.1978, ha impugnato il decreto della direzione generale della previdenza militare che in conformità al parere del Comitato di verifica per le Cause di servizio, escludeva la dipendenza delle patologie accusate (obesità di III classe, displidemia e disturbo dell’adattamento) da causa di servizio.
Conseguentemente l’atto impugnato respingeva le istanze presentate dal ricorrente volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, segnatamente difetto di motivazione. Violazione di legge.
La cartella medica prodotta dal ricorrente attesterebbe il nesso eziologico, seppure non esclusivo, ma di concausa, fra patologie accusate e servizio prestato nel Corpo militare.
Accertamenti specialistici che, secondo le censure, sarebbero stati tenuti in non cale dal Comitato di verifica che si sarebbe espresso in termini affatto generici.
Aggiungasi, secondo l’ordito che intesse in fatto l’ordito dei vizi dedotti, che non sarebbe stata valutata la gravosità del servizio di intercettazione prestato in turni di notte, con alterazione del ciclo psico-biologico del ricorrente.
L’amministrazione si è costituita in giudizio instando per la reiezione del gravame.
Su richiesta istruttoria del ricorrente è stata disposta verificazione eseguita dalla Clinica Universitaria San Martino di Genova.
All’esito, alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnato il decreto della direzione generale della previdenza militare, che in conformità al parere del Comitato di verifica per le Cause di servizio, ha escluso la dipendenza delle patologie accusate (obesità di III classe, displidemia e disturbo dell’adattamento) da causa di servizio ed ha respinto le istanze presentate dal ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.
Il gravame muove dalla considerazione che il Comitato di verifica, chiamato ad accertare la dipendenza delle patologie accusate da causa di servizio, avrebbe, per un verso, espresso le proprie valutazioni in termini di insussistenza del rapporto di causalità esclusiva; e, per l’altro, non avrebbe tenuto in debito conto il tipo di mansioni effettivamente disimpegnate dal ricorrente.
Il tutto espresso con formule generiche ed ellittiche non in grado di palesare l’iter tecnico-specialistico seguito dal Comitato nel redigere il giudizio attestante la non dipendenza da causa di servizio.
In diritto il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale (cfr., Cons. St., sez. V, 9 marzo 2009 n. 1370; TAR. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010 n. 110) che ravvisa la dipendenza da causa di servizio laddove l’infermità accusata dal militare consegua da rapporto di semplice concausa con il servizio prestato, senza che, allo scopo, sia necessario accertare il nesso di causalità esclusiva.
Indirizzo condiviso da cui non sussistono giustificati motivi per non darvi qui continuità.
La disposta verificazione redatta da Clinici specialistici dell’Università San Martino di Genova ha infatti accertato con riguardo alla disturbo dell’adattamento che “ non è ravvisabile la dipendenza esclusiva della patologia accusata dal servizio prestato ma si può considerare il servizio come concausa del disturbo di cui il periziando soffre”.
Viceversa la relazione, redatta all’esito della verificazione, ha escluso (anche) il nesso di concausa con l’obesità accusata dal ricorrente.
Obesità a cui è altresì riconducibile la sindrome dislipidemica.
Tali accertamenti, accuratamente eseguiti dall’organo di verificazione di provata competenza scientifica, sia tramite visita medica che mediante comparazione fra dati acquisiti e cartelle cliniche prodotte, corredati da specifici riferimenti agli studi specialistici, vanno ritenuti concludenti.
Integrano infatti compendio probatorio tecnico-scientifico di elevato livello d’attendibilità in grado nel giudizio di legittimità di consentire d’affermare che ricorre il nesso di concausa fra il disturbo adattativo accusato dal ricorrente ed il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri.
Concausa che invece deve essere esclusa per le altre patologie per cui è causa, cioè con riguardo all’obesità di III classe e alla sindrome dislipidemica.
In questi limiti il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite fra le parti in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione e, per l’effetto, annulla in parte l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
Re: causa di servizio
1) - Il ricorrente esponeva di avere svolto numerosi e gravosi incarichi nell’Esercito, e di aver contratto alcune patologie (artrosi cervicale, sinusite, sindrome ansiosa, cardiopatia ischemica).
2) - La Commissione Medica Ospedaliera dell’O.M. di Caserta, con verbale del 16.12.2002, giudicava il ricorrente non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto, attribuendo la inidoneità in misura determinante alla infermità n. 4 (cardiopatia ischemica) ritenuta dipendente da causa di servizio.
3) - Con parere del Comitato di verifica per le cause di servizio datato 28.4.2006, si giudica non dipendente da causa di servizio la infermità <<cardiopatia ischemica con pregresso infarto laterale trattato con PTCA in attuale scompenso farmacologico.
IL TAR aveva affermato:
1) - è “plausibile che un servizio gravoso, fatto di missioni, attività all’aperto svolte anche durante le intemperie e i rigori dell’inverno, con turni di notte, esercitazioni e con probabili e frequenti sollecitazioni e micro-traumi fisici, possa ingenerare patologie quali quelle denunziate, “al fine di escludere tale possibilità causale”, non basta presumerlo, ma occorre addurre spiegazioni e argomenti precisi e circostanziati”.
Il CdS nel rigettare l'appello del M.D. afferma:
1) - Rafforza la motivazione fornita dal TAR (ed è parimenti a supporto della l’incongruità motivazionale del diniego impugnato) il rilievo (svolto dal primo giudice) secondo il quale con precedenti atti l’Amministrazione di appartenenza aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente. La questione posta dal ricorrente non era dunque sulla vincolatività per il Comitato dei precedenti accertamenti, ma sulla necessità di procedere e dare conto, ai fini del giudizio da rendere, di una loro valutazione. Del resto, in analoga fattispecie, la giurisprudenza ha posto in rilievo la necessità che nell’esprimere le proprie valutazioni il Comitato dimostri di aver compiuto una verifica di tutti gli elementi sottopostigli, ivi compresi i pareri resi dalla CMO (per il principio, v. Cons.di Stato, sez. IV, n. 4649/2008).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
06/08/2012 201204476 Sentenza 4
N. 04476/2012REG.PROV.COLL.
N. 01420/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A. R., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00024/2009, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Stefano Scarano in sostituzione di Vincenzo Colalillo e Verdiana Fedeli (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I – Con ricorso al TAR del Molise, il sig A. R., sottufficiale in pensione dell’Esercito Italiano già in s.p.e., con il grado di 1° maresciallo, esponeva di avere svolto numerosi e gravosi incarichi nell’Esercito, e di aver contratto alcune patologie (artrosi cervicale, sinusite, sindrome ansiosa, cardiopatia ischemica), fino al 2001, quando veniva dichiarato <<non idoneo>> per 120 giorni per infermità dipendente da causa di servizio. Nuovamente, nel 2002 veniva dichiarato non idoneo al servizio per 60 giorni. La Commissione Medica Ospedaliera dell’O.M. di Caserta, con verbale del 16.12.2002, giudicava il ricorrente non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto, attribuendo la inidoneità in misura determinante alla infermità n. 4 (cardiopatia ischemica) ritenuta dipendente da causa di servizio. Avendo chiesto il riconoscimento della infermità quale dipendente da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo, ed avendo ottenuto un diniego, il sig OMISSIS impugnava innanzi al predetto TAR i seguenti atti:
1)- il decreto Ministero Difesa – Direzione Generale Pensioni Militari III Reparto – VII Divisione – I Sezione n. 1722/N datato 18.9.2007, notificato il 16.1.2008, avente ad oggetto il diniego del riconoscimento della infermità di <<cardiopatia ischemica con pregresso infarto trattato con PTCA, in attuale discreto compenso farmacologico>> quale dipendente da causa di servizio in favore del ricorrente;
2) la nota prot. n. MD/GPREV/III/7/1/0218781 datata 21.11.2007, resa dl Ministero della Difesa, avente ad oggetto notifica del decreto di equo indennizzo relativo al ricorrente;
3) parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 40478/2004 datato 28.4.2006, con il quale si giudica non dipendente da causa di servizio la infermità <<cardiopatia ischemica con pregresso infarto laterale trattato con PTCA in attuale scompenso farmacologico>> da cui è affetto il ricorrente.
1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto.
2.- Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente pronuncia.
2.1.- Si è costituito nel giudizio il sig. OMISSIS, resistendo al gravame ed esponendo contestualmente le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui per riportate.
2.2.- Con ordinanza n. 5343/2011, il Consiglio ha preso atto della rinunzia dell’appellante all’istanza da questi avanzata di sospensione della sentenza impugnata.
3.- Alla pubblica udienza del 22 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, il Ministero della Difesa censura la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il TAR del Molise ha dichiarato illegittimo ed ha annullato un diniego di riconoscimento di causa di servizio e di conseguente equo indennizzo, in favore di sottufficiale dell’esercito, attualmente in pensione.
Il giudice di prima istanza ha accolto il ricorso osservando che:
“E’ palese la contraddittorietà e la incongruità del diniego impugnato, sol che si confronti quest’ultimo con i precedenti atti della medesima Amministrazione, che riconoscevano la dipendenza dalla causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente, ai fini della dichiarazione di non idoneità al servizio;
- “l’impugnato parere del Comitato di verifica (nonché il conseguente provvedimento ministeriale di diniego) si discosta radicalmente – senza dare una ragionevole giustificazione - dal giudizio reso dalla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), in data 16.12.2002, il quale riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle patologie contratte dal ricorrente”;
- è “plausibile che un servizio gravoso, fatto di missioni, attività all’aperto svolte anche durante le intemperie e i rigori dell’inverno, con turni di notte, esercitazioni e con probabili e frequenti sollecitazioni e micro-traumi fisici, possa ingenerare patologie quali quelle denunziate, “al fine di escludere tale possibilità causale”, non basta presumerlo, ma occorre addurre spiegazioni e argomenti precisi e circostanziati”;
- al contrario, “nella specie, il Comitato di verifica nega il riconoscimento senza soffermarsi su particolari ragioni e senza prendere in considerazione la situazione lavorativa - personale e professionale - del ricorrente”.
2.- Contrasta queste motivazioni il Ministero con argomenti che non possono essere condivisi.
2.1.- In primo luogo, secondo l’appellante il giudice amministrativo di prime cure si sarebbe illegittimamente sostituito nel giudizio tecnico discrezionale spettante all’organo medico, travalicando le proprie competenze. La tesi non è accoglibile in quanto l’espressione utilizzata dal primo giudice (“è plausibile ecc.”) ha in realtà una valenza meramente esplicativa non della dipendenza da causa di servizio (accertamento di esclusiva competenza del CVS), bensì solo dell’ipotesi di difetto di motivazione formulata dal ricorrente a carico dell’impugnato diniego di dipendenza, di cui si tratta.
In particolare il TAR ha inteso così sottolineare che il diniego in questione contrastava senza espresso motivo con precedenti pareri resi dalla CMO; in altri termini pur non sussistendo più nella normazione un obbligo dell’organo decidente di motivare sulle ragioni per cui esso ritenga di discostarsi dal parere del CMO, permane comunque, in ragione di principi generali (cfr art.3 legge n. 241/1990) il dovere del Comitato di verifica di prendere in esame tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità (secondo il principio citato dallo stesso appellante) se l’attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (Cons. di Stato, sez.VI, n.126/2007). Rafforza la motivazione fornita dal TAR (ed è parimenti a supporto della l’incongruità motivazionale del diniego impugnato) il rilievo (svolto dal primo giudice) secondo il quale con precedenti atti l’Amministrazione di appartenenza aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente. La questione posta dal ricorrente non era dunque sulla vincolatività per il Comitato dei precedenti accertamenti, ma sulla necessità di procedere e dare conto, ai fini del giudizio da rendere, di una loro valutazione. Del resto, in analoga fattispecie, la giurisprudenza ha posto in rilievo la necessità che nell’esprimere le proprie valutazioni il Comitato dimostri di aver compiuto una verifica di tutti gli elementi sottopostigli, ivi compresi i pareri resi dalla CMO (per il principio, v. Cons.di Stato, sez. IV, n. 4649/2008).
Di tale attività valutativa non c’è traccia nel parere redatto dalla CVCS, al quale il decreto dell’amministrazione si è poi conformato (come per legge), risultando perciò affetto da illegittimità derivata.
3.- Pertanto, e conclusivamente, l’appello del Ministero deve essere respinto, restando confermata la decisione del TAR di cui in epigrafe ed dovendosi affermare nel contempo il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della posizione del dipendente OMISSIS, adeguatamente motivando le conseguenti determinazioni.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2012
2) - La Commissione Medica Ospedaliera dell’O.M. di Caserta, con verbale del 16.12.2002, giudicava il ricorrente non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto, attribuendo la inidoneità in misura determinante alla infermità n. 4 (cardiopatia ischemica) ritenuta dipendente da causa di servizio.
3) - Con parere del Comitato di verifica per le cause di servizio datato 28.4.2006, si giudica non dipendente da causa di servizio la infermità <<cardiopatia ischemica con pregresso infarto laterale trattato con PTCA in attuale scompenso farmacologico.
IL TAR aveva affermato:
1) - è “plausibile che un servizio gravoso, fatto di missioni, attività all’aperto svolte anche durante le intemperie e i rigori dell’inverno, con turni di notte, esercitazioni e con probabili e frequenti sollecitazioni e micro-traumi fisici, possa ingenerare patologie quali quelle denunziate, “al fine di escludere tale possibilità causale”, non basta presumerlo, ma occorre addurre spiegazioni e argomenti precisi e circostanziati”.
Il CdS nel rigettare l'appello del M.D. afferma:
1) - Rafforza la motivazione fornita dal TAR (ed è parimenti a supporto della l’incongruità motivazionale del diniego impugnato) il rilievo (svolto dal primo giudice) secondo il quale con precedenti atti l’Amministrazione di appartenenza aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente. La questione posta dal ricorrente non era dunque sulla vincolatività per il Comitato dei precedenti accertamenti, ma sulla necessità di procedere e dare conto, ai fini del giudizio da rendere, di una loro valutazione. Del resto, in analoga fattispecie, la giurisprudenza ha posto in rilievo la necessità che nell’esprimere le proprie valutazioni il Comitato dimostri di aver compiuto una verifica di tutti gli elementi sottopostigli, ivi compresi i pareri resi dalla CMO (per il principio, v. Cons.di Stato, sez. IV, n. 4649/2008).
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06/08/2012 201204476 Sentenza 4
N. 04476/2012REG.PROV.COLL.
N. 01420/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A. R., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00024/2009, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Stefano Scarano in sostituzione di Vincenzo Colalillo e Verdiana Fedeli (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I – Con ricorso al TAR del Molise, il sig A. R., sottufficiale in pensione dell’Esercito Italiano già in s.p.e., con il grado di 1° maresciallo, esponeva di avere svolto numerosi e gravosi incarichi nell’Esercito, e di aver contratto alcune patologie (artrosi cervicale, sinusite, sindrome ansiosa, cardiopatia ischemica), fino al 2001, quando veniva dichiarato <<non idoneo>> per 120 giorni per infermità dipendente da causa di servizio. Nuovamente, nel 2002 veniva dichiarato non idoneo al servizio per 60 giorni. La Commissione Medica Ospedaliera dell’O.M. di Caserta, con verbale del 16.12.2002, giudicava il ricorrente non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto, attribuendo la inidoneità in misura determinante alla infermità n. 4 (cardiopatia ischemica) ritenuta dipendente da causa di servizio. Avendo chiesto il riconoscimento della infermità quale dipendente da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo, ed avendo ottenuto un diniego, il sig OMISSIS impugnava innanzi al predetto TAR i seguenti atti:
1)- il decreto Ministero Difesa – Direzione Generale Pensioni Militari III Reparto – VII Divisione – I Sezione n. 1722/N datato 18.9.2007, notificato il 16.1.2008, avente ad oggetto il diniego del riconoscimento della infermità di <<cardiopatia ischemica con pregresso infarto trattato con PTCA, in attuale discreto compenso farmacologico>> quale dipendente da causa di servizio in favore del ricorrente;
2) la nota prot. n. MD/GPREV/III/7/1/0218781 datata 21.11.2007, resa dl Ministero della Difesa, avente ad oggetto notifica del decreto di equo indennizzo relativo al ricorrente;
3) parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 40478/2004 datato 28.4.2006, con il quale si giudica non dipendente da causa di servizio la infermità <<cardiopatia ischemica con pregresso infarto laterale trattato con PTCA in attuale scompenso farmacologico>> da cui è affetto il ricorrente.
1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto.
2.- Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente pronuncia.
2.1.- Si è costituito nel giudizio il sig. OMISSIS, resistendo al gravame ed esponendo contestualmente le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui per riportate.
2.2.- Con ordinanza n. 5343/2011, il Consiglio ha preso atto della rinunzia dell’appellante all’istanza da questi avanzata di sospensione della sentenza impugnata.
3.- Alla pubblica udienza del 22 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, il Ministero della Difesa censura la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il TAR del Molise ha dichiarato illegittimo ed ha annullato un diniego di riconoscimento di causa di servizio e di conseguente equo indennizzo, in favore di sottufficiale dell’esercito, attualmente in pensione.
Il giudice di prima istanza ha accolto il ricorso osservando che:
“E’ palese la contraddittorietà e la incongruità del diniego impugnato, sol che si confronti quest’ultimo con i precedenti atti della medesima Amministrazione, che riconoscevano la dipendenza dalla causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente, ai fini della dichiarazione di non idoneità al servizio;
- “l’impugnato parere del Comitato di verifica (nonché il conseguente provvedimento ministeriale di diniego) si discosta radicalmente – senza dare una ragionevole giustificazione - dal giudizio reso dalla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), in data 16.12.2002, il quale riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle patologie contratte dal ricorrente”;
- è “plausibile che un servizio gravoso, fatto di missioni, attività all’aperto svolte anche durante le intemperie e i rigori dell’inverno, con turni di notte, esercitazioni e con probabili e frequenti sollecitazioni e micro-traumi fisici, possa ingenerare patologie quali quelle denunziate, “al fine di escludere tale possibilità causale”, non basta presumerlo, ma occorre addurre spiegazioni e argomenti precisi e circostanziati”;
- al contrario, “nella specie, il Comitato di verifica nega il riconoscimento senza soffermarsi su particolari ragioni e senza prendere in considerazione la situazione lavorativa - personale e professionale - del ricorrente”.
2.- Contrasta queste motivazioni il Ministero con argomenti che non possono essere condivisi.
2.1.- In primo luogo, secondo l’appellante il giudice amministrativo di prime cure si sarebbe illegittimamente sostituito nel giudizio tecnico discrezionale spettante all’organo medico, travalicando le proprie competenze. La tesi non è accoglibile in quanto l’espressione utilizzata dal primo giudice (“è plausibile ecc.”) ha in realtà una valenza meramente esplicativa non della dipendenza da causa di servizio (accertamento di esclusiva competenza del CVS), bensì solo dell’ipotesi di difetto di motivazione formulata dal ricorrente a carico dell’impugnato diniego di dipendenza, di cui si tratta.
In particolare il TAR ha inteso così sottolineare che il diniego in questione contrastava senza espresso motivo con precedenti pareri resi dalla CMO; in altri termini pur non sussistendo più nella normazione un obbligo dell’organo decidente di motivare sulle ragioni per cui esso ritenga di discostarsi dal parere del CMO, permane comunque, in ragione di principi generali (cfr art.3 legge n. 241/1990) il dovere del Comitato di verifica di prendere in esame tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità (secondo il principio citato dallo stesso appellante) se l’attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (Cons. di Stato, sez.VI, n.126/2007). Rafforza la motivazione fornita dal TAR (ed è parimenti a supporto della l’incongruità motivazionale del diniego impugnato) il rilievo (svolto dal primo giudice) secondo il quale con precedenti atti l’Amministrazione di appartenenza aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente. La questione posta dal ricorrente non era dunque sulla vincolatività per il Comitato dei precedenti accertamenti, ma sulla necessità di procedere e dare conto, ai fini del giudizio da rendere, di una loro valutazione. Del resto, in analoga fattispecie, la giurisprudenza ha posto in rilievo la necessità che nell’esprimere le proprie valutazioni il Comitato dimostri di aver compiuto una verifica di tutti gli elementi sottopostigli, ivi compresi i pareri resi dalla CMO (per il principio, v. Cons.di Stato, sez. IV, n. 4649/2008).
Di tale attività valutativa non c’è traccia nel parere redatto dalla CVCS, al quale il decreto dell’amministrazione si è poi conformato (come per legge), risultando perciò affetto da illegittimità derivata.
3.- Pertanto, e conclusivamente, l’appello del Ministero deve essere respinto, restando confermata la decisione del TAR di cui in epigrafe ed dovendosi affermare nel contempo il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della posizione del dipendente OMISSIS, adeguatamente motivando le conseguenti determinazioni.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2012
Re: causa di servizio
Rapporto d’interdipendenza tra la Miocardiopatia dilatativa non ischemica e la radioterapia effettuata per curare il linfoma di hodgkin, già riconosciuto come dipendente da causa di servizio.
Il CVCS ormai anche in presenza di una interdipendenza nega (sempre e comunque) il diritto al riconoscimento delle malattie.
(p.s.: io lo reputo "il ghigliottinaio" nostro).
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N. 01148/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2012, proposto dal sig. R. S., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza del 23.02.2012, n. ......, recante la declaratoria di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità “miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin”;
- delle delibere del Comitato di verifica per le cause di servizio rese nell’adunanza n. 12 del 18.5.2011 e n. 176 del 10.09.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 968/2012) notificato il 13.06.2012 e depositato il 28.06.2012, il sig. R. S. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stato accertato che l’infermità di cui attualmente soffre (miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin) non dipende da causa di servizio.
2. Riferisce di aver lavorato alle dipendenze della Guardia di Finanza dal 17 gennaio 1982 al 14 febbraio 2004 e che nel 1996 gli è stato diagnosticato un linfoma di hodgkin che il C.M.M.L. di Padova, con verbale AB n....del 22.04.1997, riconosceva come dipendente da causa da servizio.
3. Espone di aver presentato, in data 13.03.2006, domanda finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della miocardiopatia dilatativa non ischemica di cui attualmente soffre, in ragione dell’interdipendenza tra tale malattia e la pregressa patologia (il linfoma di hodgkin già certificato come dipendente da causa di servizio), ma che nonostante la Commissione medica dell’Ospedale militare di Padova avesse rilevato una connessione causale tra la radioterapia a cui si era sottoposto per il trattamento del linfoma e la predetta patologia cardiaca, il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere posizione n. 50439/2006, reso nell’adunanza n. 176 del 10.09.2007, valutava tale infermità non “dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad eziologia sconosciuta”.
4. Riferisce, che pur avendo contro dedotto al suesposto parere del Comitato di verifica, specificando di aver prospettato non la dipendenza della miocardiopatia con il servizio prestato, bensì l’interdipendenza tra questa e la pregressa patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, il Comitato confermava il precedente parere che veniva definitivamente recepito dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, il quale con provvedimento del 23.02.2012, n. ...., dichiarava la “miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin” come non dipendente da causa di servizio.
5. Chiede pertanto l’annullamento dei menzionati provvedimenti adducendo, al riguardo, le seguenti censure:
6. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, grave insufficienza di motivazione, nonché manifesta ingiustizia e illogicità.
7. Deduce, nello specifico, la mancata considerazione, da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio, del prospettato rapporto d’interdipendenza tra la miocardiopatia dilatativa non ischemica e la radioterapia effettuata per curare il linfoma di hodgkin.
8. Violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per carenza d’istruttoria.
9. Rileva, in proposito, che il Comitato di verifica non si sarebbe espressamente pronunciato sulla specifica istanza ad esso rivolta e sulla quale, invece, avrebbe dovuto esprimersi dopo aver effettuato i necessari adempimenti istruttori.
10. Violazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irrazionalità ed erroneità dei presupposti.
11. Lamenta, al riguardo, l’incompleta disamina della documentazione allegata alla propria istanza e la mancata acquisizione di tutti gli elementi utili ai fini del decidere.
12. In via istruttoria, chiede l’espletamento di verificazione o C.T.U. medico legale finalizzata all’accertamento della riconducibilità della miocardiopatia non ischemica di cui soffre al trattamento radioterapico cui è stato sottoposto.
13. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.
14. La causa è stata chiamata all’udienza cautelare del giorno 11 luglio 2012 e ivi trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
DIRITTO
15. Con il proposto gravame il ricorrente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della miocardiopatia di cui attualmente soffre, in ragione dell’asserita interdipendenza tra questa malattia e il trattamento radioterapico al quale si era precedentemente sottoposto per curare una pregressa patologia (il linfoma di hodgkin) già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
16. Con il primo motivo lamenta la mancata valutazione da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio del predetto rapporto d’interdipendenza tra le due patologie sopra menzionate.
17. La doglianza è suscettibile di positiva definizione.
18. Osserva, ai fini del decidere, il Collegio, che nei procedimenti attivati su richiesta di parte, l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi di cui all’art. 3 della legge n. 241/90 impone all’Amministrazione procedente, in sede di emanazione del provvedimento finale, di pronunciarsi sulla specifiche ragioni che l’istante pone a sostegno della propria pretesa, affinché quest’ultimo possa adeguatamente ricostruire l’iter logico-giuridico confluito nella determinazione a suo carico adottata.
19. Orbene, rileva il Collegio che nella fattispecie in esame il provvedimento ministeriale di diniego della richiesta finalizzata ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia attualmente sofferta dall’istante, non tiene conto della particolare situazione da questi rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto.
20. Difatti, il Comitato di verifica per le cause di servizio - i cui pareri sono stati espressamente richiamati nelle premesse del summenzionato provvedimento di diniego - si è limitato a considerare tale infermità come non “dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad eziologia sconosciuta” (cfr. parere posizione n. 50439/2006, reso nell’adunanza n. 176 del 10.09.2007).
21. Ad avviso del Collegio, tale valutazione non appare sufficientemente motivata non avendo il predetto Comitato effettuato nessun rilievo in ordine all’asserito rapporto di interdipendenza tra la miocardiopatia attualmente sofferta dall’istante e il trattamento radioterapico da questi subito per curare la pregressa patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
22. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per non aver adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego opposto al ricorrente.
23. Per le considerazioni che precedono il ricorso è meritevole di accoglimento con assorbimento delle ulteriori censure proposte.
24. Deve, infine, essere respinta la richiesta di espletamento di verificazione o C.T.U. medico legale finalizzata ad accertare l’interdipendenza tra le suesposte patologie non potendo, in questa sede, il Collegio, sostituirsi al competente organo deputato per legge ad effettuare tale valutazione.
25. Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei signori magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Enrico Mattei, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
Il CVCS ormai anche in presenza di una interdipendenza nega (sempre e comunque) il diritto al riconoscimento delle malattie.
(p.s.: io lo reputo "il ghigliottinaio" nostro).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01148/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2012, proposto dal sig. R. S., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza del 23.02.2012, n. ......, recante la declaratoria di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità “miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin”;
- delle delibere del Comitato di verifica per le cause di servizio rese nell’adunanza n. 12 del 18.5.2011 e n. 176 del 10.09.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 968/2012) notificato il 13.06.2012 e depositato il 28.06.2012, il sig. R. S. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stato accertato che l’infermità di cui attualmente soffre (miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin) non dipende da causa di servizio.
2. Riferisce di aver lavorato alle dipendenze della Guardia di Finanza dal 17 gennaio 1982 al 14 febbraio 2004 e che nel 1996 gli è stato diagnosticato un linfoma di hodgkin che il C.M.M.L. di Padova, con verbale AB n....del 22.04.1997, riconosceva come dipendente da causa da servizio.
3. Espone di aver presentato, in data 13.03.2006, domanda finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della miocardiopatia dilatativa non ischemica di cui attualmente soffre, in ragione dell’interdipendenza tra tale malattia e la pregressa patologia (il linfoma di hodgkin già certificato come dipendente da causa di servizio), ma che nonostante la Commissione medica dell’Ospedale militare di Padova avesse rilevato una connessione causale tra la radioterapia a cui si era sottoposto per il trattamento del linfoma e la predetta patologia cardiaca, il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere posizione n. 50439/2006, reso nell’adunanza n. 176 del 10.09.2007, valutava tale infermità non “dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad eziologia sconosciuta”.
4. Riferisce, che pur avendo contro dedotto al suesposto parere del Comitato di verifica, specificando di aver prospettato non la dipendenza della miocardiopatia con il servizio prestato, bensì l’interdipendenza tra questa e la pregressa patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, il Comitato confermava il precedente parere che veniva definitivamente recepito dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, il quale con provvedimento del 23.02.2012, n. ...., dichiarava la “miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin” come non dipendente da causa di servizio.
5. Chiede pertanto l’annullamento dei menzionati provvedimenti adducendo, al riguardo, le seguenti censure:
6. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, grave insufficienza di motivazione, nonché manifesta ingiustizia e illogicità.
7. Deduce, nello specifico, la mancata considerazione, da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio, del prospettato rapporto d’interdipendenza tra la miocardiopatia dilatativa non ischemica e la radioterapia effettuata per curare il linfoma di hodgkin.
8. Violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per carenza d’istruttoria.
9. Rileva, in proposito, che il Comitato di verifica non si sarebbe espressamente pronunciato sulla specifica istanza ad esso rivolta e sulla quale, invece, avrebbe dovuto esprimersi dopo aver effettuato i necessari adempimenti istruttori.
10. Violazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irrazionalità ed erroneità dei presupposti.
11. Lamenta, al riguardo, l’incompleta disamina della documentazione allegata alla propria istanza e la mancata acquisizione di tutti gli elementi utili ai fini del decidere.
12. In via istruttoria, chiede l’espletamento di verificazione o C.T.U. medico legale finalizzata all’accertamento della riconducibilità della miocardiopatia non ischemica di cui soffre al trattamento radioterapico cui è stato sottoposto.
13. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.
14. La causa è stata chiamata all’udienza cautelare del giorno 11 luglio 2012 e ivi trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
DIRITTO
15. Con il proposto gravame il ricorrente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della miocardiopatia di cui attualmente soffre, in ragione dell’asserita interdipendenza tra questa malattia e il trattamento radioterapico al quale si era precedentemente sottoposto per curare una pregressa patologia (il linfoma di hodgkin) già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
16. Con il primo motivo lamenta la mancata valutazione da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio del predetto rapporto d’interdipendenza tra le due patologie sopra menzionate.
17. La doglianza è suscettibile di positiva definizione.
18. Osserva, ai fini del decidere, il Collegio, che nei procedimenti attivati su richiesta di parte, l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi di cui all’art. 3 della legge n. 241/90 impone all’Amministrazione procedente, in sede di emanazione del provvedimento finale, di pronunciarsi sulla specifiche ragioni che l’istante pone a sostegno della propria pretesa, affinché quest’ultimo possa adeguatamente ricostruire l’iter logico-giuridico confluito nella determinazione a suo carico adottata.
19. Orbene, rileva il Collegio che nella fattispecie in esame il provvedimento ministeriale di diniego della richiesta finalizzata ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia attualmente sofferta dall’istante, non tiene conto della particolare situazione da questi rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto.
20. Difatti, il Comitato di verifica per le cause di servizio - i cui pareri sono stati espressamente richiamati nelle premesse del summenzionato provvedimento di diniego - si è limitato a considerare tale infermità come non “dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad eziologia sconosciuta” (cfr. parere posizione n. 50439/2006, reso nell’adunanza n. 176 del 10.09.2007).
21. Ad avviso del Collegio, tale valutazione non appare sufficientemente motivata non avendo il predetto Comitato effettuato nessun rilievo in ordine all’asserito rapporto di interdipendenza tra la miocardiopatia attualmente sofferta dall’istante e il trattamento radioterapico da questi subito per curare la pregressa patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
22. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per non aver adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego opposto al ricorrente.
23. Per le considerazioni che precedono il ricorso è meritevole di accoglimento con assorbimento delle ulteriori censure proposte.
24. Deve, infine, essere respinta la richiesta di espletamento di verificazione o C.T.U. medico legale finalizzata ad accertare l’interdipendenza tra le suesposte patologie non potendo, in questa sede, il Collegio, sostituirsi al competente organo deputato per legge ad effettuare tale valutazione.
25. Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei signori magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Enrico Mattei, Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
Re: causa di servizio
Guardate questo giornale sul lunk che segue
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Re: causa di servizio
Per Panorama grazie per aver mandato questo Link l'ho letto, e come dice anchio mi posso dichiarare vittima del dovere infatti la mia causa di servizio epatite sfogiata in un trapianto di fegato e documentata dai brogliacci della Caserma mi mandarano a Piantonare detenuti presso l'ospedale reparto infettivo, dopo tanti anni mi risultò cirrosi epatici grazie al memoriale di servizio e l'informe compilato dal mio ex Comando che ero spesso impegnato con traduzioni il comitato di verifica diede il parere favorevole al mia causa di servio, e già quasi due mesi che ho inviato gli incartamenti all'avvocato Guerra.un saluto
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Re: IL COMITATO DI VERIFICA
Messaggio da charliezen »
Ciao a tutti.
Sono assente dal lavoro dal 23 maggio c.a. per "SINDROME ANSIOSA MISTA DEPRESSIVA". Sono un maresciallo dei CC. con quasi 30 anni di servizio effettivo più 5 riscattati. Voglio presentare domanda per causa dipendente da servizio tramite la Stazione CC. competente per territorio dove io abito, non volendo per ovvi motivi presentarmi presso gli uffici del mio Comando distante dalla mia abitazione circa 20 Km. La mia domanda è: avvalendomi della Legge sulla privacy, è possibile quindi non fare vedere l'esatta patologia da me sofferta al Comandante o chi per esso del citato Comando Stazione?
Grazie a tutti.
Charliezen.
Sono assente dal lavoro dal 23 maggio c.a. per "SINDROME ANSIOSA MISTA DEPRESSIVA". Sono un maresciallo dei CC. con quasi 30 anni di servizio effettivo più 5 riscattati. Voglio presentare domanda per causa dipendente da servizio tramite la Stazione CC. competente per territorio dove io abito, non volendo per ovvi motivi presentarmi presso gli uffici del mio Comando distante dalla mia abitazione circa 20 Km. La mia domanda è: avvalendomi della Legge sulla privacy, è possibile quindi non fare vedere l'esatta patologia da me sofferta al Comandante o chi per esso del citato Comando Stazione?
Grazie a tutti.
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Re: IL COMITATO DI VERIFICA
Messaggio da charliezen »
Ciao a tutti.
Sono assente dal lavoro dal 23 maggio c.a. per "SINDROME ANSIOSA MISTA DEPRESSIVA". Sono un maresciallo dei CC. con quasi 30 anni di servizio effettivo più 5 riscattati. Voglio presentare domanda per causa dipendente da servizio tramite la Stazione CC. competente per territorio dove io abito, non volendo per ovvi motivi presentarmi presso gli uffici del mio Comando distante dalla mia abitazione circa 20 Km. La mia domanda è: avvalendomi della Legge sulla privacy, è possibile quindi non fare vedere l'esatta patologia da me sofferta al Comandante o chi per esso del citato Comando Stazione?
Grazie a tutti.
Charliezen.
Sono assente dal lavoro dal 23 maggio c.a. per "SINDROME ANSIOSA MISTA DEPRESSIVA". Sono un maresciallo dei CC. con quasi 30 anni di servizio effettivo più 5 riscattati. Voglio presentare domanda per causa dipendente da servizio tramite la Stazione CC. competente per territorio dove io abito, non volendo per ovvi motivi presentarmi presso gli uffici del mio Comando distante dalla mia abitazione circa 20 Km. La mia domanda è: avvalendomi della Legge sulla privacy, è possibile quindi non fare vedere l'esatta patologia da me sofferta al Comandante o chi per esso del citato Comando Stazione?
Grazie a tutti.
Charliezen.
Re: causa di servizio
Penso di no, in quanto comunque deve leggere la domanda di quello che gli stai presentando, in quanto deve fare la relata di avvenuta presentazione poi firmaata da entrambi. Se non vuoi far sapere nulla (forse ma non sono sicuro, prova ad informarti) è possibile che tu la invii direttamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente all'Ufficio personale del tuo Comando Legione, che è comunque l'ufficio che ne cura l'istrutoria. Penso vada bene qualsiasi Comando Stazione. L'importante e che ti rilascino copia di avvenuta presentazione, la trasmettano al Comando Legione e né inseriscano copia nel tuo fascicolo "P". Se ti dicono che la puoi mandare anche per posta, inviane copia anche alla tua sede Provinciale Inpdap.
Re: IL COMITATO DI VERIFICA
Fai prima a non presentarla tanto non te la riconoscono neanche se la presenti scritta in latino stai pure tranquillo. Ciaocharliezen ha scritto:Ciao a tutti.
Sono assente dal lavoro dal 23 maggio c.a. per "SINDROME ANSIOSA MISTA DEPRESSIVA". Sono un maresciallo dei CC. con quasi 30 anni di servizio effettivo più 5 riscattati. Voglio presentare domanda per causa dipendente da servizio tramite la Stazione CC. competente per territorio dove io abito, non volendo per ovvi motivi presentarmi presso gli uffici del mio Comando distante dalla mia abitazione circa 20 Km. La mia domanda è: avvalendomi della Legge sulla privacy, è possibile quindi non fare vedere l'esatta patologia da me sofferta al Comandante o chi per esso del citato Comando Stazione?
Grazie a tutti.
Charliezen.
Re: causa di servizio
Termine Semestrale.
- Rigetto istanza concessione equo indennizzo presentata in data 6 marzo 1986, relativamente all’infermità “gastroduodenite cronica” perché “l’interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in data 6.3.1986 oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 3 R.D. 15.4.1928, n. 1024, decorrente dalla piena conoscenza dell’infermità e cioè dall’11.5.1981".
Il Consiglio di Stato ha detto:
1) - Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
2) - In ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare puntualmente la previa piena conoscenza da parte sua della gravità dell’infermità.
3) - Nel caso in esame è infatti rilevante la tipologia dell’infermità: la “ gastro-duodenite” è un processo infiammatorio che riguarda contemporaneamente lo stomaco ed il tratto intestinale ad esso conseguente chiamato duodeno, e la cui gravità può avere evoluzione progressiva.
4) - Non è corretta quindi la decisione del TAR per cui il termine semestrale di decadenza previsto per la proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa servizio dovesse essere individuato a decorrere dal 11 maggio 1981.
5) - La la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo era stata dunque tempestivamente presentata il 20.7.1987, vale a dire entro il semestre decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva consapevolezza della gravità della malattia e del suo collegamento eziologico con il servizio.
Quindi il CdS ha Accolto l'appello del collega.
Il resto potete leggerlo in sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 04951/2012REG.PROV.COLL.
N. 04491/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2010, proposto da:
A. P., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Taurino, con domicilio eletto presso Massimo Trifilidis in Roma, via Piave N. 41;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00964/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza concessione equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Muscatello in sostituzione di Alessandro Taurino e Daniela Giacobbe (avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante impugna la sentenza del Tar di cui in epigrafe con cui è stato respinto il ricorso avverso il diniego della concessione dell’equo indennizzo presentata in data 6 marzo 1986, relativamente all’infermità “gastroduodenite cronica” perché “l’interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in data 6.3.1986 oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 3 R.D. 15.4.1928, n. 1024, decorrente dalla piena conoscenza dell’infermità e cioè dall’11.5.1981”.
L’appello è affidato alla denuncia di diversi profili di gravame relativi alla violazione dell’art. 3 R.D. 15.4.1928 n. 1024, sotto il profilo della determinazione del dies a quo; dell’individuazione dei soggetti destinatari della norma; per violazione dei principi di consumazione del potere, del giusto procedimento; della non-defatigatorietà del procedimento; e del canone della valutabilità dell’aggravamento dell’infermità.
Si è costituita in giudizio la Difesa erariale che con memoria ha concluso per il rigetto dell’appello.
Chiamata all’udienza pubblica di discussione l’appello, uditi i difensori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
Con un primo assorbente motivo d’appello si lamenta l’erroneità della ritenuta tardività della domanda perché “dal certificato del medico che ha diagnosticato la malattia risulta che la stessa è stata accertata in data 11 maggio 1981, mentre la domanda per il riconoscimento è stata presentata in data 10 febbraio 1986”.
Il giudice non avrebbe comunque esaminato le argomentazioni poste a base del ricorso, con riferimento al dies a quo per la decorrenza del termine che doveva esser computato non dalla generica conoscenza dell’infermità, ma dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio.
In ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare puntualmente la previa piena conoscenza da parte sua della gravità dell’infermità.
L’assunto merita di essere condiviso.
In primo luogo si deve annotare che il R.D. 15.4.1928 n. 1024 (e con esso l’art. 3 invocato) è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (a sua volta oggi abrogato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), per cui i richiami ai procedimenti disciplinati dal precedente decreto devono essere riferiti, ratio temporis, al procedimento così come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 (cfr. art. 19).
Ciò posto, l’art. 2, primo comma secondo periodo del predetto d.P.R. n. 461 prevedeva che la domanda di equo indennizzo dovesse “…essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”.
In sostanza, la legge prevedeva la possibilità di fare la domanda anche successivamente ad una prima diagnosi nel caso in cui – come avviene tipicamente per le malattie di tipo cronico-evolutivo -- l’interessato avesse avuto “conoscenza … dell'aggravamento” di una pregressa infermità già in essere.
In tali casi, il termine semestrale per la proposizione della domanda di riconoscimento di equo indennizzo, doveva essere computata dall'avvenuta conoscenza, da parte dell'interessato non tanto della diagnosi medica della presenza di un’infermità, ma soprattutto dall’entità invalidante della stessa così come evidenziata dal suo aggravamento (cfr. Consiglio Stato sez. III 26 aprile 2010 n. 2568; Consiglio Stato sez. VI 21 luglio 2010 n. 4780).
In tali casi quindi era l’Amministrazione che invocava l'applicazione del meccanismo decadenziale che doveva dare prova certa della pregressa conoscenza della gravità della stessa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 03 maggio 2011 n. 2631).
Tale prova qui non è stata fornita e non vi è, comunque, alcuna contezza che la data della conoscenza potesse legittimamente essere individuata.
Nel caso in esame è infatti rilevante la tipologia dell’infermità: la “ gastro-duodenite” è un processo infiammatorio che riguarda contemporaneamente lo stomaco ed il tratto intestinale ad esso conseguente chiamato duodeno, e la cui gravità può avere evoluzione progressiva.
Pertanto erroneamente l’Amministrazione aveva computato il dies a quo a partire dalla data della prima conoscenza della malattia del 11.5.1981, mentre avrebbe invece dovuto tener conto della data del 6.4.1987 nella quale la C.M.O. riscontrò la gravità dell’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio.
Non è corretta quindi la decisione del TAR per cui il termine semestrale di decadenza previsto per la proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa servizio dovesse essere individuato a decorrere dal 11 maggio 1981.
La la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo era stata dunque tempestivamente presentata il 20.7.1987, vale a dire entro il semestre decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva consapevolezza della gravità della malattia e del suo collegamento eziologico con il servizio.
In conseguenza l’appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata e per l’effetto deve di conseguenza essere accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:
___ 1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento ivi impugnato.
___ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2012
- Rigetto istanza concessione equo indennizzo presentata in data 6 marzo 1986, relativamente all’infermità “gastroduodenite cronica” perché “l’interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in data 6.3.1986 oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 3 R.D. 15.4.1928, n. 1024, decorrente dalla piena conoscenza dell’infermità e cioè dall’11.5.1981".
Il Consiglio di Stato ha detto:
1) - Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
2) - In ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare puntualmente la previa piena conoscenza da parte sua della gravità dell’infermità.
3) - Nel caso in esame è infatti rilevante la tipologia dell’infermità: la “ gastro-duodenite” è un processo infiammatorio che riguarda contemporaneamente lo stomaco ed il tratto intestinale ad esso conseguente chiamato duodeno, e la cui gravità può avere evoluzione progressiva.
4) - Non è corretta quindi la decisione del TAR per cui il termine semestrale di decadenza previsto per la proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa servizio dovesse essere individuato a decorrere dal 11 maggio 1981.
5) - La la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo era stata dunque tempestivamente presentata il 20.7.1987, vale a dire entro il semestre decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva consapevolezza della gravità della malattia e del suo collegamento eziologico con il servizio.
Quindi il CdS ha Accolto l'appello del collega.
Il resto potete leggerlo in sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 04951/2012REG.PROV.COLL.
N. 04491/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2010, proposto da:
A. P., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Taurino, con domicilio eletto presso Massimo Trifilidis in Roma, via Piave N. 41;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00964/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza concessione equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Muscatello in sostituzione di Alessandro Taurino e Daniela Giacobbe (avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante impugna la sentenza del Tar di cui in epigrafe con cui è stato respinto il ricorso avverso il diniego della concessione dell’equo indennizzo presentata in data 6 marzo 1986, relativamente all’infermità “gastroduodenite cronica” perché “l’interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in data 6.3.1986 oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 3 R.D. 15.4.1928, n. 1024, decorrente dalla piena conoscenza dell’infermità e cioè dall’11.5.1981”.
L’appello è affidato alla denuncia di diversi profili di gravame relativi alla violazione dell’art. 3 R.D. 15.4.1928 n. 1024, sotto il profilo della determinazione del dies a quo; dell’individuazione dei soggetti destinatari della norma; per violazione dei principi di consumazione del potere, del giusto procedimento; della non-defatigatorietà del procedimento; e del canone della valutabilità dell’aggravamento dell’infermità.
Si è costituita in giudizio la Difesa erariale che con memoria ha concluso per il rigetto dell’appello.
Chiamata all’udienza pubblica di discussione l’appello, uditi i difensori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
Con un primo assorbente motivo d’appello si lamenta l’erroneità della ritenuta tardività della domanda perché “dal certificato del medico che ha diagnosticato la malattia risulta che la stessa è stata accertata in data 11 maggio 1981, mentre la domanda per il riconoscimento è stata presentata in data 10 febbraio 1986”.
Il giudice non avrebbe comunque esaminato le argomentazioni poste a base del ricorso, con riferimento al dies a quo per la decorrenza del termine che doveva esser computato non dalla generica conoscenza dell’infermità, ma dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio.
In ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare puntualmente la previa piena conoscenza da parte sua della gravità dell’infermità.
L’assunto merita di essere condiviso.
In primo luogo si deve annotare che il R.D. 15.4.1928 n. 1024 (e con esso l’art. 3 invocato) è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (a sua volta oggi abrogato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), per cui i richiami ai procedimenti disciplinati dal precedente decreto devono essere riferiti, ratio temporis, al procedimento così come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 (cfr. art. 19).
Ciò posto, l’art. 2, primo comma secondo periodo del predetto d.P.R. n. 461 prevedeva che la domanda di equo indennizzo dovesse “…essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”.
In sostanza, la legge prevedeva la possibilità di fare la domanda anche successivamente ad una prima diagnosi nel caso in cui – come avviene tipicamente per le malattie di tipo cronico-evolutivo -- l’interessato avesse avuto “conoscenza … dell'aggravamento” di una pregressa infermità già in essere.
In tali casi, il termine semestrale per la proposizione della domanda di riconoscimento di equo indennizzo, doveva essere computata dall'avvenuta conoscenza, da parte dell'interessato non tanto della diagnosi medica della presenza di un’infermità, ma soprattutto dall’entità invalidante della stessa così come evidenziata dal suo aggravamento (cfr. Consiglio Stato sez. III 26 aprile 2010 n. 2568; Consiglio Stato sez. VI 21 luglio 2010 n. 4780).
In tali casi quindi era l’Amministrazione che invocava l'applicazione del meccanismo decadenziale che doveva dare prova certa della pregressa conoscenza della gravità della stessa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 03 maggio 2011 n. 2631).
Tale prova qui non è stata fornita e non vi è, comunque, alcuna contezza che la data della conoscenza potesse legittimamente essere individuata.
Nel caso in esame è infatti rilevante la tipologia dell’infermità: la “ gastro-duodenite” è un processo infiammatorio che riguarda contemporaneamente lo stomaco ed il tratto intestinale ad esso conseguente chiamato duodeno, e la cui gravità può avere evoluzione progressiva.
Pertanto erroneamente l’Amministrazione aveva computato il dies a quo a partire dalla data della prima conoscenza della malattia del 11.5.1981, mentre avrebbe invece dovuto tener conto della data del 6.4.1987 nella quale la C.M.O. riscontrò la gravità dell’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio.
Non è corretta quindi la decisione del TAR per cui il termine semestrale di decadenza previsto per la proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa servizio dovesse essere individuato a decorrere dal 11 maggio 1981.
La la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo era stata dunque tempestivamente presentata il 20.7.1987, vale a dire entro il semestre decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva consapevolezza della gravità della malattia e del suo collegamento eziologico con il servizio.
In conseguenza l’appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata e per l’effetto deve di conseguenza essere accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:
___ 1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento ivi impugnato.
___ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2012
Re: causa di servizio
Buona sera, mio padre era un lgt dei carabinieri deceduto in attività di servizio nel 2003, riconosciuto 1°categoria, aveva uno stipendio VII bis ( 43 anni di servizio)
Mia madre ha fatto domanda di equo indennizzo nel 2004 ed è stata accolta, volevo chiederti come faccio a calcolare a quanto ammonta?
devo considerare la tabella che tu hai riportato con il parametro VII bis ( € 22.293?) o mi sto sbagliando?
Ti ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti Costantino
Mia madre ha fatto domanda di equo indennizzo nel 2004 ed è stata accolta, volevo chiederti come faccio a calcolare a quanto ammonta?
devo considerare la tabella che tu hai riportato con il parametro VII bis ( € 22.293?) o mi sto sbagliando?
Ti ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti Costantino
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