La CdC Sez. 2^ d'Appello n. 107 pubblicata in data 18/06/2026 con Rif. CdC Lazio n. 796/2022, rigetta l'Appello dell'INPS.
- ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto
1) - il giudice di 1°grado, precisava che il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio non sorge con la proposizione della domanda di riscatto, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa; nella fattispecie, il presupposto era rappresentato dalla frequentazione dell’Accademia navale negli anni 1984-1986, quando ancora il limite massimo di cinque anni previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non era entrato in vigore e quando tale quinquennio ancora non era stato superato (art. 7). Sempre secondo il giudice territoriale, i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1° gennaio 1998 comunque non possono essere valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art.7, comma 1, del d.lgs. n.165/1997.
N.B.: Per comprendere meglio il tutto, consiglio di leggere direttamente dall'allegata sentenza.
Riscatto frequentazione dell’Accademia navale
Riscatto frequentazione dell’Accademia navale
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