Buongiorno a Tutti.
Avrei un quesito:
""Non mi è stato riconosciuto l'assegno funzionale relativo ai 32 anni di servizio che ho maturato da un anno.
Sembra che la causa sia stata la fruizione della LS per assistenza di familiare disabile di cui ho beneficiato per due anni.
A causa della suddetta LS, la corresponsione del suddetto assegno pertanto, slitterebbe dello stesso periodo (due anni).
Premetto che il mio Reparto mi aveva preventivamente comunicato le penalizzazioni causate dalla fruizione della LS e sono le seguenti:
1. mancata maturazione LO,
2. mancata maturazione tredicesima mensilità,
3. Mancata maturazione del TFS.
Tuttavia provando a documentarmi sul web ho letto che la recente giurisprudenza amministrativa si è mossa in una direzione favorevole al personale (principio di non discriminazione ecc...).""
Gentilmente qualcuno saprebbe dirmi come muovermi?
Qualcuno conosce casi analoghi?
Ringrazio in anticipo, Vi saluto e auguro buona continuazione.
Assegno funzionale 32 anni
-
Virgolaccia
- Sostenitore

- Messaggi: 15
- Iscritto il: sab nov 18, 2023 8:56 am
Re: Assegno funzionale 32 anni
Ciao, il periodo in cui il lavoratore è in congedo non è utile ai fini della progressione economica, cioè per il raggiungimento degli scatti di anzianità che comportano un aumento stipendiale in busta paga. La progressione economica infatti richiede quale requisito imprescindibile la presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, elemento assente durante la fruizione del congedo.
Puoi fare ricorso, ma sappi che l'orientamento di II grado (che è il massimo in ambito amministrativo) è consolidato da tempo e mai è cambiato, ad esempio il Consiglio di Stato con parere n. 3389 del 2005 ha qualificato la fruizione del congedo come “sospensione” assoluta dall’attività lavorativa. Dello stesso tenore il parere n.2285 del 15 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (confermato nel 2023) e il Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 23 novembre 2016, che ti riporto sotto giusto per darti il quadro completo.
Anche il MEF si è espresso da tempo: "Il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, riferita al mese
precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto il periodo del congedo, non verranno attribuiti gli eventuali aumenti contrattuali intervenuti durante tale periodo e, l’eventuale progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo stesso". ( cir.
MEF n. 487 del 25/02/2005 richiamata dal messaggio MEF n. 44 del 1° marzo 2012)
Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 23 novembre 2016: .....il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. Il ricorrente sostanzialmente deduce che il richiamo operato dall’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs n. 151/2001 all’art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000 è limitato alla integrazione della disciplina di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del medesimo art. 42 e che, pertanto, tale rinvio non riguarda gli effetti del congedo sull’anzianità di servizio. Sennonché questa Sezione si è già pronunciata sulla specifica questione, con il parere n. 50/2016, pubblicato il 13 gennaio 2016, reso nell’adunanza del 21 ottobre 2015. In particolare, nel citato precedente, si è osservato quanto segue: “L’art. 42, comma 5-quinques del d.lgs n. 151/2001, introdotto dal d.lgs. 119 del 2011, stabilisce che “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
L’art. 4, comma 2, della legge, n. 53/2000 dispone che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il pasto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
I congedi retribuiti biennali sono stati definiti inizialmente dall’art. 80, comma 2 della legge n. 388/2000 che ha integrato le disposizioni previste dalla legge n. 53/2000, introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con -OMISSIS-grave, di usufruire (alternativamente) di un periodo massimo di due anni nel corso della vita lavorativa dei richiedenti, fruibile anche in forma frazionata (per giorni e non per ore), che non dava diritto alla retribuzione, all’anzianità di servizio ed al trattamento di previdenza.
Il d.lgs n. 119/2011, emanato per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, introducendo i commi dal 5-bis al 5-quinquies.
In particolare, nel prevedere che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto di percepire un’indennità economica corrispondente all’ultima retribuzione (escluso il trattamento accessorio), e che tale periodo è coperto da contribuzione figurativa (5 ter), diversa nel comparto privato rispetto a quello pubblico ed utile al raggiungimento dell’età pensionabile, ha disposto che in quel periodo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (5 quinquies), per il resto ha rinviato alle disposizioni dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000.
Nonostante i numerosi interventi che hanno riguardato la materia, essenzialmente nel segno della tutela del lavoratore, mai è stato introdotto il principio dell’efficacia del congedo parentale ai fini dell’anzianità di servizio del dipendente pubblico.
In tal senso la circolare n. 1 del 03.02.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che i periodi di congedo straordinario sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità per i lavoratori privati, essendo coperti da contribuzione, mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la contribuzione va calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dei trattamenti corrispondenti. …
A diversa conclusione non conducono la Direttiva 2000/78/CE e gli artt. 2 e 3 comma 1, lett.b) del D.Lgs n.216/2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
L’art. 2 detta la nozione di discriminazione, prevedendo che:
“1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
La definizione, tanto della discriminazione diretta che indiretta, si riferisce alla persona interessata ed è volta a impedire che la stessa sia trattata meno favorevolmente o messa in una condizione di svantaggio a causa, tra l’altro, di un handicap.
L’ipotesi in esame è ben diversa, poiché la situazione di -OMISSIS-riguarda un’altra persona. Né si può sostenere che la perdita dell’anzianità per prestare assistenza a -OMISSIS-comporterebbe un trattamento meno favorevole rispetto agli altri lavoratori, atteso che questo risultato non è il prodotto di una discriminazione legata alle condizioni del lavoratore, sicché i relativi rimedi esulano dall’ambito della normativa in materia.”.
Il caso ora in esame non presenta elementi tali da giustificare una revisione dell’orientamento riferito. In tal senso, d’altronde, è anche la nota del dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2012 n. 52465, con la quale si è ribadito che i periodi di congedo, pur validi a fini pensionistici, non rilevano ai fini della progressione in carriera, perché i periodi rilevanti a questi fini postulano un’attività lavorativa effettivamente svolta.
Infine, non è convincente l’argomento incentrato sulla considerazione del richiamo, operato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 34, comma 5, del medesimo decreto. Tale rinvio generale alla disciplina delle altre forme di congedo recede rispetto alla circostanza che la medesima fonte primaria rimanda, in forma specifica, per quanto non previsto dall'art. 42, all’art. 4 della legge 53/2000.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Puoi fare ricorso, ma sappi che l'orientamento di II grado (che è il massimo in ambito amministrativo) è consolidato da tempo e mai è cambiato, ad esempio il Consiglio di Stato con parere n. 3389 del 2005 ha qualificato la fruizione del congedo come “sospensione” assoluta dall’attività lavorativa. Dello stesso tenore il parere n.2285 del 15 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (confermato nel 2023) e il Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 23 novembre 2016, che ti riporto sotto giusto per darti il quadro completo.
Anche il MEF si è espresso da tempo: "Il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, riferita al mese
precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto il periodo del congedo, non verranno attribuiti gli eventuali aumenti contrattuali intervenuti durante tale periodo e, l’eventuale progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo stesso". ( cir.
MEF n. 487 del 25/02/2005 richiamata dal messaggio MEF n. 44 del 1° marzo 2012)
Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 23 novembre 2016: .....il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. Il ricorrente sostanzialmente deduce che il richiamo operato dall’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs n. 151/2001 all’art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000 è limitato alla integrazione della disciplina di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del medesimo art. 42 e che, pertanto, tale rinvio non riguarda gli effetti del congedo sull’anzianità di servizio. Sennonché questa Sezione si è già pronunciata sulla specifica questione, con il parere n. 50/2016, pubblicato il 13 gennaio 2016, reso nell’adunanza del 21 ottobre 2015. In particolare, nel citato precedente, si è osservato quanto segue: “L’art. 42, comma 5-quinques del d.lgs n. 151/2001, introdotto dal d.lgs. 119 del 2011, stabilisce che “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
L’art. 4, comma 2, della legge, n. 53/2000 dispone che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il pasto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
I congedi retribuiti biennali sono stati definiti inizialmente dall’art. 80, comma 2 della legge n. 388/2000 che ha integrato le disposizioni previste dalla legge n. 53/2000, introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con -OMISSIS-grave, di usufruire (alternativamente) di un periodo massimo di due anni nel corso della vita lavorativa dei richiedenti, fruibile anche in forma frazionata (per giorni e non per ore), che non dava diritto alla retribuzione, all’anzianità di servizio ed al trattamento di previdenza.
Il d.lgs n. 119/2011, emanato per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, introducendo i commi dal 5-bis al 5-quinquies.
In particolare, nel prevedere che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto di percepire un’indennità economica corrispondente all’ultima retribuzione (escluso il trattamento accessorio), e che tale periodo è coperto da contribuzione figurativa (5 ter), diversa nel comparto privato rispetto a quello pubblico ed utile al raggiungimento dell’età pensionabile, ha disposto che in quel periodo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (5 quinquies), per il resto ha rinviato alle disposizioni dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000.
Nonostante i numerosi interventi che hanno riguardato la materia, essenzialmente nel segno della tutela del lavoratore, mai è stato introdotto il principio dell’efficacia del congedo parentale ai fini dell’anzianità di servizio del dipendente pubblico.
In tal senso la circolare n. 1 del 03.02.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che i periodi di congedo straordinario sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità per i lavoratori privati, essendo coperti da contribuzione, mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la contribuzione va calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dei trattamenti corrispondenti. …
A diversa conclusione non conducono la Direttiva 2000/78/CE e gli artt. 2 e 3 comma 1, lett.b) del D.Lgs n.216/2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
L’art. 2 detta la nozione di discriminazione, prevedendo che:
“1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
La definizione, tanto della discriminazione diretta che indiretta, si riferisce alla persona interessata ed è volta a impedire che la stessa sia trattata meno favorevolmente o messa in una condizione di svantaggio a causa, tra l’altro, di un handicap.
L’ipotesi in esame è ben diversa, poiché la situazione di -OMISSIS-riguarda un’altra persona. Né si può sostenere che la perdita dell’anzianità per prestare assistenza a -OMISSIS-comporterebbe un trattamento meno favorevole rispetto agli altri lavoratori, atteso che questo risultato non è il prodotto di una discriminazione legata alle condizioni del lavoratore, sicché i relativi rimedi esulano dall’ambito della normativa in materia.”.
Il caso ora in esame non presenta elementi tali da giustificare una revisione dell’orientamento riferito. In tal senso, d’altronde, è anche la nota del dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2012 n. 52465, con la quale si è ribadito che i periodi di congedo, pur validi a fini pensionistici, non rilevano ai fini della progressione in carriera, perché i periodi rilevanti a questi fini postulano un’attività lavorativa effettivamente svolta.
Infine, non è convincente l’argomento incentrato sulla considerazione del richiamo, operato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 34, comma 5, del medesimo decreto. Tale rinvio generale alla disciplina delle altre forme di congedo recede rispetto alla circostanza che la medesima fonte primaria rimanda, in forma specifica, per quanto non previsto dall'art. 42, all’art. 4 della legge 53/2000.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Rispondi
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

