triderg ha scritto: ↑gio lug 13, 2023 9:00 pm ti ringrazio nonno Alberto per il consiglio che ho seguito solo in parte ovvero avevo all'epoca (2018) presentato domanda di ppo e ieri 12 luglio 2023 sono andato a visita al CMO di Milano che per la tabella B già riconosciuta causa di servizio indennizzabile ( ma che poi avevo presentato richiesta di indennizzo e mi avevano risposto con una marea di riferimenti normativi per poi alla fine dirmi che non avevo diritto all'equo indennizzo).
Ma veniamo al verbale rilasciatomi ieri dove c'è scritto che mi danno la ppo per due anni.
I due anni sono 2 annualità di B o 2 anni di Tab A. ?
Pertanto ti volevo chiedere: devo informare io l'INPS oppure è il CMO che invierà detto verbale all'INPS?
Provvede la CMO e l'inps ti pagherà direttamente i due anni,potrai vedere la situazione direttamente nel sito inps nella sezione provvedimenti - pagamenti
A quale data risulta ascritta la conoscibilita' ?
Il 12 luglio hai portato nuova documentazione sanitaria in CMO?
Diversamente a quale data risultano gli ultimi accertamenti fatti ?
La patologia dovrà nuovamente essere rivalutata
Di cosa si tratta ?
Quesito pensione privilegiata
- nonno Alberto
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Re: Quesito pensione privilegiata
Messaggio da nonno Alberto »
Re: Quesito pensione privilegiata
Innovazione
Si informa i colleghi CC. che,
Il C.G.A. -Direzione di Amministrazione - con foglio Nr. 7/104-4-1 datato 10/07/2023 ha diramato quanto segue:
OGGETTO: Disposizioni applicative per l'istruttoria della domanda di Pensione diretta di Privilegio Ordinaria (PPO) presentate dal personale congedato.
Si informa i colleghi CC. che,
Il C.G.A. -Direzione di Amministrazione - con foglio Nr. 7/104-4-1 datato 10/07/2023 ha diramato quanto segue:
OGGETTO: Disposizioni applicative per l'istruttoria della domanda di Pensione diretta di Privilegio Ordinaria (PPO) presentate dal personale congedato.
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Re: Quesito pensione privilegiata
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 69/2024 (resa pubblica in data 05/03/2024) in Rif. alla CdC Lazio n. 385/2021, depositata il 4 maggio 2021, menziona quanto segue:
….. L’art. 5 della l. n. 9/1980 stabilisce che l’assegno rinnovabile di cui all’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973 è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni né superiore a 4 e che entro i 6 (SEI) mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, ove l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla “Tabella A” annessa al decreto del PdR 23 dicembre 1978, n. 915.
….. L’art. 5 della l. n. 9/1980 stabilisce che l’assegno rinnovabile di cui all’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973 è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni né superiore a 4 e che entro i 6 (SEI) mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, ove l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla “Tabella A” annessa al decreto del PdR 23 dicembre 1978, n. 915.
Re: Quesito pensione privilegiata
Sono CC in servizio il 18/12/2023 sono andato alla CMO e tra tutte le visite che dovevo fare c'era anche quella per la ppo, che mi è stata riconosciuta, ho allegato il file per uno sguardo dei più esperti...
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Re: Quesito pensione privilegiata
Dopo aver avuto il decreto del comitato di verifica, quando andrò a fare la domanda di pensione posso fare richiesta di ppo nello stesso giorno oppure devo aspettare il primo giorno di pensione??
Re: Quesito pensione privilegiata
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 224/2025 pubblicata in data 23/12/2025 con Rif. CdC Lazio n. 287/2024 rigetta l’Appello del ricorrente, confermando la sentenza gravata.
Ricorrente ex militare della Marina Militare, transitato nei ruoli civili – teso ad ottenere le maggiorazioni di cui all’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973 (aumento della base pensionabile dello 0,20% per ogni anno di servizio), sul trattamento pensionistico di privilegio di 7^ categoria tabella A, riconosciuto a seguito di sentenza n. 732/2022 della Corte dei conti Lazio.
- Secondo il giudice territoriale l’invocato comma 3 dell’art. 67 non potrebbe applicarsi all’interessato in quanto privo del presupposto ivi contemplato (non aver raggiunto l’anzianità minima necessaria di servizio per il conseguimento della pensione normale, di quindici anni), avendo egli, invece, maturato più di venti anni di servizio già al momento del transito nei ruoli civili nel settembre 2014.
- Nel merito l’INPS ha rilevato che l’interessato avrebbe raggiunto ed anzi superato il periodo minimo per accedere alla pensione normale, in considerazione dell’anzianità di servizio superiore ai 20 anni, per cui l’invocato comma 3 dell’art. 67 non sarebbe, in radice, applicabile, invocando giurisprudenza a sostegno.
- la difesa dell’appellante ……., ed ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello, ovvero per il “diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, con anche l’applicazione del comma 3 dell’art. 67 del DPR n.1092/73 (tab A ctg VII = 40% della base pensionabile + 0,20% per ogni anno di servizio utile con il limite del 44%)”.
Motivi della decisione
Ecco alcuni brani
1) - Il Collegio ritiene che, per una più divisata comprensione della questione, sia opportuno riportare la normativa di riferimento, contenuta nel DPR n. 1092/1973, in particolare agli artt. 52 e 67.
L’art. 52, dedicato al “Diritto al trattamento normale”, recita quanto segue: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
2) - Il richiamato art. 67, disciplina la “Misura della pensione privilegiata dei militari” nei seguenti termini: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
3) - Alla luce della normativa riportata, il Collegio ritiene che l’appello dell’interessato non possa essere accolto.
4) - Infatti il Omissis, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014) aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
5) - Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^ e 8^ categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi”.
6) - Si è detto, in particolare, che “…tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte 13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024, Diritto, §. 4).
7) - Quindi, il presupposto da cui partono, pur in apparenza opposto a quello del C., che è cessato dal servizio per destituzione, rispetto all’an del trattamento di privilegio è il medesimo. Dunque, se egli con 22 anni e 22 giorni di contributi ha maturato l’accesso alla pensione normale, correttamente l’INPS ha posto il discrimen dei 15 anni di cui 12 di servizio effettivo per escludere l’applicazione dell’art. 67, comma 3 cit….”(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Ricorrente ex militare della Marina Militare, transitato nei ruoli civili – teso ad ottenere le maggiorazioni di cui all’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973 (aumento della base pensionabile dello 0,20% per ogni anno di servizio), sul trattamento pensionistico di privilegio di 7^ categoria tabella A, riconosciuto a seguito di sentenza n. 732/2022 della Corte dei conti Lazio.
- Secondo il giudice territoriale l’invocato comma 3 dell’art. 67 non potrebbe applicarsi all’interessato in quanto privo del presupposto ivi contemplato (non aver raggiunto l’anzianità minima necessaria di servizio per il conseguimento della pensione normale, di quindici anni), avendo egli, invece, maturato più di venti anni di servizio già al momento del transito nei ruoli civili nel settembre 2014.
- Nel merito l’INPS ha rilevato che l’interessato avrebbe raggiunto ed anzi superato il periodo minimo per accedere alla pensione normale, in considerazione dell’anzianità di servizio superiore ai 20 anni, per cui l’invocato comma 3 dell’art. 67 non sarebbe, in radice, applicabile, invocando giurisprudenza a sostegno.
- la difesa dell’appellante ……., ed ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello, ovvero per il “diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, con anche l’applicazione del comma 3 dell’art. 67 del DPR n.1092/73 (tab A ctg VII = 40% della base pensionabile + 0,20% per ogni anno di servizio utile con il limite del 44%)”.
Motivi della decisione
Ecco alcuni brani
1) - Il Collegio ritiene che, per una più divisata comprensione della questione, sia opportuno riportare la normativa di riferimento, contenuta nel DPR n. 1092/1973, in particolare agli artt. 52 e 67.
L’art. 52, dedicato al “Diritto al trattamento normale”, recita quanto segue: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
2) - Il richiamato art. 67, disciplina la “Misura della pensione privilegiata dei militari” nei seguenti termini: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
3) - Alla luce della normativa riportata, il Collegio ritiene che l’appello dell’interessato non possa essere accolto.
4) - Infatti il Omissis, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014) aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
5) - Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^ e 8^ categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi”.
6) - Si è detto, in particolare, che “…tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte 13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024, Diritto, §. 4).
7) - Quindi, il presupposto da cui partono, pur in apparenza opposto a quello del C., che è cessato dal servizio per destituzione, rispetto all’an del trattamento di privilegio è il medesimo. Dunque, se egli con 22 anni e 22 giorni di contributi ha maturato l’accesso alla pensione normale, correttamente l’INPS ha posto il discrimen dei 15 anni di cui 12 di servizio effettivo per escludere l’applicazione dell’art. 67, comma 3 cit….”(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
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