CdC Sez. 1^ d'Appello n. 39 resa pubblica in data 24/03/2025 in Rif. alla CdC Liguria n. 108/2022, Accoglie l'appello del ricorrente contro l'INPS, soggetto equiparato a vittima del dovere per infermità contratte in servizio quale dipendente civile del Ministero della difesa.
>> ricorso tendente ad ottenere la dichiarazione che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente è esente da Irpef ai sensi dell’art. 2, comma 211, della l. n. 232/2016.
>> ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, concernente violazione del citato art. 1, comma 211, laddove prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fìscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”.
Motivi della decisione
1) - Nel merito, il Giudice di legittimità ha esplicitamente affermato la spettanza del diritto all’esenzione di che trattasi, con decisione ampia e perspicua, condivisa e fatta propria da questo Collegio, il quale non ha motivo per discostarsene (Cass. 15121/2024), ed a cui si fa pertanto espresso richiamo.
N.B.: viene anche richiamata la (Cass., Sez. U., 24/02/2022, n. 6214)
2) - In materia di esenzioni, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall’1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
PS: Per completezza leggete meglio direttamente dall'allegato.
Una bella vittoria, complimenti.
Domanda esenzione Irpef VdD
Re: Domanda esenzione Irpef VdD
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Re: Domanda esenzione Irpef VdD
Esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici per vittime del dovere.
Nuove istruzioni operative per la presentazione delle domande di defiscalizzazione.
Pubblicazione: 10 giugno 2026
A partire dall'anno d'imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti sono esenti dall'IRPEF, indipendentemente dal nesso con l'evento che ha dato origine al riconoscimento dello status.
Lo ha stabilito la circolare INPS 30 aprile 2026, n. 51, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
L’Istituto, con il messaggio 10 giugno 2026, n. 1943, fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici, sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati. Inoltre, si ricorda che il beneficio si applica alle pensioni di prima liquidazione e a quelle già erogate, comprese quelle ottenute tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione Separata.
Per accedere all'esenzione, è necessario presentare una domanda di ricostituzione documentale, dichiarando il proprio status e indicando gli estremi del decreto di riconoscimento. Le richieste possono essere inoltrate direttamente tramite la pagina Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci mediante l’identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) oppure attraverso i patronati abilitati.
Per le eventuali contestazioni relative ad anni d'imposta precedenti al 2026, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate.
ALLEGO:
- circolare INPS 30 aprile 2026, n. 51,
- messaggio 10 giugno 2026, n. 1943,
Nuove istruzioni operative per la presentazione delle domande di defiscalizzazione.
Pubblicazione: 10 giugno 2026
A partire dall'anno d'imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti sono esenti dall'IRPEF, indipendentemente dal nesso con l'evento che ha dato origine al riconoscimento dello status.
Lo ha stabilito la circolare INPS 30 aprile 2026, n. 51, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
L’Istituto, con il messaggio 10 giugno 2026, n. 1943, fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici, sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati. Inoltre, si ricorda che il beneficio si applica alle pensioni di prima liquidazione e a quelle già erogate, comprese quelle ottenute tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione Separata.
Per accedere all'esenzione, è necessario presentare una domanda di ricostituzione documentale, dichiarando il proprio status e indicando gli estremi del decreto di riconoscimento. Le richieste possono essere inoltrate direttamente tramite la pagina Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci mediante l’identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) oppure attraverso i patronati abilitati.
Per le eventuali contestazioni relative ad anni d'imposta precedenti al 2026, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate.
ALLEGO:
- circolare INPS 30 aprile 2026, n. 51,
- messaggio 10 giugno 2026, n. 1943,
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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