Buonasera
qualcuno può aiutarmi ad individuare con esattezza i riferimenti normatvi che illo tempore consentivano agli appartenenti dell'Arma ad andare in pensione con 19 anni 6 mesi ed 1 giorno .
grazie
Marco G.
sistema pensionisto
Re: sistema pensionisto
Le Baby pensioni furono introdotte in Italia già nel 1973 dal governo RUMOR, poi subentrò il Decreto Legislativo 503/1992 e a seguire la Riforma DINI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 52 (Militari)
(Diritto al trattamento normale)
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo é liquidata la pensione, previa rifusione della indennità per una volta tanto precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 52 (Militari)
(Diritto al trattamento normale)
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo é liquidata la pensione, previa rifusione della indennità per una volta tanto precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.
Re: sistema pensionisto
CdC Sez. 1^ d'Appello n. 207/2024 rigetta l'Appello del ricorrente.
Qui sotto alcuni brani.
1) - Ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce in conformità all’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della l.. 8 agosto 1995, n. 335. Il diritto alla pensione di anzianità si ottiene al raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza senza considerare le riduzioni percentuali previste dalla l. n. 335/1995 e in corrispondenza all’età anagrafica fissata nella tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997: nella fattispecie in esame il requisito anagrafico si poteva conseguire all’età di 53 anni, come si evince chiaramente dalla predetta tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997, in connessione con l’art. 6, comma 2, del d. lgs. stesso. L’attuale appellante, alla data di cessazione del servizio, aveva un’età anagrafica di 46 anni e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.
2) - Con riferimento alla pensione di inabilità/infermità, il trattamento pensionistico è regolato dall’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, secondo cui il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il successivo art. 1842 sancisce che il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le richiamate norme vanno poste in relazione con l’art. 1 del d.P.R. n. 748/1981, ove si dispone, per il personale delle Forze di polizia al quale venga accertata una invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto, l’utilizzo nei servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
OMISSIS
3) - Non risulta in atti, inoltre, che l’attuale appellante abbia richiesto a suo tempo il passaggio ai ruoli civili. Anzi lo stesso ha fatto maturare il periodo massimo di aspettativa per malattia sino ad essere congedato senza diritto al trattamento pensionistico.
4) - Infatti, l’attuale appellante è risultato, agli esiti di diversi giudizi medici della CMO di Milano antecedenti al collocamento definitivo in congedo, “idoneo ai servizi di istituto”, come emerge dal verbale dell’11 marzo 2011 e, da ultimo, dal verbale del 29 aprile 2011.
5) - Dalla documentazione in atti, poi, emerge che l’attuale appellante, sebbene fosse stato giudicato idoneo, si è assentato previa certificazione medica, fino a raggiungere il tetto massimo previsto per l’aspettativa nel quinquennio (relazione dell’ufficio personale del Comando Generale Lombardia del 2 febbraio 2021).
OMISSIS
6) - Al momento del collocamento in congedo, l’attuale appellante non risultava quindi essere inabile in modo assoluto.
L’attuale appellante, alla data di cessazione del servizio, aveva un’età anagrafica di 46 anni e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.
N.B.: il resto potete leggerlo direttamente dall’allegato.
Qui sotto alcuni brani.
1) - Ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce in conformità all’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della l.. 8 agosto 1995, n. 335. Il diritto alla pensione di anzianità si ottiene al raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza senza considerare le riduzioni percentuali previste dalla l. n. 335/1995 e in corrispondenza all’età anagrafica fissata nella tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997: nella fattispecie in esame il requisito anagrafico si poteva conseguire all’età di 53 anni, come si evince chiaramente dalla predetta tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997, in connessione con l’art. 6, comma 2, del d. lgs. stesso. L’attuale appellante, alla data di cessazione del servizio, aveva un’età anagrafica di 46 anni e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.
2) - Con riferimento alla pensione di inabilità/infermità, il trattamento pensionistico è regolato dall’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, secondo cui il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il successivo art. 1842 sancisce che il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le richiamate norme vanno poste in relazione con l’art. 1 del d.P.R. n. 748/1981, ove si dispone, per il personale delle Forze di polizia al quale venga accertata una invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto, l’utilizzo nei servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
OMISSIS
3) - Non risulta in atti, inoltre, che l’attuale appellante abbia richiesto a suo tempo il passaggio ai ruoli civili. Anzi lo stesso ha fatto maturare il periodo massimo di aspettativa per malattia sino ad essere congedato senza diritto al trattamento pensionistico.
4) - Infatti, l’attuale appellante è risultato, agli esiti di diversi giudizi medici della CMO di Milano antecedenti al collocamento definitivo in congedo, “idoneo ai servizi di istituto”, come emerge dal verbale dell’11 marzo 2011 e, da ultimo, dal verbale del 29 aprile 2011.
5) - Dalla documentazione in atti, poi, emerge che l’attuale appellante, sebbene fosse stato giudicato idoneo, si è assentato previa certificazione medica, fino a raggiungere il tetto massimo previsto per l’aspettativa nel quinquennio (relazione dell’ufficio personale del Comando Generale Lombardia del 2 febbraio 2021).
OMISSIS
6) - Al momento del collocamento in congedo, l’attuale appellante non risultava quindi essere inabile in modo assoluto.
L’attuale appellante, alla data di cessazione del servizio, aveva un’età anagrafica di 46 anni e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.
N.B.: il resto potete leggerlo direttamente dall’allegato.
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Re: sistema pensionisto
CdC Sez. 1^ d'Appello n. 110 pubblicata in data 05/06/2026 con Rif. CdC del 2025, RIGETTA l'Appello del ricorrente.
(nella fattispecie in esame il requisito anagrafico si poteva conseguire all’età di 53 anni)
Il ricorso era tendente al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, ove si dispone che il personale militare, cessato dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, matura il diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva stabilita dal d.P.R. n. 1092 del 1973.
L’attuale appellante, alla data di cessazione del servizio (2022), aveva un’età anagrafica di 43 anni, ....., e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.
Al momento del collocamento in congedo, l’attuale appellante non risultava essere inabile in modo assoluto, sulla base della visita medica cui è stato sottoposto il 20 aprile 2022, nello stesso contesto cronologico in cui veniva a maturare il periodo massimo di aspettativa (8 marzo 2022).
In base a quanto disposto dagli artt. 923, 929 e 930 del d. lgs. n. 66/2010, emerge che, sebbene l’infermità sia una delle cause che possono determinare la cessazione dal rapporto di impiego militare, ai sensi dell’art. 923, comma 1, lett. b), unitamente al transito nell’impiego civile ai sensi della lett. h) del cennato articolo, i presupposti che determinano la cessazione dal rapporto di impiego militare non coincidono con quelli che la legge richiede per accedere alla pensioni di inabilità/infermità, anche anticipata, per la quale occorre che l’inabilità sia assoluta, e non relativa, potendo il militare, nel secondo caso, prestare comunque servizio o presso la propria amministrazione, con mansioni compatibili al suo stato di inabilità (art. 1 d.P.R. n. 738/1981) o transitare nel personale civile del Ministero della difesa, permanendo quindi nello stato di servizio attivo, fino al raggiungimento degli ordinari requisiti per ottenere il trattamento ordinario di pensione, secondo le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio.
Non risulta in atti, inoltre, che l’attuale appellante abbia richiesto il passaggio ai ruoli civili. Lo stesso ha fatto maturare il periodo massimo di aspettativa per malattia sino ad essere congedato, senza aver acquisito il diritto al trattamento pensionistico.
N.B.: potete leggere il tutto meglio dall'allegato.
(nella fattispecie in esame il requisito anagrafico si poteva conseguire all’età di 53 anni)
Il ricorso era tendente al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, ove si dispone che il personale militare, cessato dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, matura il diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva stabilita dal d.P.R. n. 1092 del 1973.
L’attuale appellante, alla data di cessazione del servizio (2022), aveva un’età anagrafica di 43 anni, ....., e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.
Al momento del collocamento in congedo, l’attuale appellante non risultava essere inabile in modo assoluto, sulla base della visita medica cui è stato sottoposto il 20 aprile 2022, nello stesso contesto cronologico in cui veniva a maturare il periodo massimo di aspettativa (8 marzo 2022).
In base a quanto disposto dagli artt. 923, 929 e 930 del d. lgs. n. 66/2010, emerge che, sebbene l’infermità sia una delle cause che possono determinare la cessazione dal rapporto di impiego militare, ai sensi dell’art. 923, comma 1, lett. b), unitamente al transito nell’impiego civile ai sensi della lett. h) del cennato articolo, i presupposti che determinano la cessazione dal rapporto di impiego militare non coincidono con quelli che la legge richiede per accedere alla pensioni di inabilità/infermità, anche anticipata, per la quale occorre che l’inabilità sia assoluta, e non relativa, potendo il militare, nel secondo caso, prestare comunque servizio o presso la propria amministrazione, con mansioni compatibili al suo stato di inabilità (art. 1 d.P.R. n. 738/1981) o transitare nel personale civile del Ministero della difesa, permanendo quindi nello stato di servizio attivo, fino al raggiungimento degli ordinari requisiti per ottenere il trattamento ordinario di pensione, secondo le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio.
Non risulta in atti, inoltre, che l’attuale appellante abbia richiesto il passaggio ai ruoli civili. Lo stesso ha fatto maturare il periodo massimo di aspettativa per malattia sino ad essere congedato, senza aver acquisito il diritto al trattamento pensionistico.
N.B.: potete leggere il tutto meglio dall'allegato.
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