Salve, Cosimo da Taranto.
Attualmente usufruisco dei tre giorni di permessi Legge 104 per mia zia (quindi grado di parentela di 3° grado) in quanto in possesso dell'art 3 comma 3 della L 104.
In questi giorni è stato riconosciuto anche a mio padre (quindi grado di parentela di 1° grado) l’art 3 comma 3 della L 104.
Volevo chiedere se ci sono i requisiti per richiedere ulteriori 3 giorni di permessi Legge 104 per assistere anche mio padre.
Non mi è chiara l'attuale normativa sul cumulo dei permessi per l'assistenza di più familiari disabili:
a) alcuni riferimenti trovati dicono che "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado ecc..",
e quindi non ne avrei diritto in quanto mia zia è di 3° grado;
b) altri riferimenti trovati dicono che "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che LA SECONDA PERSONA DA ASSISTERE si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado ecc..",
e quindi ne avrei diritto in quanto prima persona da assistere (prima istanza) mia zia è di 3° grado, seconda persona da assistere (seconda istanza) mio padre di 1° grado.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che volessero darmi le delucidazioni del caso.
Cumulo permessi legge 104
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: Cumulo permessi legge 104
Con l'attuale normativa è possibile l'assistenza a un disabile grave fino al III grado di parenti ed affini.
Con il III grado ci sono però delle limitazioni:
soltanto “ qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti".
La normativa attuale prevede il cumulo dei permessi, se si assistono più soggetti disabili gravi, sempre che nessun altro già benefici di tali permessi!
Con il III grado ci sono però delle limitazioni:
soltanto “ qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti".
La normativa attuale prevede il cumulo dei permessi, se si assistono più soggetti disabili gravi, sempre che nessun altro già benefici di tali permessi!
Re: Cumulo permessi legge 104
Il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a più persone in situazione di handicap grave.
L'art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi per l'assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave. Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.". Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l'assistenza nell'ambito del secondo grado di parentela o affinità.
L'art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi per l'assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave. Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.". Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l'assistenza nell'ambito del secondo grado di parentela o affinità.
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