il Sindaco di Milano aveva disposto il divieto di acquisto, anche per uso personale, di sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico, prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa fino ad € 500,00, nel caso di accertata violazione del divieto.
L’ordinanza, oggetto di impugnazione, è stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e dell’art. 2, lett. a) ed e) del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, che hanno reso possibile l’intervento del sindaco per prevenire e contrastare le situazioni che offendono la pubblica decenza e favoriscono il degrado sociale.
il ricorso in parola deve essere, quindi:
- in parte accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 e del relativo verbale di accertamento della violazione amministrativa;
in parte dichiarato inammissibile, con specifico riferimento al verbale redatto ai sensi dell’art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
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Numero 04450/2011 e data 06/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 31 agosto 2011
NUMERO AFFARE 04262/2009
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla signora R. A. -OMISSIS- avverso il Comune di Milano per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza sindacale n. 25 del 4 novembre 2008, nonché del verbale di accertamento di sanzione amministrativa e del verbale di contestazione e sequestro di sostanza stupefacente, entrambi redatti dai Carabinieri di Milano.
LA SEZIONE
VISTA la relazione prot. n. 13764 - 7555 15149-01/E del 22 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
VISTO il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 21 aprile 2010;
VISTA la relazione ministeriale integrativa del 17 maggio 2011;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Elio Toscano;
PREMESSO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 24 febbraio 2009, la signora R. A. -OMISSIS- ha chiesto, con istanza incidentale di sospensione, l’annullamento: a) dell'ordinanza contingibile e urgente n. 25, emessa dal Sindaco di Milano il 4 novembre 2008; b) di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del verbale di accertamento di sanzione amministrativa (compilato alle ore ……..) e del verbale di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente (compilato alle ore …….), entrambi redatti, il ….novembre 2008, da personale del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Milano ……...
La ricorrente premette in fatto di essere stata fermata da una pattuglia dell’Arma, in via delle Forze Armate del capoluogo lombardo, e di essere stata trovata in possesso di …… grammi lordi di sostanza stupefacente. In seguito al controllo, le sono stati elevati due distinti verbali: il primo di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente e il secondo di accertamento di sanzione amministrativa, quest’ultimo in applicazione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 4 novembre 2008, con la quale il Sindaco di Milano aveva disposto il divieto di acquisto, anche per uso personale, di sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico, prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa fino ad € 500,00, nel caso di accertata violazione del divieto.
Con i motivi di ricorso, l’interessata deduce in primo luogo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la contestata ordinanza, prevedendo la punibilità del solo acquisto di droga e non anche di altri comportamenti, tra i quali l’assunzione delle sostanze stupefacenti, viola i principi di buon andamento e di imparzialità, cui deve improntarsi l’azione della Pubblica Amministrazione, e introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra condotte egualmente lesive dell’interesse generale. Aggiunge, poi, che la rilevata differenzazione tra situazioni omogenee contrasta con il principio di ragionevolezza ed è, nel contempo, carente sotto il profilo motivazionale, poiché nel provvedimento non si dà contezza della mancata estensione del divieto e della conseguenti sanzioni all’uso della droga, che pur la stessa ordinanza considera irrispettoso della libertà degli altri e del bene comune, oltre che capace di incidere negativamente sul corretto esercizio della libertà di chi l’assume.
Il Comune di Milano, nelle controdeduzioni, ha sostenuto che l’ordinanza in questione rende palesi le ragioni di fatto e di diritto che ne legittimano l’adozione e che i due verbali redatti dai Carabinieri, in quanto atti non definitivi, non sono impugnabili con ricorso straordinario.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ha modificato l'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ampliando i poteri dei sindaci nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo e consentendo loro di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il Ministero dell’interno, nel convenire sull’eccezione di inammissibilità, ritiene legittima l’ordinanza sindacale, poiché l'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 24 luglio 2008 n. 125, recante "
anche” prima delle parole contingibile ed urgenti. Con memoria di replica agli scritti difensivi dell’Amministrazione, la ricorrente ha ribadito la richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 25/2008, alla luce della sentenza 7 aprile 2011 n. 115, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del d.l. n. 92 del 2008, nella parte in cui comprende la locuzione “
CONSIDERATO
Va innanzitutto premesso che l’ordinanza, oggetto di impugnazione, è stata adottata dal Sindaco di Milano ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e dell’art. 2, lett. a) ed e) del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, che hanno reso possibile l’intervento del sindaco per prevenire e contrastare le situazioni che offendono la pubblica decenza e favoriscono il degrado sociale.
divieto di acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale”, con l’avvertenza che “chiunque violi i disposti … è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge sino ad un massimo di € 500,00 e nella misura ridotta fissata con la deliberazione di giunta comunale n. 2672 del 4 novembre 2008”. In particolare, l’ordinanza fa “
Il controverso provvedimento sindacale trae, pertanto, il fondamento normativo da una disposizione di legge diretta a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci nell’ambito della sicurezza urbana, sia in via ordinaria, sia attraverso provvedimenti contingibili e urgenti.
anche”, prima delle parole “contingibili ed urgenti”, in quanto la norma censurata, non limitando i poteri di ordinanza dei sindaci ai casi contingibili ed urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., e si caratterizza alla stregua di una “delega in bianco”, nel senso che non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione dei comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio dello stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Sennonché la Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011 n. 115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 , comma4, nella parte in cui comprende la locuzione “
suscettibile - secondo la Corte Costituzionale - di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento, espressivo della sovranità popolare”. Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’ordinanza impugnata si riverberi sulla libertà dei cittadini, “
temporaneità”, proprio delle ordinanze “contingibili ed urgenti”, che pur sempre costituiscono l’espressione di un potere derogatorio esercitato dai sindaci sotto la vigilanza Ministro dell’interno attraverso i prefetti. Va ancora considerato che l’ordinanza vieta in via permanente di acquistare sostanze stupefacenti, ancorché per uso personale, sicché il provvedimento manca del requisito della “
non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini”. Sul punto si è anche soffermata la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 115 del 2001, precisando che il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (richiamato nel preambolo dell’impugnata ordinanza), nella parte in cui fornisce la definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, entrambi beni pubblici da tutelare, assolve alle funzioni di indirizzare l’azione del sindaco, come previsto dall’art. 54, comma 4 bis, regolando i rapporti tra autorità centrali (ministro) e periferiche (sindaci), ma “
salus publica suprema lex e finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi (e non meglio precisate) minacce alla sicurezza urbana, si realizza una indebita invasione dei primi nel campo della legislazione primaria. In altri termini, nel momento in cui l’art. 54, comma 4, autorizza i sindaci ad emanare atti non sottoposti a scadenza, non giustificati dal principio
La parziale caducazione dell’art. 54, comma 4, del Testo unico degli enti locali, disposta dalla Corte costituzionale nei termini sopra indicati, dispiega i suoi effetti anche sull’impugnata ordinanza rendendola inefficace per mancanza dei presupposti di legge.
Conseguentemente va accolta la richiesta di annullamento del provvedimento e del connesso verbale di accertamento, contenente l’ingiunzione di pagare la somma prevista per estinguere l’illecito amministrativo contestato.
di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente” nella quantità di gr. …. lordi, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto trattasi di atto non avente natura provvedimentale, ma soltanto propedeutico all’avvio di un procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza delle condotte integranti gli illeciti descritti nel citato art. 75 e a legittimare l’eventuale adozione, da parte dell’autorità prefettizia, dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo, ai quali può essere posto rimedio con opposizione dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Risulta, invece, inammissibile, come peraltro eccepito dall’Amministrazione resistente, la richiesta di annullamento del verbale “
In base a quanto sin qui considerato, il ricorso in parola deve essere, quindi:
- in parte accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 e del relativo verbale di accertamento della violazione amministrativa;
- in parte dichiarato inammissibile, con specifico riferimento al verbale redatto ai sensi dell’art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Sospensiva assorbita.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Milano, ord. sindacale n. 25 del 4 novembre 2008
Re: Milano, ord. sindacale n. 25 del 4 novembre 2008
Per notizia anche questa ordinanza è stata annullata.
Annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 72, emessa dal sindaco di Porto Sant'Elpidio (AP) il 13 ottobre 2009, avente ad oggetto “Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della viabilità pubblica e della sicurezza urbana”.
Con tale atto, a seguito dei controlli e delle operazioni di polizia volte a contrastare il fenomeno della prostituzione e a garantire la sicurezza della circolazione stradale, si vieta “in tutto il territorio comunale, lungo le strade pubbliche e in tutte le aree aperte al pubblico, la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli , propedeutica al contatto con soggetti dediti alla prostituzione ovvero a concordare con gli stessi prestazioni sessuali”, prevedendo per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria fissa della somma di € 500.
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Numero 01796/2012 e data 12/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2011
NUMERO AFFARE 00075/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. I. contro il Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 72 del 13 ottobre 2009, emessa ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 15106-01/E del 27 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;
Premesso
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 22 gennaio 2010, il signor A. I. ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 72, emessa dal sindaco di Porto Sant'Elpidio (AP) il 13 ottobre 2009, avente ad oggetto “Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della viabilità pubblica e della sicurezza urbana”; nonché di tutti gli atti conseguenti.
Con tale atto, a seguito dei controlli e delle operazioni di polizia volte a contrastare il fenomeno della prostituzione e a garantire la sicurezza della circolazione stradale, si vieta “in tutto il territorio comunale, lungo le strade pubbliche e in tutte le aree aperte al pubblico, la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli , propedeutica al contatto con soggetti dediti alla prostituzione ovvero a concordare con gli stessi prestazioni sessuali”, prevedendo per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria fissa della somma di € 500.
Tramite quattro mezzi di censura il ricorrente lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto numerose forme.
Nello specifico il deducente sostiene l’inapplicabilità dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, l’incompetenza del sindaco ad intervenire in materia di prostituzione e a vietarne genericamente l’esercizio in tutto il territorio urbano, mancando i presupposti di eccezionalità e imprevedibilità della situazione affrontata; la carente motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato è dichiaratamente dettato dalla presunta necessità di garantire la “sicurezza urbana”, la “sicurezza della circolazione stradale” e, più in generale, “l’incolumità pubblica”; la violazione dei principi costituzionali, sotto i profili della parità di trattamento, della libertà di relazione interpersonale, della libertà sessuale e della esclusiva competenza del legislatore statale in materia di ordine pubblico.
Il Comune di Porto S.Elpidio, nelle controdeduzioni, respinge le censure, sostenendo che l’ordinanza di cui si controverte è assistita da una forte motivazione, nella quale è possibile cogliere le finalità sociali e l’obiettivo di preservare la sicurezza urbana, in conformità al testo novellato dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, che legittima il sindaco, quale ufficiale di governo, ad emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia.
Il Ministero dell’interno, nel richiedere il parere, ribadisce la legittimità dell’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 54 detto.
Considerato
Premette la Sezione che l'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 24 luglio 2008 n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", ha modificato l'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ampliando i poteri dei sindaci nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo e consentendo loro di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
In attuazione di esplicita previsione contenuta nel comma 4 bis del novellato art. 54, il Ministro dell’interno ha definito con d. m. 5 agosto 2008 l’ambito di applicazione del potere di ordinanza e la nozione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, quest’ultima intesa come “rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Sulla base del richiamato dispositivo normativo e con il dichiarato intento di contrastare la prostituzione sulla strada, il sindaco di Porto Sant’Elpidio ha emesso la contestata ordinanza n. 72 del 13 ottobre 2009.
Sennonché la Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 , comma4, nella parte in cui comprende la locuzione “anche”, prima delle parole “contingibili ed urgenti”, in quanto la norma censurata, non limitando i poteri di ordinanza dei sindaci ai casi contingibili ed urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., e si caratterizza alla stregua di una “delega in bianco”, nel senso che non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione dei comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio dello stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’ordinanza impugnata si riverberi sulla libertà dei cittadini, “suscettibile - secondo la Corte Costituzionale - di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento, espressivo della sovranità popolare”.
Va ancora considerato che l’ordinanza vieta in via permanente su tutto il territorio comunale “la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli, propedeutica al contatto con soggetti dediti alla prostituzione”, sicché il provvedimento manca del requisito della “temporaneità”, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti, che pur sempre costituiscono l’espressione di un potere derogatorio esercitato dai sindaci sotto la vigilanza del Ministro dell’interno attraverso i prefetti.
Sul punto si è anche soffermata la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 115 del 2011, precisando che il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (richiamato nel preambolo dell’impugnata ordinanza), nella parte in cui fornisce la definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, entrambi beni pubblici da tutelare, assolve alle funzioni di indirizzare l’azione del sindaco, come previsto dall’art. 54, comma 4 bis, regolando i rapporti tra autorità centrali (ministro) e periferiche (sindaci), ma “non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini”.
In altri termini, nel momento in cui l’art. 54, comma 4, autorizza i sindaci ad emanare atti non sottoposti a scadenza, non giustificati dal principio salus publica suprema lex e finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi (e non meglio precisate) minacce alla sicurezza urbana, si realizza una indebita invasione dei primi cittadini nel campo della legislazione primaria.
Conseguentemente, la parziale caducazione dell’art. 54, comma 4, del Testo unico degli enti locali, disposta dalla Corte costituzionale nei termini sopra indicati, dispiega i suoi effetti anche sull’impugnata ordinanza, rendendola inefficace per mancanza dei presupposti di legge.
Il ricorso in parola, pertanto, deve essere accolto e per l’effetto l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 deve essere annullata.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 72, emessa dal sindaco di Porto Sant'Elpidio (AP) il 13 ottobre 2009, avente ad oggetto “Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della viabilità pubblica e della sicurezza urbana”.
Con tale atto, a seguito dei controlli e delle operazioni di polizia volte a contrastare il fenomeno della prostituzione e a garantire la sicurezza della circolazione stradale, si vieta “in tutto il territorio comunale, lungo le strade pubbliche e in tutte le aree aperte al pubblico, la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli , propedeutica al contatto con soggetti dediti alla prostituzione ovvero a concordare con gli stessi prestazioni sessuali”, prevedendo per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria fissa della somma di € 500.
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Numero 01796/2012 e data 12/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2011
NUMERO AFFARE 00075/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. I. contro il Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 72 del 13 ottobre 2009, emessa ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 15106-01/E del 27 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;
Premesso
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 22 gennaio 2010, il signor A. I. ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 72, emessa dal sindaco di Porto Sant'Elpidio (AP) il 13 ottobre 2009, avente ad oggetto “Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della viabilità pubblica e della sicurezza urbana”; nonché di tutti gli atti conseguenti.
Con tale atto, a seguito dei controlli e delle operazioni di polizia volte a contrastare il fenomeno della prostituzione e a garantire la sicurezza della circolazione stradale, si vieta “in tutto il territorio comunale, lungo le strade pubbliche e in tutte le aree aperte al pubblico, la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli , propedeutica al contatto con soggetti dediti alla prostituzione ovvero a concordare con gli stessi prestazioni sessuali”, prevedendo per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria fissa della somma di € 500.
Tramite quattro mezzi di censura il ricorrente lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto numerose forme.
Nello specifico il deducente sostiene l’inapplicabilità dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, l’incompetenza del sindaco ad intervenire in materia di prostituzione e a vietarne genericamente l’esercizio in tutto il territorio urbano, mancando i presupposti di eccezionalità e imprevedibilità della situazione affrontata; la carente motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato è dichiaratamente dettato dalla presunta necessità di garantire la “sicurezza urbana”, la “sicurezza della circolazione stradale” e, più in generale, “l’incolumità pubblica”; la violazione dei principi costituzionali, sotto i profili della parità di trattamento, della libertà di relazione interpersonale, della libertà sessuale e della esclusiva competenza del legislatore statale in materia di ordine pubblico.
Il Comune di Porto S.Elpidio, nelle controdeduzioni, respinge le censure, sostenendo che l’ordinanza di cui si controverte è assistita da una forte motivazione, nella quale è possibile cogliere le finalità sociali e l’obiettivo di preservare la sicurezza urbana, in conformità al testo novellato dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, che legittima il sindaco, quale ufficiale di governo, ad emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia.
Il Ministero dell’interno, nel richiedere il parere, ribadisce la legittimità dell’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 54 detto.
Considerato
Premette la Sezione che l'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 24 luglio 2008 n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", ha modificato l'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ampliando i poteri dei sindaci nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo e consentendo loro di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
In attuazione di esplicita previsione contenuta nel comma 4 bis del novellato art. 54, il Ministro dell’interno ha definito con d. m. 5 agosto 2008 l’ambito di applicazione del potere di ordinanza e la nozione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, quest’ultima intesa come “rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Sulla base del richiamato dispositivo normativo e con il dichiarato intento di contrastare la prostituzione sulla strada, il sindaco di Porto Sant’Elpidio ha emesso la contestata ordinanza n. 72 del 13 ottobre 2009.
Sennonché la Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 , comma4, nella parte in cui comprende la locuzione “anche”, prima delle parole “contingibili ed urgenti”, in quanto la norma censurata, non limitando i poteri di ordinanza dei sindaci ai casi contingibili ed urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., e si caratterizza alla stregua di una “delega in bianco”, nel senso che non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione dei comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio dello stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’ordinanza impugnata si riverberi sulla libertà dei cittadini, “suscettibile - secondo la Corte Costituzionale - di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento, espressivo della sovranità popolare”.
Va ancora considerato che l’ordinanza vieta in via permanente su tutto il territorio comunale “la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli, propedeutica al contatto con soggetti dediti alla prostituzione”, sicché il provvedimento manca del requisito della “temporaneità”, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti, che pur sempre costituiscono l’espressione di un potere derogatorio esercitato dai sindaci sotto la vigilanza del Ministro dell’interno attraverso i prefetti.
Sul punto si è anche soffermata la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 115 del 2011, precisando che il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (richiamato nel preambolo dell’impugnata ordinanza), nella parte in cui fornisce la definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, entrambi beni pubblici da tutelare, assolve alle funzioni di indirizzare l’azione del sindaco, come previsto dall’art. 54, comma 4 bis, regolando i rapporti tra autorità centrali (ministro) e periferiche (sindaci), ma “non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini”.
In altri termini, nel momento in cui l’art. 54, comma 4, autorizza i sindaci ad emanare atti non sottoposti a scadenza, non giustificati dal principio salus publica suprema lex e finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi (e non meglio precisate) minacce alla sicurezza urbana, si realizza una indebita invasione dei primi cittadini nel campo della legislazione primaria.
Conseguentemente, la parziale caducazione dell’art. 54, comma 4, del Testo unico degli enti locali, disposta dalla Corte costituzionale nei termini sopra indicati, dispiega i suoi effetti anche sull’impugnata ordinanza, rendendola inefficace per mancanza dei presupposti di legge.
Il ricorso in parola, pertanto, deve essere accolto e per l’effetto l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 deve essere annullata.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Re: Milano, ord. sindacale n. 25 del 4 novembre 2008
art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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1) - Acquedotto Lucano s.p.a. contro il Comune di Muro Lucano e avverso intervento di sistemazione della rete fognaria, al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua all’interno dell’abitazione privata.
2) - Il CdS con il presente Parere respinge il ricorso dell'Acquedotto, in quanto risulta dunque concretata la fattispecie disciplinata dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, applicata dal Comune.
Per meglio comprendere i fatti leggete qui sotto.
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28/07/2014 201400797 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/06/2014
Numero 02477/2014 e data 28/07/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 giugno 2014
NUMERO AFFARE 00797/2014
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Acquedotto Lucano s.p.a. contro il Comune di Muro Lucano e avverso intervento di sistemazione della rete fognaria.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della Relazione prot. n. 6431 in data 24 aprile 2014 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso
Acquedotto Lucano s.p.a. impugna:
- l’ordinanza sindacale del Comune di Muro Lucano n. 6736/13 del 13 luglio 2013, emessa ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed avente, per la parte che qui interessa, il seguente dispositivo: “Ordina con effetto immediato e per i motivi in premessa enunciati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati, a tutela della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica, alla società Acquedotto Lucano, in qualità di gestore unico delle reti pubbliche fognarie del comune di Muro Lucano nella persona del presidente (…..omissis…..), ad eseguire interventi di sistemazione del tratto di rete fognaria in via OMISSIS al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua all’interno dell’abitazione della signora D. A.”;
- la decisione assunta dalla Prefettura di Potenza e comunicata l’11 novembre 2013, di dichiarare l’irricevibilità per tardività del ricorso gerarchico proposto da Acquedotto Lucano s.p.a. avverso quella ordinanza sindacale n. 6736/13 del 13 luglio 2013.
La ricorrente rileva che:
- l’ordinanza impugnata è priva dei requisiti minimi previsti dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 applicato dal Comune;
- il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che le attività inerenti la gestione del servizio idrico integrato siano affidate da parte dei Comuni del territorio, costituiti nella forma associativa dell’Ambito territoriale ottimale, al ricorrente Acquedotto Lucano s.p.a., le cui funzioni comprendono anche la programmazione degli interventi che si rendono necessari nell’ambito del territorio regionale; mentre nel caso di specie il Comune ha adottato un provvedimento che impone ad Acquedotto Lucano un intervento senza che quest’ultimo sia stato in precedenza richiesto per le vie ordinarie, e senza un coinvolgimento della Conferenza interistituzionale idrica; e ciò con motivazione assolutamente generica;
- in violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 l’ordinanza sindacale impugnata recava l’errata indicazione che avverso il provvedimento era esperibile anche il ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notificazione, mentre invece, come eccepito dalla Prefettura, il termine per ricorrere al Prefetto era di 30 giorni;
- illegittimità della decisione assunta dalla Prefettura di Potenza, con richiesta del beneficio della remissione in termini per errore scusabile, indotto dalla erronea indicazione del termine di 60 giorni in calce al provvedimento del Comune.
La relazione del Ministero reca anche le controdeduzioni del Comune, il quale resiste al ricorso formulando eccezioni di rito.
Il Ministero si esprime per l’infondatezza del ricorso, condividendo peraltro il rilievo della ricorrente circa la scusabilità della tardiva proposizione della impugnazione al Prefetto.
Considerato:
Le censure proposte con il ricorso non sono fondate, sicché può prescindersi da tutte le eccezioni in rito.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente l’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 risulta correttamente applicato, e la impugnata ordinanza dà adeguata motivazione in proposito.
Il provvedimento del Comune precisa in fatto, e la precisazione sul punto non è specificamente contestata che:
- a seguito di ripetute segnalazioni da parte della signora A. D. e dopo puntuali sopralluoghi da parte del personale del Comune e del personale di Acquedotto Lucano s.p.a. fu emessa l’ordinanza di sgombero della signora di D… con provvedimento n. .. dell’8 ottobre 2011 a seguito di copiose infiltrazioni di acqua all’interno dell’abitazione di quella signora, infiltrazioni provenienti dalla fogna esistente sulla sovrastante strada;
- in data 5 settembre 2011 fu emessa ordinanza di revoca di quella precedente ordinanza n. .. del 2011 perché l’Acquedotto Lucano, nella sua veste di gestore unico delle reti idriche e fognarie del Comune, aveva assunto il compito di intervenire per l’eliminazione dell’incoveniente;
- ma la stessa società Acquedotto Lucano ha successivamente ritenuto di sospendere i lavori senza portare a termine e soprattutto senza eliminare gli inconvenienti all’interno dell’abitazione della signora D..;
- alla data dell’impugnata ordinanza era in corso “procedimento” (così il provvedimento del Comune) promosso dalla suddetta signora a tutela dei propri diritti e nei confronti dell’Acquedotto Lucano e del Comune;
- le infiltrazioni d’acqua erano aumentate con grave pregiudizio della incolumità della signora D…;
- Acquedotto Lucano non aveva ancora provveduto ad eliminare la situazione di pericolo incombente.
Risulta dunque concretata la fattispecie disciplinata dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”), posto che il permanere di notevoli e risalenti infiltrazioni di acqua di fognatura risulta sussumibile nel concetto di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
L’applicabilità della normativa speciale d’urgenza esclude il vizio, pure denunciato nel ricorso, di violazione del nomale riparto di competenze sulla gestione del servizio idrico integrato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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1) - Acquedotto Lucano s.p.a. contro il Comune di Muro Lucano e avverso intervento di sistemazione della rete fognaria, al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua all’interno dell’abitazione privata.
2) - Il CdS con il presente Parere respinge il ricorso dell'Acquedotto, in quanto risulta dunque concretata la fattispecie disciplinata dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, applicata dal Comune.
Per meglio comprendere i fatti leggete qui sotto.
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28/07/2014 201400797 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/06/2014
Numero 02477/2014 e data 28/07/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 giugno 2014
NUMERO AFFARE 00797/2014
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Acquedotto Lucano s.p.a. contro il Comune di Muro Lucano e avverso intervento di sistemazione della rete fognaria.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della Relazione prot. n. 6431 in data 24 aprile 2014 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso
Acquedotto Lucano s.p.a. impugna:
- l’ordinanza sindacale del Comune di Muro Lucano n. 6736/13 del 13 luglio 2013, emessa ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed avente, per la parte che qui interessa, il seguente dispositivo: “Ordina con effetto immediato e per i motivi in premessa enunciati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati, a tutela della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica, alla società Acquedotto Lucano, in qualità di gestore unico delle reti pubbliche fognarie del comune di Muro Lucano nella persona del presidente (…..omissis…..), ad eseguire interventi di sistemazione del tratto di rete fognaria in via OMISSIS al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua all’interno dell’abitazione della signora D. A.”;
- la decisione assunta dalla Prefettura di Potenza e comunicata l’11 novembre 2013, di dichiarare l’irricevibilità per tardività del ricorso gerarchico proposto da Acquedotto Lucano s.p.a. avverso quella ordinanza sindacale n. 6736/13 del 13 luglio 2013.
La ricorrente rileva che:
- l’ordinanza impugnata è priva dei requisiti minimi previsti dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 applicato dal Comune;
- il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che le attività inerenti la gestione del servizio idrico integrato siano affidate da parte dei Comuni del territorio, costituiti nella forma associativa dell’Ambito territoriale ottimale, al ricorrente Acquedotto Lucano s.p.a., le cui funzioni comprendono anche la programmazione degli interventi che si rendono necessari nell’ambito del territorio regionale; mentre nel caso di specie il Comune ha adottato un provvedimento che impone ad Acquedotto Lucano un intervento senza che quest’ultimo sia stato in precedenza richiesto per le vie ordinarie, e senza un coinvolgimento della Conferenza interistituzionale idrica; e ciò con motivazione assolutamente generica;
- in violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 l’ordinanza sindacale impugnata recava l’errata indicazione che avverso il provvedimento era esperibile anche il ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notificazione, mentre invece, come eccepito dalla Prefettura, il termine per ricorrere al Prefetto era di 30 giorni;
- illegittimità della decisione assunta dalla Prefettura di Potenza, con richiesta del beneficio della remissione in termini per errore scusabile, indotto dalla erronea indicazione del termine di 60 giorni in calce al provvedimento del Comune.
La relazione del Ministero reca anche le controdeduzioni del Comune, il quale resiste al ricorso formulando eccezioni di rito.
Il Ministero si esprime per l’infondatezza del ricorso, condividendo peraltro il rilievo della ricorrente circa la scusabilità della tardiva proposizione della impugnazione al Prefetto.
Considerato:
Le censure proposte con il ricorso non sono fondate, sicché può prescindersi da tutte le eccezioni in rito.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente l’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 risulta correttamente applicato, e la impugnata ordinanza dà adeguata motivazione in proposito.
Il provvedimento del Comune precisa in fatto, e la precisazione sul punto non è specificamente contestata che:
- a seguito di ripetute segnalazioni da parte della signora A. D. e dopo puntuali sopralluoghi da parte del personale del Comune e del personale di Acquedotto Lucano s.p.a. fu emessa l’ordinanza di sgombero della signora di D… con provvedimento n. .. dell’8 ottobre 2011 a seguito di copiose infiltrazioni di acqua all’interno dell’abitazione di quella signora, infiltrazioni provenienti dalla fogna esistente sulla sovrastante strada;
- in data 5 settembre 2011 fu emessa ordinanza di revoca di quella precedente ordinanza n. .. del 2011 perché l’Acquedotto Lucano, nella sua veste di gestore unico delle reti idriche e fognarie del Comune, aveva assunto il compito di intervenire per l’eliminazione dell’incoveniente;
- ma la stessa società Acquedotto Lucano ha successivamente ritenuto di sospendere i lavori senza portare a termine e soprattutto senza eliminare gli inconvenienti all’interno dell’abitazione della signora D..;
- alla data dell’impugnata ordinanza era in corso “procedimento” (così il provvedimento del Comune) promosso dalla suddetta signora a tutela dei propri diritti e nei confronti dell’Acquedotto Lucano e del Comune;
- le infiltrazioni d’acqua erano aumentate con grave pregiudizio della incolumità della signora D…;
- Acquedotto Lucano non aveva ancora provveduto ad eliminare la situazione di pericolo incombente.
Risulta dunque concretata la fattispecie disciplinata dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”), posto che il permanere di notevoli e risalenti infiltrazioni di acqua di fognatura risulta sussumibile nel concetto di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
L’applicabilità della normativa speciale d’urgenza esclude il vizio, pure denunciato nel ricorso, di violazione del nomale riparto di competenze sulla gestione del servizio idrico integrato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della istanza cautelare.
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