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Precariato nella Pubblica Amministrazione: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento anche dopo la stabilizz.one

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mauri64
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Precariato nella Pubblica Amministrazione: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento anche dopo la stabilizz.one

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Di seguito quanto comunicato da una nota Sigla Sindacale del settore...

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26566 del 10 ottobre 2026 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori pubblici vittime dell'abuso dei contratti a tempo determinato. La Suprema Corte ha infatti affermato un principio destinato a incidere significativamente sul contenzioso in materia di precariato: la successiva stabilizzazione del lavoratore non elimina automaticamente il diritto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei rapporti a termine.

La decisione trae origine dalla vicenda di una lavoratrice che aveva prestato servizio presso un ente locale attraverso una successione di contratti a tempo determinato ritenuta abusiva. Sebbene la dipendente fosse stata successivamente assunta a tempo indeterminato, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'immissione in ruolo non è sufficiente a cancellare gli effetti dell'illecito già consumato.

Con la modifica dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotta dal D.L. n. 131/2024 e convertita dalla Legge n. 166/2024, il legislatore ha infatti previsto una tutela risarcitoria autonoma in favore del lavoratore che abbia subito l'abuso nella successione dei contratti a termine. La norma riconosce un'indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da determinare in base alla gravità della violazione, al numero dei contratti stipulati e alla durata complessiva del rapporto di lavoro precario, fatta salva la prova di un maggior danno.

La Cassazione ha evidenziato che stabilizzazione e risarcimento perseguono finalità differenti e non si escludono reciprocamente. La prima garantisce la continuità occupazionale e la sicurezza del rapporto di lavoro per il futuro; il secondo costituisce invece il ristoro per il pregiudizio subito dal lavoratore a causa dell'utilizzo illegittimo del lavoro flessibile. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato può incidere esclusivamente sulla quantificazione dell'indennità, ma non può più essere considerata una misura sostitutiva del risarcimento.

Si tratta di un orientamento di particolare importanza per tutta la Pubblica Amministrazione, poiché rafforza il principio secondo cui il rispetto delle regole sul reclutamento del personale non rappresenta un mero adempimento formale, ma una garanzia sostanziale a tutela della dignità professionale e dei diritti dei lavoratori. L'abuso del lavoro a termine viene così riconosciuto come un illecito autonomo, capace di produrre conseguenze risarcitorie anche quando il rapporto sia stato successivamente regolarizzato.

Per i lavoratori pubblici, compresi gli appartenenti ai comparti della sicurezza e dell'Amministrazione civile dell'Interno, la pronuncia assume particolare rilievo perché riafferma il principio secondo cui l'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine può dare luogo a una tutela risarcitoria effettiva, anche in presenza di una successiva stabilizzazione del rapporto. La sentenza rafforza, dunque, gli strumenti di contrasto al precariato e all'impiego distorto delle forme di lavoro flessibile previste dall'ordinamento.

Occorre tuttavia precisare che la decisione non comporta automaticamente il riconoscimento di somme in favore del personale della Polizia di Stato, il cui rapporto di impiego è disciplinato da uno specifico ordinamento pubblicistico. Eventuali posizioni individuali dovranno essere valutate caso per caso, verificando la concreta applicabilità della disciplina richiamata dalla Corte, la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei rapporti a termine e gli ulteriori presupposti necessari per l'accoglimento di una domanda risarcitoria.

Analoga verifica si rende necessaria anche con riferimento a eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato svolti presso altre amministrazioni pubbliche prima dell'accesso nei ruoli della Polizia di Stato.

In concreto, la sentenza conferma che:

la successiva stabilizzazione o assunzione a tempo indeterminato non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento del danno;
anche il lavoratore già immesso in ruolo può rivendicare l'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
il risarcimento può essere liquidato in una misura compresa tra 4 e 24 mensilità, in relazione alla gravità dell'abuso, al numero dei contratti e alla durata complessiva del periodo di precarietà;
resta salva la possibilità di dimostrare l'esistenza di un danno ulteriore rispetto all'indennità prevista dalla legge;
la nuova disciplina trova applicazione anche nelle controversie ancora pendenti e nei giudizi di rinvio.

Alla luce di questo importante arresto giurisprudenziale, è opportuno che tutti i lavoratori interessati procedano a una puntuale ricostruzione della propria posizione lavorativa, conservando contratti, proroghe, rinnovi e ogni ulteriore documentazione utile a dimostrare l'eventuale abuso subito.

Il principio affermato dalla Corte è chiaro e destinato a lasciare un segno: la stabilizzazione restituisce la certezza del lavoro per il futuro, ma non cancella il danno prodotto dagli anni di utilizzo illegittimo del lavoro precario. Per questa ragione, chi ha subito tali violazioni può oggi rivendicare non soltanto il riconoscimento della propria stabilità occupazionale, ma anche il ristoro economico previsto dalla legge per la lesione dei propri diritti.
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