sei scatti
Re: sei scatti
Ciao Antonino,
anch'io sono andato in pensione a domanda con il requisito anagrafico mancante. Va benissimo così, come dico sempre la libertà non ha prezzo, ci ho guadagnato in salute.
anch'io sono andato in pensione a domanda con il requisito anagrafico mancante. Va benissimo così, come dico sempre la libertà non ha prezzo, ci ho guadagnato in salute.
Re: sei scatti
Sentenza del CdS n. 8162 resa pubblica in data 11/10/2024 con Rif. Tar Campania sede di Napoli n. 1631/2024 resa pubblica in data 11/03/2024, rigetta l'Appello dell'INPS e conferma il beneficio spettante al collega CC. (che non si è costituito in Appello). Certo che è stato veloce l'INPS nel fare l'appello e di farlo discutere subito. (sentenza Tar Napoli Marzo 2024 e Sentenza CdS Ottobre).
N.B.: Chissà perché l'INPS non si fa ancora convinta e ribadisce:
- "presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio". Infatti per l'INPS, non sarebbe sufficiente aver compiuto 55 anni di età e aver prestato 35 anni di servizio ma sarebbe altresì necessario aver presentato domanda di collocamento in quiescenza “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”,
- ribadisce che la prescrizione decorre dal primo ordinativo di pagamento di buonuscita;
- ribadisce che il beneficio andrebbe limitato, come impone la lettera della disposizione, al solo personale della Polizia di Stato;
PS.: come sempre potete leggere direttamente dall'allegato.
N.B.: Chissà perché l'INPS non si fa ancora convinta e ribadisce:
- "presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio". Infatti per l'INPS, non sarebbe sufficiente aver compiuto 55 anni di età e aver prestato 35 anni di servizio ma sarebbe altresì necessario aver presentato domanda di collocamento in quiescenza “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”,
- ribadisce che la prescrizione decorre dal primo ordinativo di pagamento di buonuscita;
- ribadisce che il beneficio andrebbe limitato, come impone la lettera della disposizione, al solo personale della Polizia di Stato;
PS.: come sempre potete leggere direttamente dall'allegato.
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Re: sei scatti
Il CdS con sentenza n. 8444/2024 resa pubblica il 22/10/2024 con Rif. al TAR Campania (Sezione Sesta) n. 2159/2024 rigetta altro Appello dell’INPS confermando il beneficio al collega CC. anche in virtu' della prescrizione.
Re: sei scatti
Vi partecipo quanto segue,
Sentenza del CdS 28/2025 (resa pubblica in data 03/01/2025) per ottemperanza sentenza del medesimo CdS n. 2987/2023 riguardante il ritardo pagamento dei 6 scatti nel TFS per riliquidazione a seguito dell'appello vinto.
La citata sentenza per ottemperanza prende in esame anche il rimborso dell’intero contributo unificato.
Dopo il n. 8.2 il giudice scrive:
> In proposito si rileva che il pagamento integrale delle somme spettanti al ricorrente è avvenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e a distanza di oltre venti mesi dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda.
> Sebbene ci fossero dei ragionevoli dubbi sul quantum del contributo unificato rimborsabile (il cui superamento, a seguito di circolare del segretariato generale della giustizia amministrativa del 17 ottobre 2024, ha condotto l’Inps a saldare celermente il residuo di 423 euro a fronte di un pagamento iniziale di soli 64,50 euro), alcun dubbio vi era sulla spettanza del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dalla sentenza ottemperanda e cionondimeno l’Inps ha versato l’importo di euro 9.299,57 in data 19 luglio 2024 e, quindi, a quasi 16 mesi dalla pubblicazione della sentenza e a oltre 2 mesi dalla notificazione del ricorso per ottemperanza.
> Siffatto ritardo ultrannuale non è stato motivato dall’Inps, né, in ogni caso, attesa la sua durata incongrua, sarebbe giustificabile con un’ipotetica – e comunque non dedotta – complessità dei conteggi.
N.B.: per completezza consiglio di leggere direttamente il tutto dall'allegato.
Sentenza del CdS 28/2025 (resa pubblica in data 03/01/2025) per ottemperanza sentenza del medesimo CdS n. 2987/2023 riguardante il ritardo pagamento dei 6 scatti nel TFS per riliquidazione a seguito dell'appello vinto.
La citata sentenza per ottemperanza prende in esame anche il rimborso dell’intero contributo unificato.
Dopo il n. 8.2 il giudice scrive:
> In proposito si rileva che il pagamento integrale delle somme spettanti al ricorrente è avvenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e a distanza di oltre venti mesi dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda.
> Sebbene ci fossero dei ragionevoli dubbi sul quantum del contributo unificato rimborsabile (il cui superamento, a seguito di circolare del segretariato generale della giustizia amministrativa del 17 ottobre 2024, ha condotto l’Inps a saldare celermente il residuo di 423 euro a fronte di un pagamento iniziale di soli 64,50 euro), alcun dubbio vi era sulla spettanza del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dalla sentenza ottemperanda e cionondimeno l’Inps ha versato l’importo di euro 9.299,57 in data 19 luglio 2024 e, quindi, a quasi 16 mesi dalla pubblicazione della sentenza e a oltre 2 mesi dalla notificazione del ricorso per ottemperanza.
> Siffatto ritardo ultrannuale non è stato motivato dall’Inps, né, in ogni caso, attesa la sua durata incongrua, sarebbe giustificabile con un’ipotetica – e comunque non dedotta – complessità dei conteggi.
N.B.: per completezza consiglio di leggere direttamente il tutto dall'allegato.
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Maurizio 62
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Re: sei scatti
Buonasera . A distanza superiore ad un anno dal pagamento del TFS ( Luglio 2024) , oltre a riscontrare il non pagamento dei scatti ( confermatami dalla risposta Inps alla mia diffida) non sono ancora in possesso del relativo foglio di calcolo del medesimo . Richiesto urgentemente oggi su myinps x muovermi di conseguenza. Ma, ai tempi, non si mandava d'ufficio il papiro coi numeri relativi al TFS???
Re: sei scatti
Ciao!
Controlla se il Prospetto di liquidazione TFS è disponibile al sottoindicato percorso:
Accedi al portale INPS > Pensioni e Previdenza, nel menu di dx Strumenti > Fascicolo previdenziale del cittadino a dx > Utilizza lo strumento > tendina menu a sx > Gestione Dipendenti Pubblici > Provvedimenti > Provvedimenti Gestione Dipendenti Pubblici.
Controlla se il Prospetto di liquidazione TFS è disponibile al sottoindicato percorso:
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Maurizio 62
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Re: sei scatti
Grazie mille!!!!!!
Re: sei scatti
Giusto per ribadire la prescrizione del beneficio che l'Inps non è convinto e ci ritenta ancora.
Con la sentenza n. 2528 pubblicata in data 26/03/2026 in Rif. al Tar Veneto n. 452/2025, il CdS rigetta l'Appello dell'INPS per quanto riguarda in particolare la questione della prescrizione nei confronti di un collega CC., ossia dal congedo, oppure, dall'ultima rata.
- > Avverso tale pronuncia l’INPS ha interposto l’appello, articolando un unico complesso motivo di gravame così rubricato: “In via preliminare di merito, si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973”.
- >> Inoltre, l'INPS ha concluso chiedendo, anche previa eventuale rimessione all’Adunanza Plenaria della questione sollevata, la parziale riforma della sentenza impugnata.
Il CdS scrive >> quì sotto alcuni passaggi:
1) - L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
2) - Parte appellante, nel contestare la pronuncia di prime cure, torna ad eccepire l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale con conseguente estinzione del diritto azionato dal signor …...
3) - Alla luce di tanto, rilevato il consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale, non emerge alcuna questione interpretativa da rimettere all’Adunanza plenaria come invece prospettato da parte appellante.
P.S.: rileggi il punto 3.
N.B.: Per completezza rimando alla lettura di tutto direttamente dall'allegato.
Con la sentenza n. 2528 pubblicata in data 26/03/2026 in Rif. al Tar Veneto n. 452/2025, il CdS rigetta l'Appello dell'INPS per quanto riguarda in particolare la questione della prescrizione nei confronti di un collega CC., ossia dal congedo, oppure, dall'ultima rata.
- > Avverso tale pronuncia l’INPS ha interposto l’appello, articolando un unico complesso motivo di gravame così rubricato: “In via preliminare di merito, si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973”.
- >> Inoltre, l'INPS ha concluso chiedendo, anche previa eventuale rimessione all’Adunanza Plenaria della questione sollevata, la parziale riforma della sentenza impugnata.
Il CdS scrive >> quì sotto alcuni passaggi:
1) - L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
2) - Parte appellante, nel contestare la pronuncia di prime cure, torna ad eccepire l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale con conseguente estinzione del diritto azionato dal signor …...
3) - Alla luce di tanto, rilevato il consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale, non emerge alcuna questione interpretativa da rimettere all’Adunanza plenaria come invece prospettato da parte appellante.
P.S.: rileggi il punto 3.
N.B.: Per completezza rimando alla lettura di tutto direttamente dall'allegato.
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Re: sei scatti
Il CdS con la sentenza n. 2541 pubblicata in data 26/03/2026 con Rif. Tar Campania Sez. di Salerno >>ricorso collettivo<<, Accoglie l'appello dell'INPS con riguardo ad 1 solo ricorrente, tra l'altro non costituito in giudizio d'appello, perché essendo che il ricorrente Collocato a riposo, a domanda, con un’anzianità contributiva .... e un’età anagrafica di anni 60 alla data di cessazione dal servizio e da quanto si legge nella sentenza d'appello >> Al ricorrente ... non è mai stato negato il beneficio in questione; allo stesso è stata riconosciuta una maggiorazione a titolo di 6 scatti stipendiali pari ad € 9.936,87; la lite è dunque temeraria atteso che il diritto dallo stesso azionato era già stato soddisfatto prima della notifica del ricorso introduttivo di primo grado (avvenuta in data 17.1.2024).
Il CdS conclude così:
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di interesse di ..... alla proposizione della lite.
Condanna ....al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Omissis
Il CdS conclude così:
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di interesse di ..... alla proposizione della lite.
Condanna ....al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Omissis
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Re: sei scatti
panorama ha scritto: dom mag 03, 2026 5:05 pm Giusto per ribadire la prescrizione del beneficio che l'Inps non è convinto e ci ritenta ancora.
Con la sentenza n. 2528 pubblicata in data 26/03/2026 in Rif. al Tar Veneto n. 452/2025, il CdS rigetta l'Appello dell'INPS per quanto riguarda in particolare la questione della prescrizione nei confronti di un collega CC., ossia dal congedo, oppure, dall'ultima rata.
- > Avverso tale pronuncia l’INPS ha interposto l’appello, articolando un unico complesso motivo di gravame così rubricato: “In via preliminare di merito, si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973”.
- >> Inoltre, l'INPS ha concluso chiedendo, anche previa eventuale rimessione all’Adunanza Plenaria della questione sollevata, la parziale riforma della sentenza impugnata.
Il CdS scrive >> quì sotto alcuni passaggi:
1) - L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
2) - Parte appellante, nel contestare la pronuncia di prime cure, torna ad eccepire l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale con conseguente estinzione del diritto azionato dal signor …...
3) - Alla luce di tanto, rilevato il consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale, non emerge alcuna questione interpretativa da rimettere all’Adunanza plenaria come invece prospettato da parte appellante.
P.S.: rileggi il punto 3.
N.B.: Per completezza rimando alla lettura di tutto direttamente dall'allegato.
Buonasera a tutti.
Mi sembra di capire che l'istanza di fissazione udienza è del 05 giugno 2025, ed è stata discussa il 17 marzo 2026, quindi a distanza di circa 9 mesi.
Quindi in merito al mio ricorso in cui l'istanza di fissazione udienza è del 10 marzo 2026, ragionevolmente se tutto fila liscio per Natale mi faranno il regalo...
Re: sei scatti
------------Paolo64 ha scritto: ven mag 08, 2026 9:38 pmpanorama ha scritto: dom mag 03, 2026 5:05 pm Giusto per ribadire la prescrizione del beneficio che l'Inps non è convinto e ci ritenta ancora.
Con la sentenza n. 2528 pubblicata in data 26/03/2026 in Rif. al Tar Veneto n. 452/2025, il CdS rigetta l'Appello dell'INPS per quanto riguarda in particolare la questione della prescrizione nei confronti di un collega CC., ossia dal congedo, oppure, dall'ultima rata.
- > Avverso tale pronuncia l’INPS ha interposto l’appello, articolando un unico complesso motivo di gravame così rubricato: “In via preliminare di merito, si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973”.
- >> Inoltre, l'INPS ha concluso chiedendo, anche previa eventuale rimessione all’Adunanza Plenaria della questione sollevata, la parziale riforma della sentenza impugnata.
Il CdS scrive >> quì sotto alcuni passaggi:
1) - L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
2) - Parte appellante, nel contestare la pronuncia di prime cure, torna ad eccepire l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale con conseguente estinzione del diritto azionato dal signor …...
3) - Alla luce di tanto, rilevato il consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale, non emerge alcuna questione interpretativa da rimettere all’Adunanza plenaria come invece prospettato da parte appellante.
P.S.: rileggi il punto 3.
N.B.: Per completezza rimando alla lettura di tutto direttamente dall'allegato.
Buonasera a tutti.
Mi sembra di capire che l'istanza di fissazione udienza è del 05 giugno 2025, ed è stata discussa il 17 marzo 2026, quindi a distanza di circa 9 mesi.
Quindi in merito al mio ricorso in cui l'istanza di fissazione udienza è del 10 marzo 2026, ragionevolmente se tutto fila liscio per Natale mi faranno il regalo...![]()
L’Avvocato del ricorrente nella medesima data 05/06/2025, ha depositato con Rif. al ricorso 4529/2025 sia il ricorso che l’istanza di fissazione udienza.
Poi sarà cura del Giudice quando vorrà redigere e rendere pubblica la sentenza.
La tua udienza per il ricorso Tar o CdS è stata già discussa come tu affermi in data 10 marzo 2026, penso che tra Luglio/Agosto potrebbe essere definita.
Però l'Inps già con la sentenza del Tar positiva provvede al pagamento come capitato a molti ricorrenti.

