Riformato....!!!
Re: Riformato....!!!
Egr. Mauro 1964 quello che te dici non postare circolari leggi ecc e solo rifiuto della realta'.
Personalmente sono andato all'Inpdap( non una ma 100 volte )e chi ne sa' mi ha ribadito piu' volte che con la inabillita' alla mansione si puo lavorare con le dovute decurtazioni .
Non capisco perche' tu debba dare notizie non giuste ad un collega appena riformato sinceramente scusami ma non lo capisco.
Ti ricordo inoltre che non tutti gli impiegati INPDAP conoscono certi tecnicismi purtroppo forse è il tuo caso.......... prova ad andare in una grande citta' ufficio Inpdap e cerca di parlare con chi tratta queste questioni molti si confondono conoscono solo la 335 (data in prevalenza i civili) e non l'inabiita' alla mansione.
ciao e auguri.
Personalmente sono andato all'Inpdap( non una ma 100 volte )e chi ne sa' mi ha ribadito piu' volte che con la inabillita' alla mansione si puo lavorare con le dovute decurtazioni .
Non capisco perche' tu debba dare notizie non giuste ad un collega appena riformato sinceramente scusami ma non lo capisco.
Ti ricordo inoltre che non tutti gli impiegati INPDAP conoscono certi tecnicismi purtroppo forse è il tuo caso.......... prova ad andare in una grande citta' ufficio Inpdap e cerca di parlare con chi tratta queste questioni molti si confondono conoscono solo la 335 (data in prevalenza i civili) e non l'inabiita' alla mansione.
ciao e auguri.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Riformato....!!!
Domani o Dopodomani mi presento all'inpdap con la nota operativa allegata, (45 del 2008) e vedo cosa mi dicono.
Ad ogni modo:
L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invadilità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni)
Sarò troppo ottimista io, ma a me sembra abbastanza chiara la possibilità di cumulo tra la pensione per inidoneità al servizio per infermità non dipendente da causa di servizio ed altro reddito autonomo o dipendente...pur come detto con le dovure decurtazioni.



Ad ogni modo:
L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invadilità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni)
Sarò troppo ottimista io, ma a me sembra abbastanza chiara la possibilità di cumulo tra la pensione per inidoneità al servizio per infermità non dipendente da causa di servizio ed altro reddito autonomo o dipendente...pur come detto con le dovure decurtazioni.


Re: Riformato....!!!
Scusate ma se non vi fidate di quanto hanno riportato gli esperti del forum con tanto di leggi allegate, allora che le scrivete a fare le vostre domande ?
Ciao Rambo
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Riformato....!!!
Ok perfetto, sono proprio curioso di sapere cosa ti diranno.Alex2010 ha scritto:Domani o Dopodomani mi presento all'inpdap con la nota operativa allegata, (45 del 2008) e vedo cosa mi dicono.![]()
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Ad ogni modo:
L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invadilità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni)
Sarò troppo ottimista io, ma a me sembra abbastanza chiara la possibilità di cumulo tra la pensione per inidoneità al servizio per infermità non dipendente da causa di servizio ed altro reddito autonomo o dipendente...pur come detto con le dovure decurtazioni.![]()
A sentir il funzionario responsabile del settore specifico dell'Ufficio Provinciale dell'INDAP di Trento è proprio la locuzione: "L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità"
dove appunto cita "...NON RILEVA..." sarebbe da interpretare come appunto questa norma NON RIGUARDI le pensioni di invalidità dei casi in questione e lasci quindi spazio alle precedenti disposizioni ove vi era il divieto di cumulo.
Per quanto riferisce Lino, non è che io voglia dare informazioni errate ma mi sono limitato a riportare la mia ATTUALE ESPERIENZA e mettendo in guardia eventuali colleghi in questa situazione.
Ma dico io: secondo voi ho voglia di spendere soldi in consulenti e avvocati solo per il gusto di spenderli??
Spero proprio che Lino e tanti altri che interpretano le norme come esposto abbiano la ragione in materia. Sarei il primo a goderne, qualsiasi siano le detrazioni sulla pensione che intendino poi applicarmi.
Fatemi sapere di casi concreti e se possibile a quali Uffici INDAP vi siete rivolti.
Con la vicinanza di sempre, salutone a tutti voi.
MAURO 1964
Re: Riformato....!!!
Scusa la mia sufficienza;RAMBO ha scritto:Scusate ma se non vi fidate di quanto hanno riportato gli esperti del forum con tanto di leggi allegate, allora che le scrivete a fare le vostre domande ?
Ciao Rambo
fino a prova contraria le pensioni ancora le elargisce L'INDAP-INPS
SALUTI
MAURO1964
Re: Riformato....!!!
Fai una grande confusione, estrapolando delle frasi dal discorso della circolare INPDAP. Questa spiega nei dettagli le percentuali delle pensioni di invalidità che sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Ciao Rambo
L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti
dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo
Istituto nella locuzione “pensioni di invadilità” rientrano i trattamenti derivanti da
dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella
relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità
(articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di
attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo
espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”.Per dette tipologie di trattamenti
pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di
cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella
misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli
derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni).
Ciao Rambo
L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti
dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo
Istituto nella locuzione “pensioni di invadilità” rientrano i trattamenti derivanti da
dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella
relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità
(articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di
attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo
espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”.Per dette tipologie di trattamenti
pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di
cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella
misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli
derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni).
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Riformato....!!!
[quote="RAMBO"]Fai una grande confusione, estrapolando delle frasi dal discorso della circolare INPDAP. Questa spiega nei dettagli le percentuali delle pensioni di invalidità che sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Ciao Rambo
OK rambo, accetto le tue osservazioni ma vorrai quindi concordare con me che le decisioni finali le dobbiamo lasciare a qualcun'altro e se sarà che si può cumulare, io dal giorno dopo firmo il contratto di parteciapazione con la ditta che mi aspetta da mesi.........rinnovo i saluti.
MAURO1964
Ciao Rambo
OK rambo, accetto le tue osservazioni ma vorrai quindi concordare con me che le decisioni finali le dobbiamo lasciare a qualcun'altro e se sarà che si può cumulare, io dal giorno dopo firmo il contratto di parteciapazione con la ditta che mi aspetta da mesi.........rinnovo i saluti.
MAURO1964
Re: Riformato....!!!
Intanto qui, grazie ai colleghi, hai trovato le leggi che regolamentano il cumulo tra reddito da lavoro e pensione di inabilità (esclusa quella di inabilità assoluta), mentre all' INPDAP hai trovato solo informazioni sbagliate.
Certo che continuare a lavorare o meno è una scelta personale.
Ciao Rambo
Certo che continuare a lavorare o meno è una scelta personale.
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Riformato....!!!
RAMBO ha scritto:Intanto qui, grazie ai colleghi, hai trovato le leggi che regolamentano il cumulo tra reddito da lavoro e pensione di inabilità (esclusa quella di inabilità assoluta), mentre all' INPDAP hai trovato solo informazioni sbagliate.
Certo che continuare a lavorare o meno è una scelta personale.
Ciao Rambo
Carissimo Rambo,
non hai ancora capito. Nel forum ho trovato tante dritte ma anche tanta confusione e, ribadisco, dei forum all'INDAP dove mi son rivolto, se ne infischiano.
Ti assicuro che se le cose stanno come dici tu e qualcun'altro, appena ne ho la certezza e mi lasciano firmare il contratto che intendo firmare invito tutti i colleghi del forum con GINO in testa a mangiar POLENTA E CONIGLIO DALLA





Spero di essermi spiegato bene. Nessuna polemica con nessuno!!
MAURO1964
Re: Riformato....!!!
Con tutto il rispetto e senza polemica, sei tu che non hai capito e che fai confusione.
Se puoi invita pure me la polenta mi piace..
Ciao Rambo
Se puoi invita pure me la polenta mi piace..

Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Riformato....!!!
Ok, mi piacerebbe se si trattasse solo di mia confusione.RAMBO ha scritto:Con tutto il rispetto e senza polemica, sei tu che non hai capito e che fai confusione.
Se puoi invita pure me la polenta mi piace..![]()
Ciao Rambo
AI POSTERI l'ardua sentenza.



Con o senza polenta e coniglio!!!
MAURO1964
Re: Riformato....!!!
su una cosa purtroppo concordo con mauro che dal forum poi quando ci si trova nella realtà di fronte agli impiegati pubblici con cui si ha a che fare realmente, c'è una bella differenza...
detto questo io ho solo parlato con una dipendente di carcere che tratta le pratiche dei riformati, e lei mi ha detto piu volte che per loro P.P. se entro i trenta giorni dalla riforma, fai domanda di transito, non puoi piu rinunciare per andare in pensione. se non fai domanda di transito puoi andare in pensione. però mi meraviglio che come per il ministero difesa, ci sia una circolare che chiarisce il tutto (anzi non proprio tutto, perchè il fatto che rinunciando in un secondo momento si prenda cmq la pensione, non è scritto, ma finora, è stato testimoniato da diversi colleghi), per loro non si riesca a trovare qualcosa di scritto..
riguardo alla scelta, io ho rinunciato, non tanto perchè non voglio lavorare fino a 70 anni, ma per il fatto che se anche mi mandavano a 65 km da casa, il pendolarismo per altri 30 anni mi avrebbe ucciso e cmq con la spesa per farlo piu altri fattori, se l'importo della pensione sarà quello che mi hanno calcolato (anche se di scritto ufficiale purtroppo non ho un bel niente) la differenza, con lo stipendio da civile si bruciava salvando solo 2/300 euro di piu. poi se mia moglie avesse avuto un lavoro diverso, o addirittura non lavorava, è ovvio che avrei accettato il transito perchè ci si puo sempre trasferire a vivere un po piu vicino alla sede di lavoro.
per quanto riguarda il cumulo, io so che si puo fare, giusto per, c'è la mia psicologa, che lo fa, anche se forse il suo caso è diverso perchè la sua è una pensione di anzianità e non di inabilita.
cmq bisognerebbe cercare le ultime norme post monti, perchè io ho sentito cose diverse dal 70 e 50% su citati, e ne ho aperto un argomento a riguardo dove però purtroppo nessumo mi risponde.
http://forum.grnet.it/marescialli-f51/a ... t5940.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ps mi meraviglio per l'avvocato che non sa dargli una risposta sicura!!!
saluti a tutti vovo
detto questo io ho solo parlato con una dipendente di carcere che tratta le pratiche dei riformati, e lei mi ha detto piu volte che per loro P.P. se entro i trenta giorni dalla riforma, fai domanda di transito, non puoi piu rinunciare per andare in pensione. se non fai domanda di transito puoi andare in pensione. però mi meraviglio che come per il ministero difesa, ci sia una circolare che chiarisce il tutto (anzi non proprio tutto, perchè il fatto che rinunciando in un secondo momento si prenda cmq la pensione, non è scritto, ma finora, è stato testimoniato da diversi colleghi), per loro non si riesca a trovare qualcosa di scritto..
riguardo alla scelta, io ho rinunciato, non tanto perchè non voglio lavorare fino a 70 anni, ma per il fatto che se anche mi mandavano a 65 km da casa, il pendolarismo per altri 30 anni mi avrebbe ucciso e cmq con la spesa per farlo piu altri fattori, se l'importo della pensione sarà quello che mi hanno calcolato (anche se di scritto ufficiale purtroppo non ho un bel niente) la differenza, con lo stipendio da civile si bruciava salvando solo 2/300 euro di piu. poi se mia moglie avesse avuto un lavoro diverso, o addirittura non lavorava, è ovvio che avrei accettato il transito perchè ci si puo sempre trasferire a vivere un po piu vicino alla sede di lavoro.
per quanto riguarda il cumulo, io so che si puo fare, giusto per, c'è la mia psicologa, che lo fa, anche se forse il suo caso è diverso perchè la sua è una pensione di anzianità e non di inabilita.
cmq bisognerebbe cercare le ultime norme post monti, perchè io ho sentito cose diverse dal 70 e 50% su citati, e ne ho aperto un argomento a riguardo dove però purtroppo nessumo mi risponde.

http://forum.grnet.it/marescialli-f51/a ... t5940.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ps mi meraviglio per l'avvocato che non sa dargli una risposta sicura!!!
saluti a tutti vovo
la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: aggiornamento cumulo pensione lavoro 2012
[/quote]vovoforum ha scritto:salve a tutti ho sentito per radio in una trasmissione che parlava delle novità sulle pensioni, che la pensione di invalidità, non subisce decurtazioni, se il reddito del lavoro da dipendente, è inferiore a 4 volte il trattamento mimimo di pensione e parlavano di circa 29000 euro annui (non so se lordi o netti, ma credo lordi) poi, da 29000 a non ricordo bene quanto la pensione veniva decurtata del 25% e poi c'era un'altro limite che superato il quale, la decurtazione saliva al 50%.![]()
![]()
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questa info mi giunge nuova perchè cercando nel forum, le info che si trovano sono diverse ma forse appunto non aggiornate perchè un po vecchiotte... e cioè per farla breve le decurtazioni, erano del 30% e del 50% se da lavoro dipendente o meno della quota eccedente il minimo pensionabile etc etc. (basta cercare nelle risposte di roberto mandarino per trovare i post sull'argomento)
Vovo, prendi con le molle quello che ti dico, perchè il mio è solo un ricordo di lettura e quindi non te lo posso confermare. Ma se non ricordo male le percentuali di cui parli sono riferite agli assegni di invalidità civili (anche se poi cosa siano questi assegni non ne ho la più pallida idea)


Vedi se è questa la situazione:
http://www.eppi.it/index.php?option=com ... &Itemid=85" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eppi.it/index.php?option=com ... Itemid=147" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: aggiornamento cumulo pensione lavoro 2012
grazie alex no non mi sembrano proprio al caso nostro...
cercherò conferme e poi posto... anche perchè io ormai ho rinunciato al transito e devo informarmi bene sulle norme per il cumulo.

cercherò conferme e poi posto... anche perchè io ormai ho rinunciato al transito e devo informarmi bene sulle norme per il cumulo.
la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: Riformato....!!!
Concordo con la vovoforum per quanto riguarda il passaggio al ruolo amministrativo, pure per la Pol. Pen.è così fatto salvo che se non raggiungi la nuova Sede da riformato e non firmi l'atto di assunzione nel nuovo ruolo, vieni congedato e percepisci comunque la pensione di inabilità come se non avessi fatto la domanda.vovoforum ha scritto:su una cosa purtroppo concordo con mauro che dal forum poi quando ci si trova nella realtà di fronte agli impiegati pubblici con cui si ha a che fare realmente, c'è una bella differenza...
detto questo io ho solo parlato con una dipendente di carcere che tratta le pratiche dei riformati, e lei mi ha detto piu volte che per loro P.P. se entro i trenta giorni dalla riforma, fai domanda di transito, non puoi piu rinunciare per andare in pensione. se non fai domanda di transito puoi andare in pensione.
per quanto riguarda il cumulo, io so che si puo fare, giusto per, c'è la mia psicologa, che lo fa, anche se forse il suo caso è diverso perchè la sua è una pensione di anzianità e non di inabilita.
cmq bisognerebbe cercare le ultime norme post monti, perchè io ho sentito cose diverse dal 70 e 50% su citati, e ne ho aperto un argomento a riguardo dove però purtroppo nessumo mi risponde.![]()
http://forum.grnet.it/marescialli-f51/a ... t5940.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ps mi meraviglio per l'avvocato che non sa dargli una risposta sicura!!!
saluti a tutti vovo
Per il cumulo dei redditi da pensione, Monti non ha (ancora) cambiato nulla.
Ovviamente non si deve far confusione con chi va in pensione per anzianità o vecchiaia e poi fa un altro lavoro con chi invece è stato riformato perchè dichiarato inabile anche solo in modo parziale e non in maniera assoluta o per ogni "proficuo lavoro".
Ti dirò che sia il consulente del lavoro che il legale cui mi sono rivolto stanno cercando delle norme giuridiche precise e della giursprudenza pregressa perchè anche a dir loro le norme visionate non sono applicabili alla nostra situazione.
Ripeto, se qualcuno conosce qualche collega riformato che lavora con le carte in regola me lo faccia sapere che avrà il posto da capo tavola dalla mia ...






Saluti.
P.S. pure io avevo a suo tempo postato la questione sul forum ma dopo alcune battute è stato bloccato dal moderatore. L'avvocato del sito, invece, non mi ha mai risposto!!!!


Di nuovo saluti.
MAURO1964
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