Art. 27 del nuovo decreto sicurezza. Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro x vittime del dovere

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Calen76
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Art. 27 del nuovo decreto sicurezza. Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro x vittime del dovere

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nel nuovo decreto sicurezza 2026, di cui il Governo ha pubblicato il testo, all'art. 27 prevede:
1. Alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidità pari o superiore all’80 per cento, nonché ai familiari superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
3. L’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell’invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.
4. I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e attraverso una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
5. Al fine di garantire l’effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell’ambito delle facoltà assunzionali dell’amministrazione interessata. Restano ferme le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la normativa vigente.
6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 24 ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
7. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza come sopra qualificati.
8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.


marino 74
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Re: Art. 27 del nuovo decreto sicurezza. Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro x vittime del dov

Messaggio da marino 74 »

Invalidità maggiore 80%. Quindi solo chi ha riportato gravissimi lesioni ha diritto all'iscrizione al collocamento mirato?
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