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Cure termali
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Mary per sempre
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- Messaggi: 63
- Iscritto il: mer set 21, 2022 1:33 pm
Cure termali
Buongiorno quali sono le casistiche per la richiesta di licenza cure temali?mi spiego meglio si può richiedere solo con causa di servizio riconosciuta?Occorre una prescrizione dello specialista?
Re: Cure termali
Ciao!
Il beneficio, già riconosciuto al personale “invalido per servizio” ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, è stato esteso ai militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall’art. 1506 del D.Lgs. n. 66/2010, attraverso l’espresso richiamo all’art. 13 del D.L. n. 463/1983, secondo cui le prestazioni idrotermali, che non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno, sono concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell’interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base).
Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate.
Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l’anno.
Il ciclo può ridursi solo nel caso di malattia sopravvenuta certificata, sopraggiunti motivi di ordine sanitario (ad es. insofferenza alla terapia, ecc.) da
attestarsi da parte di un sanitario della struttura, da situazioni personali o familiari di particolare rilevanza e non prevedibili da comprovarsi a cura dell’interessato.
Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.
Il beneficio, già riconosciuto al personale “invalido per servizio” ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, è stato esteso ai militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall’art. 1506 del D.Lgs. n. 66/2010, attraverso l’espresso richiamo all’art. 13 del D.L. n. 463/1983, secondo cui le prestazioni idrotermali, che non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno, sono concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell’interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base).
Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate.
Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l’anno.
Il ciclo può ridursi solo nel caso di malattia sopravvenuta certificata, sopraggiunti motivi di ordine sanitario (ad es. insofferenza alla terapia, ecc.) da
attestarsi da parte di un sanitario della struttura, da situazioni personali o familiari di particolare rilevanza e non prevedibili da comprovarsi a cura dell’interessato.
Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.
Re: Cure termali
Dipende per quale amministrazione lavori. In GDF la concedono solo con causa di servizio, mentre le FFAA a prescindere. Non capisco perché questa discriminazione.
Re: Cure termali
Ciao!
@Mary per sempre è un Sottufficiale dell'Esercito.
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