URANIO IMPOVERITO, Eq. Ind. + Danno biologico

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1965
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Re: URANIO IMPOVERITO, Eq. Ind. + Danno biologico

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Re: URANIO IMPOVERITO, Eq. Ind. + Danno biologico

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Ricorso accolto facendo obbligo ai chiamati in causa di riprovvedere, salvo appello al CdS.
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- campi elettromagnetici dei sistemi radio disturbatori anti-RCIED,
- nonché all’uranio impoverito presenti in aree contaminate;

Il Comitato di Verifica: "ha affermato, in particolare, che l’esposizione ai campi elettromagnetici non è riconosciuta dalla letteratura scientifica come capace di ingenerare la patologia-OMISSIS-di cui si tratta; che, come riferito nella relazione tecnica versata in atti dal ricorrente, esistono studi che evidenziano una più alta probabilità di insorgenza della patologia nel caso di esposizione a radiazione ionizzanti;

L'Amministrazione ha osservato che l’impiego del ricorrente in missioni in territorio estero di breve durata è stato caratterizzato da intenti umanitari volti al controllo del territorio e che lo stesso non ha partecipato ad alcun scontro armato e pertanto non può essere venuto in contatto con munizionamenti con uranio impoverito che potessero essere stati usati da altre forze armate;
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Re: URANIO IMPOVERITO, Eq. Ind. + Danno biologico

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Il CdS con il presente Parere accoglie il ricorso,

1) - proposto da -OMISSIS-, e, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale, -OMISSIS-- eredi del soldato in cong. -OMISSIS-, deceduto in data 21 maggio 2006 - contro Ministero della difesa, per l'annullamento, previa sospensione, del d.d. n. -OMISSIS- con il quale l'amministrazione negava la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva tratto a morte il militare e contestualmente respingeva l'istanza di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per intempestività della domanda ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 461/2001

2) - la Sig.ra -OMISSIS-, quale compagna convivente con il signor -OMISSIS-, in data 28.04.2009 chiedeva il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e contestualmente l'equo indennizzo;

3) - Il signor -OMISSIS- ha prestato servizio in Somalia, come militare di leva, nel corso della missione militare italiana Ibis, per circa 76 giorni nel periodo dal 9 dicembre 1993 al 22 febbraio 1994. Successivamente al congedo gli veniva diagnosticata una -OMISSIS- a causa della quale è deceduto il 21 maggio 2006.

4) - Successivamente, con domanda prodotta in data 28 aprile 2009, la Sig.ra -OMISSIS-, in nome proprio e del figlio minore -OMISSIS-, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, contestualmente, l'equo indennizzo per la patologia, che aveva provocato la morte del signor -OMISSIS-.

In merito alla domanda intempestiva perché presentata tardivamente, il CdS col Parere precisa:

5) - Per l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, la domanda per il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo, “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”. La decorrenza del termine di sei mesi entro il quale il dipendente ha l'onere di presentare l'istanza per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da cause di servizio può decorrere non solo dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o di una lesione, ma anche da quello della percezione della natura e gravità dell'infermità e del relativo nesso causale con un fatto di servizio.

6) - Precisa la giurisprudenza di questo Consiglio chesolo a far data dal momento in cui il dipendente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione del servizio inizia infatti a decorrere il termine per consentire all'interessato di indicare correttamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e le conseguenze sulla integrità fisica” (Cons. Stato, sez. IV, 4028/2019).

7) - Tale principio si applica anche alle ipotesi, come quelle del caso di specie, dove ricorrenti siano persone legate al militare deceduto.
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Re: URANIO IMPOVERITO, Eq. Ind. + Danno biologico

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Se può interessare a qualcuno avendo svolto missioni all'estero.

Con il presente Parere il CdS accoglie il ricorso straordinario del ricorrente.

1) - L'esposizione dei militari ad agenti patogeni, in specie uranio impoverito, e i correlati rischi per la loro salute, è da tempo al centro dell’attenzione istituzionale.

2) - (v. relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018 e trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 febbraio 2018).


PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000536

Numero 00536/2020 e data 04/03/2020 Spedizione
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Re: URANIO IMPOVERITO, Eq. Ind. + Danno biologico

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Avete mai visto il film del 2010 dal titolo "Le ultime 56 ore" che parla dell'uranio impoverito nei territori del Kosovo ? Alla fine vi è un testo ormai noto.
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Re: URANIO IMPOVERITO, Eq. Ind. + Danno biologico

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Posto anche quì per non perderla di vista anche se trattasi di un evento diverso dal post,

Il CdS con l'Ordinanza Collegiale resa pubblica in data 29/04/2025, sospende il giudizio e rinvia il tutto all’Adunanza Plenaria per la decisione sulle questioni meglio nell'Ordinanza specificate.

> L'Appello al CdS l'ha proposto il Ministero della Difesa appellando la sentenza del Tar.

Il CdS precisa:

1) - La questione controversa attiene alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio – ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – delle patologie di natura oncologica contratte da militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione di missioni all’estero o attività presso poligoni di tiro nazionali.

2) - Tale fattispecie è oggetto, infatti, di una disciplina concorrente: da un lato, quella “ordinaria” e generale in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo, dettata dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; dall’altro, quella riferita al personale militare italiano che “abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative” – tra cui rientrano, espressamente, “l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle prodotte da esplosione di materiale bellico” – di cui all’art. 603 c.m. (d.lgs. 15 marzo 2010, n., 66) e agli artt. 1078 e ss. t.m. (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), cui sono stati estesi i benefici previsti a favore delle c.d. “vittime del dovere” (in continuità con quanto già previsto dall’art. 1 comma 564, l. 23 dicembre 2005, n. 266).

e pone il seguente QUESITO:

Viene dunque rimesso all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato il seguente quesito: quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, ed in particolare se essa postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

N.B.: per quanto riguarda l'argomento consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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