Art 54 legge 1092/73
Re: Art 54 legge 1092/73
Nonostante i precedenti favorevoli ai colleghi, l'INPS ci prova a far risparmiare citando la Circolare n. 68 del 2022.
La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 145 in rif. alla CdC Sicilia n. 243/2021, accoglie l’Appello del ricorrente e riconosce allo stesso il diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota della sua pensione calcolata con il sistema retributivo ai fini della valutazione del servizio maturato al 31/12/1995, giusta i principi fissati dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle sezioni riunite di questa Corte, con conseguente rideterminazione del suo trattamento pensionistico ad opera dell’I.N.P.S.; riconosce, altresì, il diritto del predetto appellante al pagamento degli arretrati, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima calcolata secondo gli indici I.S.T.A.T.;
Ricorrente arruolato nel Corpo dei VV.FF. in data 05.12.1991, quindi, con - 15 anni al 1995.
N.B.: il giudice di primo grado, rigettava il ricorso ancor prima della sentenza n.12/2021/QM delle SS.RR.. ,
In appello l’INPS nella memoria di costituzione depositata in data 12/7/2022, chiedeva:
- “accogliere solo parzialmente l’appello, affermando il principio di diritto medio tempore enucleato dalle SSRR di Codesta Corte con la sentenza n. 12/2021”;
- “ritenere di non potere accogliere la domanda spiegata in primo grado che sarà rimessa all’attività amministrativa dell’Inps in applicazione della circolare 68/22 subordinatamente all’accertamento di merito relativo alla mansione svolta dalla Sig. omissis” in quanto l’articolo 54 ....... poteva essere applicato solo “al personale operativo, in adesione all’art. 61” del citato testo normativo.
In DIRITTO il giudice “bacchetta” l’Inps e precisa:
1) - Orbene, in disparte la circostanza che l’articolo 61, comma 3, del d.P.R. n. 1092 del 1973 estende a tutto il personale della “carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, oltre che ai capi reparto e capi squadra, le disposizioni normative stabilite per i militari e, dunque, anche l’articolo 54, con la conseguenza che la distinzione operata dall’I.N.P.S. nella circolare n. 68 del 2022 non ha fondamento, è necessario soffermarsi sul fatto che l’appellante, come risulta dagli atti di causa (in particolare dallo stesso provvedimento di conferimento della pensione emesso dall’I.N.P.S.), aveva la qualifica di “capo squadra esperto”, con la conseguenza che non appaiono comprensibili le conclusioni contenute nella memoria di costituzione dell’ente previdenziale.
2) - Del resto, il suddetto istituto aveva tutto il tempo per porre in essere eventuali approfondimenti, piuttosto che chiedere una inammissibile pronuncia astratta su una questione di diritto, condizionata ad una futura verifica amministrativa.
La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 145 in rif. alla CdC Sicilia n. 243/2021, accoglie l’Appello del ricorrente e riconosce allo stesso il diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota della sua pensione calcolata con il sistema retributivo ai fini della valutazione del servizio maturato al 31/12/1995, giusta i principi fissati dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle sezioni riunite di questa Corte, con conseguente rideterminazione del suo trattamento pensionistico ad opera dell’I.N.P.S.; riconosce, altresì, il diritto del predetto appellante al pagamento degli arretrati, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima calcolata secondo gli indici I.S.T.A.T.;
Ricorrente arruolato nel Corpo dei VV.FF. in data 05.12.1991, quindi, con - 15 anni al 1995.
N.B.: il giudice di primo grado, rigettava il ricorso ancor prima della sentenza n.12/2021/QM delle SS.RR.. ,
In appello l’INPS nella memoria di costituzione depositata in data 12/7/2022, chiedeva:
- “accogliere solo parzialmente l’appello, affermando il principio di diritto medio tempore enucleato dalle SSRR di Codesta Corte con la sentenza n. 12/2021”;
- “ritenere di non potere accogliere la domanda spiegata in primo grado che sarà rimessa all’attività amministrativa dell’Inps in applicazione della circolare 68/22 subordinatamente all’accertamento di merito relativo alla mansione svolta dalla Sig. omissis” in quanto l’articolo 54 ....... poteva essere applicato solo “al personale operativo, in adesione all’art. 61” del citato testo normativo.
In DIRITTO il giudice “bacchetta” l’Inps e precisa:
1) - Orbene, in disparte la circostanza che l’articolo 61, comma 3, del d.P.R. n. 1092 del 1973 estende a tutto il personale della “carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, oltre che ai capi reparto e capi squadra, le disposizioni normative stabilite per i militari e, dunque, anche l’articolo 54, con la conseguenza che la distinzione operata dall’I.N.P.S. nella circolare n. 68 del 2022 non ha fondamento, è necessario soffermarsi sul fatto che l’appellante, come risulta dagli atti di causa (in particolare dallo stesso provvedimento di conferimento della pensione emesso dall’I.N.P.S.), aveva la qualifica di “capo squadra esperto”, con la conseguenza che non appaiono comprensibili le conclusioni contenute nella memoria di costituzione dell’ente previdenziale.
2) - Del resto, il suddetto istituto aveva tutto il tempo per porre in essere eventuali approfondimenti, piuttosto che chiedere una inammissibile pronuncia astratta su una questione di diritto, condizionata ad una futura verifica amministrativa.
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da roberto.vernaci »
Personalmente interessato, sono ancora in attesa di sapere se la mia situazione sia risolvibile, ritengo che la circolare 68, oltre ad essere discriminatoria verso coloro che hanno fatto ricorso e coloro che non lo hanno fatto, non rispetti il principio della gerarchia delle fonti di diritto.
Questa circolare è stata fatta malissimo e questa sentenza ne è una conferma.
Questa circolare è stata fatta malissimo e questa sentenza ne è una conferma.
Re: Art 54 legge 1092/73
La CdC Sezione 2^ d'Appello con la n. 72 in Rif. alla CdC Calabria n. 175/2020 rigetta l'appello proposto dall'INPS su ex dipendente del Ministero dell’Interno quale vigile del fuoco.
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Re: Art 54 legge 1092/73
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 132/2024 in Rif. CdC Calabria n. 19/2021, RIGETTA l’appello dell’INPS confermando la sentenza appellata. In 1° grado aveva presentato ricorso l’ex appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell’Interno, collocato in quiescenza dall’8 marzo 2019 - qualifica di capo squadra esperto - con un’anzianità utile + 15 al 31 dicembre 1995 e che veniva accolto con l’aliquota annua del 2,44% in luogo di quella del 35% ex art. 44, comma 1, del medesimo d.P.R. n.1092/1973. Nell’appello si citano leggi e relativi articoli abrogati e non.
Il Giudice d’appello in detta sentenza precisa:
…… l’appellato è cessato nel marzo 2019 con qualifica di capo squadra esperto, ne consegue l’applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni contenute nel Capo II (“Personale militare”) del Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”), del d.P.R. n. 1092/1973 in cui è collocato l’art.54 che stabilisce la misura dell’aliquota pensionistica applicabile ai militari, oggetto poi delle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite intervenute nel 2021 (n.1 e n.12/QM).
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 174/2024 (Rif. sentenza CdC per l’Umbria n. 39/2022 che respingeva il ricorso in 1° grado in quanto il ricorrente non avrebbe assolto l’onere di provare in giudizio l’appartenenza, fin dall’assunzione, al personale di una delle carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco espressamente richiamate nello stesso art. 61 cit.,), dichiara la cessazione della materia del contendere per l’appellante, già appartenente al ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di “Vigile del Fuoco Coordinatore con scatto convenzionale”, + 15 anni al 31/12/1995 e collocato in pensione a domanda a decorrere dal 1° gennaio 2021, poiché la Direzione Provinciale di Perugia dell’I.N.P.S. ha rideterminato la pensione diretta ordinaria di anzianità dell’interessato applicando in suo favore l’aliquota di rendimento del 2,445% a decorrere dal 1° gennaio 2021, in conformità alla circolare I.N.P.S. n. 68/2022 del 14 giugno 2022
N.B.: per entrambe le sentenze d’Appello che allego, consiglio come sempre di leggerle direttamente.
Il Giudice d’appello in detta sentenza precisa:
…… l’appellato è cessato nel marzo 2019 con qualifica di capo squadra esperto, ne consegue l’applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni contenute nel Capo II (“Personale militare”) del Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”), del d.P.R. n. 1092/1973 in cui è collocato l’art.54 che stabilisce la misura dell’aliquota pensionistica applicabile ai militari, oggetto poi delle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite intervenute nel 2021 (n.1 e n.12/QM).
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 174/2024 (Rif. sentenza CdC per l’Umbria n. 39/2022 che respingeva il ricorso in 1° grado in quanto il ricorrente non avrebbe assolto l’onere di provare in giudizio l’appartenenza, fin dall’assunzione, al personale di una delle carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco espressamente richiamate nello stesso art. 61 cit.,), dichiara la cessazione della materia del contendere per l’appellante, già appartenente al ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di “Vigile del Fuoco Coordinatore con scatto convenzionale”, + 15 anni al 31/12/1995 e collocato in pensione a domanda a decorrere dal 1° gennaio 2021, poiché la Direzione Provinciale di Perugia dell’I.N.P.S. ha rideterminato la pensione diretta ordinaria di anzianità dell’interessato applicando in suo favore l’aliquota di rendimento del 2,445% a decorrere dal 1° gennaio 2021, in conformità alla circolare I.N.P.S. n. 68/2022 del 14 giugno 2022
N.B.: per entrambe le sentenze d’Appello che allego, consiglio come sempre di leggerle direttamente.
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da roberto.vernaci »
Aggiornamento che mi riguarda.
In data 19/09 la Prima Sezione della Corte di Appello della Corte dei Conti, ha esaminato il mio appello alla sentenza che nel 2022 mi aveva escluso dall'applicazione dell'art. 54 a causa della decisione del giudice della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna.
Finalmente mi verrà riconosciuto quanto mi spetta.
L'amarezza resta... non mi verranno rimborsate le spese legali che ho sostenuto. Piuttosto mi spiace molto per chi, avendo tardato a fare appello, si è ritrovato con la sentenza in giudicato e resterà escluso dal beneficio che, pur modesto, avrebbe potuto avere.
Grazie a tutti per l'attenzione.
In data 19/09 la Prima Sezione della Corte di Appello della Corte dei Conti, ha esaminato il mio appello alla sentenza che nel 2022 mi aveva escluso dall'applicazione dell'art. 54 a causa della decisione del giudice della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna.
Finalmente mi verrà riconosciuto quanto mi spetta.
L'amarezza resta... non mi verranno rimborsate le spese legali che ho sostenuto. Piuttosto mi spiace molto per chi, avendo tardato a fare appello, si è ritrovato con la sentenza in giudicato e resterà escluso dal beneficio che, pur modesto, avrebbe potuto avere.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Re: Art 54 legge 1092/73
Complimentiroberto.vernaci ha scritto: ↑mer ott 16, 2024 5:25 pm Aggiornamento che mi riguarda.
In data 19/09 la Prima Sezione della Corte di Appello della Corte dei Conti, ha esaminato il mio appello alla sentenza che nel 2022 mi aveva escluso dall'applicazione dell'art. 54 a causa della decisione del giudice della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna.
Finalmente mi verrà riconosciuto quanto mi spetta.
L'amarezza resta... non mi verranno rimborsate le spese legali che ho sostenuto. Piuttosto mi spiace molto per chi, avendo tardato a fare appello, si è ritrovato con la sentenza in giudicato e resterà escluso dal beneficio che, pur modesto, avrebbe potuto avere.
Grazie a tutti per l'attenzione.


Ma sai, siamo in un modo in cui la legge NON è uguale per tutti. I primi che hanno ricorso e hanno trovato i giudici "onesti", hanno avuto l'art. 54 pieno e anche l'art. 3 se riformati, con sentenze passate in giudicato. Poi c'è chi non ha avuto nulla. E ancora, chi ha preso il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. W l'Italia!
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da roberto.vernaci »
Infatti...quando si avviano certe cose è un terno al lotto.
Noi eravamo in 3 ad aver avviato la pratica nel 2021. Uno ha avuto subito accolto il ricorso mentre io e un altro collega, ci siamo ritrovati in questa situazione.
Spero soltanto che gli arretrati mi consentano di rientrare un pochino delle spese sostenute...
Noi eravamo in 3 ad aver avviato la pratica nel 2021. Uno ha avuto subito accolto il ricorso mentre io e un altro collega, ci siamo ritrovati in questa situazione.
Spero soltanto che gli arretrati mi consentano di rientrare un pochino delle spese sostenute...
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da roberto.vernaci »
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha esperienza in merito: avendo avuto sentenza di appello positiva da parte della Corte dei Conti, quali possono essere tempi congrui di applicazione di quanto stabilito dalla Corte stessa?
Nonostante siano passati più di 3 mesi, non ho ancora avuto alcun riscontro e non so se interpellare o meno il mio avvocato per un eventuale sollecito...
Grazie ai lettori per l'attenzione.
Nonostante siano passati più di 3 mesi, non ho ancora avuto alcun riscontro e non so se interpellare o meno il mio avvocato per un eventuale sollecito...
Grazie ai lettori per l'attenzione.
Re: Art 54 legge 1092/73
INPS deve ottemperare alle sentenze entro 120 gg da quando la sentenza gli è stata notificata.roberto.vernaci ha scritto: ↑sab gen 11, 2025 5:36 pm Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha esperienza in merito: avendo avuto sentenza di appello positiva da parte della Corte dei Conti, quali possono essere tempi congrui di applicazione di quanto stabilito dalla Corte stessa?
Nonostante siano passati più di 3 mesi, non ho ancora avuto alcun riscontro e non so se interpellare o meno il mio avvocato per un eventuale sollecito...
Grazie ai lettori per l'attenzione.
In genere ci mettono qualche mese in più, ma pagano gli interessi.
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da roberto.vernaci »
Grazie davvero per la risposta.
Se la prendono comoda.
Attenderò fiducioso.
Se la prendono comoda.
Attenderò fiducioso.
Re: Art 54 legge 1092/73
Ciao!
Questo è niente, nel mio caso per un'adeguamento del contratto ho dovuto attendere 29 mesi da quando il CNA aveva inviato telematicamente la documentazione, inoltre dopo vari solleciti.
Questo è niente, nel mio caso per un'adeguamento del contratto ho dovuto attendere 29 mesi da quando il CNA aveva inviato telematicamente la documentazione, inoltre dopo vari solleciti.
Re: Art 54 legge 1092/73
Le sentenze d'Appello sono immediatamente esecutive.
Hai già la sentenza in mano o altrimenti la scarichi dal portale della CdC.
Fai una PEC alla sede INPS di Roma e a quella Provinciale allegandola, anche se loro ne sono già in possesso, vedrai che in poco tempo avrai notizie positive e senza dover chiedere il sollecito da parte del legale, poi il come muoversi è individuale.
Hai già la sentenza in mano o altrimenti la scarichi dal portale della CdC.
Fai una PEC alla sede INPS di Roma e a quella Provinciale allegandola, anche se loro ne sono già in possesso, vedrai che in poco tempo avrai notizie positive e senza dover chiedere il sollecito da parte del legale, poi il come muoversi è individuale.
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da roberto.vernaci »
Molte grazie per le preziose risposte. La sentenza è già in mio possesso. Potrei, in effetti, inviare una pec all'INPS ma, visto che c'è in ballo anche la richiesta di rimborso di quanto ho dovuto pagare dopo la sentenza di rigetto del ricorso originario, preferisco evitare di fare troppa confusione e lasciar condurre il tutto a cura di un professionista.
In ogni caso, visto che ormai è passato abbastanza tempo, entro fine mese, vedo come muovermi.
Sempre tutti molto gentili.
Grazie ancora
In ogni caso, visto che ormai è passato abbastanza tempo, entro fine mese, vedo come muovermi.
Sempre tutti molto gentili.
Grazie ancora
Re: Art 54 legge 1092/73
CdC Sez. 2^ d'Appello n. 3/2025 resa pubblica in data 08/01/2025 con Rif. alla CdC Emilia Romagna n. 387/2021 rigetta l'appello proposto dall'INPS, dando ragione al già Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco in servizio dal 4 settembre 1979, collocato in congedo in data 30 settembre 2020, titolare di trattamento di quiescenza, calcolato secondo il sistema misto, sulla base del servizio utile di 16 anni e 6 mesi al 31 dicembre 1995 e un’aliquota contributiva computata sulla base della percentuale del 35%, stabilita dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, concernente il personale civile.
Il Giudice d'Appello precisa:
1) - Priva di fondamento è la tesi proposta dall’Ente previdenziale secondo la quale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco si applicherebbe solo il terzo comma dell’art. 52 del d.p.r. n. 1092 poiché, tenuto conto della formulazione letterale dell’art. 61, co. 3, e del fatto che le due parti della disposizione sono nettamente separate (dal segno “;”), appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia esteso l’intero capo II del Titolo III ad alcune categorie di vigili del fuoco. In conclusione, “si deve ritenere che nonostante la natura civile del Corpo, in favore dei soggetti che hanno iniziato la loro attività con inquadramento nelle ex carriere dei capi squadra e dei capi reparto, confluiti nel nuovo ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, la determinazione del trattamento pensionistico deve avvenire con le regole applicabili per il personale militare, così come stabilite nel Capo II, del Titolo III, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al rinvio contenuto nel citato art. 61 del decreto legislativo n.1092” (così testualmente, Corte conti, Sez. II, 27 gennaio 2023, n. 13).
2) - Alla luce di quanto sopra esposto, l’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 può quindi trovare applicazione nei confronti dell’odierno appellato, quale ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti di quanto affermato con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 dalle Sezioni riunite di questa Corte per cui la “quota retributiva” della pensione, da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento.
3) - Va conseguentemente confermata la sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto dell’appellato alla riliquidazione della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del predetto coefficiente annuo del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il Giudice d'Appello precisa:
1) - Priva di fondamento è la tesi proposta dall’Ente previdenziale secondo la quale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco si applicherebbe solo il terzo comma dell’art. 52 del d.p.r. n. 1092 poiché, tenuto conto della formulazione letterale dell’art. 61, co. 3, e del fatto che le due parti della disposizione sono nettamente separate (dal segno “;”), appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia esteso l’intero capo II del Titolo III ad alcune categorie di vigili del fuoco. In conclusione, “si deve ritenere che nonostante la natura civile del Corpo, in favore dei soggetti che hanno iniziato la loro attività con inquadramento nelle ex carriere dei capi squadra e dei capi reparto, confluiti nel nuovo ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, la determinazione del trattamento pensionistico deve avvenire con le regole applicabili per il personale militare, così come stabilite nel Capo II, del Titolo III, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al rinvio contenuto nel citato art. 61 del decreto legislativo n.1092” (così testualmente, Corte conti, Sez. II, 27 gennaio 2023, n. 13).
2) - Alla luce di quanto sopra esposto, l’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 può quindi trovare applicazione nei confronti dell’odierno appellato, quale ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti di quanto affermato con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 dalle Sezioni riunite di questa Corte per cui la “quota retributiva” della pensione, da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento.
3) - Va conseguentemente confermata la sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto dell’appellato alla riliquidazione della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del predetto coefficiente annuo del 2,44 per cento per ogni anno utile.
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