Cassa Sottufficiali
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Re: Cassa Sottufficiali
Oggi ho ricevuto sulla mia mail, il prospetto di Ri-liquidazione (in base al nuovo contratto 2016/2018) ed ho riscontrato 2 voci nuove che non figurano nel 1° prospetto e ve li voglio partecipare, in modo che anche voi tutti potete confrontare con i vostri, ecco, nel secondo figurano:
- Benefici economici art. 117/120 (cause di servizio);
- Quota stipendio parametri;
- Tredicesima;
- Assegno funzionale;
- Retribuzione Individuale di anzianità.
In Tot. in 2 volte, ho percepito €. 12.809,11
- Benefici economici art. 117/120 (cause di servizio);
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In Tot. in 2 volte, ho percepito €. 12.809,11
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Re: Cassa Sottufficiali
Messaggio da pier.angel »
Domanda: quindi chi è stato collocato in pensione a far data 01/01/2017 con il grado di APS doveva aver gia' ricevuto la riliquidazione ?
Re: Cassa Sottufficiali
Io a gennaio ho fatto un'unica richiesta scritta al mio CNA CC. di Chieti e a
ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA DI ROMA
Centro Unico Stipendiale Interforze
Ufficio gestione della cassa di Previdenza delle Forze Armate
Via XX Settembre n. 123/A
( stamadifesa@postacert.difesa.it )
OGGETTO: Appuntato Scelto Q.S. dei CC. in congedo AMATO SEMPRE DALLE DONNE cl. 1963, C.I.P. 123456-BS. Comunicazione nuovo IBAN bancario e contestuale richiesta di:
Riliquidazione indennità supplementare.
Il sottoscritto Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri, in congedo a far data dal ………../12/2017, AMATO SEMPRE DALLE DONNE nato a ..... in data ..... e residente come sopra indicato, fa presente a codesti uffici che, dal 26/11/2018 il Banco di Napoli ha assunto una nuova denominazione in INTESA SANPAOLO e, quindi, il nuovo IBAN dello scrivente e: IT............, in sostituzione del precedente.
Quanto sopra, in virtù del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 – Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare (Triennio normativo ed economico 2016 – 2018) di cui alla Lettera della Direzione di Amministrazione del C.G.A. CC. n. 6/206/4-3 del 02.05.2018.
In attesa di un cenno di riscontro alla presente, porgo distinti saluti.
Si allega:
a) – Copia fotostatica della Carta d’Identità n. AO……….. rilasciata dal Comune di …...…. (PP) in data ..... in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000).
Località e data + firma
--------------------------------------------------
Poi a fine MARZO ho fatto un sollecito a mezzo PEC
OGGETTO: Appuntato Scelto Q.S. dei CC. in congedo AMATO SEMPRE DALLE DONNE cl. 1963, C.I.P. 123456-BS. richiesta di:
Sollecito riliquidazione indennità supplementare.
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Il sottoscritto Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri, in congedo a far data dal …./12/2017, AMATO SEMPRE DALLE DONNE nato a …...…. in data ...... e residente come sopra indicato, con la presente chiede la riliquidazione di cui all’oggetto, somma da accreditare presso la Banca INTESA SANPAOLO sull’IBAN dello scrivente n. IT...…......
La presente, fa seguito alla comunicazione N. 123456BS/ 1 – 1 – PFP datata ... gennaio 2018 del CNA CC. di Chieti, con la relativa allegata documentazione aggiornata.
Quanto sopra, in virtù del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 – Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare (Triennio normativo ed economico 2016 – 2018) di cui alla Lettera della Direzione di Amministrazione del C.G.A. CC. n. 6/206/4-3 del 02.05.2018.
Si richiede anche l’invio del prospetto di riliquidazione.
In attesa di un cenno di riscontro alla presente, porgo distinti saluti.
Si allega:
a) – Copia fotostatica della Carta d’Identità Elettronica (CIE) n. ………. rilasciata dal Ministero dell’Interno in data ….../2019 in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000).
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OGGETTO: Appuntato Scelto Q.S. dei CC. in congedo AMATO SEMPRE DALLE DONNE cl. 1963, C.I.P. 123456-BS. Comunicazione nuovo IBAN bancario e contestuale richiesta di:
Riliquidazione indennità supplementare.
Il sottoscritto Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri, in congedo a far data dal ………../12/2017, AMATO SEMPRE DALLE DONNE nato a ..... in data ..... e residente come sopra indicato, fa presente a codesti uffici che, dal 26/11/2018 il Banco di Napoli ha assunto una nuova denominazione in INTESA SANPAOLO e, quindi, il nuovo IBAN dello scrivente e: IT............, in sostituzione del precedente.
Quanto sopra, in virtù del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 – Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare (Triennio normativo ed economico 2016 – 2018) di cui alla Lettera della Direzione di Amministrazione del C.G.A. CC. n. 6/206/4-3 del 02.05.2018.
In attesa di un cenno di riscontro alla presente, porgo distinti saluti.
Si allega:
a) – Copia fotostatica della Carta d’Identità n. AO……….. rilasciata dal Comune di …...…. (PP) in data ..... in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000).
Località e data + firma
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Poi a fine MARZO ho fatto un sollecito a mezzo PEC
OGGETTO: Appuntato Scelto Q.S. dei CC. in congedo AMATO SEMPRE DALLE DONNE cl. 1963, C.I.P. 123456-BS. richiesta di:
Sollecito riliquidazione indennità supplementare.
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Il sottoscritto Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri, in congedo a far data dal …./12/2017, AMATO SEMPRE DALLE DONNE nato a …...…. in data ...... e residente come sopra indicato, con la presente chiede la riliquidazione di cui all’oggetto, somma da accreditare presso la Banca INTESA SANPAOLO sull’IBAN dello scrivente n. IT...…......
La presente, fa seguito alla comunicazione N. 123456BS/ 1 – 1 – PFP datata ... gennaio 2018 del CNA CC. di Chieti, con la relativa allegata documentazione aggiornata.
Quanto sopra, in virtù del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 – Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare (Triennio normativo ed economico 2016 – 2018) di cui alla Lettera della Direzione di Amministrazione del C.G.A. CC. n. 6/206/4-3 del 02.05.2018.
Si richiede anche l’invio del prospetto di riliquidazione.
In attesa di un cenno di riscontro alla presente, porgo distinti saluti.
Si allega:
a) – Copia fotostatica della Carta d’Identità Elettronica (CIE) n. ………. rilasciata dal Ministero dell’Interno in data ….../2019 in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000).
Re: Cassa Sottufficiali
E' vero che tutti coloro che erano in servizio dal 2016-2017 (inizio 2018) e andati in pensione, devono avere la riliquidazione ma io, da parte mia, mi sono attivato con richiesta scritta.
Re: Cassa Sottufficiali
Al sottostante personale riformato e transitato nei ruoli civili, gli è stato negato il pagamento ed anche il rimborso delle somme già versate nonostante avessero molti anni di servizio (nonostante obbligati per oltre 6 anni effettivi).
Il CdS con il presente Parere ha rigettato il ricorso Straordinario del personale E.I. e CC..
I ricorrenti, già appartenenti all’Esercito Italiano o all’Arma dei Carabinieri, hanno proposto il ricorso straordinario per il mancato riconoscimento dell’indennità supplementare di cui agli artt. 1914 e ss. del d.lgs. n 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare (COM), ovvero, in subordine, la restituzione dei contributi versati unitamente agli interessi di legge.
Il CdS precisa:
1) - Il diritto a pensione non sorge infatti solo con la maturazione dell’anzianità prescritta, bensì anche con l’effettivo collocamento a riposo.
2) - Pertanto, a nulla rileva la maturazione dell’anzianità ove non si sia concretamente cessati dal servizio e non si usufruisca del trattamento di quiescenza.
3) - E sempre in sede consultiva si è osservato che il personale transitato all’impiego civile, non essendo di fatto collocato a riposo, conserva senza soluzione di continuità il rapporto di impiego con l’amministrazione dello Stato, non acquisendo, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico (parere n. 865 del 2003).
4) - In sostanza, il passaggio dal ruolo militare a quello civile costituisce semplice trasformazione del rapporto di impiego con lo Stato, pur comportando la cessazione dal servizio permanente effettivo con lo status di militare (cfr., sul punto, l’art. 133 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092).
5) - Ebbene, alla luce di tale puntuale ricostruzione della disciplina in questione, che il Collegio condivide e dalla quale non ha alcuna ragione di discostarsi, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti non abbiano diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare in parola dal momento che non sono stati, in concreto, collocati a riposo, e ciò indipendentemente dall’effettiva maturazione o meno, in astratto, dei relativi requisiti.
N.B.: per comprendere ulteriormente i motivi, potete leggere direttamente nell'allegato.
Il CdS con il presente Parere ha rigettato il ricorso Straordinario del personale E.I. e CC..
I ricorrenti, già appartenenti all’Esercito Italiano o all’Arma dei Carabinieri, hanno proposto il ricorso straordinario per il mancato riconoscimento dell’indennità supplementare di cui agli artt. 1914 e ss. del d.lgs. n 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare (COM), ovvero, in subordine, la restituzione dei contributi versati unitamente agli interessi di legge.
Il CdS precisa:
1) - Il diritto a pensione non sorge infatti solo con la maturazione dell’anzianità prescritta, bensì anche con l’effettivo collocamento a riposo.
2) - Pertanto, a nulla rileva la maturazione dell’anzianità ove non si sia concretamente cessati dal servizio e non si usufruisca del trattamento di quiescenza.
3) - E sempre in sede consultiva si è osservato che il personale transitato all’impiego civile, non essendo di fatto collocato a riposo, conserva senza soluzione di continuità il rapporto di impiego con l’amministrazione dello Stato, non acquisendo, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico (parere n. 865 del 2003).
4) - In sostanza, il passaggio dal ruolo militare a quello civile costituisce semplice trasformazione del rapporto di impiego con lo Stato, pur comportando la cessazione dal servizio permanente effettivo con lo status di militare (cfr., sul punto, l’art. 133 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092).
5) - Ebbene, alla luce di tale puntuale ricostruzione della disciplina in questione, che il Collegio condivide e dalla quale non ha alcuna ragione di discostarsi, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti non abbiano diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare in parola dal momento che non sono stati, in concreto, collocati a riposo, e ciò indipendentemente dall’effettiva maturazione o meno, in astratto, dei relativi requisiti.
N.B.: per comprendere ulteriormente i motivi, potete leggere direttamente nell'allegato.
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Re: Cassa Sottufficiali
La scorsa estate sembrava ci fossero i presupposti per annullare questa disparità rispetto alle altre Forze Armate, invece come spesso accade il tutto è caduto nel dimenticatoio.
Saluti
Saluti
Re: Cassa Sottufficiali
Tar Brescia accoglie.
- cessato dal servizio permanente l’11.06.2015 per dimissioni volontarie.
- “Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1913 - 1914 e 1917 del Codice dell’Ordinamento Militare”, anche “in relazione alla riforma delle pensioni come disposta dalla L. n. 335 dell’8/8/1995”.
Il Tar scrive:
1) - Pertanto, fondato e assorbente (stante il carattere maggiormente satisfattivo della posizione giuridica soggettiva che si intende tutelare) è il terzo motivo di ricorso, non potendosi respingere la domanda di indennità supplementare presentata dal signor A. C. per il solo fatto che per il dato anagrafico egli (ancora) non percepisce la pensione.
N.B.: aspettiamoci ora sicuramente l'appello dell'Amministrazione.
- cessato dal servizio permanente l’11.06.2015 per dimissioni volontarie.
- “Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1913 - 1914 e 1917 del Codice dell’Ordinamento Militare”, anche “in relazione alla riforma delle pensioni come disposta dalla L. n. 335 dell’8/8/1995”.
Il Tar scrive:
1) - Pertanto, fondato e assorbente (stante il carattere maggiormente satisfattivo della posizione giuridica soggettiva che si intende tutelare) è il terzo motivo di ricorso, non potendosi respingere la domanda di indennità supplementare presentata dal signor A. C. per il solo fatto che per il dato anagrafico egli (ancora) non percepisce la pensione.
N.B.: aspettiamoci ora sicuramente l'appello dell'Amministrazione.
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Re: Cassa Sottufficiali
Nuove norme da Gennaio 2023 >> Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
- Casse di Previdenza delle FF.AA. (CPFA).
Lettera del C.G.A. CC. datata 7/01/2023.
- Casse di Previdenza delle FF.AA. (CPFA).
Lettera del C.G.A. CC. datata 7/01/2023.
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Re: Cassa Sottufficiali
Ciao,
finalmente dopo anni hanno modificato questa disparità tra le Forze armate, in aggiunta hanno introdotto la possibilità di differire il termine di pagamento, si spera solo in determinate occasioni...
finalmente dopo anni hanno modificato questa disparità tra le Forze armate, in aggiunta hanno introdotto la possibilità di differire il termine di pagamento, si spera solo in determinate occasioni...
- nonno Alberto
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Re: Cassa Sottufficiali
Nuove norme da Gennaio 2023 >> Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
Un collega ha ricevuto questa lettera con intestazione CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE e che posto.
N.B.: sicuramente i colleghi in servizio potranno fare di meglio.
Un collega ha ricevuto questa lettera con intestazione CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE e che posto.
N.B.: sicuramente i colleghi in servizio potranno fare di meglio.
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Re: Cassa Sottufficiali
Fa seguito al post pubblicato il 02/Aprile/2022 (sentenza Tar sez. di Brescia) di cui sopra relativo alla liquidazione dell’indennità supplementare,
Il CdS rigetta "finalmente a seguito della Legge 29 dicembre 2022, n. 197" l'Appello proposto dal Ministero della difesa e dalla Cassa di previdenza delle Forze armate, che riguarda un Ufficiale dell’Aeronautica Militare (con anni arrotondati a 20) poi congedarsi a domanda con effetto dall’11 giugno 2015. (Non in pensione regolare)
Si legge che:
1) - Nelle more del giudizio la disciplina dell’indennità supplementare in parola è stata rivisitata ad opera dell’art. 1, commi 651 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e le modifiche così introdotte all’istituto assumono decisivo rilievo ai fini della risoluzione della presente controversia.
2) - A ciò deve aggiungersi che i successivi commi 653 e 654 dell’art. 1 della citata legge n. 197/2022 dispongono, rispettivamente, che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice” e che “Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato”.
Il CdS rigetta "finalmente a seguito della Legge 29 dicembre 2022, n. 197" l'Appello proposto dal Ministero della difesa e dalla Cassa di previdenza delle Forze armate, che riguarda un Ufficiale dell’Aeronautica Militare (con anni arrotondati a 20) poi congedarsi a domanda con effetto dall’11 giugno 2015. (Non in pensione regolare)
Si legge che:
1) - Nelle more del giudizio la disciplina dell’indennità supplementare in parola è stata rivisitata ad opera dell’art. 1, commi 651 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e le modifiche così introdotte all’istituto assumono decisivo rilievo ai fini della risoluzione della presente controversia.
2) - A ciò deve aggiungersi che i successivi commi 653 e 654 dell’art. 1 della citata legge n. 197/2022 dispongono, rispettivamente, che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice” e che “Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato”.
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Re: Cassa Sottufficiali
Il Tar Campania sede di Napoli con la sentenza n. 635/2025 resa pubblica in data 24/01/2025 sul collega CC., dichiara il ricorso in parte improcedibile e in parte lo accoglie, nei sensi in motivazione, ossia, dichiarando il diritto del ricorrente alla sorte interessi calcolati sulla somma in conto capitale già erogata, che andranno corrisposti senza indugio dall’Amministrazione della Difesa.
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- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Cassa Sottufficiali
Messaggio da antoniomlg »
cortesemente qualcuno ha l'ultima circolare della cassa previdenza FF.AApanorama ha scritto: ↑mer feb 22, 2023 4:49 pm Nuove norme da Gennaio 2023 >> Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
Un collega ha ricevuto questa lettera con intestazione CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE e che posto.
N.B.: sicuramente i colleghi in servizio potranno fare di meglio.
grazie
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