ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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mauri64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
Tutti i ricorsi presentati dai Luogotenenti C.S. diventati Ufficiali, vengono immancabilmente rigettati.


Silvio.terzo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Silvio.terzo »

Capisco. Ma i loro soltanto o anche i nostri? Immagino tutti ? C è da capire bene forse cosa intende in giudice per ... Se non fosse stata applicata la dizione...RISERVA, sia un presupposto per vincere il ricorso 😏🤔.
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lino
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

Silvio.terzo, si parla di ex luogotenenti c.s. , transitati nei ruoli ufficiali....
Tu ne fai parte ??
Per Aspera ad Astra!!!!
Silvio.terzo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Silvio.terzo »

No!
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Umbria n. 16 resa pubblica in data 24/02/2025 relativa ai problemi nati da sentenza di 1° grado art. 54 con il 44% e quella d'Appello con il noto 2,44 stabilito dalle SS.RR. della CdC con sentenza n. 1/2021/QM, quindi, trattasi di "indebito pensionistico".

Il collega cessato dal servizio in data 01/Dicembre/2017, con un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 9 mesi e 18 giorni.

1) - L’Inps dichiara che >> l’ufficio amministrativo della sede di Perugia ha revisionato i conteggi effettuati a suo tempo nel dare esecuzione alla sentenza nr. 73/M/2019 di questa Sezione giurisdizionale, rilevando che effettivamente l’importo pensionistico da liquidare sarebbe dovuto essere pari ad € 28.952,10 e non € 30.391,43, poiché all’epoca non era disponibile la procedura informatica centralizzata e, nell’eseguire il calcolo manuale, la quota B nuova è stata per un refuso sommata alla vecchia quota B, che andava sostituita.

N.B.: leggete il tutto direttamente dall'allegato e fatene tesoro per chi si trova nelle stesse condizioni a dover restituire somme a causa dell'art. 54.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Agente di Custodia »

Tutto tempo perso , oltre che soldi buttati per ricorsi già persi in partenza.
Gli unici che hanno guadagnato alla grande sono i vari legali che proponevano il ricorso.
Silvio.terzo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Silvio.terzo »

Infatti si sono abbuffati i legali sulle nostre spalle. Fan....😡😡😡
Agente di Custodia
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Agente di Custodia »

Caro Silvio.Terzo dispiace dirlo, purtroppo si sono abbuffati abbondantemente .
Eppure qualcuno dei colleghi ancora non demorde, pubblicano migliaia di sentenze favorevoli senza mai pubblicare sentenze sfavorevoli.
Sembra che giocano alle tre carte
Silvio.terzo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Silvio.terzo »

Capisco. Però mi sembra che leggo solo sentenze CDC sfavorevoli. O sbaglio???
Silvio.terzo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Silvio.terzo »

Mi piacerebbe proprio sapere invece di qualcuno che abbia fatto pagare il... Conto.... Al legale che ha fatto perdere la causa :oops: 😡😡
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Agente di Custodia »

The End
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Sardegna n. 49/2025 resa pubblica il 21/03/2025, rigetta il ricorso X ricalcolo del trattamento pensionistico e alla sua riliquidazione mediante la corretta applicazione delle aliquote incrementali previste per i sottoufficiali, ai sensi dell’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973.

(Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri a far data dal 13 dicembre 1979, cessato dal servizio per sopraggiunti limiti di età (con 60 anni di età anagrafica e anni 42 e mesi 8 di servizio effettivo) in data 9 settembre 2022, con il grado di Capitano. Anche in questa sentenza della CdC viene richiamata la pronuncia favorevole resa dalla Sezione Toscana, con sentenza n. 102/2024.


Lo stesso è titolare di pensione di anzianità con il sistema interamente retributivo, avendo al 31/12/1995 di un’anzianità contributiva maggiore ad anni 18.

>> gran parte del servizio è stato prestato nel ruolo sottufficiali (dal 30/06/1982 al 08/11/2018), transitando quasi a fine carriera nel ruolo Ufficiali a far data dal 9 novembre 2018 (ruolo straordinario), per poi essere posto in congedo in tale ruolo, al raggiungimento dei limiti di età, con decorrenza dal 9 settembre 2022.

L'interessato sottolinea che l’INPS, invece di considerare i periodi di servizio prestati dal ricorrente nei differenti ruoli (sottufficiale e ufficiale), ha applicato indistintamente a tutti i periodi, la minore aliquota dell’1,80% prevista per gli ufficiali (dal 01/01/1995 fino alla cessazione dal servizio), nonostante il periodo prestato nel ruolo ufficiali fosse stato di appena 3 anni e 9 mesi, di un arco temporale considerato di oltre ventisette anni.

N.B.: Potete leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Art. 54 e relative %, ricorso sempre con riferimento alle 2 ordinanze della Sezione Emilia-Romagna (n. 9/22 e n. 11/22)


Sentenza CdC Sez. 3^ d’Appello n. 80 resa pubblica in data 28/05/2025 in Rif. alla CdC Calabria 55/2022 rigetta l’Appello del ricorrente avente la qualifica di Capitano dei Carabinieri nel ruolo straordinario ad esaurimento, arruolato il 18.09.1978, è stato posto in congedo per limiti di età dal 24.09.2019.

A seguito del superamento del concorso per titoli, per l’immissione di luogotenenti nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, l’appellante, inquadrato dal 18 settembre 1978 nelle carriere dei militari di truppa e dei Sottufficiali CC., da ultimo quale luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali dal quale è cessato, per raggiunti limiti di età, il 23 settembre 2019 (meno di 2 anni da Ufficiale). Pertanto, dal 24 settembre successivo fruisce di pensione ordinaria di anzianità liquidata con formula interamente retributiva, all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1, co.707 della legge 190/2014.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La lista si allunga
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CdC Sez. 1^ d'Appello n. 99 resa pubblica il 28/07/2025 in Rif. CdC Emilia Romagna n. 175/2022 accoglie l'Appello dell'INPS.

>> (N.B.: il tutto sulle differenziazione delle percentuali pensionistiche dell'art. 54).

Il ricorrente aveva prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 19 settembre 1978, data di arruolamento, al 31 dicembre 2017, quale sottufficiale ruolo ispettori; da tale data, essendo risultato vincitore di concorso, è stato inquadrato come ufficiale ruolo ad esaurimento, fino al 4 maggio 2020, data del pensionamento.


>> perché >> Il trattamento pensionistico come determinato dall’Inps si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 3 e 36 della costituzione, per disparità di trattamento del ricorrente rispetto ai colleghi sottufficiali non transitati nei ruoli degli ufficiali, con l’art. 36 della costituzione che sancisce il principio di proporzionalità, oltre che con il disposto dell’art. 54, comma 8, del t.u. sul trattamento di quiescenza.

Pensionato da ufficiale dell’Arma dei Carabinieri col grado di Capitano.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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CdC Sez. 1^ d’Appello n. 116 resa pubblica in data 30/07/2025 con Rif. CdC Veneto 110/2023, rigetta l’Appello del Ministero della Difesa.

Con la sentenza n. 110/2023, la Corte dei conti per il Veneto, accoglieva parzialmente il ricorso del pensionato, ex appartenente all’Esercito Italiano, titolare di pensione avente decorrenza dal marzo 2003 e liquidata con il sistema di calcolo misto in ragione dell’anzianità, al 31 dicembre 1995 (di 16 anni e 6 mesi), dichiarando il diritto al ricalcolo del trattamento previdenziale mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995, nei termini individuati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, con conseguente condanna al pagamento dei ratei a decorrere dal 28.05.2015 (i precedenti sono stati ritenuti prescritti).

Il Ministero della Difesa, lamenta, con unico motivo di appello, la ritenuta violazione degli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del DPR. 1092/73.

Il Dicastero, con riguardo all’interpretazione del disposto dell’art. 54 del T.U. pensionistico, ha in particolare richiamato una propria circolare (M_D GPREV REG2021 0088292 29-10-2021) applicativa, secondo cuinei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata (segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1 gennaio 2010, data a partire della quale l’INPS - allora INPDAP è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni), si precisa che si potrà procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che si provvederà alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall’art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973”.

Il Ministero censura, in punto di diritto, la circostanza che il giudice di primo grado ha ritenuto inapplicabile il disposto degli articoli 204 e 205 (termini decadenziali) del T.U. pensionistico (in quanto relativi ad errore di fatto o di calcolo), ritenendo invece la fattispecie concreta sussumibile nel disposto dell’art. 205 del medesimo testo unico, relativo a “una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento”.

N.B.: il Giudice d’appello scrive:

D’altra parte, l'errore di diritto, quale quello in questione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del T. U. pensionistico, che si riferiscono all’errore di fatto, a quello di calcolo, al rinvenimento di documenti nuovi o alla scoperta della falsità di documenti posti a fondamento del provvedimento.

P.S.: Consiglio di leggere il tutto direttamente dagli allegati.
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