Rettifica modello 5007

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mauri64
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
Allo stato attuale che io sappia NO.


lucasat
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da lucasat »

sasabl ha scritto: gio ott 17, 2024 5:00 pm
mauri64 ha scritto: gio ott 17, 2024 9:52 am Come interpreti quanto asserito da @59Andrea al seguente link.

calcolo-quota-b-seconda-quota-di-pensio ... 92#p311192
Ciao!

E' abbastanza ovvio che spalmando gli accessori fatti nei dodici mesi di lavoro su tredici mesi il risultato della loro media sia un importo inferiore.... Ma siete sicuri, togliendo la tredicesima, che la media venga effettivamente danneggiata? Nell'esempio che ho fatto prima, dove la differenza appariva soltanto di circa 6 euro, avrei dovuto anche tener conto che il valore della tredicesima, per essere pignoli, doveva essere rivalutata anno per anno sin dal 1996. Tanto per fare un esempio, se io avessi avuto, nel 1996, una tredicesima di 1000€ nel calcolo della retribuzione media quella tredicesima, oggi, varrebbe 1000*1,27*200,2026/118,5499=2144,73€, più del doppio. In definitiva, per sapere quale possa essere la miglior soluzione, sarebbe necessario munirsi di calcolatrice e verificare quanto possa incidere la rivalutazione delle tredicesime nel conteggio.

Comunque, da un punto di vista matematico algebrico e visto che la cosa mi incuriosisce, possiamo cercare di stabilire quale delle due opzioni possa essere la più vantaggiosa cercando di capire quale, tra le stesse, dia un risultato maggiore.

Ponendo che F sia la retribuzione fissa mensile e STR gli straordinari dovremmo quindi verificare se l'espressione (12F+STR)/12 sia maggiore dell'espressione ((13F+STR)/13)*12 [***13F sta ad indicare la presenza della tredicesima***}.

Inizio semplificando le due espressioni:

la prima da (12F+STR)/12 diventa F+STR/12

la seconda da ((13F+STR)/13)*12 diventa dapprima (F+STR/13)*12 poi 12F+12STR/13

Per confrontare le due espressioni e vedere quale dia il risultato maggiore possiamo semplicemente farne la differenza (dalla seconda quindi tolgo la prima)

(12F+12STR/13)-(F+STR/12)

Passiamo a scomporre i due termini

12F-F+12STR/13-STR/12=11F+12STR/13-STR/12

Di tale risultato, tralasciando per un attimo l'addendo 11F, semplifichiamo la seconda parte cioè 12STR/13-STR/12

12STR/13-STR/12 ----> (12*12STR-13STR)/12*13 ----> (144STR-13STR)/156 ----> 131STR/156


Riprendendo l'11F, che avevamo lasciato da parte per un momento, possiamo arrivare alla soluzione in quanto 11F+131STR/156 sarà un numero certamente positivo e quindi l'espressione ((13F+STR)/13)*12 sarà sicuramente maggiore di quella (12F+STR)/12. Quindi io non farò alcun ricorso :lol:

Avrete tutti capito che 13F rappresentano le tredici mensilità di un anno di lavoro, STR rappresenta lo straordinario dell'anno e 12F il reddito di un anno senza tredicesima. Mi scuso con i matematici del forum se non ho usato le convenzionali x e y .... :D
Riprendo questo vecchio post perchè la cosa mi incuriosisce e vorrei approfondire il discorso per comprendere meglio la problematica avendo alcuni dubbi in merito e per i quali chiedo lumi:

1) Hai indicato che la rivalutazione della 13^ mensilità dovesse decorrere dal 1996, in realtà mi sembra di aver letto qui sul forum che la stessa dovrebbe decorrere dal 1.1.2019 poichè fino a tale data l'INPS applicava correttamente tale conteggio su 12 mensilità.

2) Hai indicato come accessorie solo lo straordinario mentre nelle buste paga dell'Arma, in prima e seconda pagina, nelle accessorie sono inglobate le voci: Accessorie, Straordinario, altre competenze, esenti e extra cedolino, la cui somma totale è assai elevata e molto maggiore rispetto alla 13^ mensilità e, pertanto, non mi torna il calcolo di solo 6 euro di differenza come nel precedente sommario calcolo.
Per quanto mi riguarda la somma di tutte queste voci accessorie, dal 1.1.2019 alla data di congedo (2024), è di oltre 50 mila euro (oltre rivalutazione).

Atteso che le accessorie annuali risultano di gran lunga superiori alla 13^ mensilità non dovrebbe essere più favorevole presentare istanza di ricalcolo ed eventuale ricorso?
Spero in un intervento di approfondimento al fine di dirimere i miei dubbi.

Grazie in anticipo per le eventuali risposte fornite
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da sasabl »

Ciao!
lucasat ha scritto: sab nov 29, 2025 1:02 pm 1) Hai indicato che la rivalutazione della 13^ mensilità dovesse decorrere dal 1996, in realtà mi sembra di aver letto qui sul forum che la stessa dovrebbe decorrere dal 1.1.2019 poichè fino a tale data l'INPS applicava correttamente tale conteggio su 12 mensilità.
Praticamente fintanto che i conti li facevano con il PA04 (praticamente con i retributivi)
lucasat ha scritto: sab nov 29, 2025 1:02 pm 2) Hai indicato come accessorie solo lo straordinario mentre nelle buste paga dell'Arma, in prima e seconda pagina, nelle accessorie sono inglobate le voci: Accessorie, Straordinario, altre competenze, esenti e extra cedolino, la cui somma totale è assai elevata e molto maggiore rispetto alla 13^ mensilità e, pertanto, non mi torna il calcolo di solo 6 euro di differenza come nel precedente sommario calcolo.
Per quanto mi riguarda la somma di tutte queste voci accessorie, dal 1.1.2019 alla data di congedo (2024), è di oltre 50 mila euro (oltre rivalutazione).
Ovviamente nello straordinario intendevo tutto l'accessorio. Anche se fai 50000€ tu devi comunque calcolare che soltanto un tredicesimo degli accessori non viene conteggiato dall'INPS nel calcolo della retribuzione media. Se in cinque anni hai fatto 50000€ di accessorio, in un anno, per semplicità, possiamo dire che ne hai fatto 10000. L'INPS te li ha conteggiati tutti in quota B aggiungendovi la tredicesima e tu, però, per la quota B vorresti che, in cambio della tredicesima, ti fosse considerato il diviso 12. Ma 10000/13=769,23 mentre 10000/12=833,33. Una differenza di 833.33-769,23=64,10€. Quindi, secondo te, è meglio che l'INPS ti consideri quale importo da tenere per il calcolo della retribuzione media (tra l'altro da spalmare sino al 1993) 769,23+tua tredicesima/13 o 833;33? Questo a spanne, perchè ci sarebbe da considerare la rivalutazione nel tempo. Poi dovresti anche considerare la percentuale che hai in quota B. Se hai il 20% è un conto se ne hai soltanto il 10% è un altro conto visto che quello che ti potrebbe mancare è soltanto una percentuale più o meno piccola dell'eventuale differenza. Non credo che un eventuale ricorso, da un punto di vista finanziario e senza pensare alle tasche dell'avvocato di turno, possa essere vantaggioso.
lucasat
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da lucasat »

Ti ringrazio intanto per l'attenzione ... l'unica cosa che non capivo e che ancora continuo a non comprendere è questa:
Quindi, secondo te, è meglio che l'INPS ti consideri quale importo da tenere per il calcolo della retribuzione media (tra l'altro da spalmare sino al 1993) 769,23+tua tredicesima/13 o 833;33?
Se la distinzione di calcolo della retribuzione media tra 12^ e 13^ sulle accessorie decorre dal 1.1.2019, perchè deve essere spalmata dal 1993?
Ovviamente in tal caso non risulterebbe conveniente ma se la "spalmatura" dovesse decorrere dal 2019 allora ritengo, salvo esose spese legali, potrebbe essere conveniente (da valutare caso per caso ovviamente)

Io vorrei che venisse calcolato, applicando il "sistema misto" (1996), ciò che ritengo sia più corretto per i contributi versati e, quindi, considerato che l'errore parte dal 2019, a causa dell'applicativo utilizzato, dovrei avere retribuzione utile a concorrete nella media dettata dalla somma:
stipendio base (TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE)+13" mensilità assoggettata al calcolo /13
+
accessorie assoggettata al calcolo /12

Eventuali inesattezze sono dovute proprio al mio non comprendere di quel passaggio.
sasabl
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da sasabl »

lucasat ha scritto: gio dic 04, 2025 5:39 pm Se la distinzione di calcolo della retribuzione media tra 12^ e 13^ sulle accessorie decorre dal 1.1.2019, perchè deve essere spalmata dal 1993?
Ciao!

Perchè la retribuzione media va calcolata con tutti i redditi percepiti tra il 1993 e l'anno del pensionamento. L'unico vantaggio sono gli anni poveri; nel senso che se non raggiungono l'80% della retribuzione media calcolata in prima battuta verrà effettuato un nuovo calcolo di retribuzione media escludendo quelle annualità.
59Andrea
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da 59Andrea »

Ciao, dopo aver letto i nuovi interventi sul calcolo della quota B, ho ritenuto opportuno realizzare un foglio excel, per meglio evidenziare, con dati numerici, le criticità da sottoporre e commentare con il forum.
Preciso che le voci retributive utilizzate nel foglio di calcolo si riferiscono al mio rapporto di lavoro iniziato con l’ingresso alla scuola sottufficiali della Guardia di Finanza il 1/10/84 e terminato con il congedo per limite di età nel 2019.
Come già anticipato in un mio precedente intervento, la Guardia di Finanza (non so per le altre amministrazioni) fino al mese di agosto 2019, redigeva il modello PA04, cartaceo, contenete le retribuzioni percepite nel corso degli anni di servizio, inviandolo: per conoscenza al congedante e per competenza alla sede INPS del luogo ove svolgeva il servizio.
Quest’ultima, nel quantificare il trattamento economico annuale, calcolava la quota B, dividendo per 12 mensilità la retribuzione media realizzata dal 1/1/93 alla data del congedo.
Con l’avvio del polo pensioni di Viterbo, a settembre 2019, e l’introduzione della nuova piattaforma PASSWEB, condivisa tra amministrazione e INPS, il modello “PA04” veniva sostituito dal nuovo modello “SIN2”.
La nuova procedura ha iniziato ad includere nel conteggio delle retribuzioni annuali anche la tredicesima mensilità, a fara data dal 1/1/96, in assenza di una qualsivoglia disposizione, normativa/amministrativa, dell’Inps o di altro ente.
Conseguentemente l’INPS ha iniziato a determinare la quota B dividendo la retribuzione media, realizzata dal 1/1/93 alla data del congedo, per 13 mensilità e moltiplicando il risultato per 12.
Con il cambio della procedura di calcolo si verifica una penalizzazione della quota B in relazione agli accessori che, sebbene prodotti con le mensilità da gennaio a dicembre (e non con la tredicesima mensilità figurativa) vengono spalmati su 13 mensilità.
Quando parlo di accessori intendo: la maggiorazione del 18% che versa il militare mensilmente, e la parte ad essa eccedente a fara data dal 1/1/96 a seguito di: lavoro straordinario, presenze esterna, presenza festiva, servizio di ordine pubblico ecc. ecc.
Per fugare ogni dubbio, circa la penalizzazione della quota B, mi sono affidato ai numeri realizzando un foglio excel, allegato, da commentare con voi.
Nel foglio, per comodità di elaborazione, mi sono fermato al 31/12/24 ed ho indicato gli indici di rivalutazione monetaria aggiornati.
Nel rimo foglio “inserimento sono riportate le mie voci retributive, la maggiorazione del 18% e volendo si possono inserire anche gli accessori percepiti nell’anno, sarà poi la procedura a valutare quale dei due importi utilizzare ai fini della retribuzione annuale per 12 o 13 mensilità.
Ricordo che le retribuzioni annuali per gli anni dal 1/1/93 al 31/12/95 conteggiano solo la maggiorazione del 18% e non gli accessori, particolare a voi già noto.
Il mio auspicio è che dal confronto si riesca a trovare una risposta chiara e condivisa, sul calcolo della Quota B nelle due modalità di 12 e 13 mensilità.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
lucasat
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da lucasat »

sasabl ha scritto: mer dic 24, 2025 12:12 pm Ciao!

Perchè la retribuzione media va calcolata con tutti i redditi percepiti tra il 1993 e l'anno del pensionamento. L'unico vantaggio sono gli anni poveri; nel senso che se non raggiungono l'80% della retribuzione media calcolata in prima battuta verrà effettuato un nuovo calcolo di retribuzione media escludendo quelle annualità.
Grazie per il chiarimento
59Andrea ha scritto: dom dic 28, 2025 11:32 pm Ciao, dopo aver letto i nuovi interventi sul calcolo della quota B, ho ritenuto opportuno realizzare un foglio excel, per meglio evidenziare, con dati numerici, le criticità da sottoporre e commentare con il forum.
E grazie anche a te per il file anche se non posso scaricarlo
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da 59Andrea »

ciao, mandami l'email.
panorama
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Re: Rettifica modello 5007

Messaggio da panorama »

La CdC Emilia Romagna con la sentenza n. 155/2025 pubblicata in data 30/12/2025 che riguarda oltre 161 ricorrenti, rigetta il ricorso circa la quantificazione della seconda quota di pensione, la quale viene determinata moltiplicando la voce “retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti”. Evidenziano che il risultato di tale operazione aritmetica, per quanto risulta dall’esame dei modelli 5007 che l’Inps ha loro inviato (modelli nei quali sono riportati i calcoli eseguiti per determinare i trattamenti pensionistici), non coincide con l’importo iscritto alla “seconda quota di pensione”, che risulta essere inferiore.

1) - I ricorrenti ricordano come l’Inps abbia spiegato che la ragione di quanto sopra è da rinvenire nella circostanza che il risultato della moltiplicazione della voce “retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti” è stato diviso per 13 e successivamente moltiplicato per 12.

2) - L’operazione da ultimo descritta sarebbe ingiustificata, in quanto non prevista dalla vigente normativa. L’art. 94 del d.P.R. n. 1032/1973, infatti, stabilisce che ai titolari di pensione spetta una tredicesima mensilità, mentre l’operazione operata dall’Inps ricondurrebbe la quota B e la quota C delle pensioni dei ricorrenti a dodici mensilità.

3) - Contestano l’affermazione dell’Inps secondo il quale se la seconda quota di pensione non fosse rapportata a 12 mensilità, la tredicesima finirebbe per essere erogata due volte.

N.B.: Preciso che l’art. 94 del D.P.R. 1032/1973 è inesistente, in quanto gli articoli arrivano fino al n. 57 ma, sicuramente, vi è stato un errore col DPR da citare tra il n. 1032 e il n. 1092.

P.S.: Consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegata sentenza per comprendere il contesto dell’argomento ed Altro ancora, tenuto conto che vengono citate alcune sentenze della CdC che danno ragione all’INPS.
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D.P.R. 1092 del 29 dicembre 1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 94.
(Tredicesima mensilità)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità é commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa é dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

La tredicesima mensilità non é dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilità superiore a dodici.

Per il personale militare al quale é applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità é calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso é sospeso.

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