Per opportuna conoscenza.
Numero 02380/2011 e data 15/06/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 aprile 2011
NUMERO AFFARE 04715/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto dei carabinieri E. R., nato a omissis e residente a omissis, per l’annullamento del diniego di trascrizione matricolare di attestati e diplomi inerenti a titoli sportivi e del diniego dell’autorizzazione a fregiarsi del brevetto di istruttore militare di difesa personale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 19 agosto 2009 n. ……/320, con la quale il ministero della difesa, comando generale dell’arma dei carabinieri, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 22 giugno 2009 e inviato alla presidenza della repubblica, dove è pervenuto il 26 giugno 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna.
Premesso.
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, con domanda del settembre 2008 ha chiesto la trascrizione nel foglio matricolare del diploma di allenatore di pugilato francese (altrimenti detto “savate”), rilasciato da un Centro riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli attestati di giudice ed arbitro regionale e degli attestati di riconoscimento dei titoli di “guanto bianco” “guanto rosso”, “guanto verde” e “guanto blu” rilasciati dal Movimento Sportivo Popolare Italia. Ha altresì chiesto l’autorizzazione a fregiarsi del brevetto di “istruttore militare di difesa personale”. Con determinazione 3 febbraio 2009 n. ……/320-2 Add. E Reg del Comando generale dell’Arma dei carabinieri le istanze sono state respinte, con la motivazione che «i titoli conseguiti non sono ritenuti di “significativo interesse” per l’Istituzione» e che «le esigenze istituzionali nel settore della difesa personale vengono soddisfatte attraverso la pianificazione di appositi corsi di specializzazione».
L’appuntato scelto R. con il ricorso straordinario in esame impugna il diniego. Premesso che il pugilato francese è disciplina ha natura prettamente militare e viene praticata da diversi Corpi di polizia europei, ed è quindi d’interesse militare, deduce l’illegittimità del diniego affermando che esso è in contrasto con le circolari 31 luglio 2008 n. 528/4-2-2007 del Comando generale e MDGMIL V SS 251066 del ministero della difesa (si tratta, com’è chiarito dalla relazione ministeriale, della circolare 13 maggio 2008 MDGMIL V SS 251066, recante “Annotazioni a matricola di attività di docenza, frequenza di corso e conseguimento di brevetti, licenze e patenti”, distribuita con lettera del 31 luglio 2008).
Si arguisce, dalle sintetiche affermazioni del ricorrente, che egli ritiene che il valore sportivo e formativo delle attestazioni presentate sia tale da configurare un obiettivo interesse per l’Arma dei carabinieri ai fini della loro annotazione nel suo foglio matricolare.
2. Il ministero ha prodotto la prevista relazione istruttoria, sostenendo la legittimità dell’operato dell’Arma.
Considerato.
1. La circolare di cui si lamenta l’errata applicazione, nel paragrafo 4 (Brevetti, patenti, licenze conseguiti a titolo privato), chiarisce che si fini del’annotazione a matricola di tali documenti “bisogna avere riguardo alla significatività e rilevanza istituzionale che il titolo ricopre per la Forza Armata”. Si tratta di una valutazione evidentemente rimessa alla discrezionalità dell’Arma, rispetto alla quale il ricorrente non fa che contrapporre la propria valutazione.
2. Lo stesso è da dire per l’ulteriore motivazione posta a base del diniego, che le esigenze istituzionali nel settore della difesa personale vengono soddisfatte attraverso la pianificazione di appositi corsi di specializzazione. Tale motivazione è coerente con le finalità formative dell’Arma, che non nega il valore dei titoli sportivi presentati, ma li reputa, rispetto a tali finalità, non significativi al punto di doverli annotare nella documentazione di servizio del militare. Si tratta, anche qui, di valutazione di merito, contro la quale non viene dedotta nessuna specifica censura di legittimità; e rispetto alla quale ogni diversa valutazione in questa sede costituirebbe indebita ingerenza nel merito dell’azione amministrativa.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
Diniego trascrizione matricolare di attestati e diplomi
Re: Diniego trascrizione matricolare di attestati e diplomi
Per opportuna conoscenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 02892/2011 e data 19/07/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 15 giugno 2011
NUMERO AFFARE 04716/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal carabiniere scelto OMISSIS, nato a OMISSIS ed ivi residente, per l’annullamento della determinazione n. 291/omissis Add. e Reg. in data 28 aprile 2009 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – I reparto – SM – ufficio addestramento e regolamenti, di rigetto della domanda di trascrizione matricolare dell’attestato per la condotta di apparecchi per il volo da diporto o sportivo rilasciatogli dall’Aereo Club d’Italia.
LA SEZIONE
Vista la nota del 28/10/2009 con la quale il ministero della difesa ha trasmesso la relazione ed chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto datato 17 luglio 2009;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consiglier Francesco Bellomo.
Premesso e considerato:
Il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri sopra indicato impugnato è stato emesso con la motivazione che il titolo conseguito dal ricorrente non è di significativo interesse per l’Arma, non rientrando tra le licenze di pilotaggio di cui all’art. 2 del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche emanato con decreto del presidente della repubblica 18 novembre 1988 n. 566, come richiesto dalla circolare del ministero della difesa n. 528/4-2-2007 Add. e Reg. del 31 luglio 2008.
Il signor OMISSIS lo impugna deducendo la falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 566 del 1988, eccesso di potere per carenza di presupposti, carenza di istruttoria, violazione della circolare sopra citata e degli articoli 3 della legge 25 marzo 1985 n 106 sul volo da diporto e sportivo, e 12 del relativo regolamento d’esecuzione, emanato con d.P.R. 5 agosto 1988 n. 404.
Sostiene il ricorrente che l’abilitazione a pilota di autogiro, connessa all’attestato conseguito, rientra tra le licenze di pilotaggio considerate dall’art. 2 d.P.R. n. 566 del 1988 e che, comunque, sono soddisfatti i requisiti previsti dalla circolare n. 528/4-2-2007 per l’annotazione di titoli conseguiti in corsi privati sul foglio matricolare, tra cui l’utilità per incarichi futuri, come provato dal riconoscimento della pratica del volo sportivo da parte della normativa vigente.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
L’art. 2 del d.P.R. n. 566 del 1988 annovera tra le licenze di pilotaggio quella di pilota di autogiro, mentre il ricorrente è in possesso di un semplice attestato di idoneità al volo sportivo, che lo abilita al pilotaggio di autogiro, ma non costituisce licenza di pilotaggio, come ha osservato l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) con nota del 24 luglio 2009 allegata alla relazione ministeriale.
La circolare 528/4-2-2007 Add. e Reg. in data 31 luglio 20 stabilisce che ai fini della trascrizione a matricola di brevetti, patenti e licenze private occorre aver riguardo alla “significatività e rilevanza che il titolo ricopre per la Forza Armata”.
L’Amministrazione ha ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia, che l’attestato del ricorrente non sia significativo, poiché non può valere come titolo di pilotaggio nell’ambito delle relative attività istituzionali, né l’Arma ha in dotazione apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Il ricorrente obietta che si sarebbe dovuto fare riferimento ai criteri enunciati nella stessa circolare per quanto attiene all’annotazione di corsi frequentati a titolo privato presso scuole o istituti civili, ma tale fattispecie è più generica di quella applicata dall’Amministrazione, e comprende inoltre un requisito – l’attinenza all’incarico prestato o a un futuro incarico – che è insussistente, proprio alla luce del rilievo secondo cui l’Arma dei carabinieri non opera con apparecchi per il volo da diporto o sportivo. Né tale rilievo è scalfito dall’esistenza di una legislazione che riconosca il volo da diporto o sportivo.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 02892/2011 e data 19/07/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 15 giugno 2011
NUMERO AFFARE 04716/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal carabiniere scelto OMISSIS, nato a OMISSIS ed ivi residente, per l’annullamento della determinazione n. 291/omissis Add. e Reg. in data 28 aprile 2009 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – I reparto – SM – ufficio addestramento e regolamenti, di rigetto della domanda di trascrizione matricolare dell’attestato per la condotta di apparecchi per il volo da diporto o sportivo rilasciatogli dall’Aereo Club d’Italia.
LA SEZIONE
Vista la nota del 28/10/2009 con la quale il ministero della difesa ha trasmesso la relazione ed chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto datato 17 luglio 2009;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consiglier Francesco Bellomo.
Premesso e considerato:
Il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri sopra indicato impugnato è stato emesso con la motivazione che il titolo conseguito dal ricorrente non è di significativo interesse per l’Arma, non rientrando tra le licenze di pilotaggio di cui all’art. 2 del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche emanato con decreto del presidente della repubblica 18 novembre 1988 n. 566, come richiesto dalla circolare del ministero della difesa n. 528/4-2-2007 Add. e Reg. del 31 luglio 2008.
Il signor OMISSIS lo impugna deducendo la falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 566 del 1988, eccesso di potere per carenza di presupposti, carenza di istruttoria, violazione della circolare sopra citata e degli articoli 3 della legge 25 marzo 1985 n 106 sul volo da diporto e sportivo, e 12 del relativo regolamento d’esecuzione, emanato con d.P.R. 5 agosto 1988 n. 404.
Sostiene il ricorrente che l’abilitazione a pilota di autogiro, connessa all’attestato conseguito, rientra tra le licenze di pilotaggio considerate dall’art. 2 d.P.R. n. 566 del 1988 e che, comunque, sono soddisfatti i requisiti previsti dalla circolare n. 528/4-2-2007 per l’annotazione di titoli conseguiti in corsi privati sul foglio matricolare, tra cui l’utilità per incarichi futuri, come provato dal riconoscimento della pratica del volo sportivo da parte della normativa vigente.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
L’art. 2 del d.P.R. n. 566 del 1988 annovera tra le licenze di pilotaggio quella di pilota di autogiro, mentre il ricorrente è in possesso di un semplice attestato di idoneità al volo sportivo, che lo abilita al pilotaggio di autogiro, ma non costituisce licenza di pilotaggio, come ha osservato l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) con nota del 24 luglio 2009 allegata alla relazione ministeriale.
La circolare 528/4-2-2007 Add. e Reg. in data 31 luglio 20 stabilisce che ai fini della trascrizione a matricola di brevetti, patenti e licenze private occorre aver riguardo alla “significatività e rilevanza che il titolo ricopre per la Forza Armata”.
L’Amministrazione ha ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia, che l’attestato del ricorrente non sia significativo, poiché non può valere come titolo di pilotaggio nell’ambito delle relative attività istituzionali, né l’Arma ha in dotazione apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Il ricorrente obietta che si sarebbe dovuto fare riferimento ai criteri enunciati nella stessa circolare per quanto attiene all’annotazione di corsi frequentati a titolo privato presso scuole o istituti civili, ma tale fattispecie è più generica di quella applicata dall’Amministrazione, e comprende inoltre un requisito – l’attinenza all’incarico prestato o a un futuro incarico – che è insussistente, proprio alla luce del rilievo secondo cui l’Arma dei carabinieri non opera con apparecchi per il volo da diporto o sportivo. Né tale rilievo è scalfito dall’esistenza di una legislazione che riconosca il volo da diporto o sportivo.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
Re: Diniego trascrizione matricolare di attestati e diplomi
Corso di 1° livello di Peace Keapring per operatori nelle emergenze internazionali connesse al rischio Nucleare-batteriologico – Chimico – Radiologico (N.B.C.R.)”, svoltosi in Borgonovo Val Tidone (PC).
Ricorso straordinario al PDR respinto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 01442/2012 e data 22/03/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2011
NUMERO AFFARE 00887/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo capo dei C.C., avverso il diniego di autorizzazione di trascrizione a matricola nel suo stato di servizio di corso di 1° livello di Peace Keapring per operatori nelle emergenze internazionali, espresso con provvedimento in data 8.1.2009 dal Ministero della Difesa.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. OMISSIS;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con istanza datata 14 maggio 2008 il M.llo capo dei C.C. OMISSIS chiedeva al Ministero della Difesa, in relazione al contenuto della circolare nr. 00/2-/300 della D.G. per gli ufficiali dell’Esercito datata 15.01.1993, di voler disporre la trascrizione matricolare, nonché autorizzare l’uso della relativa mostrina, del “9 Corso di 1° livello di PEACE KEAPRING per operatori nelle emergenze internazionali connesse al rischio Nucleare-batteriologico – Chimico – Radiologico (N.B.C.R.)”, svoltosi in Borgonovo Val Tidone (PC) dal 01.03.2008 al 03.05.2008.
Con nota prot. OMISSIS in data 6 novembre 2008, la Direzione Generale per il Personale Militare chiedeva al Comando Generale dell’arma dei C.C. di comunicare all’ispettore OMISSIS, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, indicati nella nota medesima.
Con successiva nota prot. MDGMILV19-2/2008/4498 in data 8 gennaio 2009, la stessa Direzione Generale per il Personale Militare decideva di non accogliere l’istanza e, conseguentemente, di non autorizzare la trascrizione, nello stato di servizio dell’interessato, del corso in argomento.
Avverso tale provvedimento notificatogli il 20 marzo 2009, insorgeva il sottufficiale, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 6 aprile 2009 e proposto il giorno 26 successivo, a sostegno del quale lamentava l’erronea applicazione della circolare n. 00/2-/300 del 15.01.1993 di cui il corso in questione avrebbe, a suo avviso, rispettato tutte le prescrizioni.
Con relazione in data 3 dicembre 2009, pervenuta il 24 febbraio successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’infondatezza del ricorso.
IN DIRITTO:
La trascrizione matricolare del corso frequentato in Borgonovo Val Tidone (PC) dal 1° marzo 2008 al 3.5.2008, organizzato da quel Comune in collaborazione col Pontificio Istituto “Teresianum”, era stata richiesta dall’interessato “… in relazione al contenuto della circolare nr. 00/2-1300 della Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito in data 15.01.1993” circolare di cui, come si è detto in narrativa, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione, da parte del Ministero della Difesa, nel respingere l’istanza in data 14 maggio 2008 tendente alla trascrizione in questione.
La richiamata circolare, avente ad oggetto: “Documentazione caratteristica e matricolare per Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa frequentatori di corsi” prevede, per quanto interessa in questa sede, che “… anche i corsi frequentati a titolo privato presso scuole o istituti civili, che risultassero utili per l’Amministrazione della Difesa, possono formare oggetto di variazione matricolare su istanza degli interessati”.
Precisa la stessa circolare che le Autorità gerarchiche, nell’esprime il loro motivato parere, dovranno verificare che i corsi, tra l’altro: “risultino di significativo interesse per l’Istituzione ai fini dell’incarico disimpegnato o del futuro impiego …” ed aggiunge che “Non costituiscono, comunque, oggetto di variazione matricolare” tra gli altri “… quei corsi (di lingue estere, di paracadutismo sportivo, di guida o istruttore di scuola guida, etc. …) per i quali esiste già un corrispondente corso in ambito militare o sotto il controllo dell’Autorità militare” (parag. 3 lett. a) e c) della circolare in questione).
A sua volta la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. 251066 in data 13 maggio 2008, avente ad oggetto “Annotazione a matricola di attività di docenza, frequenza di corsi e conseguimento di brevetti, licenze e patenti”, nel disciplinare al parag. 3 la “TRASCRIZIONE A MATRICOLA DI CORSI”, ribadisce che - per la trascrizione a matricola di un corso svolto privatamente - il corso deve, in particolare, “prevedere la trattazione di argomenti che possano essere rilevanti e significativi in relazione alle esigenze della Forza Armata” e precisa che non formano oggetto di trascrizione matricolare “i corsi per i quali esiste già un corrispondente corso in ambito militare o sotto il controllo dell’autorità militare”.
Emerge dalle richiamate disposizioni regolamentari che la trascrizione a matricola di un corso frequentato a titolo privato – come nel caso concreto – dal militare interessato non consegue quale effetto immediato ed automatico alla relativa richiesta del frequentatore, ma esige una valutazione da parte dell’Autorità gerarchica competente tesa ad accertare la sussistenza dei presupposti ei delle condizioni a tal fine richieste dalla normativa medesima e connotata da discrezionalità tecnica che non lascia margini al sindacato di merito e può essere censurata, sul piano della legittimità, solo per evidente travisamento o manifesta illogicità, ipotesi che non è dato ravvisare nel caso concreto, avendo la D.G. per il Personale Militare dato atto, assolvendo all’onere di motivazione su di essa incombente, delle ragioni della propria determinazione negativa.
L’Amministrazione della Difesa, in sostanza, non ha riconosciuto la significatività istituzionale del corso frequentato dal ricorrente, sia perché per la sua breve durata non offriva sufficienti garanzie di corrispondere precisamente agli standard addestrativi militari, sia per l’esistenza in ambito militare di “corrispondenti attività, svolte presso la scuola interforze per la difesa nbc di Rieti, che consentono il conseguimento di specifiche qualifiche nel settore”.
Alle conclusioni dell’Amministrazione non può l’interessato validamente opporre la propria divergente valutazione della significatività del corso frequentato per l’Istituzione di appartenenza, attribuendo allo stesso una valenza ed un’utilità che l’Amministrazione non ha ritenuto di poter condividere in presenza, peraltro – come chiarisce e ribadisce sia il Ministero riferente che la relazione del Comando Generale dell’Arma dei C.C. versata in atti – dell’esistenza di molteplici percorsi formativi della delicata materia in ambito militare, calibrati sulle differenti esigenze di impiego operativo della compagnia militare.
In particolare, come la Sezione Terza di questo Consiglio ha avuto occasione di rilevare in analoga fattispecie – respingendo il ricorso proposto da altro militare dell’Arma (cfr. SEZ. III, parere 14.X.2008 n. 2392/08) – il Comando Generale dell’Arma dei C.C. ha organizzato specifici cicli organizzativi in favore dei propri militari, appartenenti a tutti i ruoli, finalizzati a fornire conoscenze di base nel settore in argomento, non solo di profilo tecnico-operativo, ma anche improntate all’acquisizione di conoscenze ad ampio raggio sul rischio NBC (attentati, sabotaggio, incidenti e trasporti pericolosi) con specifico rilievo relativamente alle competenze istituzionali.
Alla luce delle considerazioni testé esposte, il diniego di trascrizione matricolare impugnato appare immune dalle censure ascrittegli dal ricorrente straordinario il cui ricorso va, conclusivamente, respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
Ricorso straordinario al PDR respinto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 01442/2012 e data 22/03/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2011
NUMERO AFFARE 00887/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo capo dei C.C., avverso il diniego di autorizzazione di trascrizione a matricola nel suo stato di servizio di corso di 1° livello di Peace Keapring per operatori nelle emergenze internazionali, espresso con provvedimento in data 8.1.2009 dal Ministero della Difesa.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. OMISSIS;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con istanza datata 14 maggio 2008 il M.llo capo dei C.C. OMISSIS chiedeva al Ministero della Difesa, in relazione al contenuto della circolare nr. 00/2-/300 della D.G. per gli ufficiali dell’Esercito datata 15.01.1993, di voler disporre la trascrizione matricolare, nonché autorizzare l’uso della relativa mostrina, del “9 Corso di 1° livello di PEACE KEAPRING per operatori nelle emergenze internazionali connesse al rischio Nucleare-batteriologico – Chimico – Radiologico (N.B.C.R.)”, svoltosi in Borgonovo Val Tidone (PC) dal 01.03.2008 al 03.05.2008.
Con nota prot. OMISSIS in data 6 novembre 2008, la Direzione Generale per il Personale Militare chiedeva al Comando Generale dell’arma dei C.C. di comunicare all’ispettore OMISSIS, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, indicati nella nota medesima.
Con successiva nota prot. MDGMILV19-2/2008/4498 in data 8 gennaio 2009, la stessa Direzione Generale per il Personale Militare decideva di non accogliere l’istanza e, conseguentemente, di non autorizzare la trascrizione, nello stato di servizio dell’interessato, del corso in argomento.
Avverso tale provvedimento notificatogli il 20 marzo 2009, insorgeva il sottufficiale, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 6 aprile 2009 e proposto il giorno 26 successivo, a sostegno del quale lamentava l’erronea applicazione della circolare n. 00/2-/300 del 15.01.1993 di cui il corso in questione avrebbe, a suo avviso, rispettato tutte le prescrizioni.
Con relazione in data 3 dicembre 2009, pervenuta il 24 febbraio successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’infondatezza del ricorso.
IN DIRITTO:
La trascrizione matricolare del corso frequentato in Borgonovo Val Tidone (PC) dal 1° marzo 2008 al 3.5.2008, organizzato da quel Comune in collaborazione col Pontificio Istituto “Teresianum”, era stata richiesta dall’interessato “… in relazione al contenuto della circolare nr. 00/2-1300 della Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito in data 15.01.1993” circolare di cui, come si è detto in narrativa, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione, da parte del Ministero della Difesa, nel respingere l’istanza in data 14 maggio 2008 tendente alla trascrizione in questione.
La richiamata circolare, avente ad oggetto: “Documentazione caratteristica e matricolare per Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa frequentatori di corsi” prevede, per quanto interessa in questa sede, che “… anche i corsi frequentati a titolo privato presso scuole o istituti civili, che risultassero utili per l’Amministrazione della Difesa, possono formare oggetto di variazione matricolare su istanza degli interessati”.
Precisa la stessa circolare che le Autorità gerarchiche, nell’esprime il loro motivato parere, dovranno verificare che i corsi, tra l’altro: “risultino di significativo interesse per l’Istituzione ai fini dell’incarico disimpegnato o del futuro impiego …” ed aggiunge che “Non costituiscono, comunque, oggetto di variazione matricolare” tra gli altri “… quei corsi (di lingue estere, di paracadutismo sportivo, di guida o istruttore di scuola guida, etc. …) per i quali esiste già un corrispondente corso in ambito militare o sotto il controllo dell’Autorità militare” (parag. 3 lett. a) e c) della circolare in questione).
A sua volta la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. 251066 in data 13 maggio 2008, avente ad oggetto “Annotazione a matricola di attività di docenza, frequenza di corsi e conseguimento di brevetti, licenze e patenti”, nel disciplinare al parag. 3 la “TRASCRIZIONE A MATRICOLA DI CORSI”, ribadisce che - per la trascrizione a matricola di un corso svolto privatamente - il corso deve, in particolare, “prevedere la trattazione di argomenti che possano essere rilevanti e significativi in relazione alle esigenze della Forza Armata” e precisa che non formano oggetto di trascrizione matricolare “i corsi per i quali esiste già un corrispondente corso in ambito militare o sotto il controllo dell’autorità militare”.
Emerge dalle richiamate disposizioni regolamentari che la trascrizione a matricola di un corso frequentato a titolo privato – come nel caso concreto – dal militare interessato non consegue quale effetto immediato ed automatico alla relativa richiesta del frequentatore, ma esige una valutazione da parte dell’Autorità gerarchica competente tesa ad accertare la sussistenza dei presupposti ei delle condizioni a tal fine richieste dalla normativa medesima e connotata da discrezionalità tecnica che non lascia margini al sindacato di merito e può essere censurata, sul piano della legittimità, solo per evidente travisamento o manifesta illogicità, ipotesi che non è dato ravvisare nel caso concreto, avendo la D.G. per il Personale Militare dato atto, assolvendo all’onere di motivazione su di essa incombente, delle ragioni della propria determinazione negativa.
L’Amministrazione della Difesa, in sostanza, non ha riconosciuto la significatività istituzionale del corso frequentato dal ricorrente, sia perché per la sua breve durata non offriva sufficienti garanzie di corrispondere precisamente agli standard addestrativi militari, sia per l’esistenza in ambito militare di “corrispondenti attività, svolte presso la scuola interforze per la difesa nbc di Rieti, che consentono il conseguimento di specifiche qualifiche nel settore”.
Alle conclusioni dell’Amministrazione non può l’interessato validamente opporre la propria divergente valutazione della significatività del corso frequentato per l’Istituzione di appartenenza, attribuendo allo stesso una valenza ed un’utilità che l’Amministrazione non ha ritenuto di poter condividere in presenza, peraltro – come chiarisce e ribadisce sia il Ministero riferente che la relazione del Comando Generale dell’Arma dei C.C. versata in atti – dell’esistenza di molteplici percorsi formativi della delicata materia in ambito militare, calibrati sulle differenti esigenze di impiego operativo della compagnia militare.
In particolare, come la Sezione Terza di questo Consiglio ha avuto occasione di rilevare in analoga fattispecie – respingendo il ricorso proposto da altro militare dell’Arma (cfr. SEZ. III, parere 14.X.2008 n. 2392/08) – il Comando Generale dell’Arma dei C.C. ha organizzato specifici cicli organizzativi in favore dei propri militari, appartenenti a tutti i ruoli, finalizzati a fornire conoscenze di base nel settore in argomento, non solo di profilo tecnico-operativo, ma anche improntate all’acquisizione di conoscenze ad ampio raggio sul rischio NBC (attentati, sabotaggio, incidenti e trasporti pericolosi) con specifico rilievo relativamente alle competenze istituzionali.
Alla luce delle considerazioni testé esposte, il diniego di trascrizione matricolare impugnato appare immune dalle censure ascrittegli dal ricorrente straordinario il cui ricorso va, conclusivamente, respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE