Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Un grazie a chi mi saprà rispondere.
Ho in corso procedimento d'Appello per riconoscimento Status vittima dovere.
In primo grado il CTU mi ha riconosciuto più del 25% con decorrenza dalla stabilizzazione della malattia.
Il CTU dell'appello, nella bozza, mi riconosce sempre più del 25% ma non dalla stabilizzazione (ovvero verbale CMO della causa di servizio) ma da quando il CVCS ha espresso il proprio parere sulla dipendenza! avrei capito dalla data di presentazione della domanda ma da quella in cui il CVCS riconosce il nesso non ha proprio senso. Ho trovato recentissime sentenze di varie Corti d'Appello che riconoscono il beneficio dalla stabilizzazione, ma nessuna della Cassazione. Poichè stiamo redigendo le osservazioni alla bozza di CTU qualcuno può suggerirmi sentenze di Cassazione in tal senso?
Grazie
Ho in corso procedimento d'Appello per riconoscimento Status vittima dovere.
In primo grado il CTU mi ha riconosciuto più del 25% con decorrenza dalla stabilizzazione della malattia.
Il CTU dell'appello, nella bozza, mi riconosce sempre più del 25% ma non dalla stabilizzazione (ovvero verbale CMO della causa di servizio) ma da quando il CVCS ha espresso il proprio parere sulla dipendenza! avrei capito dalla data di presentazione della domanda ma da quella in cui il CVCS riconosce il nesso non ha proprio senso. Ho trovato recentissime sentenze di varie Corti d'Appello che riconoscono il beneficio dalla stabilizzazione, ma nessuna della Cassazione. Poichè stiamo redigendo le osservazioni alla bozza di CTU qualcuno può suggerirmi sentenze di Cassazione in tal senso?
Grazie
Re: Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Siccome tu sei equiparato, e corretto che danno la decorrenza dalla risposta del CV- che riconosce il nesso causale. Perchè prima della risposta del CV,il verbale conta poca- Perchè il CV,può anche dare esito negativo al verbale della CMO,non riconoscendo il nesso.
questa e una mia opinione. non essendo un legale--Ma visto che tu ne hai uno, lui dovrebbe rispondere a questo tuo quesito ,se conosce la materia,
questa e una mia opinione. non essendo un legale--Ma visto che tu ne hai uno, lui dovrebbe rispondere a questo tuo quesito ,se conosce la materia,
Re: Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Innanzi tutto non sono equiparato. sia in primo grado che il ctu d'appello ritengono che io sia vittima del dovere. il tuo ragionamento non lo trovo corretto. comunque con il mio legale abbiamo trovato sentenze recentissime, che ripropongo qui a beneficio di tutti, dove si spiega che la domanda amministrativa serve solo come input ma la decorrenza dipende da quando nascono i presupposti per ottenere i benefici. In pratica il riconoscimento dello status di vittima del dovere da parte dell’amministrazione non costituisce un atto costitutivo, bensì un atto meramente ricognitivo di una situazione preesistente.
• Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 27/03/2025) 26/06/2025, n. 17276: “…l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del D.P.R. n. 243 del 2006 alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma (01/01/2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio (Cass. 28/12/2024, n. 34714). Come argomenta l'arresto citato, rappresentativo di un orientamento costante di questa Corte, l'assegno vitalizio decorre dalla data in cui ne sono maturati i presupposti ed è raggiunta la percentuale rilevante di invalidità. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale la cui decorrenza non è fissata dalla domanda amministrativa. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto allo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge n. 206/2004, art. 5,commi 3 e 4, esteso alle vittime del dovere dall'art.2, comma 105, l. n. 244/2007”.
• Corte d'Appello Catania, Sez. lavoro, Sent., 19/05/2025, n. 391: “Per entrambi gli assegni la decorrenza va individuata alla data di stabilizzazione dei postumi, corrispondente, sulla base degli atti, alla data del verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 19/10/2010 (v. all. 4 al ricorso), in assenza di documentazione utile di data antecedente”;
• Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 04/06/2025, n. 450: “Quanto alla data di decorrenza dei benefici, gli stessi, come da domanda, possono “riconoscersi a decorrere dalla data dell'evento lesivo del 19.3.2015, in quanto non risulta che tra tale data e quella di stabilizzazione dell'infermità (indicata dalla CMO dal 28.2.2017) si siano verificate significative modificazioni del quadro clinico rispetto al giudizio diagnostico finale”;
• Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 14/05/2025, n. 377: “Avuto riguardo alla richiesta di liquidazione degli assegni con decorrenza 1.1.2006 (assegno vitalizio) e 1.1.2008 (speciale assegno vitalizio) ha rilevato che la decorrenza degli stessi non poteva che essere fissata dalla data di stabilizzazione della patologia (che rappresenta il momento in cui la menomazione diventa permanente);
• Corte d'Appello Reggio Calabria, Sez. lavoro, Sent., 09/04/2025, n. 228: “Esso (beneficio) va riconosciuto con decorrenza 01.08.2007, posto che il quadro clinico invalidante, che ha consolidato il diritto della vittima del dovere, si è stabilizzato nella misura del 40% nel mese di luglio 2007, come accertato dal c.t.u., sì che la relativa decorrenza va individuata nel mese immediatamente successivo all'accertata stabilizzazione.”
• Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sentenza, 27/10/2022, n. 1159: “la decorrenza del beneficio dovrà farsi coincidere con l'insorgere di una condizione di invalidità permanente e, dunque, con la stabilizzazione dei postumi invalidanti in misura indennizzabile;
• Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 04/02/2025, n. 142: “infine, con decreto n. 554 del 25.11.2019, il Ministero della Difesa, riconosciuto lo status di equiparato alle vittima del dovere, gli aveva attribuito un assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 258,23 mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica, a decorrere dalla data della stabilizzazione della patologia, vale a dire dal 27.6.2018; e uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 1.033,00 mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica, a decorrere dalla stabilizzazione della patologia.”
• Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 20/12/2024) 07/01/2025, n. 6: “Il Ministero della Difesa, con decreto n. 87, del 7.05.2020 (posizione n. 45328/SSB), ha quindi concesso al ricorrente, in quanto equiparato a vittima del dovere: l'assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 258,23 mensili, a decorrere dal 18.07.2011, data di stabilizzazione della menomazione complessiva derivante dalle infermità; lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 1.033,00 mensili, a decorrere dal 18.07.2011, data di stabilizzazione della menomazione complessiva derivante dalle infermità.
• Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 27/03/2025) 26/06/2025, n. 17276: “…l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del D.P.R. n. 243 del 2006 alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma (01/01/2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio (Cass. 28/12/2024, n. 34714). Come argomenta l'arresto citato, rappresentativo di un orientamento costante di questa Corte, l'assegno vitalizio decorre dalla data in cui ne sono maturati i presupposti ed è raggiunta la percentuale rilevante di invalidità. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale la cui decorrenza non è fissata dalla domanda amministrativa. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto allo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge n. 206/2004, art. 5,commi 3 e 4, esteso alle vittime del dovere dall'art.2, comma 105, l. n. 244/2007”.
• Corte d'Appello Catania, Sez. lavoro, Sent., 19/05/2025, n. 391: “Per entrambi gli assegni la decorrenza va individuata alla data di stabilizzazione dei postumi, corrispondente, sulla base degli atti, alla data del verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 19/10/2010 (v. all. 4 al ricorso), in assenza di documentazione utile di data antecedente”;
• Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 04/06/2025, n. 450: “Quanto alla data di decorrenza dei benefici, gli stessi, come da domanda, possono “riconoscersi a decorrere dalla data dell'evento lesivo del 19.3.2015, in quanto non risulta che tra tale data e quella di stabilizzazione dell'infermità (indicata dalla CMO dal 28.2.2017) si siano verificate significative modificazioni del quadro clinico rispetto al giudizio diagnostico finale”;
• Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 14/05/2025, n. 377: “Avuto riguardo alla richiesta di liquidazione degli assegni con decorrenza 1.1.2006 (assegno vitalizio) e 1.1.2008 (speciale assegno vitalizio) ha rilevato che la decorrenza degli stessi non poteva che essere fissata dalla data di stabilizzazione della patologia (che rappresenta il momento in cui la menomazione diventa permanente);
• Corte d'Appello Reggio Calabria, Sez. lavoro, Sent., 09/04/2025, n. 228: “Esso (beneficio) va riconosciuto con decorrenza 01.08.2007, posto che il quadro clinico invalidante, che ha consolidato il diritto della vittima del dovere, si è stabilizzato nella misura del 40% nel mese di luglio 2007, come accertato dal c.t.u., sì che la relativa decorrenza va individuata nel mese immediatamente successivo all'accertata stabilizzazione.”
• Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sentenza, 27/10/2022, n. 1159: “la decorrenza del beneficio dovrà farsi coincidere con l'insorgere di una condizione di invalidità permanente e, dunque, con la stabilizzazione dei postumi invalidanti in misura indennizzabile;
• Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 04/02/2025, n. 142: “infine, con decreto n. 554 del 25.11.2019, il Ministero della Difesa, riconosciuto lo status di equiparato alle vittima del dovere, gli aveva attribuito un assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 258,23 mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica, a decorrere dalla data della stabilizzazione della patologia, vale a dire dal 27.6.2018; e uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 1.033,00 mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica, a decorrere dalla stabilizzazione della patologia.”
• Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 20/12/2024) 07/01/2025, n. 6: “Il Ministero della Difesa, con decreto n. 87, del 7.05.2020 (posizione n. 45328/SSB), ha quindi concesso al ricorrente, in quanto equiparato a vittima del dovere: l'assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 258,23 mensili, a decorrere dal 18.07.2011, data di stabilizzazione della menomazione complessiva derivante dalle infermità; lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 1.033,00 mensili, a decorrere dal 18.07.2011, data di stabilizzazione della menomazione complessiva derivante dalle infermità.
Re: Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Ciao Calen 76, ti anticipo che sono ignorante in materia, ma tu essendo VDD, perché la tua pratica dovrebbe passare per CVCS. Io sono a conoscenza che solo per gli equiparati dopo la visita in CMO la pratica passa CVCS.
Re: Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Il parere del CVCS a cui mi riferivo è quello relativo al riconoscimento della causa di servizio per cui poi ho chiesto anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere (un aggressione durante un arresto). il Ministero nel 2022 ha respinto la domanda per prescrizione per cui poi ho fatto ricorso al giudice del lavoro (vinto) e adesso sono in appello. spero di aver chiarito i tuoi dubbi
Re: Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Ok non avevo letto bene io, ti auguro ogni bene. Ciao buona serata .Calen76 ha scritto: ↑gio ott 23, 2025 8:17 pm Il parere del CVCS a cui mi riferivo è quello relativo al riconoscimento della causa di servizio per cui poi ho chiesto anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere (un aggressione durante un arresto). il Ministero nel 2022 ha respinto la domanda per prescrizione per cui poi ho fatto ricorso al giudice del lavoro (vinto) e adesso sono in appello. spero di aver chiarito i tuoi dubbi
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luigino2010
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Re: Decorrenza benefici (vitalizi) Vittime Dovere
Messaggio da luigino2010 »
Il Ministero riconosce la decorrenza dei vitalizi quasi sempre dalla data di stabilizzazione della patologia oggetto del riconoscimento come vittima del dovere. Tuttavia, se l’evento è avvenuto prima del 2006, il Consiglio di Stato ha affermato più volte che gli assegni devono decorrere dal 2006 o dal 2008 (normativa vittima del dovere). In questi casi è necessario presentare ricorso. Bisogna attendere la sentenza per sapere da quale data verranno effettivamente riconosciuti i vitalizi.Calen76 ha scritto: ↑mer ott 22, 2025 7:27 pm Un grazie a chi mi saprà rispondere.
Ho in corso procedimento d'Appello per riconoscimento Status vittima dovere.
In primo grado il CTU mi ha riconosciuto più del 25% con decorrenza dalla stabilizzazione della malattia.
Il CTU dell'appello, nella bozza, mi riconosce sempre più del 25% ma non dalla stabilizzazione (ovvero verbale CMO della causa di servizio) ma da quando il CVCS ha espresso il proprio parere sulla dipendenza! avrei capito dalla data di presentazione della domanda ma da quella in cui il CVCS riconosce il nesso non ha proprio senso. Ho trovato recentissime sentenze di varie Corti d'Appello che riconoscono il beneficio dalla stabilizzazione, ma nessuna della Cassazione. Poichè stiamo redigendo le osservazioni alla bozza di CTU qualcuno può suggerirmi sentenze di Cassazione in tal senso?
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