Faccio unico post
M_D A934676 REG 2024 0057583 07-06-2023
- Commissioni mediche ospedaliere: nuove competenze e accertamenti sanitari ai fini dei diritti e delle prestazioni previdenziali, anche alla luce della legge 4 agosto 2022, n. 122.
N.B.: Il Ministero scrive questo testo: >> "Si resta a disposizione per ulteriori valutazioni congiunte, anche tenendo conto dei possibili risvolti che la fattispecie potrebbe assumere in vista dell’approssimarsi della pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti alla quale il Presidente della Corte dei Conti ha deferito, con ordinanza del 20 marzo 2023, specifica questione di massima connessa alla vicenda".
Nota M_D A934676 REG 2024 0057581 04-06-2023 (file .pdf 359 Kb)
- Indicazioni procedurali per le Commissioni mediche Ospedaliere - Digesan (file .pdf 662 Kb)
M_D A934676 REG2023 0021010 24-02-2023
- Domande presentate da personale in servizio intese ad ottenere il riconoscimento della ascrivibilità tabellare ai fini dell’accertamento del futuro diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO).
pensione privilegiata
Re: pensione privilegiata
Seguito post di cui sopra, con riferimento alla sottoindicata Lettera del Ministero della Difesa che, tra l'altro scrive che sono in attesa della pronuncia delle SS.RR. della CdC alla quale il Presidente della Corte dei Conti ha deferito, con ordinanza del 20 marzo 2023, specifica questione di massima connessa alla vicenda
Ministero Difesa M_D A934676 REG 2024 0057583 07-06-2023
- Commissioni mediche ospedaliere: nuove competenze e accertamenti sanitari ai fini dei diritti e delle prestazioni previdenziali, anche alla luce della legge 4 agosto 2022, n. 122.
N.B.: Il Ministero scrive questo testo: >> "Si resta a disposizione per ulteriori valutazioni congiunte, anche tenendo conto dei possibili risvolti che la fattispecie potrebbe assumere in vista dell’approssimarsi della pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti alla quale il Presidente della Corte dei Conti ha deferito, con ordinanza del 20 marzo 2023, specifica questione di massima connessa alla vicenda".
Ebbene, pubblico la massima delle SS.RR. n. 12/2023/QM/PRES resa pubblica il 17/08/2023 con riferimento alla pendenza di Appello presso la CdC Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, inoltre, contestualmente pubblico la sentenza della CdC Sez. d'Appello Siciliana n. 25/A/2024.
N.B.: La questione era questa:
1) - Con ordinanza n. 5 del 20/3/20023, i l Presidente della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 11, commi 1 e 3, e 114, comma 3, c.g.c., deferiva alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione della seguente questione di massima «se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».
Ministero Difesa M_D A934676 REG 2024 0057583 07-06-2023
- Commissioni mediche ospedaliere: nuove competenze e accertamenti sanitari ai fini dei diritti e delle prestazioni previdenziali, anche alla luce della legge 4 agosto 2022, n. 122.
N.B.: Il Ministero scrive questo testo: >> "Si resta a disposizione per ulteriori valutazioni congiunte, anche tenendo conto dei possibili risvolti che la fattispecie potrebbe assumere in vista dell’approssimarsi della pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti alla quale il Presidente della Corte dei Conti ha deferito, con ordinanza del 20 marzo 2023, specifica questione di massima connessa alla vicenda".
Ebbene, pubblico la massima delle SS.RR. n. 12/2023/QM/PRES resa pubblica il 17/08/2023 con riferimento alla pendenza di Appello presso la CdC Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, inoltre, contestualmente pubblico la sentenza della CdC Sez. d'Appello Siciliana n. 25/A/2024.
N.B.: La questione era questa:
1) - Con ordinanza n. 5 del 20/3/20023, i l Presidente della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 11, commi 1 e 3, e 114, comma 3, c.g.c., deferiva alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione della seguente questione di massima «se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».
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Re: pensione privilegiata
CdC Sez. 1^ d'Appello n. 216 rigetta l'Appello proposto da INPS
In congedo (10.05.2012)
Svolgimento del processo
Il giudice di prime cure ha, in particolare, rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps con riferimento ai ratei arretrati, in applicazione dell’art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ritenendo che la comunicazione del provvedimento di diniego del trattamento pensionistico -trasmesso dall’Inps all’interessato solo in data 30.04.2019- avesse impedito ogni prescrizione, in considerazione della tempestiva messa in mora, coincidente con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nella applicazione della normativa di cui all’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 e s.m.i., contenente una disciplina speciale relativa alla prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, di carattere quinquennale, applicabile anche ai ratei di pensione non ancora ammessi a pagamento.
In dettaglio, secondo l’Inps, il ricorrente, sin dall’epoca del pensionamento, risalente al maggio 2012, avrebbe potuto e dovuto attivarsi al fine di ottenere la prestazione rivendicata con il giudizio (trovando il diritto al trattamento pensionistico fonte direttamente nella legge), solo così scongiurando gli effetti estintivi della prescrizione sui singoli ratei che nel tempo venivano a maturare, non potendo esplicare alcun valore la determina di rigetto della pensione, comunicatagli nel 2019, come affermato invece dal primo giudice.
Ad avviso dell’Inps, ove si volesse comunque tenere fermo il valore della comunicazione della predetta determina al ricorrente nell’anno 2019, non sarebbe ad ogni modo condivisibile la decisione del giudice territoriale, che avrebbe dovuto dichiarare estinti almeno i ratei anteriori di cinque anni dalla anzidetta data (ovvero quelli compresi tra il 2012 e il 2014).
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che l’appello non sia fondato e che pertanto debba essere rigettato.
Occorre rilevare, in punto di fatto, che Omissis in data 21.2.2012 ha presentato la domanda di pensione privilegiata ordinaria, cessando dal servizio il successivo 9.5.2012.
L’Inps solo in data 30.4.2019 ha provveduto a comunicargli la determina di rigetto del detto trattamento pensionistico, .......
OMISSIS
Il Giudice d'Appello precisa:
In dettaglio il giudice di primo grado è giunto a tale conclusione in applicazione del combinato disposto del quinto comma dell’art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 2 della legge n. 295/1939 come sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, così ricostruendo detta normativa: “il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell’art. 2 del suddetto regio decreto legge [n. 295 del 1939, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 428 del 1985] non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell’assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell’interessato”.
OMISSIS
N.B.: per completezza leggete direttamente dall'allegato.
In congedo (10.05.2012)
Svolgimento del processo
Il giudice di prime cure ha, in particolare, rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps con riferimento ai ratei arretrati, in applicazione dell’art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ritenendo che la comunicazione del provvedimento di diniego del trattamento pensionistico -trasmesso dall’Inps all’interessato solo in data 30.04.2019- avesse impedito ogni prescrizione, in considerazione della tempestiva messa in mora, coincidente con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nella applicazione della normativa di cui all’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 e s.m.i., contenente una disciplina speciale relativa alla prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, di carattere quinquennale, applicabile anche ai ratei di pensione non ancora ammessi a pagamento.
In dettaglio, secondo l’Inps, il ricorrente, sin dall’epoca del pensionamento, risalente al maggio 2012, avrebbe potuto e dovuto attivarsi al fine di ottenere la prestazione rivendicata con il giudizio (trovando il diritto al trattamento pensionistico fonte direttamente nella legge), solo così scongiurando gli effetti estintivi della prescrizione sui singoli ratei che nel tempo venivano a maturare, non potendo esplicare alcun valore la determina di rigetto della pensione, comunicatagli nel 2019, come affermato invece dal primo giudice.
Ad avviso dell’Inps, ove si volesse comunque tenere fermo il valore della comunicazione della predetta determina al ricorrente nell’anno 2019, non sarebbe ad ogni modo condivisibile la decisione del giudice territoriale, che avrebbe dovuto dichiarare estinti almeno i ratei anteriori di cinque anni dalla anzidetta data (ovvero quelli compresi tra il 2012 e il 2014).
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che l’appello non sia fondato e che pertanto debba essere rigettato.
Occorre rilevare, in punto di fatto, che Omissis in data 21.2.2012 ha presentato la domanda di pensione privilegiata ordinaria, cessando dal servizio il successivo 9.5.2012.
L’Inps solo in data 30.4.2019 ha provveduto a comunicargli la determina di rigetto del detto trattamento pensionistico, .......
OMISSIS
Il Giudice d'Appello precisa:
In dettaglio il giudice di primo grado è giunto a tale conclusione in applicazione del combinato disposto del quinto comma dell’art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 2 della legge n. 295/1939 come sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, così ricostruendo detta normativa: “il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell’art. 2 del suddetto regio decreto legge [n. 295 del 1939, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 428 del 1985] non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell’assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell’interessato”.
OMISSIS
N.B.: per completezza leggete direttamente dall'allegato.
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Re: pensione privilegiata
Promemoria e occhio alla eventuale “intervenuta decadenza”.
D.P.R. n. 1092/1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 169
(Ammissibilità della domanda)
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.
AGGIORNAMENTO
La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008, n.323 (in G.U. 1a s.s. 06/08/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".
---------------------------------------
Non so se qualcuno si trova nelle condizioni della sentenza che allego:
CdC Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana n. 29/2025 ove si legge che il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda del 12 agosto 1974 volta a ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare per la suddetta infermità
>> Il ricorrente aveva contestato la falsa applicazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973
D.P.R. n. 1092/1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 169
(Ammissibilità della domanda)
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.
AGGIORNAMENTO
La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008, n.323 (in G.U. 1a s.s. 06/08/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".
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Non so se qualcuno si trova nelle condizioni della sentenza che allego:
CdC Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana n. 29/2025 ove si legge che il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda del 12 agosto 1974 volta a ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare per la suddetta infermità
>> Il ricorrente aveva contestato la falsa applicazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973
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Re: pensione privilegiata
CdC Sez. 2^ d'Appello n. 105 pub il 06/05/2025 in Rif. CdC Liguria n. 24/2022 su P.P. e prescrizione quinquennale dei ratei. M.D. perde Appello e viene confermata la sentenza di 1° grado.
Pensione Privilegiata.
N.B.: Consiglio di leggere il tutto meglio direttamente dall’allegato per comprendere i dettagli.
Pensione Privilegiata.
N.B.: Consiglio di leggere il tutto meglio direttamente dall’allegato per comprendere i dettagli.
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Re: pensione privilegiata
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 224/2025 pubblicata in data 23/12/2025 con Rif. CdC Lazio n. 287/2024 rigetta l’Appello del ricorrente, confermando la sentenza gravata.
Ricorrente ex militare della Marina Militare, transitato nei ruoli civili – teso ad ottenere le maggiorazioni di cui all’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973 (aumento della base pensionabile dello 0,20% per ogni anno di servizio), sul trattamento pensionistico di privilegio di 7^ categoria tabella A, riconosciuto a seguito di sentenza n. 732/2022 della Corte dei conti Lazio.
- Secondo il giudice territoriale l’invocato comma 3 dell’art. 67 non potrebbe applicarsi all’interessato in quanto privo del presupposto ivi contemplato (non aver raggiunto l’anzianità minima necessaria di servizio per il conseguimento della pensione normale, di quindici anni), avendo egli, invece, maturato più di venti anni di servizio già al momento del transito nei ruoli civili nel settembre 2014.
- Nel merito l’INPS ha rilevato che l’interessato avrebbe raggiunto ed anzi superato il periodo minimo per accedere alla pensione normale, in considerazione dell’anzianità di servizio superiore ai 20 anni, per cui l’invocato comma 3 dell’art. 67 non sarebbe, in radice, applicabile, invocando giurisprudenza a sostegno.
- la difesa dell’appellante ……., ed ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello, ovvero per il “diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, con anche l’applicazione del comma 3 dell’art. 67 del DPR n.1092/73 (tab A ctg VII = 40% della base pensionabile + 0,20% per ogni anno di servizio utile con il limite del 44%)”.
Motivi della decisione
Ecco alcuni brani
1) - Il Collegio ritiene che, per una più divisata comprensione della questione, sia opportuno riportare la normativa di riferimento, contenuta nel DPR n. 1092/1973, in particolare agli artt. 52 e 67.
L’art. 52, dedicato al “Diritto al trattamento normale”, recita quanto segue: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
2) - Il richiamato art. 67, disciplina la “Misura della pensione privilegiata dei militari” nei seguenti termini: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
3) - Alla luce della normativa riportata, il Collegio ritiene che l’appello dell’interessato non possa essere accolto.
4) - Infatti il Omissis, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014) aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
5) - Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^ e 8^ categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi”.
6) - Si è detto, in particolare, che “…tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte 13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024, Diritto, §. 4).
7) - Quindi, il presupposto da cui partono, pur in apparenza opposto a quello del C., che è cessato dal servizio per destituzione, rispetto all’an del trattamento di privilegio è il medesimo. Dunque, se egli con 22 anni e 22 giorni di contributi ha maturato l’accesso alla pensione normale, correttamente l’INPS ha posto il discrimen dei 15 anni di cui 12 di servizio effettivo per escludere l’applicazione dell’art. 67, comma 3 cit….”(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Ricorrente ex militare della Marina Militare, transitato nei ruoli civili – teso ad ottenere le maggiorazioni di cui all’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973 (aumento della base pensionabile dello 0,20% per ogni anno di servizio), sul trattamento pensionistico di privilegio di 7^ categoria tabella A, riconosciuto a seguito di sentenza n. 732/2022 della Corte dei conti Lazio.
- Secondo il giudice territoriale l’invocato comma 3 dell’art. 67 non potrebbe applicarsi all’interessato in quanto privo del presupposto ivi contemplato (non aver raggiunto l’anzianità minima necessaria di servizio per il conseguimento della pensione normale, di quindici anni), avendo egli, invece, maturato più di venti anni di servizio già al momento del transito nei ruoli civili nel settembre 2014.
- Nel merito l’INPS ha rilevato che l’interessato avrebbe raggiunto ed anzi superato il periodo minimo per accedere alla pensione normale, in considerazione dell’anzianità di servizio superiore ai 20 anni, per cui l’invocato comma 3 dell’art. 67 non sarebbe, in radice, applicabile, invocando giurisprudenza a sostegno.
- la difesa dell’appellante ……., ed ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello, ovvero per il “diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, con anche l’applicazione del comma 3 dell’art. 67 del DPR n.1092/73 (tab A ctg VII = 40% della base pensionabile + 0,20% per ogni anno di servizio utile con il limite del 44%)”.
Motivi della decisione
Ecco alcuni brani
1) - Il Collegio ritiene che, per una più divisata comprensione della questione, sia opportuno riportare la normativa di riferimento, contenuta nel DPR n. 1092/1973, in particolare agli artt. 52 e 67.
L’art. 52, dedicato al “Diritto al trattamento normale”, recita quanto segue: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
2) - Il richiamato art. 67, disciplina la “Misura della pensione privilegiata dei militari” nei seguenti termini: OMISSIS > leggete direttamente dall’allegato.
3) - Alla luce della normativa riportata, il Collegio ritiene che l’appello dell’interessato non possa essere accolto.
4) - Infatti il Omissis, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014) aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
5) - Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^ e 8^ categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi”.
6) - Si è detto, in particolare, che “…tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte 13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024, Diritto, §. 4).
7) - Quindi, il presupposto da cui partono, pur in apparenza opposto a quello del C., che è cessato dal servizio per destituzione, rispetto all’an del trattamento di privilegio è il medesimo. Dunque, se egli con 22 anni e 22 giorni di contributi ha maturato l’accesso alla pensione normale, correttamente l’INPS ha posto il discrimen dei 15 anni di cui 12 di servizio effettivo per escludere l’applicazione dell’art. 67, comma 3 cit….”(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
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