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CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
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bobdalloutah
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
Ricevuto, grazie
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bobdalloutah
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
Buongiorno, mi riallaccio a questo argomento già trattato l'anno scorso.
Ho ricevuto la notifica di diniego per le due cause di servizio che avevo presentato nel 2024.
Per una delle due, osteoporosi, ho confrontato la valutazione della CMO, di cui avevamo già parlato qui, con quello che poi il Comitato ha scritto ed è evidente che non solo la CMO abbia "imboccato" una valutazione negativa ma che, a mio parere, sia andata oltre i limiti del consentito nel valutare il rapporto di causalità della patologia non limitandosi ad ascriverla.
Allego sia il diniego del CVCS per nr.1 patologia, sia il verbale CMO del 2025, dove sono comunque presenti entrambe. La patologia lombare era molto lieve e tutto sommato mi interessava meno, ma l'osteoporosi come patologia interdipendente, a quella ci tenevo.
Fiducioso di ottenere un riscontro...
Ho ricevuto la notifica di diniego per le due cause di servizio che avevo presentato nel 2024.
Per una delle due, osteoporosi, ho confrontato la valutazione della CMO, di cui avevamo già parlato qui, con quello che poi il Comitato ha scritto ed è evidente che non solo la CMO abbia "imboccato" una valutazione negativa ma che, a mio parere, sia andata oltre i limiti del consentito nel valutare il rapporto di causalità della patologia non limitandosi ad ascriverla.
Allego sia il diniego del CVCS per nr.1 patologia, sia il verbale CMO del 2025, dove sono comunque presenti entrambe. La patologia lombare era molto lieve e tutto sommato mi interessava meno, ma l'osteoporosi come patologia interdipendente, a quella ci tenevo.
Fiducioso di ottenere un riscontro...
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
Ciao, la CMO non si è espressa su una causa di servizio (Si o No dipendente), ma su un'interdipendenza, ed è lecito che lo faccia. Nel tuo caso, ha ritenuto - e motivato - che l'osteoporosi non possa essere interdipendente dalla sindrome ansioso-depressiva. Se ritieni di avere i presupposti, contatta un medico legale e valuta l'eventuale ricorso. Ah, considera che comunque hanno pure detto che in pratica "non hai niente", nel senso di invalidità permanente/tabellarizzazione.
- nonno Alberto
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
bobdalloutah ha scritto: sab ott 31, 2026 12:45 am Buongiorno, mi riallaccio a questo argomento già trattato l'anno scorso.
Ho ricevuto la notifica di diniego per le due cause di servizio che avevo presentato nel 2024.
Per una delle due, osteoporosi, ho confrontato la valutazione della CMO, di cui avevamo già parlato qui, con quello che poi il Comitato ha scritto ed è evidente che non solo la CMO abbia "imboccato" una valutazione negativa ma che, a mio parere, sia andata oltre i limiti del consentito nel valutare il rapporto di causalità della patologia non limitandosi ad ascriverla.
Allego sia il diniego del CVCS per nr.1 patologia, sia il verbale CMO del 2025, dove sono comunque presenti entrambe. La patologia lombare era molto lieve e tutto sommato mi interessava meno, ma l'osteoporosi come patologia interdipendente, a quella ci tenevo.
Fiducioso di ottenere un riscontro...
@bobdalloutah
Ciao!
in merito alla pratica di interdipendenza per l’osteoporosi che hai sottoposto,dal punto di vista prettamente clinico e documentale, emerge chiaramente come il rigetto sia stato determinato da un mancato allineamento tra gli accertamenti esibiti e quelli che sarebbero stati necessari.
Dalla documentazione allegata emergono due relazioni specialistiche cruciali, eseguite successivamente all'apertura del tuo accertamento sanitario avvenuto il 15 aprile 2025:
• Visita Reumatologica (30/04/2025 - Rete Bianalisi Lecce):
Ha diagnosticato l'osteoporosi, specificando testualmente che era "da valutare se secondaria con accertamenti richiesti".
• Visita Endocrinologica con Ecografia (02/05/2025):
Ha ipotizzato una "possibile etiopatogenesi iatrogena" (ovvero causata dai farmaci per la depressione), ma ha subordinato la certezza clinica a un preciso approfondimento.
La causa del rigetto è verosimilmente la documentazione sanitaria mancante.
L'endocrinologo ti aveva infatti indicato un preciso elenco di esami di laboratorio (bioumorali e ormonali) da effettuare per confermare che l'osteoporosi derivasse proprio dai farmaci:
• Dosaggio di: Prl, Testosterone totale, SHBG, Fsh, Lh, HbA1c, insulinemia basale, glicemia, Acth, cortisolemia basale, albuminemia, urato, transaminasi, gamma-GT.
• Ripetizione dell'esame MOC / DXA.
Né la CMO né il CVCS hanno trovato traccia di questi esami specifici nel fascicolo. Di conseguenza, la Commissione ha applicato il "principio di vicinanza della prova", ritenendo che l'onere di effettuare questi approfondimenti spettasse interamente a te. Senza questi esami del sangue, il legame causale tra l'assunzione di Escitalopram/Trittico e la demineralizzazione ossea è rimasto per i medici solo una "mera possibilità scientifica astratta" e non una probabilità concreta.
Inoltre, la documentazione clinica descrive la tua patologia come "osteoporosi asintomatica in assenza di esiti invalidanti o fratturativi", elemento che ha spinto la CMO ad ascriverla a (N.C.).
Ciò detto, come già suggerito dal buon @NavySeals , occorre prima di tutto un parere medico-legale di parte per sanare questa carenza clinica con esami alla mano e solo dopo valutare i presupposti per un ricorso alla corte dei Conti.
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bobdalloutah
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
@nonno Alberto
Grazie della risposta e di aver preso visione del carteggio...
La CMO ha aperto la pratica (con la visita) effettivamente in data 15/04/25 ed essendo la documentazione medica da me presentata effettivamente scarna (solo la densitometria ed una infinità di certificazioni dello psichiatra che prescrivevano l uso di farmaci nonchè un bel po di letteratura scietifica sulla correlazione tra farmaci e osteoporosi) mi ha dato modo di integrarla con quanto ho effettivamente allegato che viene citato nel verbale, chiudendo poi il verbale e la valutazione finale al giorno 01/07/25. Quindi dopo la prima visita ho trasmesso : visita reumatologica 29/04, analisi 30/04, visita endocrinologica con ecografia 02/05 di cui la CMO ha tenuto conto nel verbale emesso poi in data 01/07
Mi rendo conto di avere oscurato troppi dati dai documenti forse, ma in definitiva tutto quello che è citato nel verbale è stato valutato dalla CMO.
Volendo completare il quadro, effettivamente l'endocronologo aveva prescritto altri esami che poi ho fatto ma non li ho trasmessi, cosi come la seconda densitometria successiva però alla chiusura del verbale. Il perchè non abbia fatto una seconda integrazione non lo so neppure io, non sapevo che pesci prendere...
@NavySeals
Capisco l'osservazione e onestamente non avevo fatto il medesimo tipo di considerazione.
Valuterei comunque il ricorso alla Corte dei Conti, di cu so poco ed è l'aspetto che piu mi interessa...
Per i medici legali ho avuto esperienze disastrose...evitando i dettagli, in un caso la perizia (per altra causa poi non portata avanti) conteneva 6 righe effettivamente relazionabili al mio caso e neppure una quantificazione del danno e nell'altro dopo aver percepito l'anticipo...diciamo che non siamo arrivati ad una conclusione di come andasse fatta...
Grazie della risposta e di aver preso visione del carteggio...
La CMO ha aperto la pratica (con la visita) effettivamente in data 15/04/25 ed essendo la documentazione medica da me presentata effettivamente scarna (solo la densitometria ed una infinità di certificazioni dello psichiatra che prescrivevano l uso di farmaci nonchè un bel po di letteratura scietifica sulla correlazione tra farmaci e osteoporosi) mi ha dato modo di integrarla con quanto ho effettivamente allegato che viene citato nel verbale, chiudendo poi il verbale e la valutazione finale al giorno 01/07/25. Quindi dopo la prima visita ho trasmesso : visita reumatologica 29/04, analisi 30/04, visita endocrinologica con ecografia 02/05 di cui la CMO ha tenuto conto nel verbale emesso poi in data 01/07
Mi rendo conto di avere oscurato troppi dati dai documenti forse, ma in definitiva tutto quello che è citato nel verbale è stato valutato dalla CMO.
Volendo completare il quadro, effettivamente l'endocronologo aveva prescritto altri esami che poi ho fatto ma non li ho trasmessi, cosi come la seconda densitometria successiva però alla chiusura del verbale. Il perchè non abbia fatto una seconda integrazione non lo so neppure io, non sapevo che pesci prendere...
@NavySeals
Capisco l'osservazione e onestamente non avevo fatto il medesimo tipo di considerazione.
Valuterei comunque il ricorso alla Corte dei Conti, di cu so poco ed è l'aspetto che piu mi interessa...
Per i medici legali ho avuto esperienze disastrose...evitando i dettagli, in un caso la perizia (per altra causa poi non portata avanti) conteneva 6 righe effettivamente relazionabili al mio caso e neppure una quantificazione del danno e nell'altro dopo aver percepito l'anticipo...diciamo che non siamo arrivati ad una conclusione di come andasse fatta...
- nonno Alberto
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
bobdalloutah ha scritto: dom nov 01, 2026 11:36 pm @nonno Alberto
Grazie della risposta e di aver preso visione del carteggio...
La CMO ha aperto la pratica (con la visita) effettivamente in data 15/04/25 ed essendo la documentazione medica da me presentata effettivamente scarna (solo la densitometria ed una infinità di certificazioni dello psichiatra che prescrivevano l uso di farmaci nonchè un bel po di letteratura scietifica sulla correlazione tra farmaci e osteoporosi) mi ha dato modo di integrarla con quanto ho effettivamente allegato che viene citato nel verbale, chiudendo poi il verbale e la valutazione finale al giorno 01/07/25. Quindi dopo la prima visita ho trasmesso : visita reumatologica 29/04, analisi 30/04, visita endocrinologica con ecografia 02/05 di cui la CMO ha tenuto conto nel verbale emesso poi in data 01/07
Mi rendo conto di avere oscurato troppi dati dai documenti forse, ma in definitiva tutto quello che è citato nel verbale è stato valutato dalla CMO.
Volendo completare il quadro, effettivamente l'endocronologo aveva prescritto altri esami che poi ho fatto ma non li ho trasmessi, cosi come la seconda densitometria successiva però alla chiusura del verbale. Il perchè non abbia fatto una seconda integrazione non lo so neppure io, non sapevo che pesci prendere...
@bobdalloutah
Molto bene, ora si può fare il punto della situazione. Considerato che gli esami sono stati completati, il provvedimento è un decreto definitivo o un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90? Qual è la data di notifica?
Il (CVCS) ha espresso parere negativo basandosi esclusivamente sulla situazione cristallizzata al momento della decisione. Il testo del verbale recita testualmente che il diniego è avvenuto "allo stato degli atti" perché:
"non è stata fornita dall'interessato quella prova di 'vicinanza' (documentale, specialistica e laboratoristica) idonea a dimostrare, nel caso concreto, che la patologia osteoporotica sia insorta e si sia sviluppata principalmente in dipendenza della sindrome ansiosodepressiva e/o della relativa politerapia".
Da tale motivazioni emerge che il rigetto non ha natura sostanziale (la patologia non è stata dichiarata insanabilmente non dipendente), ma puramente documentale. Il CVCS ha ritenuto che la letteratura scientifica prodotta delineasse solo un legame causale astratto, epidemiologico e plurifattoriale, lamentando la mancanza della prova nel caso concreto.
Gli approfondimenti clinici richiesti (esami ematici/ormonali prescritti dall'endocrinologo e seconda MOC) sono stati ora completati , ma rimasti fuori dal fascicolo valutato dal Comitato. Questi nuovi referti permettono di:
• Dimostrare l'origine iatrogena (causata dai farmaci) della patologia osteoporotica.
• Escludere l'esistenza di cause alternative o indipendenti.
• Fornire l'esatta "prova di vicinanza" concreta richiesta dal CVCS.
L'obiezione sul "distretto anatomico diverso" cade nel momento in cui i nuovi esami ormonali e bioumorali dimostrano che l'effetto dei farmaci (assunti per la patologia principale) ha causato un'alterazione sistemica/metabolica, la quale ha poi colpito l'apparato osseo. Non si tratta di un trauma localizzato, ma di un effetto iatrogeno complessivo.
Il percorso da seguire per depositare la nuova documentazione medica dipende unicamente dalla natura dell'atto ricevuto:
• A – Memorie ex Art. 10-bis L. 241/90 (Se l'atto è un Preavviso di Rigetto):
Se l'Amministrazione non ha ancora emesso il provvedimento finale, si procederà al deposito formale dei referti entro 10 giorni dalla notifica. Questo obbligherà l'Amministrazione a una rivalutazione della pratica e a un nuovo rinvio degli atti al CVCS per evidente carenza istruttoria.
• B – Istanza di Riesame in Autotutela / Ricorso Giurisdizionale (Se l'atto è il Decreto Definitivo):
Se il Decreto di rigetto è già stato firmato ed è definitivo, si
agirà per superare il giudizio parziale limitato 'allo stato degli atti'..."
Verrà introdotta l'evoluzione clinica decisiva per richiedere la revoca o l'annullamento dell'atto in via amministrativa (autotutela).
In alternativa, potrai valutare l'attivazione del ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte dei Conti senza limiti di tempo.
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bobdalloutah
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
Buongiorno e grazie ancora per la riposta, allego il decreto di Previmil che mi è stato trasmesso, peraltro senza il protocollo nativo ma come allegato della intera trasmissione degli atti, in data 14 10 26.
In merito ai suggerimenti del p.to B, immagino che l'istanza in autotutela non interrompa i tempi per i ricorsi TAR/PDR pertanto poi rimarrebbe la Corte dei Conti. Corretto?
Grazie
In merito ai suggerimenti del p.to B, immagino che l'istanza in autotutela non interrompa i tempi per i ricorsi TAR/PDR pertanto poi rimarrebbe la Corte dei Conti. Corretto?
Grazie
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- nonno Alberto
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Re: CMO 2 ISTANZA SE GIA' IN CONGEDO
bobdalloutah ha scritto: lun nov 02, 2026 12:06 pm Buongiorno e grazie ancora per la riposta, allego il decreto di Previmil che mi è stato trasmesso, peraltro senza il protocollo nativo ma come allegato della intera trasmissione degli atti, in data 14 10 26.
@bobdalloutah
In merito ai suggerimenti del p.to B, immagino che l'istanza in autotutela non interrompa i tempi per i ricorsi TAR/PDR
Esatto.
Personalmente, benché il mio parere non faccia testo, eviterei il ricorso al TAR, sia per i costi/tempi sia perché la giurisdizione della Corte dei Conti offre ampi margini in materia pensionistica.
pertanto poi rimarrebbe la Corte dei Conti. Corretto?
Si.
Richiamando il punto B, questa è solo una traccia: se la ritieni idonea, dovresti integrarla con la documentazione sanitaria e modificare ciò che riterrai opportuno.
Spett.le
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva
3° Ufficio - 2ª Sezione
tramite PEC: previmil@postacert.difesa.it
Oggetto: Istanza di riesame in autotutela del Decreto Definitivo nr...................del 06/10/2026 (notificato in data 14/10/2026.
Il sottoscritto,..................... in relazione al provvedimento definitivo di rigetto indicato con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità “OSTEOPOROSI ASINTOMATICA IN ASSENZA DI ESITI INVALIDANTI”, motivata in via derivata per interdipendenza con l’affezione “PERSISTENTE DISTURBO ANSIOSO-DEPRESSIVO REATTIVO, IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO” (già indennizzata e titolare di assegno rinnovabile), con la presente
ESPONE QUANTO SEGUE :
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), nell’adunanza n. 005-410 del 22.04.2026, ha espresso parere negativo in merito al nesso di interdipendenza iatrogena formulando una motivazione esclusivamente documentale e legata allo stato degli atti allora disponibili.
Il testo del parere recita infatti che il diniego è espresso “allo stato degli atti” poiché:
“non è stata fornita dall'interessato quella prova di 'vicinanza' (documentale, specialistica e laboratoristica) idonea a dimostrare, nel caso concreto, che la patologia osteoporotica sia insorta e si sia sviluppata principalmente in dipendenza della sindrome ansiosodepressiva e/o della relativa politerapia”.
Tale motivazione dimostra che il rigetto non ha natura sostanziale (ovvero non sancisce l'incompatibilità assoluta della patologia), ma evidenzia unicamente una parziale carenza istruttoria del fascicolo allora esaminato, all'interno del quale la letteratura scientifica prodotta delineava un legame causale solo astratto ed epidemiologico.
Tuttavia, gli approfondimenti clinici e biochimici specialistici richiesti e raccomandati dagli stessi medici curanti sono stati completati con successo, ma sono rimasti materialmente fuori dal fascicolo valutato dal Comitato di Verifica in quanto eseguiti e refertati in data successiva alla cristallizzazione degli atti del primo esame e alla chiusura del verbale mod. BL/B nr.................. datato 01.07.2025 della C.M.O. di Cagliari.
Questi nuovi referti clinici permettono oggi di:
Fornire l'esatta "prova di vicinanza" concreta richiesta dal CVCS nel caso specifico.
Dimostrare l'origine iatrogena e sistemica della patologia osteoporotica, causata dall'effetto complessivo e metabolico della prolungata assunzione della politerapia farmacologica prescritta per la patologia principale (già riconosciuta dipendente da causa di servizio).
Escludere l'esistenza di cause alternative, primarie, autonome o indipendenti dal trattamento terapeutico.
Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto allega alla presente istanza i seguenti nuovi e decisivi elementi di prova, mai valutati dal CVCS:
Referto esami ematici e biochimici specifici del giorno................... (volti a dimostrare l'alterazione del metabolismo osseo);
Seconda densitometria ossea - MOC del giorno.............................. (eseguita successivamente alla chiusura del verbale CMO);
Relazione specialistica endocrinologica/medico-legale datata...
a firma del Dott. ...............
L'odierno quadro documentale supera integralmente il giudizio parziale espresso dal CVCS "allo stato degli atti", integrando la documentazione laboratoristica e specialistica di cui il Comitato amministrativo lamentava l'assenza.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
CHIEDE
a codesta Onorevole Direzione Generale, in esercizio del potere di autotutela amministrativa, di voler riesaminare il Decreto nr.................. del 06/10/2026 e, per l’effetto, disporre la riapertura dell'istruttoria procedimentale mediante il formale rinvio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS).
Ciò si rende necessario affinché l'Organo consiliare possa esprimere un nuovo e completo parere scientifico che tenga conto dei decisivi referti clinici e bioumorali sopra elencati, precedentemente non disponibili.
Con l'espresso sottomesso avviso che la presente istanza viene prodotta anche ai fini della successiva e potenziale tutela giurisdizionale in materia previdenziale dinanzi alla competente Corte dei Conti.
Si allega copia del documento di identità e la documentazione medica sopra indicata.
Distinti Saluti.
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