Ciao !
Per coloro interessati nel periodo in esame....
Circolare INPS n. 159 in data 28/10/2021. Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria.
Posizioni pregresse In applicazione delle regole prescritte dal Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello stato in caso di riammissione in servizio (art. 4 del D.P.R. 1032/1973) per quanto concerne il personale militare collocato in ausiliaria, che abbia ultimato il richiamo in servizio nel quinquennio antecedente alla data di adozione della circolare da parte dell’INPS e quindi a partire dal 28 ottobre 2016 (compresi dunque coloro i quali sono stati collocati in ausiliaria a decorrere dal 28 ottobre 2011), a mente dell’art. 26 del D.P.R. 1032/1973 è richiesta la domanda dell’interessato, e ciò è auspicabile anche in chiave collaborativa, per una celere individuazione e definizione della posizione degli amministrati.
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Ausiliaria - richiamati in servizio
- nonno Alberto
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Ausiliaria - richiamati in servizio
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Re: Ausiliaria - richiamati in servizio
Tar Lazio n.14421 pubblicata in data 28/08/2026, ACCOGLIE il ricorso del ricorrente, già Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza.
- periodo di richiamo in servizio prestato nella posizione di ausiliaria dal 5 luglio 2013 al 4 luglio 2018
- A seguito di domanda di richiamo in servizio “senza assegni” ex art. 986 del Codice dell’Ordinamento Militare (D Lgs. 66/2010), è stato inserito nella categoria dell’ausiliaria, con decorrenza dal 5 luglio 2013, e richiamato in servizio ai sensi della normativa vigente, continuando a svolgere attività lavorativa ..... fino al 4 luglio 2018.
Ecco quì sotto alcuni brani:
1) - Durante l’intero quinquennio di richiamo, il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie mansioni istituzionali, comprese quelle straordinarie, percependo le relative competenze economiche e risultando assoggettato alle trattenute previdenziali previste a titolo di contributo per l’Opera di Previdenza, finalizzate al finanziamento del trattamento di fine servizio. Tali versamenti, sia per la quota a carico dell’Amministrazione (7,10%) sia per quella gravante sul dipendente (2,50%), risultano documentati dalla produzione contabile e fiscale in atti e sono stati espressamente attestati dalla stessa Guardia di Finanza.
2) - Pertanto, il diniego opposto dall’Istituto risulta intrinsecamente contraddittorio e irragionevole, dal momento che la stessa amministrazione che aveva inizialmente negato il beneficio ha successivamente riconosciuto la correttezza dell’interpretazione favorevole ai militari richiamati in servizio senza assegni, adeguandosi al parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3) - il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22028 del 15 dicembre 2020 ha chiarito che anche i periodi di richiamo prestati senza assegni devono essere considerati utili ai fini della riliquidazione del TFS.
- periodo di richiamo in servizio prestato nella posizione di ausiliaria dal 5 luglio 2013 al 4 luglio 2018
- A seguito di domanda di richiamo in servizio “senza assegni” ex art. 986 del Codice dell’Ordinamento Militare (D Lgs. 66/2010), è stato inserito nella categoria dell’ausiliaria, con decorrenza dal 5 luglio 2013, e richiamato in servizio ai sensi della normativa vigente, continuando a svolgere attività lavorativa ..... fino al 4 luglio 2018.
Ecco quì sotto alcuni brani:
1) - Durante l’intero quinquennio di richiamo, il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie mansioni istituzionali, comprese quelle straordinarie, percependo le relative competenze economiche e risultando assoggettato alle trattenute previdenziali previste a titolo di contributo per l’Opera di Previdenza, finalizzate al finanziamento del trattamento di fine servizio. Tali versamenti, sia per la quota a carico dell’Amministrazione (7,10%) sia per quella gravante sul dipendente (2,50%), risultano documentati dalla produzione contabile e fiscale in atti e sono stati espressamente attestati dalla stessa Guardia di Finanza.
2) - Pertanto, il diniego opposto dall’Istituto risulta intrinsecamente contraddittorio e irragionevole, dal momento che la stessa amministrazione che aveva inizialmente negato il beneficio ha successivamente riconosciuto la correttezza dell’interpretazione favorevole ai militari richiamati in servizio senza assegni, adeguandosi al parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3) - il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22028 del 15 dicembre 2020 ha chiarito che anche i periodi di richiamo prestati senza assegni devono essere considerati utili ai fini della riliquidazione del TFS.
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