Legge 104
Legge 104
Messaggio da Domenico61 »
Salve a tutti voi del forum Sono un ex Brig. dei CC destituito percepisco la P.P.O. adesso vorrei chiedervi se posso avere la Legge 104 e a chi chiederla il C.N.A Chieti non ne sa nulla e mi ha indirizzato all'INPS ma sembra che anche L'INPS non sa rispondermi (forse ho travato qualche dipendente INPS non molto indicato per questa mia richiesta) VOI del forum sapete qualcosa ?? A chi mi devo rivolgere? Grazie mille per una vostra cortese risposta.
- nonno Alberto
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Re: Legge 104
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao, molto semplicemente,Domenico61 ha scritto: ↑gio set 15, 2022 12:57 pm Salve a tutti voi del forum Sono un ex Brig. dei CC destituito percepisco la P.P.O. adesso vorrei chiedervi se posso avere la Legge 104 e a chi chiederla il C.N.A Chieti non ne sa nulla e mi ha indirizzato all'INPS ma sembra che anche L'INPS non sa rispondermi (forse ho travato qualche dipendente INPS non molto indicato per questa mia richiesta) VOI del forum sapete qualcosa ?? A chi mi devo rivolgere? Grazie mille per una vostra cortese risposta.
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Domenico..... la 104/92 art. 3 comma 3 o comma 2 oppure 1,si differenzia per gravità della / delle patologie.
La prima cosa da fare è chiedere al medico di famiglia un certificato introduttivo con indicate tutte le patologie in essere.
Poi, copia del certificato va inoltrato all'inps che provvederà alla convocazione per essere sottoposto a visita medica collegiale,ove occorre portare in visione tutta la, documentazione medica.
L'insieme della e delle patologie andrà a connotare a quale tipologia di 104/ 92, art 3 comma............. si ha diritto.
È chiaro che il comma indicato produrrà benefici diversi.
Sarà bene affidarti ad un patronato.
Re: Legge 104
Messaggio da Domenico61 »
Grazie mille nonno Alberto
Leggendo bene i risultati della Commissione Medica Per L'accertamento DELL?HANDICAP dove dice giudizio conclusivo:
Portatore di handicap a sensi dell'articolo 1, Legge 5.2.1992, n.104 Revisione : NO spiegami un po' coso posso ottenere con questa legge . Io sinceramente lo facevo per mio figlio che è un CC e se poteva fare domanda di trasferimento in base alla legge 104 Grazie per le informazioni Aspetto
Leggendo bene i risultati della Commissione Medica Per L'accertamento DELL?HANDICAP dove dice giudizio conclusivo:
Portatore di handicap a sensi dell'articolo 1, Legge 5.2.1992, n.104 Revisione : NO spiegami un po' coso posso ottenere con questa legge . Io sinceramente lo facevo per mio figlio che è un CC e se poteva fare domanda di trasferimento in base alla legge 104 Grazie per le informazioni Aspetto
- nonno Alberto
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Re: Legge 104
Messaggio da nonno Alberto »
Domenico61 ha scritto: ↑ven set 16, 2022 8:19 pm Grazie mille nonno Alberto
Leggendo bene i risultati della Commissione Medica Per L'accertamento DELL?HANDICAP dove dice giudizio conclusivo:
Portatore di handicap a sensi dell'articolo 1, Legge 5.2.1992, n.104 Revisione : NO spiegami un po' coso posso ottenere con questa legge . Io sinceramente lo facevo per mio figlio che è un CC e se poteva fare domanda di trasferimento in base alla legge 104 Grazie per le informazioni Aspetto
Come saprai la 104/92 si distingue in
art. 3 comma 3
art. 3 comma 2
art.3 vomma 1
Per agevolare il figlio, per i permessi mensili ( 3) o poter chiedere un congedo biennale, occorre la presenza di una 104 /92 art. 3 comma 3.
Le altre in misura diversa danno vantaggi ai fini fiscali ecc. ecc..
Quindi, qual'e l'esatto articolo e comma che possiedi ?
Re: Legge 104
Messaggio da Domenico61 »
Carissimo nonno Alberto sei stato molto chiaro allora il mio grado di invalidità ce scritto:
"Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3,comma1, L 5.2.1992, n.104 questa e la dicitura scritta dall'INPS con giudizio conclusivo e poi dice che l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 tutto qua.
Può fare mio figlio una domanda di trasferimento motivata in base a questa tipo di 104 ?
Grazie per una risposta.
"Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3,comma1, L 5.2.1992, n.104 questa e la dicitura scritta dall'INPS con giudizio conclusivo e poi dice che l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 tutto qua.
Può fare mio figlio una domanda di trasferimento motivata in base a questa tipo di 104 ?
Grazie per una risposta.
- nonno Alberto
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Re: Legge 104
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao Domenico,Domenico61 ha scritto: ↑sab set 17, 2022 2:10 pm Carissimo nonno Alberto sei stato molto chiaro allora il mio grado di invalidità ce scritto:
"Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3,comma1, L 5.2.1992, n.104 questa e la dicitura scritta dall'INPS con giudizio conclusivo e poi dice che l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 tutto qua.
Può fare mio figlio una domanda di trasferimento motivata in base a questa tipo di 104 ?
Grazie per una risposta.
L'art 3 comma 1 non dà diritto per fruire ne dei 3 giorni mensili ne per il congedo biennale.
I benefici attuali sono agevolazioni nell’applicazione dell'IVA al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto ecc..
deduzione delle spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico (anche fisioterapisti), sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiamo a carico fiscalmente.
Sarà bene per ulteriori informazioni prendere contatti con un patronato.
Visto che fruisce di ppo, se vi sono le condizioni fai fomanda, di aggravamento.
- airone7388
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Re: Legge 104
Messaggio da airone7388 »
Buonasera caro Nonno Alberto, per l'esenzione del pagamento del bollo auto nel verbale di disabilità ci deve essere scritto l'interessato possiede i requisiti tra quelli dell'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 nr. 5. Questo quanto detto dal caf. Domanda: nel verbale del collega è esplicitamente indicato, ma in altri verbali ció non é indicato e quindi cosa vuol dire? Che implicitamente se ne ha diritto? Grazie.
- airone7388
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Re: Legge 104
Messaggio da airone7388 »
Qui una nota che spiega la vicenda agevolazioni: https://www.aism.it/verbali_di_invalidi ... ni_fiscali
- airone7388
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Re: Legge 104
Messaggio da airone7388 »
Questo quello che ho trovato spero sia utile a molti:
Nella normativa italiana sono previste alcune agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità o su quelli specificamente adattati alla guida.
Le agevolazioni consistono in IVA agevolata (4% anziché 22%), detrazione del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte sugli atti traslativi (imposte di trascrizione). Il legislatore ha fissato anche ulteriori requisiti sulla tipologia di veicoli ammessi e, per alcune agevolazioni, sulla cilindrata.
Tuttavia, tali agevolazioni non sono concesse alla generalità delle persone con disabilità, ma solo ad alcune “categorie” con l’obbligo aggiuntivo, in taluni casi, di adattamento obbligatorio del veicolo (adattamento al trasporto o adattamento dei dispositivi di guida secondo quanto prescritto in funzione dell’idoneità a condurre veicoli).
Per individuare il diritto alle agevolazioni e le condizioni per accedervi (adattamento obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso rifermento alle fattispecie previste (in fasi successive) dal legislatore.
Solo di recente i verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni. Vediamole.
“ridotte o impedite capacità motorie”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
“affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
“affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Se invece si riscontra la dizione “L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” – significa che la Commissione non ha rilevato nessuna delle condizioni elencate sopra (il che impedisce l’accesso ai relativi benefici fiscali e relativi al “contrassegno disabili”).
Nei verbali più datati è più complesso individuare con certezza il diritto alle agevolazioni fiscali, non essendo sempre precise le indicazioni e le definizioni adottate, o addirittura essendo del tutto assenti.
IL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
L’articolo 381 vigente del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevede che, per il rilascio del contrassegno, l’interessato “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”.
Il Regolamento impone, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.
Per evitare la conseguente “doppia visita” (commissione di invalidità e medicina legale), dal 2012 è una specifica normativa ha attribuito alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o dell’handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitarie previste dal Regolamento del Codice della Strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)”.
Buona serata a tutti.
Nella normativa italiana sono previste alcune agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità o su quelli specificamente adattati alla guida.
Le agevolazioni consistono in IVA agevolata (4% anziché 22%), detrazione del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte sugli atti traslativi (imposte di trascrizione). Il legislatore ha fissato anche ulteriori requisiti sulla tipologia di veicoli ammessi e, per alcune agevolazioni, sulla cilindrata.
Tuttavia, tali agevolazioni non sono concesse alla generalità delle persone con disabilità, ma solo ad alcune “categorie” con l’obbligo aggiuntivo, in taluni casi, di adattamento obbligatorio del veicolo (adattamento al trasporto o adattamento dei dispositivi di guida secondo quanto prescritto in funzione dell’idoneità a condurre veicoli).
Per individuare il diritto alle agevolazioni e le condizioni per accedervi (adattamento obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso rifermento alle fattispecie previste (in fasi successive) dal legislatore.
Solo di recente i verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni. Vediamole.
“ridotte o impedite capacità motorie”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
“affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
“affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Se invece si riscontra la dizione “L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” – significa che la Commissione non ha rilevato nessuna delle condizioni elencate sopra (il che impedisce l’accesso ai relativi benefici fiscali e relativi al “contrassegno disabili”).
Nei verbali più datati è più complesso individuare con certezza il diritto alle agevolazioni fiscali, non essendo sempre precise le indicazioni e le definizioni adottate, o addirittura essendo del tutto assenti.
IL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
L’articolo 381 vigente del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevede che, per il rilascio del contrassegno, l’interessato “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”.
Il Regolamento impone, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.
Per evitare la conseguente “doppia visita” (commissione di invalidità e medicina legale), dal 2012 è una specifica normativa ha attribuito alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o dell’handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitarie previste dal Regolamento del Codice della Strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)”.
Buona serata a tutti.
Re: Legge 104
Messaggio da Domenico61 »
Salve a tutti voi del forum un grazie a nonno Alberto, comunque come dice il collega effettivamente vi è scritto Giudizio conclusivo: Art 3,comma 1, L 5.2.192, n.104 , poi ce scritto L'Interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'articolo 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 Grazie a tutti.
Re: Legge 104
per notizia se può interessare,
Agevolazioni della legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale: quali sono e come richiederle.
In Italia ci sono alcuni benefici e sgravi fiscali previsti dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale.
Le scale risultano tra le principali barriere architettoniche domestiche impendendo, come fanno, a chi ha una mobilità ridotta (disabili, anziani, eccetera) di raggiungere la propria abitazione ai piani alti di un condominio o spostarsi tra ambienti domestici posizionati a livelli diversi e, soprattutto, di farlo in totale autonomia e sicurezza. Servoscale e montascale possono essere ottime soluzioni in tal senso per migliorare la quotidianità della persona in sedia a rotelle o che utilizza altri ausili per la deambulazione, ragione per cui in Italia ci sono alcuni benefici e sgravi fiscali previsti dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale: scopriamo quali sono e come richiederli.
IVA al 4% e riduzioni IRPEF fino al 50%: cosa prevede la legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale.
Sul montascale per disabili è prevista innanzitutto un’IVA ridotta al 4% (e non al 10% o al 22%). Tale riduzione vale per tutti i modelli di montascale e servoscale: a poltroncina, a pedana, con piattaforma elevatrice, per esterno, per scale curve, eccetera. La ratio dell’agevolazione, che si applica non a caso anche a dispositivi e ausili di altro genere, è infatti favorire l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità rendendo economicamente più accessibili una serie di soluzioni che li aiutino nella quotidianità a mantenere una vita attiva e una buona socialità. L’IVA al 4% sui montascale è applicata direttamente al momento dell’acquisto, senza necessità di presentare alcuna certificazione medica.
Un’altra importante agevolazione previsa dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale è la detrazione IRPEF del 19%. Ne possono godere sia direttamente il disabile e sia i familiari che lo hanno a carico e che abbiano acquistato e fatto installare in casa questo genere di dispositivi. In questo caso è necessario presentare, oltre a quella fiscale, anche un’apposita certificazione medica (redatta dal medico curante) che attesti le disabilità motorie della persona e la necessità di un ausilio per le scale.
Il Bonus Ristrutturazioni prevede una più generale detrazione del 50% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 96mila euro) per migliorie all’edificio in cui rientra anche l’installazione di montascale e servoscale, a dimostrazione dell’importanza che ha assunto ormai l’abbattimento delle barriere architettoniche domestiche.
Quando si contatta la ditta per ricevere un preventivo personalizzato per l’installazione di un servoscale o montascale per disabili è importante comunicare che si è titolari di legge 104 affinché sul prezzo finale vengano applicate le detrazioni e agevolazioni previste.
Quando con la legge 104 l’installazione di montascale e servoscale è gratuita.
Ci sono, infine, casi in cui con la legge 104 l’installazione di montascale e servoscale è gratuita. In questi casi ci si deve rivolgere all’ASL competente che, dopo aver valutato la situazione medica e che l’installazione di questo tipo di dispositivi sia effettivamente l’unico modo per eliminare le barriere architettoniche dell’edificio e permettere alla persona con mobilità ridotta di accedere alla propria abitazione, procederà all’installazione gratuita del montascale per disabile. Il dispositivo risulterà tecnicamente in comodato d’uso: vuol dire che nel momento in cui il richiedente smetterà, per qualsiasi ragione, di farne uso il montascale o servoscale verrà disinstallato e tornerà a essere a disposizione dell’ASL che potrà riassegnarlo.
Agevolazioni della legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale: quali sono e come richiederle.
In Italia ci sono alcuni benefici e sgravi fiscali previsti dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale.
Le scale risultano tra le principali barriere architettoniche domestiche impendendo, come fanno, a chi ha una mobilità ridotta (disabili, anziani, eccetera) di raggiungere la propria abitazione ai piani alti di un condominio o spostarsi tra ambienti domestici posizionati a livelli diversi e, soprattutto, di farlo in totale autonomia e sicurezza. Servoscale e montascale possono essere ottime soluzioni in tal senso per migliorare la quotidianità della persona in sedia a rotelle o che utilizza altri ausili per la deambulazione, ragione per cui in Italia ci sono alcuni benefici e sgravi fiscali previsti dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale: scopriamo quali sono e come richiederli.
IVA al 4% e riduzioni IRPEF fino al 50%: cosa prevede la legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale.
Sul montascale per disabili è prevista innanzitutto un’IVA ridotta al 4% (e non al 10% o al 22%). Tale riduzione vale per tutti i modelli di montascale e servoscale: a poltroncina, a pedana, con piattaforma elevatrice, per esterno, per scale curve, eccetera. La ratio dell’agevolazione, che si applica non a caso anche a dispositivi e ausili di altro genere, è infatti favorire l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità rendendo economicamente più accessibili una serie di soluzioni che li aiutino nella quotidianità a mantenere una vita attiva e una buona socialità. L’IVA al 4% sui montascale è applicata direttamente al momento dell’acquisto, senza necessità di presentare alcuna certificazione medica.
Un’altra importante agevolazione previsa dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale è la detrazione IRPEF del 19%. Ne possono godere sia direttamente il disabile e sia i familiari che lo hanno a carico e che abbiano acquistato e fatto installare in casa questo genere di dispositivi. In questo caso è necessario presentare, oltre a quella fiscale, anche un’apposita certificazione medica (redatta dal medico curante) che attesti le disabilità motorie della persona e la necessità di un ausilio per le scale.
Il Bonus Ristrutturazioni prevede una più generale detrazione del 50% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 96mila euro) per migliorie all’edificio in cui rientra anche l’installazione di montascale e servoscale, a dimostrazione dell’importanza che ha assunto ormai l’abbattimento delle barriere architettoniche domestiche.
Quando si contatta la ditta per ricevere un preventivo personalizzato per l’installazione di un servoscale o montascale per disabili è importante comunicare che si è titolari di legge 104 affinché sul prezzo finale vengano applicate le detrazioni e agevolazioni previste.
Quando con la legge 104 l’installazione di montascale e servoscale è gratuita.
Ci sono, infine, casi in cui con la legge 104 l’installazione di montascale e servoscale è gratuita. In questi casi ci si deve rivolgere all’ASL competente che, dopo aver valutato la situazione medica e che l’installazione di questo tipo di dispositivi sia effettivamente l’unico modo per eliminare le barriere architettoniche dell’edificio e permettere alla persona con mobilità ridotta di accedere alla propria abitazione, procederà all’installazione gratuita del montascale per disabile. Il dispositivo risulterà tecnicamente in comodato d’uso: vuol dire che nel momento in cui il richiedente smetterà, per qualsiasi ragione, di farne uso il montascale o servoscale verrà disinstallato e tornerà a essere a disposizione dell’ASL che potrà riassegnarlo.
- bancario73
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- Iscritto il: lun set 30, 2013 12:25 pm
Re: Legge 104
Messaggio da bancario73 »
Salve,Domenico61 ha scritto: ↑gio set 15, 2022 12:57 pm Salve a tutti voi del forum Sono un ex Brig. dei CC destituito percepisco la P.P.O. adesso vorrei chiedervi se posso avere la Legge 104 e a chi chiederla il C.N.A Chieti non ne sa nulla e mi ha indirizzato all'INPS ma sembra che anche L'INPS non sa rispondermi (forse ho travato qualche dipendente INPS non molto indicato per questa mia richiesta) VOI del forum sapete qualcosa ?? A chi mi devo rivolgere? Grazie mille per una vostra cortese risposta.
il primo passo da fare è quello di recarti dal tuo medico curante e far inviare all'INPS il certificato medico introduttivo contenente tutte le patologie cui sei affetto, facendogli indicare di essere sottoposto a visita medica per l'invalidità civile e per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge 104/92. Una volta completata la richiesta, il medico di consegnerà la ricevuta di avvenuta trasmissione e ti chiederà il pagamento di 60 euro.
Una volta inviato, potresti in autonomia dal sito INPS fare la domanda nelle sezione Domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, in alternativa, se non ha dimestichezza, potrai recarti ad un patronato con la ricevuta che ti ha rilasciato il medico e saranno loro a completare la richiesta.
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