Detassazione una tantum tabella B

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monaco19
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Detassazione una tantum tabella B

Messaggio da monaco19 »

Buongiorno, chiedo cortesemente se essendo equiparati a vittime del dovere la liquidazione una tantum tabella B per 5 annualità deve avvenire da parte dell'inps senza trattenute fiscali. Oppure se la liquidazione avviene con trattenute a tassazione separata bisogna richiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate.
sasabl
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Re: Detassazione una tantum tabella B

Messaggio da sasabl »

Ciao!

La domanda è interessante perché riguarda due istituti diversi:

1) l'esenzione IRPEF riconosciuta alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati;
2) l'indennità una tantum per infermità ascritta alla Tabella B (5 annualità).

La risposta che mi sento di darti va quindi distinta in questo modo. L'esenzione fiscale introdotta dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, come interpretata dall'Agenzia delle Entrate e recepita dall'INPS, riguarda i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. La giurisprudenza e la prassi più recente hanno chiarito che l'esenzione si applica a tutti i trattamenti pensionistici, indipendentemente dal fatto che siano o meno collegati all'evento lesivo. La liquidazione una tantum della Tabella B, invece, non costituisce un trattamento pensionistico, bensì un'indennità in capitale prevista dalla disciplina della pensione privilegiata (art. 69 del T.U. n. 1092/1973).

Conseguentemente, se l'INPS liquida la somma applicando la tassazione separata, tale comportamento mi appare coerente con la disciplina ordinaria prevista per questo tipo di indennità. Non ritengo, quindi, che si possa affermare con certezza che l'INPS avrebbe dovuto corrisponderla in esenzione d'imposta, poiché le istruzioni finora emanate riguardano esclusivamente i trattamenti pensionistici.

Resta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che anche tale indennità dovrebbe beneficiare dell'esenzione prevista per le vittime del dovere. Tuttavia, a mio avviso, la richiesta dovrebbe essere adeguatamente motivata, dimostrando perché l'una tantum prevista dall'art. 69 del T.U. n. 1092/1973 possa essere ricondotta, sotto il profilo sostanziale, al concetto di trattamento pensionistico oppure, più in generale, ai benefici pensionistici che il legislatore ha inteso rendere esenti da IRPEF.
avt8
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Re: Detassazione una tantum tabella B

Messaggio da avt8 »

una tantum non e pensione-
monaco19
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Re: Detassazione una tantum tabella B

Messaggio da monaco19 »

la cassazione in sentenza scrive:
Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze.
In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall' art. 1 , comma 211, della L. n. 232/2016 , a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549 ; Cass. 05/10/2023, n. 28051 ); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all' art. 2 , commi 5 e 6, della L. n. 407/1998 , e quelli di cui all' art. 3 , comma 2, della L. n. 206/2004 , in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

E' possibile per cui essendo l'indennità una tantum un redditto in quanto non ha natura risarcitora ma reddittuale (infatti generalmente viene assogettata a tassazione da parte dell'Inps) che per le vittime del dovere e gli equiparati sia esente da tassazione Irpef?
sasabl
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Re: Detassazione una tantum tabella B

Messaggio da sasabl »

monaco19 ha scritto: mer lug 01, 2026 3:07 pm E' possibile per cui essendo l'indennità una tantum un redditto in quanto non ha natura risarcitora ma reddittuale (infatti generalmente viene assogettata a tassazione da parte dell'Inps) che per le vittime del dovere e gli equiparati sia esente da tassazione Irpef?
Ciao!

Come già detto, l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati è stata finora riferita ai trattamenti pensionistici. Questi ultimi presentano alcune caratteristiche comuni:

sono corrisposti con periodicità (normalmente mensile);
sono iscritti nel Casellario centrale delle pensioni;
sono assoggettati alla disciplina fiscale prevista per i redditi di pensione;
derivano dall'esercizio di un diritto pensionistico.

Le cinque annualità della Tabella B, invece, vengono corrisposte in un'unica soluzione, non sostituiscono una pensione, non danno luogo a un rateo mensile e, per quanto mi risulta, non costituiscono un trattamento pensionistico iscritto nel Casellario delle pensioni. Per questo motivo ritengo che sia difficile sostenere l'applicazione automatica dell'esenzione IRPEF.

Ciò non toglie che tu possa prospettare una diversa interpretazione. Potresti infatti osservare che l'indennità una tantum nasce esclusivamente nell'ambito della disciplina della pensione privilegiata, che il suo importo è determinato in funzione della pensione privilegiata di 8ª categoria e che rappresenta una forma alternativa di tutela previdenziale quando l'infermità non raggiunge il grado necessario per attribuire una pensione privilegiata vitalizia. In altre parole, puoi sostenere che, pur essendo corrisposta in capitale, essa conservi una natura previdenziale e costituisca comunque un beneficio pensionistico. È però una tesi che, allo stato, non mi risulta sia stata espressamente riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate o dalla giurisprudenza. Insomma, è un argomento che può essere sostenuto, ma non mi sentirei di affermare con sicurezza che l'esenzione trovi applicazione. E sappiamo tutti che, quando si parla di IRPEF... l'ultima parola spetta sempre al Fisco che non è un dispensatore di regali :lol: :lol: :lol:
monaco19
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Re: Detassazione una tantum tabella B

Messaggio da monaco19 »

Ringrazio per le risposte.Condivido che sia L'agenzia delle Entrate che L'inps non dispensano regali.....Infatti solo grazie alle Sentenze della Suprema Corte di Cassazione e dalla condivisione di quanto da essa enunciato da parte anche della Corte Dei Conti si è potuto arrivare alla coretta applicazione dopo anni dell'esenzione irpef sulle pensioni percepite a qualsiasi titolo dal possessore dello status di equiparato a avittima del dovere.....
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