Cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, novella legge n. 207/2024

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Feed - IMPIEGO CIVILE

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13245
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, novella legge n. 207/2024

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia,

>> novella legge 30 dicembre 2024, n. 207

Il Prefetto avrebbe compiuto 65 anni in data 11 dicembre 2024 – sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art. 4, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.

>> per la disapplicazione e/o annullamento, previa sospensione,
del decreto n. XX, datato 22 luglio 2024, del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, con il quale il Prefetto P. è stato “collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 1092 del 29 dicembre 1973”.

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207 il legislatore – modificando il testo dell’art. 25, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 – ha previsto l’innalzamento d’età per il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici dipendenti da 65 a 67 anni «dal 1° gennaio 2025».

- la novella legislativa introdotta in vigore con la legge n. 207/2024 era entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, data che coincideva con la data in cui si sarebbe dovuto costituire il rapporto pensionistico relativo al collocamento in quiescenza del dott. P.;

L’art. 1, comma 162, l. 31 dicembre 2024, n. 207, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 (cfr. art. 21, l. n. 207/2024), ha introdotto modifiche all’art. 24, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214, innalzando i limiti ordinamentali per la cessazione dal servizio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e prevedendo in particolare che questi «dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori. al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo», ovvero a 67 anni (cfr. art. 24, commi 6 e 9, d.l. n. 201/2011).

-----------------------------

Quì sotto i richiami alle norme da parte del Tar Lazio.

>> LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

>> LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Art. 1

comma 162. All’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».


>> DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

RIPORTO art. 24, comma 4:

Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici


4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato
((...))
dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
((Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo))
. (22)

>> LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

>>> DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 1 comma 2 all’inizio sopra richiamato

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione


comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))

1) - Vedi allegata sentenza Tar Lazio resa pubblica il 23/05/2025 che accoglie il ricorso del Prefetto, unitamente all'ORDINANZA CAUTELARE del CdS pubblicata il 21/07/2025 sull'appello dell'Amministrazione che così si esprime:

>>> Considerato che le Amministrazioni appellanti, sotto il profilo del “periculum in mora”, non hanno dedotto uno specifico, grave pregiudizio derivante dal mantenimento in servizio dell’odierno appellato, quanto piuttosto la necessità di definire nel merito una questione di portata generale, in considerazione del potenziale impatto organizzativo e di “immagine” derivante dall’interpretazione operata dal T.a.r. in merito alla novella di cui alla l. n. 207/2024 in materia di innalzamento del limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici dipendenti;

Omissis
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Rispondi