Urgente Consiglio.
Urgente Consiglio.
Messaggio da Domenico61 »
Salve a tutti ditemi voi che ne sapete più di me sicuramente , se si è sospesi dal servizio per problematiche di giustizia e si percepisce lo stipendio al 50 per cento, conviene aspettare il termine di tutto l'iter del processo che può durare anni , oppure farsi riformare e andarsene in pensione ?????? grazie un saluto a tutti.
Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da CortedeiConti »
Caro amico-
Essendo sospeso,percepisci lo stipendio al 50%- Il consiglio da un'esperto in materia ,e quello di farsi riformare,durante la sospensione cautelare.-
Però e da premettere che in caso di assoluzione il tuo conteggio degli anni di servizio si ferma alla data della dispensa.-
Ancora altra cosa importante,in caso di condanna la tua amministrazione fa retroagire la destituzione alla data della sospensione- E se a tale data non hai maturato i requisiti per la pensione,c'è il rischio che nell'eventuale procedimento disciplinare con la sanzione della destituzione,il Ministero può revocarti anche la pensione per dispensa- Come ha fatto con un collega di recente,il quale ha fatto ricorso alla Corte dei Conti ed il giudice ha accolto la sospensiva con il ripristino della pensione ,in attesa del giudizio di merito che e stato fissato al 13.12.2011-
Ma nel caso che tu saresti destituito ,senza diritto a pensione,in quanto non ha maturato il requisiti sia anagrafico che contributivo-Se hai una categoria di P.P.O ascritta a Tabella A,percepirai la pensione privilegiata in base alla categoria di pensione in godimento a vita.-
Nel caso che tu non ha alcuna malattia riconosciuta causa di servizio,il Ministero trasmette la tua posizione contributiva all'INPS, ed erogandoti una tantum pari alla pensione minima sociale di 500 euro per ogni anno di servizio effettivo.-
Ultima cosa,se vieni destituito e non hai diritto a pensione ,se gli anni mancanti sono pochi,fai subito la domanda per la prosecuzione volontaria dei contributi all'INPDAP- La somma da pagare e circa il 33% dell'ultimo stipendio con rata ogni tre mesi.-
Detto quanto sopra ,con la speranza di averti schiarito le idee, e adesso sta a te scegliere quale opzione optare-
Un saluto
Essendo sospeso,percepisci lo stipendio al 50%- Il consiglio da un'esperto in materia ,e quello di farsi riformare,durante la sospensione cautelare.-
Però e da premettere che in caso di assoluzione il tuo conteggio degli anni di servizio si ferma alla data della dispensa.-
Ancora altra cosa importante,in caso di condanna la tua amministrazione fa retroagire la destituzione alla data della sospensione- E se a tale data non hai maturato i requisiti per la pensione,c'è il rischio che nell'eventuale procedimento disciplinare con la sanzione della destituzione,il Ministero può revocarti anche la pensione per dispensa- Come ha fatto con un collega di recente,il quale ha fatto ricorso alla Corte dei Conti ed il giudice ha accolto la sospensiva con il ripristino della pensione ,in attesa del giudizio di merito che e stato fissato al 13.12.2011-
Ma nel caso che tu saresti destituito ,senza diritto a pensione,in quanto non ha maturato il requisiti sia anagrafico che contributivo-Se hai una categoria di P.P.O ascritta a Tabella A,percepirai la pensione privilegiata in base alla categoria di pensione in godimento a vita.-
Nel caso che tu non ha alcuna malattia riconosciuta causa di servizio,il Ministero trasmette la tua posizione contributiva all'INPS, ed erogandoti una tantum pari alla pensione minima sociale di 500 euro per ogni anno di servizio effettivo.-
Ultima cosa,se vieni destituito e non hai diritto a pensione ,se gli anni mancanti sono pochi,fai subito la domanda per la prosecuzione volontaria dei contributi all'INPDAP- La somma da pagare e circa il 33% dell'ultimo stipendio con rata ogni tre mesi.-
Detto quanto sopra ,con la speranza di averti schiarito le idee, e adesso sta a te scegliere quale opzione optare-
Un saluto
Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da Domenico61 »
Grazie per i chiarimenti "Corte dei Conti" ma il fatto che io vengo assolto è impossibile almeno che il reato non va in prescrizione (cosa difficile) io alla data della sospensione ho 31 anni effettivi più quattro riscattati ai fini T.F.S., però mi è stato detto che durante la sospensione che dura cinque anni (minimo) i contributi vengono versati dalla nostra amministrazione al 50 per cento e a fine trattamento ti vengono conteggiati per il 50 per cento (cioè vuol dire che 5 anni equivarrebbero a fini pensionistici due anni e sei mesi , almeno cosi mi hanno fatto capire) tu che ne pensi grazie.
Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da CortedeiConti »
Non e proprio cosi- Durante la sospensione i contributi non valgono al 50% in quanto non sei militare-
Detta fattispecie vale per i militari-Ma posso dirti che ci sono alcune sentenze penso 3 negli ultimi dieci anni,dove dopo il ricorso alla Corte dei Conti il giudice ha riconosciuto il periodo di sospensione cautelare al 50 %- dette sentenze favorevoli si contano sul dito di una mano.
Io ti consiglio in caso di destituzione che sicuramente ti verrà data anche se il reato e prescritto.Visto che hai parecchi anni ,fai la domanda per la prosecuzione volontaria dei contributi per arrivare fino a 40 anni cosi sei a posto avrai la tua pensione ordinaria-
Detta fattispecie vale per i militari-Ma posso dirti che ci sono alcune sentenze penso 3 negli ultimi dieci anni,dove dopo il ricorso alla Corte dei Conti il giudice ha riconosciuto il periodo di sospensione cautelare al 50 %- dette sentenze favorevoli si contano sul dito di una mano.
Io ti consiglio in caso di destituzione che sicuramente ti verrà data anche se il reato e prescritto.Visto che hai parecchi anni ,fai la domanda per la prosecuzione volontaria dei contributi per arrivare fino a 40 anni cosi sei a posto avrai la tua pensione ordinaria-
Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da CortedeiConti »
Leggete attentamente e fate la domanda se avete i requisiti-
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-13805
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
lunedì 7 novembre 2011, seduta n.546
GNECCHI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio;
in particolare, il comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge prevede che «per gli anni 2009, 2010 e 2011, prorogato poi fino al 2014, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni»;
come chiarito dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 20 ottobre 2008 n. 10, l'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative;
ciò comporta che la possibilità di accoglimento o meno della domanda di esonero, rimane molto discrezionale, a totale valutazione della singola amministrazione e non risulta sia stato effettuato un monitoraggio sull'applicazione della norma, per verificare un'applicazione coerente ed omogenea rispetto ai criteri da adottare da parte delle singole amministrazioni;
era quindi opportuno prevedere nella norma, un controllo del Dipartimento della funzione pubblica, sulle domande di esonero respinte dalle singole amministrazioni, e non come, a titolo di esempio, risulta essere avvenuto nel settore della polizia di Stato, dove sembra siano state respinta domande di esonero, con la generica motivazione di carenza di organico e senza alcuna possibilità per i richiedenti di richiedere una effettiva verifica da parte di un soggetto terzo, che certifichi la motivazione del diniego; in altre amministrazioni con oggettiva carenza di personale l'esonero è stato concesso; in alcune amministrazioni si è proceduto a pensionamenti coatti, a mantenimenti in servizio oltre l'età e l'anzianità contributiva e contemporaneamente anche alla concessione o diniego di esoneri; una gestione così a macchia di leopardo genera solo incertezza e disagio e non favorisce un clima di fattiva collaborazione e impegno nella pubblica amministrazione -:
se non ritenga il Ministro interrogato di procedere ad una verifica dell'applicazione della norma, assumendo iniziative affinché sia consentito ai richiedenti l'esonero, di poter chiedere un intervento da parte di un soggetto terzo, sulle motivazioni che hanno comportato il diniego delle amministrazioni di appartenenza.
(4-13805)
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-13805
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
lunedì 7 novembre 2011, seduta n.546
GNECCHI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio;
in particolare, il comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge prevede che «per gli anni 2009, 2010 e 2011, prorogato poi fino al 2014, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni»;
come chiarito dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 20 ottobre 2008 n. 10, l'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative;
ciò comporta che la possibilità di accoglimento o meno della domanda di esonero, rimane molto discrezionale, a totale valutazione della singola amministrazione e non risulta sia stato effettuato un monitoraggio sull'applicazione della norma, per verificare un'applicazione coerente ed omogenea rispetto ai criteri da adottare da parte delle singole amministrazioni;
era quindi opportuno prevedere nella norma, un controllo del Dipartimento della funzione pubblica, sulle domande di esonero respinte dalle singole amministrazioni, e non come, a titolo di esempio, risulta essere avvenuto nel settore della polizia di Stato, dove sembra siano state respinta domande di esonero, con la generica motivazione di carenza di organico e senza alcuna possibilità per i richiedenti di richiedere una effettiva verifica da parte di un soggetto terzo, che certifichi la motivazione del diniego; in altre amministrazioni con oggettiva carenza di personale l'esonero è stato concesso; in alcune amministrazioni si è proceduto a pensionamenti coatti, a mantenimenti in servizio oltre l'età e l'anzianità contributiva e contemporaneamente anche alla concessione o diniego di esoneri; una gestione così a macchia di leopardo genera solo incertezza e disagio e non favorisce un clima di fattiva collaborazione e impegno nella pubblica amministrazione -:
se non ritenga il Ministro interrogato di procedere ad una verifica dell'applicazione della norma, assumendo iniziative affinché sia consentito ai richiedenti l'esonero, di poter chiedere un intervento da parte di un soggetto terzo, sulle motivazioni che hanno comportato il diniego delle amministrazioni di appartenenza.
(4-13805)
Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da fra0816 »
CIAO SONO UN APPARTENENTE P.S. SOPESO OBBLIGATORIAMENTE PER MOTIVI DI GIUSTIZIA DAL 2010 FINO A QUELLA DATA HO MATURATO 25 ANNI DI SERVIZIO COMPRESO IL MILITARE... ATTENDO IL TERZO GRADO DI GIUDIZIO RITO ABBREVIATO E SARò SICURAMENTE CONDANNATO CON INTERDIZIONE PERPETUA PP.UU...AVRò DIRITTO ALLA PENSIONE PER GLI ANNI LAVORATI?..IN CASO POSITIVO QUANDO POTRò BENEFICIARNE? MI VENGONO RICONOSCIUTI UN ANNO OGNI CINQUE PREVISTI DALL'ORDINAMENTO?... INOLTRE NON HO CAUDE DI SERVIZIO... MA DURANTE IL RAPPORTO LAVORATIVO SONO STATO RICOVERATO NIN CMO DIVERSE VOLTE PER DIVERSE PATOLOGIE, SENZA FARE MAI RICHIESTA DI CAUSA DI VSERVIZIO... POSSO FARE QUALCOSA ORA?.... SE POTETE ESSERMI DI AIUTO RINGRAZIO
-
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Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da imparziale »
A QUALCU
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2011, proposto da:
Ciro D'Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Sonia Falanga, Maria Rosaria Falanga, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Avv. Gennaro Caiazzo in Napoli, via Imbriani, 48;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri ,in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento prot. n. 308460/D-2-20 di applicazione di sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione, assunto dal Comando Generale Arma Carabinieri in data 18.08.2011;
2) del provvedimento del Ministero della Difesa n°68727 del 10.10.2011;
3) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono, ad un primo esame, i presupposti di cui all’art. 55 del c.p.a., in quanto la retrodatazione (al 17.9.2009) degli effetti della sanzione espulsiva disposta con il provvedimento n. 308460/D-2-22 del 18.8.2011 si pone in rapporto di distonia con lo stato di aspettativa in cui versava il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 18/4/2002; ed, invero, il precitato regolamento prevede, al comma 3, che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento”, disponendo, poi, al successivo comma 7, che ” In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”. Ne discende, in ragione delle richiamate previsioni normative, una preclusione alla valorizzazione, ai fini della anticipata decorrenza della sanzione di stato, della pregressa cessazione del ricorrente dal servizio per infermità, cui si sovrappone, per fictio iuris, lo stato di aspettativa del militare. D’altro canto – e proprio in ragione di quanto appena evidenziato – la cessazione dal servizio per infermità non risulta giammai formalmente dichiarata, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 35 della legge 18 ottobre 1961 n. 165 sulla retrodatazione degli effetti connessi alla rimozione che, viceversa, presuppongono la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione dal servizio;
Rilevato che le argomentazioni suesposte comportano, per il principio dell’invalidità derivata, anche la illegittimità del provvedimento del Ministero della difesa n°68727 del 10.10.2011, che prende abbrivio proprio dalla divisata retrodatazione degli effetti del provvedimento di rimozione;
Ritenuto, altresì, necessario, ai fini di decidere, acquisire tutti gli atti del procedimento disciplinare che, contrariamente a quanto indicato nella relazione difensiva, non risultano allegati alla memoria di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati;
2) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.4.2012;
2) ordina al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro – tempore, o suo delegato, di produrre copia della documentazione predetta presso la Segreteria della Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre giorni trenta dalla notifica o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;
4) Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
NO PUO' INTERESSARE- E REGOLARSI IN MERITO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2011, proposto da:
Ciro D'Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Sonia Falanga, Maria Rosaria Falanga, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Avv. Gennaro Caiazzo in Napoli, via Imbriani, 48;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri ,in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento prot. n. 308460/D-2-20 di applicazione di sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione, assunto dal Comando Generale Arma Carabinieri in data 18.08.2011;
2) del provvedimento del Ministero della Difesa n°68727 del 10.10.2011;
3) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono, ad un primo esame, i presupposti di cui all’art. 55 del c.p.a., in quanto la retrodatazione (al 17.9.2009) degli effetti della sanzione espulsiva disposta con il provvedimento n. 308460/D-2-22 del 18.8.2011 si pone in rapporto di distonia con lo stato di aspettativa in cui versava il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 18/4/2002; ed, invero, il precitato regolamento prevede, al comma 3, che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento”, disponendo, poi, al successivo comma 7, che ” In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”. Ne discende, in ragione delle richiamate previsioni normative, una preclusione alla valorizzazione, ai fini della anticipata decorrenza della sanzione di stato, della pregressa cessazione del ricorrente dal servizio per infermità, cui si sovrappone, per fictio iuris, lo stato di aspettativa del militare. D’altro canto – e proprio in ragione di quanto appena evidenziato – la cessazione dal servizio per infermità non risulta giammai formalmente dichiarata, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 35 della legge 18 ottobre 1961 n. 165 sulla retrodatazione degli effetti connessi alla rimozione che, viceversa, presuppongono la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione dal servizio;
Rilevato che le argomentazioni suesposte comportano, per il principio dell’invalidità derivata, anche la illegittimità del provvedimento del Ministero della difesa n°68727 del 10.10.2011, che prende abbrivio proprio dalla divisata retrodatazione degli effetti del provvedimento di rimozione;
Ritenuto, altresì, necessario, ai fini di decidere, acquisire tutti gli atti del procedimento disciplinare che, contrariamente a quanto indicato nella relazione difensiva, non risultano allegati alla memoria di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati;
2) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.4.2012;
2) ordina al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro – tempore, o suo delegato, di produrre copia della documentazione predetta presso la Segreteria della Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre giorni trenta dalla notifica o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;
4) Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
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Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da Domenico61 »
Scusa ma allora come xxxxxxx dobbiamo fare ...farci riformare durante la sospensione dal servizio oppure rimanere fino alla fine della nostra condanno con lo stipendio al 50x100????imparziale ha scritto:A QUALCU
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2011, proposto da:
Ciro D'Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Sonia Falanga, Maria Rosaria Falanga, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Avv. Gennaro Caiazzo in Napoli, via Imbriani, 48;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri ,in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento prot. n. 308460/D-2-20 di applicazione di sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione, assunto dal Comando Generale Arma Carabinieri in data 18.08.2011;
2) del provvedimento del Ministero della Difesa n°68727 del 10.10.2011;
3) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono, ad un primo esame, i presupposti di cui all’art. 55 del c.p.a., in quanto la retrodatazione (al 17.9.2009) degli effetti della sanzione espulsiva disposta con il provvedimento n. 308460/D-2-22 del 18.8.2011 si pone in rapporto di distonia con lo stato di aspettativa in cui versava il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 18/4/2002; ed, invero, il precitato regolamento prevede, al comma 3, che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento”, disponendo, poi, al successivo comma 7, che ” In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”. Ne discende, in ragione delle richiamate previsioni normative, una preclusione alla valorizzazione, ai fini della anticipata decorrenza della sanzione di stato, della pregressa cessazione del ricorrente dal servizio per infermità, cui si sovrappone, per fictio iuris, lo stato di aspettativa del militare. D’altro canto – e proprio in ragione di quanto appena evidenziato – la cessazione dal servizio per infermità non risulta giammai formalmente dichiarata, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 35 della legge 18 ottobre 1961 n. 165 sulla retrodatazione degli effetti connessi alla rimozione che, viceversa, presuppongono la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione dal servizio;
Rilevato che le argomentazioni suesposte comportano, per il principio dell’invalidità derivata, anche la illegittimità del provvedimento del Ministero della difesa n°68727 del 10.10.2011, che prende abbrivio proprio dalla divisata retrodatazione degli effetti del provvedimento di rimozione;
Ritenuto, altresì, necessario, ai fini di decidere, acquisire tutti gli atti del procedimento disciplinare che, contrariamente a quanto indicato nella relazione difensiva, non risultano allegati alla memoria di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati;
2) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.4.2012;
2) ordina al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro – tempore, o suo delegato, di produrre copia della documentazione predetta presso la Segreteria della Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre giorni trenta dalla notifica o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;
4) Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
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Alcuni colleghi mi dicono di non farsi riformare anche perché non ti riformano nella posizione si "SOSPESO"...ed in effetti è vero anche se ci riesci ho viste alcune sentenza che poi hanno dovuto restituire il tutto pensione e interessi ed po aspettare a 60 anno la pensione. Booo cosa fare non si sa.... scusa imparziale ma questa sentenza che hai postato si riferisce prima che andava in vigore il nuovo codice penale militare?? fammi sapere a presto.
-
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Re: Urgente Consiglio.
Messaggio da imparziale »
Si ma questa e una noce che nel sacco non fa rumero- Perchè questa e la sospensiva- Ma nel merito il Giudice ha detto che annulla la perdita del grado,solo per parte che lui aveva chiesto il passaggio nei ruoli civile-ed il Ministero non l'ha risposta- La sentenza e stata annullata,salvi ulteriori provvediementi che l'ammisnistrazione dovrà prendere-Domenico61 ha scritto:Scusa ma allora come xxxxxxx dobbiamo fare ...farci riformare durante la sospensione dal servizio oppure rimanere fino alla fine della nostra condanno con lo stipendio al 50x100????imparziale ha scritto:A QUALCU
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2011, proposto da:
Ciro D'Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Sonia Falanga, Maria Rosaria Falanga, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Avv. Gennaro Caiazzo in Napoli, via Imbriani, 48;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri ,in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento prot. n. 308460/D-2-20 di applicazione di sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione, assunto dal Comando Generale Arma Carabinieri in data 18.08.2011;
2) del provvedimento del Ministero della Difesa n°68727 del 10.10.2011;
3) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono, ad un primo esame, i presupposti di cui all’art. 55 del c.p.a., in quanto la retrodatazione (al 17.9.2009) degli effetti della sanzione espulsiva disposta con il provvedimento n. 308460/D-2-22 del 18.8.2011 si pone in rapporto di distonia con lo stato di aspettativa in cui versava il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 18/4/2002; ed, invero, il precitato regolamento prevede, al comma 3, che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento”, disponendo, poi, al successivo comma 7, che ” In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”. Ne discende, in ragione delle richiamate previsioni normative, una preclusione alla valorizzazione, ai fini della anticipata decorrenza della sanzione di stato, della pregressa cessazione del ricorrente dal servizio per infermità, cui si sovrappone, per fictio iuris, lo stato di aspettativa del militare. D’altro canto – e proprio in ragione di quanto appena evidenziato – la cessazione dal servizio per infermità non risulta giammai formalmente dichiarata, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 35 della legge 18 ottobre 1961 n. 165 sulla retrodatazione degli effetti connessi alla rimozione che, viceversa, presuppongono la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione dal servizio;
Rilevato che le argomentazioni suesposte comportano, per il principio dell’invalidità derivata, anche la illegittimità del provvedimento del Ministero della difesa n°68727 del 10.10.2011, che prende abbrivio proprio dalla divisata retrodatazione degli effetti del provvedimento di rimozione;
Ritenuto, altresì, necessario, ai fini di decidere, acquisire tutti gli atti del procedimento disciplinare che, contrariamente a quanto indicato nella relazione difensiva, non risultano allegati alla memoria di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati;
2) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.4.2012;
2) ordina al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro – tempore, o suo delegato, di produrre copia della documentazione predetta presso la Segreteria della Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre giorni trenta dalla notifica o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;
4) Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
NO PUO' INTERESSARE- E REGOLARSI IN MERITO
Alcuni colleghi mi dicono di non farsi riformare anche perché non ti riformano nella posizione si "SOSPESO"...ed in effetti è vero anche se ci riesci ho viste alcune sentenza che poi hanno dovuto restituire il tutto pensione e interessi ed po aspettare a 60 anno la pensione. Booo cosa fare non si sa.... scusa imparziale ma questa sentenza che hai postato si riferisce prima che andava in vigore il nuovo codice penale militare?? fammi sapere a presto.
Ma questa sentenza al 100% sarà appellata dal Ministero della difesa,chiedendo la sospensiva che sicuramente avrà dal Consiglio di stato-
Comunque come vi ho sempre detto in questi due anni che sono sul questo forum, anche in caso di assoluzione se il reato e grave si viene destituiti-
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