Pagamenti non autorizzati, Corte Ue: la banca è tenuta al rimborso immediato anche in caso di negligenza grave del cliente.
Secondo la sentenza della Corte Ue, la negligenza grave del cliente non esonera il prestatore di servizi di pagamento dal rimborso immediato dell’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata.
15 ottobre 2026
La negligenza grave del cliente non esonera il prestatore di servizi di pagamento dal rimborso immediato dell’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata. Tuttavia il prestatore di servizi di pagamento può richiedere successivamente al cliente il rimborso delle perdite derivanti da una negligenza grave da parte di quest’ultimo. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue, nell’ambito di un caso di frode tramite phishing.
Phishing e pagamenti non autorizzati, la vicenda
Una cliente di una banca polacca – spiega la Corte Ue in una NOTA che si allega - è stata vittima di una frode tramite phishing: un terzo si è presentato come interessato all’acquisto di un oggetto che la donna stava vendendo su una piattaforma e le ha inviato un link fraudolento, presentato come proveniente da tale piattaforma e destinato a confermare la vendita.
Tale link conduceva a un sito internet che riproduceva l’aspetto di quello della banca della vittima, che ha inserito i propri dati di connessione al servizio di e-banking. Grazie a tali dati, il terzo in questione è riuscito a trasferire dal conto bancario della cliente a un conto a lui intestato un importo pari a circa euro 700.
Il giorno successivo la cliente ha segnalato l’operazione fraudolenta alla propria banca. Quest’ultima ha tuttavia rifiutato di rimborsare l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata ritenendo che la cliente, per negligenza grave, avesse reso possibile tale operazione, venendo meno al proprio obbligo di proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.
A seguito di tale rifiuto, la cliente ha adito un tribunale polacco, il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se – alla luce del diritto dell’Unione – la banca, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, sia tenuta a rimborsare immediatamente l’importo di un’operazione non autorizzata, anche qualora ritenga che il cliente abbia commesso una negligenza grave.
La sentenza della Corte Ue
Nella sua sentenza, la Corte risponde affermativamente: “in caso di operazione di pagamento non autorizzata – spiega la Corte – il prestatore di servizi di pagamento è, in linea di principio, tenuto a rimborsare immediatamente l’importo di tale operazione, al più tardi entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ne è venuto a conoscenza o ne è stato informato, a condizione che il cliente ne informi senza indugio tale prestatore di servizi di pagamento“.
È prevista un’unica eccezione a tale obbligo di rimborso immediato: “nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal cliente e comunichi tali motivi per iscritto all’autorità nazionale competente”.
Mentre, “il fatto che il prestatore di servizi di pagamento ritenga che il cliente abbia reso possibile l’operazione non autorizzata a causa di una negligenza grave – in particolare omettendo di adottare le misure necessarie per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate – non gli consente di rifiutare il rimborso immediato“.
Pertanto, in un primo momento, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a procedere al rimborso immediato. In un secondo momento, esso può, se del caso, richiedere al cliente il rimborso delle perdite subite, qualora “dimostri che queste derivino dal fatto che il cliente, dolosamente o per negligenza grave, ha violato gli obblighi a lui incombenti, in particolare quello di proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. Spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare l’esistenza di tale negligenza grave da parte del cliente“.
GrNet.it News è tornato online
Notizie quotidiane su Forze di Polizia, Forze Armate e scenari geopolitici. Il forum resta quello di sempre.
Vai a GrNet.it News →
Notizie quotidiane su Forze di Polizia, Forze Armate e scenari geopolitici. Il forum resta quello di sempre.
Vai a GrNet.it News →
News a difesa e d'interesse per i cittadini
Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini
Diritto alla riparazione, da oggi nuove norme per recuperare lavatrici & Co
22/10/2026
Riparare, invece di acquistare ex novo. Trovare un pezzo di ricambio a prezzi ragionevoli e allungare la vita della lavatrice o dello smartphone, contrastando quell’obsolescenza programmata che fa “scadere” il prodotto dopo un tempo prefissato, rendendolo inservibile. Da oggi arrivano nuovi diritti e possibilità per i consumatori, perché entra in vigore il diritto alla riparazione, volto appunto a dare nuova vita a una serie di prodotti (ma non tutti) quali lavatrici, aspirapolveri, tablet e cellulari non più funzionanti ma riparabili.
L’Italia ha infatti recepito la direttiva Ue 2024/1799 finalizzata a incentivare la riparazione dei beni di consumo e ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili. Il Decreto Legislativo che recepisce la direttiva entra in vigore da oggi, 22 ottobre. L’obiettivo è quello di allungare la vita dei prodotti, ridurre gli sprechi elettronici, limitare il ricorso alla sostituzione di beni ancora riparabili. I produttori dovranno riparare i prodotti gratuitamente o a prezzi ragionevoli, mettere a disposizione pezzi di ricambio e condividere le informazioni tecniche con consumatori e riparatori indipendenti.
Su quali prodotti vale il diritto alla riparazione?
Come spiega Altroconsumo, almeno inizialmente gli obblighi riguarderanno solo alcuni prodotti elettrici ed elettronici individuati dalla normativa. Si tratta di lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, lavastoviglie, aspirapolveri, display elettronici, telefoni cordless, cellulari, tablet, asciugatrici per uso domestico, apparecchiature di saldatura, server e prodotti di archiviazione dati, beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a uso domestico.
Per ciascuna di queste categorie le norme europee stabiliscono specifici requisiti di riparabilità, che consentiranno di smontare e riparare il prodotto in modo più semplice ed efficiente. Definiscono inoltre quali pezzi di ricambio dovranno essere resi disponibili e per quanto tempo i produttori saranno tenuti a fornirli. L’elenco dei prodotti verrà ampliato nel tempo.
L’obbligo di riparare prodotti difettosi o rotti ma tecnicamente riparabili
In base alle nuove regole, che hanno valore retroattivo e valgono per gli acquisti effettuati a partire dal 31 luglio 2026, viene introdotto l’obbligo in capo ai produttori di riparare, anche fuori dal periodo di garanzia legale, un bene rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile. I produttori dovranno inoltre mettere a disposizione dei consumatori e dei riparatori indipendenti le informazioni tecniche, i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per effettuare le riparazioni.
Non potranno rifiutare una riparazione per motivi esclusivamente economici, ad esempio sostenendo che l’intervento sarebbe troppo costoso. Se la riparazione risulterà impossibile, potranno proporre al consumatore un prodotto ricondizionato. Non potranno inoltre rifiutare la riparazione solo perché il bene è già stato riparato in passato da un tecnico indipendente o dal consumatore. Il produttore non potrà infatti vietare la riparazione da parte del consumatore o di un tecnico indipendente. E per favorire la concorrenza, non potrà impedire ai riparatori indipendenti di usare ricambi originali, usati, compatibili o realizzati mediante stampa 3D, purché rispettino le norme sulla sicurezza e sulla proprietà intellettuale.
Il prezzo ragionevole della riparazione e dei ricambi
A quanto ammontano i costi delle riparazioni? Come ricorda Altroconsumo, la direttiva europea non stabilisce un prezzo massimo per le riparazioni né per i pezzi di ricambio. Prevede però che il costo dei ricambi e degli strumenti necessari non debba scoraggiare la riparazione e che gli interventi siano offerti gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole.
22/10/2026
Riparare, invece di acquistare ex novo. Trovare un pezzo di ricambio a prezzi ragionevoli e allungare la vita della lavatrice o dello smartphone, contrastando quell’obsolescenza programmata che fa “scadere” il prodotto dopo un tempo prefissato, rendendolo inservibile. Da oggi arrivano nuovi diritti e possibilità per i consumatori, perché entra in vigore il diritto alla riparazione, volto appunto a dare nuova vita a una serie di prodotti (ma non tutti) quali lavatrici, aspirapolveri, tablet e cellulari non più funzionanti ma riparabili.
L’Italia ha infatti recepito la direttiva Ue 2024/1799 finalizzata a incentivare la riparazione dei beni di consumo e ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili. Il Decreto Legislativo che recepisce la direttiva entra in vigore da oggi, 22 ottobre. L’obiettivo è quello di allungare la vita dei prodotti, ridurre gli sprechi elettronici, limitare il ricorso alla sostituzione di beni ancora riparabili. I produttori dovranno riparare i prodotti gratuitamente o a prezzi ragionevoli, mettere a disposizione pezzi di ricambio e condividere le informazioni tecniche con consumatori e riparatori indipendenti.
Su quali prodotti vale il diritto alla riparazione?
Come spiega Altroconsumo, almeno inizialmente gli obblighi riguarderanno solo alcuni prodotti elettrici ed elettronici individuati dalla normativa. Si tratta di lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, lavastoviglie, aspirapolveri, display elettronici, telefoni cordless, cellulari, tablet, asciugatrici per uso domestico, apparecchiature di saldatura, server e prodotti di archiviazione dati, beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a uso domestico.
Per ciascuna di queste categorie le norme europee stabiliscono specifici requisiti di riparabilità, che consentiranno di smontare e riparare il prodotto in modo più semplice ed efficiente. Definiscono inoltre quali pezzi di ricambio dovranno essere resi disponibili e per quanto tempo i produttori saranno tenuti a fornirli. L’elenco dei prodotti verrà ampliato nel tempo.
L’obbligo di riparare prodotti difettosi o rotti ma tecnicamente riparabili
In base alle nuove regole, che hanno valore retroattivo e valgono per gli acquisti effettuati a partire dal 31 luglio 2026, viene introdotto l’obbligo in capo ai produttori di riparare, anche fuori dal periodo di garanzia legale, un bene rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile. I produttori dovranno inoltre mettere a disposizione dei consumatori e dei riparatori indipendenti le informazioni tecniche, i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per effettuare le riparazioni.
Non potranno rifiutare una riparazione per motivi esclusivamente economici, ad esempio sostenendo che l’intervento sarebbe troppo costoso. Se la riparazione risulterà impossibile, potranno proporre al consumatore un prodotto ricondizionato. Non potranno inoltre rifiutare la riparazione solo perché il bene è già stato riparato in passato da un tecnico indipendente o dal consumatore. Il produttore non potrà infatti vietare la riparazione da parte del consumatore o di un tecnico indipendente. E per favorire la concorrenza, non potrà impedire ai riparatori indipendenti di usare ricambi originali, usati, compatibili o realizzati mediante stampa 3D, purché rispettino le norme sulla sicurezza e sulla proprietà intellettuale.
Il prezzo ragionevole della riparazione e dei ricambi
A quanto ammontano i costi delle riparazioni? Come ricorda Altroconsumo, la direttiva europea non stabilisce un prezzo massimo per le riparazioni né per i pezzi di ricambio. Prevede però che il costo dei ricambi e degli strumenti necessari non debba scoraggiare la riparazione e che gli interventi siano offerti gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole.
Ora il tuo Forum anche su Telegram
