GRADUATI IMMISSIONE UNICA 2024 IN S.P. - TRASFERIMENTI D'AUTORITA'

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aeronatica
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GRADUATI IMMISSIONE UNICA 2024 IN S.P. - TRASFERIMENTI D'AUTORITA'

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
Apro questo nuovo topic perchè in questo momento sono stati emessi dal D.I.P.E. i provvedimenti inerenti le assegnazioni di sede per tutto il personale Graduato indicato nel titolo.
Dato che ho rilevato sotto diversi profili e su tale problematica una scarsissima consapevolezza da parte dei militari coinvolti dalle movimentazioni, di quelli che sono precetti giurisprudenziali, diritti ed interessi afferenti all'impiego ed all'intero procedimento di valutazione ed assegnazione della sede di servizio nel nuovo ruolo, sono con il presente a voler stimolare relativo thread onde aumentare percezione e conoscenza sull'argomento in parola.
Moltissimi Graduati non conoscono il meccanismo fisiologico che la legge e la giurisprudenza indica quale linea procedimentale per assegnare le sedi di impiego nel nuovo ruolo.
Il decreto di determinazione della graduatoria, l'indicazione delle desiderate che in precedenza sono state espresse e caricate nel S.I.G.E., la specialità, l'incarico, le abilitazioni e le mansioni e le Tabelle Ordinative Organiche (T.O.O.) sono tutti elementi fondamentali che il DIPE deve tenere in considerazione per il giusto procedimento che deve esperire secondo legge assieme a - non ultime - le eventuali condizioni personali che caratterizzano la figura professionale e personale del militare da trasferire o confermare da/nel Reparto di appartenenza.
Molti interessati non sanno, ad esempio, che ove già riconosciuti fruitori dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 prima dell'immissione in S.P. gli stessi hanno DIRITTO A PERMANRE NELLA SEDE DI SERVIZIO TEMPORANEO ove sono impiegati secondo la legge n. 104/95 medesima e secondo le interpretazioni giurisprudenziali fornite sull'applicazione della legge medesima dalla giurisprudenza di merito e di legittimità esistente.
Consiglio di Stato, T.A.R. e Corte di Cassazione hanno ripetutamente dichiarato che chi assiste disabile e si trova in assegnazione temporanea ai sensi della legge n. 104/92 ha diritto all'assegnazione di sede di prima immissione anche IN DEROGA DELL'ORDINE DI GRADUATORIA.
Molti non sanno - addirittura - che la legge e la giurisprudenza gli permette di godere dei benefici della legge n. 104/92 (permessi mensili e assegnazione temporanea) anche prima di essere transitati in S.P. e sotto tale profilo non sanno che molti Tribunali disapplicano la direttiva P001 nella parte in cui viene indicata che la stessa direttiva si applica al solo personale in Servizio Permanente.
La direttiva e la legge deve essere applicata a tutto il personale sia esso in S.P. sia esso in servizio temporaneo perchè i parenti e congiunti disabili (e spesso meglio definiti diversamente abili), figli, madri, genitori, sorelle, ecc. non possono diventare di serie A e di serie B secondo lo status di servizio.
La legge e la Costituzione prevedono che tutti i bisognosi con requisiti della legge possano essere assistiti.
Molti non sanno (e mi dispiace), neanche, che i benefici mensili dei PERMESSI MENSILI, giornalieri od orari, richiesti dal personale che assiste disabili certificati ai sensi della legge n. 104/92, nel rispetto dei requisiti previsti dalla prefata legge, NON POSSONO ESSERE MAI NEGATI DALL'AMMINISTRAZIONE che, invece, ancora oggi dal 1992 si arroga il diritto di concederli o negarli a fronte di una asserita discrezionalità valutativa che nessuna legge gli ha mai concesso.
Sarebbe il caso che tale malcostume vedesse la fine di una era che non pare avere tramonto.
Così come sopra le assegnazioni di sede per immissione DEVONO RISPETTARE ASSOLUTAMENTE L'ORDINE DI GRADUATORIA che è L'ORDINE MERITOCRATICO che il DIPE stesso cita, indica e richiama nella prima (dico prima) riga del dispaccio di movimentazione.
Nel caso in cui un collega, posizionato in graduatoria dietro il militare interessato venga, confermato alla sede di appartenenza ed il collega interessato venga trasferito d'autorità in sede non richiesta pur essendo posizionato in graduatoria davanti al prefato collega "accontentato, in quel caso il trasferimento sarebbe illegittimo in quanto determinato in violazione dell'ordine meritocratico di immissione in S.P. (salve le eccezioni sopra indicate).
In senso generale ogni trasferimento deve evidenziare l'interesse pubblico alla sua necessità e deve indicare in quale modo l'esistenza dell'interesse pubblico possa prevalere sull'interesse privato dandone conto nel procedimento e nel provvedimento, ciò in ogni caso, soprattutto quando dal trasferimento d'autorità derivano conseguenze economiche per gli effetti della legge n. 86/01 di spesa del denaro pubblico.
Se il DIPE non riesce a documentare la spesa delle indennità previste dalla legge n. 86/01 e spende denaro pubblico in modo inutile oppure non oculato è doverosamente passibile di esposto e denuncia dinanzi alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti competente per territorio. Tutto quanto sopra detto tenendo anche in considerazione delle realtà di tutela familiare e genitoriale nei confronti della prole nel rispetto della convenzione dei diritti del fanciullo di New York adottata dall'O.N.U. nel 1989.
Non è certo semplice gestire il personale e soddisfare le esigenze di F.A. contemperate con quelle del personale e sotto tale profilo certo non invidio il complicato lavoro del DIPE ma altrettanto certamente in molti e molti e molti casi si potrebbe fare semplicemente di più e meglio con semplici accortezze.
Il discorso è molto più complesso e con profili delicati ed ampi ma, ad esempio, anche solo il passaggio non desiderato tra Corpi dopo lustri di servizio in una specialità non può avvenire in automatico con un mero dispaccio di impiego ove non richiesto dall'interessato.
Se siete stati per 5/10 anni Alpini, un bel mattino non potete risvegliarvi Bersaglieri con l'immissione in S.P. dato che ciò è vietato e molti non lo sanno.
Valutate con attenzione le sedi che visono state assegnate ove non gradite.
Nel 2023 per analoga immissione in S.P. dei Graduati, il DIPE, dopo formulazione di missive di eccezioni e contestazioni sospese e bloccò
con un solo provvedimento del 02.08.2023 ben 23 trasferimenti riaprendo valutazione degli stessi e poi successivamente accolse le istanze del personale.
Dato che dalle scelte del DIPE ora i trasferiti d'autorità vedranno modificata per almeno un altro decennio la propria vita, consiglio di valutare ora con attenzione la legittimità e correttezza delle sedi assegnate.
Saluto tutti augurando buona vita a tutti.


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