Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio

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Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio

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Risposte alle istanze di interpello - anno 2023

Agenzia delle Entrate

Risposta n. 425 del 8/09/2023

OGGETTO: Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto.


N.B.: per opportuna notizia, allego 2 documenti e se qualcuno si è già attivato e pregato di postare eventuale Fac-simile, grazie.

>> si legge:

> Per gli iscritti cessati nell’anno 2023, ai quali è stato già erogato l’acconto, si provvederà alla riliquidazione in sede di erogazione del saldo nel mese di febbraio/marzo 2024.

> Gli iscritti a cui l’indennità è stata, invece, già erogata entro il 31/12/2022, applicando i vecchi e più onerosi criteri di tassazione, potranno presentare le istanze di rimborso ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

P.S.: sicuramente ci potrebbe essere una eventuale prescrizione. Inoltre, la NOTA allegata non so da quale Ente/Comando è stata redatta.
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Re: Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio

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Per opportuna notizia su FAF,

>> nuova interpretazione (adottata dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a quesito n. 91 del 12 aprile 2024) della normativa concernente la tassazione del premio di buonuscita erogato dal Fondo Assistenza Finanzieri.

>> istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri.

Sentenza n. 2568/2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, depositata il 29/05/2025, ricorso Accolto.

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA

1) - Costituisce dato incontroverso che l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 91 del 12 aprile 2024, resa su un interpello presentato dal predetto Fondo di Assistenza per i Finanzieri, ha affermato che l’indennità in parola, va considerata alla stregua di un’indennità equipollente al TFR, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86 ( TUIR), doveva essere assoggettata a tassazione con riduzione di euro 309,87 per ogni anno di servizio effettivamente prestato, così recependo la giurisprudenza formatasi in materia (cfr. Cass. 25396/2017; Cass. 2558/2017; ex multis).

2) - La disposizione del citato art. 38, infatti, nel fissare il termine di decadenza in 48 mesi dalla data del versamento, fa riferimento ad ipotesi di errore materiale o di duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, non già al tipo di situazione verificatasi nel caso di specie, in cui il Fondo di Assistenza per i Finanzieri ha effettuato il calcolo delle ritenute fiscali sull’indennità supplementare di buonuscita seguendo l’interpretazione imposta dall’Amministrazione Finanziaria con la suddetta circolare Ministeriale del 1986, ossia un’interpretazione rivelatasi errata e ribaltata dalla stessa Agenzia delle Entrate con il citato parere n. 91/2024.

3) - Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha più volte affermato siffatto principio rilevando che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest’ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall’amministrazione (Cfr. Cass. 7936/2024; Cass. 32309/19; Cass. 13436/17).

4) - L’istanza di rimborso oggetto della controversia, pertanto, va ritenuta tempestiva.

CONCLUDENDO così

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma richiesta, così come indicata nel prospetto allegato all’istanza di rimborso e depositato in atti, oltre interessi e rivalutazione a far data dall'accredito ricevuto a titolo di indennità integrativa. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 922,00, oltre contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
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Re: Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio

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Sentenza n. 189/2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, depositata il 26/05/2025, ricorso collettivo, Accolto per alcuni, mentre, per gli altri no per intervenuta prescrizione


Secondo i ricorrenti l’indennità in questione, liquidata dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, sarebbe stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2 che, nell’imporre le direttive per la tassazione al sostituito di imposta, l’aveva qualificata come soggetta a tassazione separata senza tuttavia applicare alcuna riduzione della base imponibile. Con il parere n. 91/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, è emerso che il criterio di imposizione finora adottato era errato.

Hanno quindi impugnato, nel rispetto del termine di 60 giorni dal suo perfezionamento, ovvero decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso stessa, il silenzio-rigetto avverso l’istanza di rimborso, eccependo la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 19 comma 2- bis del TUIR.

Inoltre, l'erronea indicazione fornita dalla circolare ministeriale del 1986 avrebbe indotto i contribuenti a ritenere legittima la tassazione applicata dal FAF, escludendo qualsiasi sospetto di irregolarità nell'imposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ritiene inammissibile il ricorso collettivo-cumulativo in quanto verterebbe su distinte ed autonome indennità di buonuscita percepite dal F.A.P. erogate in momenti diversi e riferite a periodi d’imposta non omogenei.

L’eccezione non è fondata.

Vale al riguardo il richiamo all’Ordinanza n. 10150 dell'11 aprile 2019, con cui la Corte di cassazione ha ribadito l'ammissibilità sia del ricorso cumulativo, cioè proposto contro più atti impugnabili, sia del ricorso collettivo, cioè proposto da più parti, a condizione che il giudizio abbia per oggetto questioni identiche alla soluzione dalle quali dipenda la decisione finale del giudice sulla causa medesima. In ossequio all'art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, si deve quindi concludere per l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti impositivi, ove, come nel caso di specie, lo stesso abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione della causa.

>> ..... i ricorrenti hanno allegato al ricorso i fogli di calcolo delle ritenute IRPEF oltre al calcolo ex art. 19, comma 2, del TUIR e l’indicazione della ritenuta IRPEF operata in eccesso indicando conclusivamente, per ognuno di essi, esattamente l’importo richiesto a rimborso in relazione all’anno di maturazione.

Venendo al merito, il ricorso è infondato per quanto riguarda la posizione dei sig.ri:

OMISSIS (vedi quì sotto il motivo).

Ciò in quanto questi hanno presentato domanda di rimborso in data 10.06.2024, quindi oltre il termine di 48 mesi dall’effettuazione delle ritenute sull’indennità erogata dal Fondo avvenute nelle date accanto ad ognuno riportate nel sopra riportato elenco, non contestato dai convenuti.

Nel caso di specie trova infatti applicazione l’art. 38 D.P.R. 602/1973 il quale, ai commi 1 e 2, a presidio della certezza delle situazioni giuridiche, stabilisce che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento e che la stessa istanza può essere presentata anche, come nel caso di specie, dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. La stessa risposta a interpello n. 91/2024 richiamata dalla ricorrente chiarisce che “nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l’esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo”.

Né può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui il dies a quo del termine di decadenza dovrebbe essere individuato nel momento del cambio di orientamento operato dall’amministrazione finanziaria avvenuto per l’appunto con la risposta ad interpello sopra richiamata.

L’inutile decorso del termine decadenziale di 48 mesi per la proposizione dell’istanza di rimborso, fissato dall’art. 38 del DPR n. 602/1973 anche con riferimento alle ritenute subite, comporta la definitività del rapporto giuridico, che deve necessariamente essere considerato esaurito e non riattivabile dal contribuente: in altri termini, nel caso di specie il suindicato contribuente è rimasto inerte fino all’intervento della risposta ad interpello n. 425/2023, incorrendo in tal modo nella decadenza dal diritto al rimborso, per cui la tutela di tale posizione soggettiva deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche” (Cass., sent. Sez. Unite n. 13676/2014).

>>> Meritano invece accoglimento parziale le domande presentate dai sig.ri:

OMISSIS

>>> In relazione ad essi è lo stesso Ufficio resistente a riconoscere che l’istanza presentata dai ricorrenti risulti tempestiva, in quanto presentata nel termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 citato.

P.Q.M.

(Accoglie per alcuni e rigetta per altri)
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