Rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di un ricorso giurisdizionale.
Ricorso dichiarato inammissibile in quanto:
1)- L’art. 8 d.P.R. n. 1199 del 1971 prevede che il ricorso straordinario al Capo dello Stato persegua l’annullamento di un atto amministrativo “definitivo”.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non presenta i caratteri della definitività, in quanto non adottato da un dirigente generale e ricorribile davanti ad un’autorità avente tale qualifica. Ciò risulta testualmente dallo stesso provvedimento che reca in calce l’indicazione della propria ricorribilità al Capo di Stato Maggiore del Corpo ed è stato adottato dal Capo del VI Reparto avente la qualifica di Generale di Brigata.
2)- Del resto nel merito il ricorso non sarebbe fondato, stante la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, alla luce della quale non sono da liquidare le spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nel corso dei giudizi intentati dai medesimi contro l’Amministrazione di appartenenza.
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Numero 01759/2012 e data 07/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 15 febbraio 2012
NUMERO AFFARE 04414/2010
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze comando generale guardia finanza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Mar. Aiut. OMISSIS avverso la reiezione dell’istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di un ricorso giurisdizionale per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0065380/10 del 2 marzo 2010, trasmessa con nota n. 0289458/10 del 30 settembre 2010 e pervenuta in Segreteria l’8 ottobre 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze (Comando generale della Guardia di Finanza) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO
In data 18 maggio 1990 il Mar. Aiut. (allora Brigadiere) GdF OMISSIS ha adito dapprima il TAR Calabria – Reggio Calabria e poi, avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, il Consiglio di Stato che, con decisione n. 5347/05 del 17 maggio 2005, accolse il suo appello. Quest’ultima decisione venne impugnata dall’Amministrazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili che, con ordinanza n. 2286/08 dell’11 dicembre 2007, dichiarò l’inammissibilità del ricorso.
A seguito di tale pronuncia, in data 19 dicembre 2008, il OMISSIS inoltrò al proprio Comando di appartenenza una domanda di rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito del suddetto ricorso giurisdizionale, pari a € ……...
Con nota n. ……../09 datata 24 marzo 2009, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione ha comunicato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rendendolo edotto della possibilità di presentare per iscritto, entro dieci giorni, eventuali osservazioni corredate da altra documentazione.
Avvalendosi di tale facoltà, il 21 aprile 2009 l’interessato ha presentato le proprie osservazioni.
Anche alla luce dei pareri contrari concordemente espressi dal Comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale e dal Comandante regionale Calabria, il Capo del VI Reparto del Comando generale ha rigettato l’istanza con determinazione n. ……./09 del 28 maggio 2009, ritenendo insussistenti “i requisiti di legge [la condizione applicativa e il presupposto oggettivo] per l’ammissione alla previsione beneficiante invocata”.
Avverso tale atto, notificatogli il 25 giugno 2009, il Mar. Aiut. OMISSIS ha proposto il 22 ottobre 2009 ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo violazione dell’art. 18 d.l. n. 67 del 1997 ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso e controdeduce per la sua infondatezza.
CONSIDERATO
Deve essere accolta l’eccezione d’inammissibilità proposta dall’Amministrazione.
L’art. 8 d.P.R. n. 1199 del 1971 prevede che il ricorso straordinario al Capo dello Stato persegua l’annullamento di un atto amministrativo “definitivo”.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non presenta i caratteri della definitività, in quanto non adottato da un dirigente generale e ricorribile davanti ad un’autorità avente tale qualifica. Ciò risulta testualmente dallo stesso provvedimento che reca in calce l’indicazione della propria ricorribilità al Capo di Stato Maggiore del Corpo ed è stato adottato dal Capo del VI Reparto avente la qualifica di Generale di Brigata.
Del resto nel merito il ricorso non sarebbe fondato, stante la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, alla luce della quale non sono da liquidare le spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nel corso dei giudizi intentati dai medesimi contro l’Amministrazione di appartenenza.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Damiano Nocilla Roberto Garofoli
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
AVVERTANZE ricorsi straord. al DPR e rimb. spese legali.
Re: AVVERTANZE ricorsi straord. al DPR e rimb. spese legali.
Questo è un altro ricorso che è stato dichiarato inammissibile in quanto:
1)- L’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario.
2)- Gli atti qui impugnati sono stati adottati da comandanti di articolazioni della Guardia di finanza dipendenti da autorità gerarchicamente sovraordinata, il comandante interregionale dell’Italia meridionale, nei cui confronti erano impugnabili con ricorso gerarchico.
3)- Non può, diversamente, sostenersi l’ammissibilità del ricorso in base alla tesi che il provvedimento di trasferimento adottato dal comandante regionale della Guardia di finanza è considerato atto definitivo ai sensi dell’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “testo unico sul pubblico impiego”, in quanto per il personale militare la relativa disciplina è dettata dagli specifici ordinamenti.
4)- Non avendo, dunque, il ricorrente proposto ricorso gerarchico a predetta autorità, il ricorso straordinario in oggetto non può che essere dichiarato inammissibile, senza che possa, neppure, essere riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile, ai fini della rimessione in termini per l’eventuale attivazione della tutela prevista, dal momento che il provvedimento riporta in calce, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’indicazione delle modalità e dell’autorità cui adire per l’impugnazione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 01890/2012 e data 19/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 03358/2011
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda di sospensiva, proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento:
- della determinazione n. ……/10 del comandante regionale per la Campania della Guardia di finanza concernente il trasferimento d’autorità del ricorrente dalla compagnia di OMISSIS alla compagnia di …….;
- per quanto occorre, del foglio n. ……../10 con cui il comandante provinciale di Napoli della Guardia di finanza ha proposto il trasferimento d’autorità del ricorrente per motivi d’incompatibilità ambientale;
- del provvedimento di cambio incarico disposto dal comandante della compagnia della Guardia di finanza di OMISSIS il 15 ottobre 2010.
LA SEZIONE
Vista la relazione 14 luglio 2011 prot. n. ………/11 del ministero dell’economia e delle finanze, comando generale della Guardia di finanza, vistata dal ministro il 28 settembre 2011 e trasmessa con nota 20 dicembre 2011 prot. n. ………/11, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto indicato;
visto il ricorso, proposto con atto del 7 marzo 2011, notificato il 7-14 marzo 2011 all’autorità che ha emanato il provvedimento e a tutti i controinteressati;
visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del 20 ottobre 2011;
vista la nota 25 novembre 2011, trasmessa al Consiglio con nota del comando generale della Guardia di finanza 27 febbraio 2012 n. ……./2012, con la quale il ricorrente ha proposto proprie controdeduzioni nel ricorso in oggetto;
vista la nota 5 marzo 2012, trasmessa al Consiglio con nota del comando generale della Guardia di finanza 13 marzo 2012 n. ……../12, con la quale il ricorrente ha proposto ulteriori controdeduzioni nel ricorso in oggetto;
esaminati gli atti, ed udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.
Premesso.
Il signor OMISSIS, maresciallo aiutante della Guardia di finanza, su direttive del comandante provinciale di Napoli, con provvedimento 15 ottobre 2010 del comandante della compagnia di OMISSIS, è stato trasferito d’incarico da OMISSIS a OMISSIS all’interno della stessa compagnia.
Successivamente, il 9 dicembre 2010, il comandante regionale Campania, su proposta del comandante provinciale di Napoli, ha disposto il trasferimento del signor OMISSIS, “d’autorità, per esigenze di servizio”, dalla compagnia di OMISSIS alla compagnia di OMISSIS. Il trasferimento è stato eseguito il …..dicembre 2010.
Con il ricorso in esame, il signor OMISSIS ha impugnato i citati provvedimenti sostenendone l’illegittimità in quanto conseguenti a coinvolgimento OMISSIS nell’ambito di un procedimento giudiziario che aveva visto ……….., il OMISSIS, ad un decreto ……………..
A fondamento del ricorso, il signor OMISSIS deduce i motivi che possono essere come di seguito riassunti:
- per il trasferimento d’autorità: eccesso di potere per sviamento, in quanto adottato “per esigenze di servizio” a fronte di una proposta formulata per motivi di “incompatibilità ambientale”; difetto di motivazione; mancata comunicazione di avvio del procedimento; contraddittorietà tra il disposto trasferimento per ragioni di servizio e la premessa in cui invece esso muove; travisamento dei presupposti e difetto d’istruttoria; contraddittorietà con la circolare n. 379389/09 del Comando generale che non menziona la figura del trasferimento per incompatibilità ambientale; carenza di proporzionalità e ragionevolezza;
- per il cambio d’incarico all’interno della compagnia di OMISSIS: difetto di motivazione, con intento punitivo e comportamento mobbizzante da parte dell’amministrazione; mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Con le successive due memorie di controdeduzioni, il ricorrente torna con ulteriori argomentazioni sui predetti motivi di doglianza, sostenendo l’ammissibilità del gravame, sviamento di potere illogicità e irragionevolezza.
L’amministrazione si esprime per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.
Considerato.
La Sezione ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
L’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario.
Gli atti qui impugnati sono stati adottati da comandanti di articolazioni della Guardia di finanza dipendenti da autorità gerarchicamente sovraordinata, il comandante interregionale dell’Italia meridionale, nei cui confronti erano impugnabili con ricorso gerarchico.
Non può, diversamente, sostenersi l’ammissibilità del ricorso in base alla tesi che il provvedimento di trasferimento adottato dal comandante regionale della Guardia di finanza è considerato atto definitivo ai sensi dell’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “testo unico sul pubblico impiego”, in quanto per il personale militare la relativa disciplina è dettata dagli specifici ordinamenti.
Non avendo, dunque, il ricorrente proposto ricorso gerarchico a predetta autorità, il ricorso straordinario in oggetto non può che essere dichiarato inammissibile, senza che possa, neppure, essere riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile, ai fini della rimessione in termini per l’eventuale attivazione della tutela prevista, dal momento che il provvedimento riporta in calce, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’indicazione delle modalità e dell’autorità cui adire per l’impugnazione.
La Sezione si pronuncia, pertanto, per l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
1)- L’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario.
2)- Gli atti qui impugnati sono stati adottati da comandanti di articolazioni della Guardia di finanza dipendenti da autorità gerarchicamente sovraordinata, il comandante interregionale dell’Italia meridionale, nei cui confronti erano impugnabili con ricorso gerarchico.
3)- Non può, diversamente, sostenersi l’ammissibilità del ricorso in base alla tesi che il provvedimento di trasferimento adottato dal comandante regionale della Guardia di finanza è considerato atto definitivo ai sensi dell’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “testo unico sul pubblico impiego”, in quanto per il personale militare la relativa disciplina è dettata dagli specifici ordinamenti.
4)- Non avendo, dunque, il ricorrente proposto ricorso gerarchico a predetta autorità, il ricorso straordinario in oggetto non può che essere dichiarato inammissibile, senza che possa, neppure, essere riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile, ai fini della rimessione in termini per l’eventuale attivazione della tutela prevista, dal momento che il provvedimento riporta in calce, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’indicazione delle modalità e dell’autorità cui adire per l’impugnazione.
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Numero 01890/2012 e data 19/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 03358/2011
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda di sospensiva, proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento:
- della determinazione n. ……/10 del comandante regionale per la Campania della Guardia di finanza concernente il trasferimento d’autorità del ricorrente dalla compagnia di OMISSIS alla compagnia di …….;
- per quanto occorre, del foglio n. ……../10 con cui il comandante provinciale di Napoli della Guardia di finanza ha proposto il trasferimento d’autorità del ricorrente per motivi d’incompatibilità ambientale;
- del provvedimento di cambio incarico disposto dal comandante della compagnia della Guardia di finanza di OMISSIS il 15 ottobre 2010.
LA SEZIONE
Vista la relazione 14 luglio 2011 prot. n. ………/11 del ministero dell’economia e delle finanze, comando generale della Guardia di finanza, vistata dal ministro il 28 settembre 2011 e trasmessa con nota 20 dicembre 2011 prot. n. ………/11, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto indicato;
visto il ricorso, proposto con atto del 7 marzo 2011, notificato il 7-14 marzo 2011 all’autorità che ha emanato il provvedimento e a tutti i controinteressati;
visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del 20 ottobre 2011;
vista la nota 25 novembre 2011, trasmessa al Consiglio con nota del comando generale della Guardia di finanza 27 febbraio 2012 n. ……./2012, con la quale il ricorrente ha proposto proprie controdeduzioni nel ricorso in oggetto;
vista la nota 5 marzo 2012, trasmessa al Consiglio con nota del comando generale della Guardia di finanza 13 marzo 2012 n. ……../12, con la quale il ricorrente ha proposto ulteriori controdeduzioni nel ricorso in oggetto;
esaminati gli atti, ed udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.
Premesso.
Il signor OMISSIS, maresciallo aiutante della Guardia di finanza, su direttive del comandante provinciale di Napoli, con provvedimento 15 ottobre 2010 del comandante della compagnia di OMISSIS, è stato trasferito d’incarico da OMISSIS a OMISSIS all’interno della stessa compagnia.
Successivamente, il 9 dicembre 2010, il comandante regionale Campania, su proposta del comandante provinciale di Napoli, ha disposto il trasferimento del signor OMISSIS, “d’autorità, per esigenze di servizio”, dalla compagnia di OMISSIS alla compagnia di OMISSIS. Il trasferimento è stato eseguito il …..dicembre 2010.
Con il ricorso in esame, il signor OMISSIS ha impugnato i citati provvedimenti sostenendone l’illegittimità in quanto conseguenti a coinvolgimento OMISSIS nell’ambito di un procedimento giudiziario che aveva visto ……….., il OMISSIS, ad un decreto ……………..
A fondamento del ricorso, il signor OMISSIS deduce i motivi che possono essere come di seguito riassunti:
- per il trasferimento d’autorità: eccesso di potere per sviamento, in quanto adottato “per esigenze di servizio” a fronte di una proposta formulata per motivi di “incompatibilità ambientale”; difetto di motivazione; mancata comunicazione di avvio del procedimento; contraddittorietà tra il disposto trasferimento per ragioni di servizio e la premessa in cui invece esso muove; travisamento dei presupposti e difetto d’istruttoria; contraddittorietà con la circolare n. 379389/09 del Comando generale che non menziona la figura del trasferimento per incompatibilità ambientale; carenza di proporzionalità e ragionevolezza;
- per il cambio d’incarico all’interno della compagnia di OMISSIS: difetto di motivazione, con intento punitivo e comportamento mobbizzante da parte dell’amministrazione; mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Con le successive due memorie di controdeduzioni, il ricorrente torna con ulteriori argomentazioni sui predetti motivi di doglianza, sostenendo l’ammissibilità del gravame, sviamento di potere illogicità e irragionevolezza.
L’amministrazione si esprime per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.
Considerato.
La Sezione ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
L’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario.
Gli atti qui impugnati sono stati adottati da comandanti di articolazioni della Guardia di finanza dipendenti da autorità gerarchicamente sovraordinata, il comandante interregionale dell’Italia meridionale, nei cui confronti erano impugnabili con ricorso gerarchico.
Non può, diversamente, sostenersi l’ammissibilità del ricorso in base alla tesi che il provvedimento di trasferimento adottato dal comandante regionale della Guardia di finanza è considerato atto definitivo ai sensi dell’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “testo unico sul pubblico impiego”, in quanto per il personale militare la relativa disciplina è dettata dagli specifici ordinamenti.
Non avendo, dunque, il ricorrente proposto ricorso gerarchico a predetta autorità, il ricorso straordinario in oggetto non può che essere dichiarato inammissibile, senza che possa, neppure, essere riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile, ai fini della rimessione in termini per l’eventuale attivazione della tutela prevista, dal momento che il provvedimento riporta in calce, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’indicazione delle modalità e dell’autorità cui adire per l’impugnazione.
La Sezione si pronuncia, pertanto, per l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Alessandro Pajno
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