Per notizia.
Diniego del rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per presenziare alla trattazione orale del procedimento disciplinare a suo carico, successivamente archiviato.
Ricorso al Tar accolto.
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N. 00058/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via OMISSIS;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Trento, largo Porta Nuova 9;
per l'annullamento
- della nota prot. n. ……. di data 3.08.2010 del Direttore della Casa Circondariale di Trento di diniego del rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per presenziare alla trattazione orale del procedimento disciplinare a suo carico, successivamente archiviato;
- del decreto n. ........ di data 12.11.2010 del Provveditore regionale per il Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige con cui è stato respinto il ricorso contro tale provvedimento di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, agente scelto di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di ….., era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare, poi archiviato.
Nell’ambito di tale procedimento, era stato convocato dal Consiglio regionale di disciplina per presenziare all’udienza del 3.6.2010 in Padova ed ha effettivamente partecipato alla medesima, pur essendo legittimamente impedito per inidoneità temporanea al servizio (malattia).
Avendo richiesto il rimborso delle spese sostenute per la trasferta a Padova, il Direttore della Casa circondariale di Trento respingeva l’istanza in quanto lo status di malattia sarebbe incompatibile col comando in missione, che dà titolo al rimborso delle spese di trasferta.
Il Provveditore regionale per il Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ha poi respinto il ricorso gerarchico proposto contro tale diniego.
A sostegno del presente ricorso viene dedotto eccesso di potere per errore nell’interpretazione della normativa e nella valutazione dei fatti.
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Secondo la tesi dell’Amministrazione, il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per presenziare all’udienza tenuta dal Consiglio di disciplina, che rientrerebbe nell’attività di servizio, presuppone l’invio in missione ma, poiché il ricorrente era assente dal servizio per malattia, ciò non sarebbe neppure concepibile.
Sennonché, a parere del Collegio tale ragionamento è espressione di un sillogismo puramente formalistico ed erroneo.
Infatti, l’esercizio del diritto dell’incolpato di essere presente all’udienza di trattazione orale del procedimento disciplinare a suo carico non può essere parificato all’invio in missione o all’attività di normale servizio d’Istituto.
Ora, il ricorrente - pur assente dal servizio per malattia e pur potendo far valere un legittimo impedimento alla sua presenza - ha ritenuto ugualmente di recarsi presso il Consiglio di disciplina per esercitare tale diritto.
Quindi, poiché l’incolpato ha titolo al rimborso delle spese di viaggio - se prosciolto dall’addebito disciplinare (com’è il caso del ricorrente) – non vi era alcuna legittima ragione per negare il rimborso, in quanto egli ha concretamente sostenuto tali spese, essendosi effettivamente recato presso il Consiglio di disciplina per l’udienza di trattazione orale.
Né si trattava di invio in missione o di attività di servizio, incompatibili con l’assenza per malattia.
Il ricorso va perciò accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati e dichiara il diritto del ricorrente al controverso rimborso delle spese.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% su tale somma a titolo di spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Alma Chiettini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
Proced. disc, spese sost., presenza in malat.
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