Buongiorno a tutti. Vi sottopongo la mia situazione per avere un parere.
Ho presentato domanda di pensione anticipata con decorrenza 1° aprile 2027: a quella data avrò 60 anni di età e avrò maturato 37 anni e 3 mesi di servizio, essendo stato assunto il 2 gennaio 1990 in altra amministrazione e transitato nei Vigili del Fuoco il 6 settembre 1993.
Leggendo sia in rete che su questo forum ho appreso che l'INPS, per le pensioni a domanda, non riconosce il beneficio degli scatti ai fini del TFS. Nel mio caso si tratterebbe di 5 scatti, per una perdita netta di circa € 7.600, una cifra tutt'altro che trascurabile.
Una volta verificato che il beneficio non mi sarà riconosciuto, intendo attivarmi dopo la notifica della determina INPS di liquidazione del TFS. A quel punto posso fare ricorso al TAR oppure è preferibile avvalersi di una società di ricalcolo?
Soprattutto mi chiedo: per i Vigili del Fuoco esistono concreti presupposti di accoglimento? Tenuto conto che per il personale delle Forze di Polizia la giurisprudenza ha ormai riconosciuto il beneficio anche per le pensioni a domanda, la sua negazione nei confronti dei VVF configurerebbe una evidente disparità di trattamento all'interno dello stesso comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
VVF pensione a domanda – scatti TFS non riconosciuti: ricorso al TAR?
Re: VVF pensione a domanda – scatti TFS non riconosciuti: ricorso al TAR?
Ciao!
Il beneficio viene riconosciuto a tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, quindi anche ai VVF, ovviamente dietro presentazione di ricorso.
Il beneficio viene riconosciuto a tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, quindi anche ai VVF, ovviamente dietro presentazione di ricorso.
Re: VVF pensione a domanda – scatti TFS non riconosciuti: ricorso al TAR?
Una curiosità...perchè parli di pensione anticipata a domanda a 60 anni?msassimo ha scritto: gio giu 25, 2026 10:44 am Buongiorno a tutti. Vi sottopongo la mia situazione per avere un parere.
Ho presentato domanda di pensione anticipata con decorrenza 1° aprile 2027: a quella data avrò 60 anni di età e avrò maturato 37 anni e 3 mesi di servizio, essendo stato assunto il 2 gennaio 1990 in altra amministrazione e transitato nei Vigili del Fuoco il 6 settembre 1993.
Leggendo sia in rete che su questo forum ho appreso che l'INPS, per le pensioni a domanda, non riconosce il beneficio degli scatti ai fini del TFS. Nel mio caso si tratterebbe di 5 scatti, per una perdita netta di circa € 7.600, una cifra tutt'altro che trascurabile.
Una volta verificato che il beneficio non mi sarà riconosciuto, intendo attivarmi dopo la notifica della determina INPS di liquidazione del TFS. A quel punto posso fare ricorso al TAR oppure è preferibile avvalersi di una società di ricalcolo?
Soprattutto mi chiedo: per i Vigili del Fuoco esistono concreti presupposti di accoglimento? Tenuto conto che per il personale delle Forze di Polizia la giurisprudenza ha ormai riconosciuto il beneficio anche per le pensioni a domanda, la sua negazione nei confronti dei VVF configurerebbe una evidente disparità di trattamento all'interno dello stesso comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
Magari ho poca memoria io
Inoltre io NON sarei tanto ottimista come Mauri, perchè circa i 6 scatti per i VVF hanno fatto una norma a se, vigente dal 2022 e ad oggi NON mi risulta nessuna richiesta fatta, nessun diniego e nessun ricorso in merito...quindi magari sarai il primo
Re: VVF pensione a domanda – scatti TFS non riconosciuti: ricorso al TAR?
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Una curiosità...perchè parli di pensione anticipata a domanda a 60 anni?
Magari ho poca memoria io
sei un funzionario?
Inoltre io NON sarei tanto ottimista come Mauri, perchè circa i 6 scatti per i VVF hanno fatto una norma a se, vigente dal 2022 e ad oggi NON mi risulta nessuna richiesta fatta, nessun diniego e nessun ricorso in merito...quindi magari sarai il primo
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Sono un direttivo operativo, per noi la pensione di vecchiaia scatta a 65 anni; effettivamente per il ricorso dovrei essere tra i primi.
Una curiosità...perchè parli di pensione anticipata a domanda a 60 anni?
Magari ho poca memoria io
Inoltre io NON sarei tanto ottimista come Mauri, perchè circa i 6 scatti per i VVF hanno fatto una norma a se, vigente dal 2022 e ad oggi NON mi risulta nessuna richiesta fatta, nessun diniego e nessun ricorso in merito...quindi magari sarai il primo
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Sono un direttivo operativo, per noi la pensione di vecchiaia scatta a 65 anni; effettivamente per il ricorso dovrei essere tra i primi.
Re: VVF pensione a domanda – scatti TFS non riconosciuti: ricorso al TAR?
Giusto per notizia,
Il Tar Lazio con la sentenza n. 9889 pubblicata in data 28/05/2026 si è occupata del caso in relazione ad un ricorso presentato nel 2022 da alcuni ricorrenti, "avente ad oggetto il calcolo TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, comma 98 della legge 30 dicembre 2021, n.234" (legge di Bilancio per l’anno 2022).
1) - In punto di diritto i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 Cost., denunciando una disparità di trattamento, in particolare, tra il personale della Polizia di Stato e quello dei Vigili del Fuoco, entrambi dipendenti del Ministero dell’Interno. Hanno rilevato che, mentre ai primi i sei scatti sono stati riconosciuti integralmente sin dal 2018, ai secondi il beneficio è stato introdotto in forma graduale, con esclusione - totale o parziale – per le cessazioni dal servizio prima del 2028, in contrasto con il principio di eguaglianza e la finalità dichiarata di armonizzazione normativa. In relazione a quest’ultimo profilo, deducono una disparità di trattamento anche per quella di ricorrenti posti in stato di quiescenza nonché per i restanti ricorrenti, che al momento del trattamento di quiescenza non percepiranno i sei scatti stipendiali, contrariamente a coloro i quali entreranno in quiescenza a decorrere dal 2028, i quali godranno in tempo reale i sei scatti stipendiali, al termine del servizio.
Lo scatto: >> uno a decorrere dal 01/01/2022; due a decorrere dal 01/01/2023; tre a decorrere dal 01/01/2024; cinque a decorrere dal 01/01/2027; sei a decorrere dal 01/01/2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per il Tar Lazio, appare utile riportarsi alla puntuale ricostruzione dell’istituto effettuata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, nella sentenza n. 454/2024 che, ha richiamato la sua stessa giurisprudenza (sentenze nn. 374 e 405 del 2024).
Inoltre, il Tar Lazio scrive anche:
In questa prospettiva deve escludersi la ritenuta disparità di trattamento sia tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello delle Forze di Polizia, sia nell’ambito del personale dei Vigili del fuoco tra coloro che sono in servizio alla data del 1° gennaio 2022 e al momento del trattamento di quiescenza non percepiranno i sei scatti stipendiali e coloro i quali entreranno in quiescenza a decorrere dal 2028 (e godranno in tempo reale dei sei scatti stipendiali, al termine del servizio).
N.B.: per una migliore lettura vi allego la sentenza del Tar Lazio.
Il Tar Lazio con la sentenza n. 9889 pubblicata in data 28/05/2026 si è occupata del caso in relazione ad un ricorso presentato nel 2022 da alcuni ricorrenti, "avente ad oggetto il calcolo TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, comma 98 della legge 30 dicembre 2021, n.234" (legge di Bilancio per l’anno 2022).
1) - In punto di diritto i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 Cost., denunciando una disparità di trattamento, in particolare, tra il personale della Polizia di Stato e quello dei Vigili del Fuoco, entrambi dipendenti del Ministero dell’Interno. Hanno rilevato che, mentre ai primi i sei scatti sono stati riconosciuti integralmente sin dal 2018, ai secondi il beneficio è stato introdotto in forma graduale, con esclusione - totale o parziale – per le cessazioni dal servizio prima del 2028, in contrasto con il principio di eguaglianza e la finalità dichiarata di armonizzazione normativa. In relazione a quest’ultimo profilo, deducono una disparità di trattamento anche per quella di ricorrenti posti in stato di quiescenza nonché per i restanti ricorrenti, che al momento del trattamento di quiescenza non percepiranno i sei scatti stipendiali, contrariamente a coloro i quali entreranno in quiescenza a decorrere dal 2028, i quali godranno in tempo reale i sei scatti stipendiali, al termine del servizio.
Lo scatto: >> uno a decorrere dal 01/01/2022; due a decorrere dal 01/01/2023; tre a decorrere dal 01/01/2024; cinque a decorrere dal 01/01/2027; sei a decorrere dal 01/01/2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per il Tar Lazio, appare utile riportarsi alla puntuale ricostruzione dell’istituto effettuata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, nella sentenza n. 454/2024 che, ha richiamato la sua stessa giurisprudenza (sentenze nn. 374 e 405 del 2024).
Inoltre, il Tar Lazio scrive anche:
In questa prospettiva deve escludersi la ritenuta disparità di trattamento sia tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello delle Forze di Polizia, sia nell’ambito del personale dei Vigili del fuoco tra coloro che sono in servizio alla data del 1° gennaio 2022 e al momento del trattamento di quiescenza non percepiranno i sei scatti stipendiali e coloro i quali entreranno in quiescenza a decorrere dal 2028 (e godranno in tempo reale dei sei scatti stipendiali, al termine del servizio).
N.B.: per una migliore lettura vi allego la sentenza del Tar Lazio.
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