NavySeals ha scritto: dom gen 25, 2026 9:41 am
Cipi73 ha scritto: sab gen 24, 2026 9:28 am
NavySeals ha scritto: gio gen 22, 2026 10:26 am
Ciao Getihu, il buon @mauri64 ti ha ben spiegato. Io ti faccio giusto un esempio numerico.
Pal 20.000 euro
Trovi lavoro, se prendi sino a 7.954,05 euro lordi (annui), sommi tutto senza problemi.
Se prendi 30.000 euro, ti tagliano la pensione così: (20.000 - 7.954,05) x 50% = 6.000 euro (arrotondo per facilità). Quindi, perenderai 14.000 euro di pensione (e non più 20.000), oltre a 30.000 di lavoro, quindi 44.000 (su cui pagherai le tasse).
Buongiorno NavySeals,
quanto sopra per quel che riguarda i riformati con meno di 40 anni contributivi, per chi invece ha più di 40 anni qualora superi i 7.954,05 vi è solo l'adeguamento dello scaglione Irpef e pertanto non vi è un limite di cumulo oppure bisogna corrispondere altro all'INPS (a molti del settore non è particolarmente chiaro)?
Grazie mille e buon week
Ciao. Se al momento della cessazione si avevano almeno 40 anni contributivi, non c'è alcun taglio sulla pensione, indipendentemente dall'importo del reddito da lavoro percepito. Ovviamente si pagheranno le tasse sul cumulo. Vi è un unico obbligo, che permane per tutti: la comunicazione dell'inizio dell'attività lavorativa (e la sua cessazione), che deve fare il datore di lavoro (se dipendente) o l'interessato (se in proprio).
Scusate ma vorrei avere un vostro riscontro in merito:
Nel sistema previdenziale italiano antecedente al 2009, il divieto di cumulo tra pensione di anzianità/anticipata e reddito da lavoro dipendente prevedeva una trattenuta (pari anche al 50% della quota eccedente il minimo).
La legge (originariamente introdotta dalla Riforma Dini e da successive integrazioni) stabiliva un'eccezione: chi andava in pensione con almeno 40 anni di contributi maturati aveva diritto al cumulo integrale e non subiva alcuna decurtazione su qualsiasi lavoro successivo.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2009
Con l'entrata in vigore dell'art. 19 del Decreto-Legge 112/2008 (Circolare INPS n. 108/2008), il legislatore ha esteso la regola del cumulo integrale a tutte le pensioni dirette di anzianità e anticipate, abolendo l'obbligo dei 40 anni di contributi come requisito per non subire i tagli:
Prima del 2009: Servivano 40 anni di contributi per cumulare senza tagli. Con meno di 40 anni si applicavano le trattenute IRSA/INPS sul reddito da lavoro.
Dal 1° gennaio 2009 ad oggi: Tutte le pensioni di anzianità/anticipate (incluse quelle del personale del Comparto Difesa e Sicurezza) sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente o autonomo, a prescindere dal raggiungimento dei 40 anni di servizio.
Vi risulta o è un discorso totalmente errato?