ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
Capisco. Ma i loro soltanto o anche i nostri? Immagino tutti ? C è da capire bene forse cosa intende in giudice per ... Se non fosse stata applicata la dizione...RISERVA, sia un presupposto per vincere il ricorso 
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC Umbria n. 16 resa pubblica in data 24/02/2025 relativa ai problemi nati da sentenza di 1° grado art. 54 con il 44% e quella d'Appello con il noto 2,44 stabilito dalle SS.RR. della CdC con sentenza n. 1/2021/QM, quindi, trattasi di "indebito pensionistico".
Il collega cessato dal servizio in data 01/Dicembre/2017, con un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 9 mesi e 18 giorni.
1) - L’Inps dichiara che >> l’ufficio amministrativo della sede di Perugia ha revisionato i conteggi effettuati a suo tempo nel dare esecuzione alla sentenza nr. 73/M/2019 di questa Sezione giurisdizionale, rilevando che effettivamente l’importo pensionistico da liquidare sarebbe dovuto essere pari ad € 28.952,10 e non € 30.391,43, poiché all’epoca non era disponibile la procedura informatica centralizzata e, nell’eseguire il calcolo manuale, la quota B nuova è stata per un refuso sommata alla vecchia quota B, che andava sostituita.
N.B.: leggete il tutto direttamente dall'allegato e fatene tesoro per chi si trova nelle stesse condizioni a dover restituire somme a causa dell'art. 54.
Il collega cessato dal servizio in data 01/Dicembre/2017, con un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 9 mesi e 18 giorni.
1) - L’Inps dichiara che >> l’ufficio amministrativo della sede di Perugia ha revisionato i conteggi effettuati a suo tempo nel dare esecuzione alla sentenza nr. 73/M/2019 di questa Sezione giurisdizionale, rilevando che effettivamente l’importo pensionistico da liquidare sarebbe dovuto essere pari ad € 28.952,10 e non € 30.391,43, poiché all’epoca non era disponibile la procedura informatica centralizzata e, nell’eseguire il calcolo manuale, la quota B nuova è stata per un refuso sommata alla vecchia quota B, che andava sostituita.
N.B.: leggete il tutto direttamente dall'allegato e fatene tesoro per chi si trova nelle stesse condizioni a dover restituire somme a causa dell'art. 54.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Agente di Custodia »
Tutto tempo perso , oltre che soldi buttati per ricorsi già persi in partenza.
Gli unici che hanno guadagnato alla grande sono i vari legali che proponevano il ricorso.
Gli unici che hanno guadagnato alla grande sono i vari legali che proponevano il ricorso.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
Infatti si sono abbuffati i legali sulle nostre spalle. Fan....


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Agente di Custodia »
Caro Silvio.Terzo dispiace dirlo, purtroppo si sono abbuffati abbondantemente .
Eppure qualcuno dei colleghi ancora non demorde, pubblicano migliaia di sentenze favorevoli senza mai pubblicare sentenze sfavorevoli.
Sembra che giocano alle tre carte
Eppure qualcuno dei colleghi ancora non demorde, pubblicano migliaia di sentenze favorevoli senza mai pubblicare sentenze sfavorevoli.
Sembra che giocano alle tre carte
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
Capisco. Però mi sembra che leggo solo sentenze CDC sfavorevoli. O sbaglio???
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
Mi piacerebbe proprio sapere invece di qualcuno che abbia fatto pagare il... Conto.... Al legale che ha fatto perdere la causa



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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC Sardegna n. 49/2025 resa pubblica il 21/03/2025, rigetta il ricorso X ricalcolo del trattamento pensionistico e alla sua riliquidazione mediante la corretta applicazione delle aliquote incrementali previste per i sottoufficiali, ai sensi dell’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973.
(Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri a far data dal 13 dicembre 1979, cessato dal servizio per sopraggiunti limiti di età (con 60 anni di età anagrafica e anni 42 e mesi 8 di servizio effettivo) in data 9 settembre 2022, con il grado di Capitano. Anche in questa sentenza della CdC viene richiamata la pronuncia favorevole resa dalla Sezione Toscana, con sentenza n. 102/2024.
Lo stesso è titolare di pensione di anzianità con il sistema interamente retributivo, avendo al 31/12/1995 di un’anzianità contributiva maggiore ad anni 18.
>> gran parte del servizio è stato prestato nel ruolo sottufficiali (dal 30/06/1982 al 08/11/2018), transitando quasi a fine carriera nel ruolo Ufficiali a far data dal 9 novembre 2018 (ruolo straordinario), per poi essere posto in congedo in tale ruolo, al raggiungimento dei limiti di età, con decorrenza dal 9 settembre 2022.
L'interessato sottolinea che l’INPS, invece di considerare i periodi di servizio prestati dal ricorrente nei differenti ruoli (sottufficiale e ufficiale), ha applicato indistintamente a tutti i periodi, la minore aliquota dell’1,80% prevista per gli ufficiali (dal 01/01/1995 fino alla cessazione dal servizio), nonostante il periodo prestato nel ruolo ufficiali fosse stato di appena 3 anni e 9 mesi, di un arco temporale considerato di oltre ventisette anni.
N.B.: Potete leggere il tutto direttamente dall'allegato.
(Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri a far data dal 13 dicembre 1979, cessato dal servizio per sopraggiunti limiti di età (con 60 anni di età anagrafica e anni 42 e mesi 8 di servizio effettivo) in data 9 settembre 2022, con il grado di Capitano. Anche in questa sentenza della CdC viene richiamata la pronuncia favorevole resa dalla Sezione Toscana, con sentenza n. 102/2024.
Lo stesso è titolare di pensione di anzianità con il sistema interamente retributivo, avendo al 31/12/1995 di un’anzianità contributiva maggiore ad anni 18.
>> gran parte del servizio è stato prestato nel ruolo sottufficiali (dal 30/06/1982 al 08/11/2018), transitando quasi a fine carriera nel ruolo Ufficiali a far data dal 9 novembre 2018 (ruolo straordinario), per poi essere posto in congedo in tale ruolo, al raggiungimento dei limiti di età, con decorrenza dal 9 settembre 2022.
L'interessato sottolinea che l’INPS, invece di considerare i periodi di servizio prestati dal ricorrente nei differenti ruoli (sottufficiale e ufficiale), ha applicato indistintamente a tutti i periodi, la minore aliquota dell’1,80% prevista per gli ufficiali (dal 01/01/1995 fino alla cessazione dal servizio), nonostante il periodo prestato nel ruolo ufficiali fosse stato di appena 3 anni e 9 mesi, di un arco temporale considerato di oltre ventisette anni.
N.B.: Potete leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Art. 54 e relative %, ricorso sempre con riferimento alle 2 ordinanze della Sezione Emilia-Romagna (n. 9/22 e n. 11/22)
Sentenza CdC Sez. 3^ d’Appello n. 80 resa pubblica in data 28/05/2025 in Rif. alla CdC Calabria 55/2022 rigetta l’Appello del ricorrente avente la qualifica di Capitano dei Carabinieri nel ruolo straordinario ad esaurimento, arruolato il 18.09.1978, è stato posto in congedo per limiti di età dal 24.09.2019.
A seguito del superamento del concorso per titoli, per l’immissione di luogotenenti nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, l’appellante, inquadrato dal 18 settembre 1978 nelle carriere dei militari di truppa e dei Sottufficiali CC., da ultimo quale luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali dal quale è cessato, per raggiunti limiti di età, il 23 settembre 2019 (meno di 2 anni da Ufficiale). Pertanto, dal 24 settembre successivo fruisce di pensione ordinaria di anzianità liquidata con formula interamente retributiva, all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1, co.707 della legge 190/2014.
Sentenza CdC Sez. 3^ d’Appello n. 80 resa pubblica in data 28/05/2025 in Rif. alla CdC Calabria 55/2022 rigetta l’Appello del ricorrente avente la qualifica di Capitano dei Carabinieri nel ruolo straordinario ad esaurimento, arruolato il 18.09.1978, è stato posto in congedo per limiti di età dal 24.09.2019.
A seguito del superamento del concorso per titoli, per l’immissione di luogotenenti nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, l’appellante, inquadrato dal 18 settembre 1978 nelle carriere dei militari di truppa e dei Sottufficiali CC., da ultimo quale luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali dal quale è cessato, per raggiunti limiti di età, il 23 settembre 2019 (meno di 2 anni da Ufficiale). Pertanto, dal 24 settembre successivo fruisce di pensione ordinaria di anzianità liquidata con formula interamente retributiva, all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1, co.707 della legge 190/2014.
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