Recentissima conferma della correttezza di togliere la pensione retroattivamente ai riformati che successivamente vengono rimossi dal grado.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
22/01/2024 n. 8/2024
Svolgimento del processo
Omissis, ex sottufficiale della Guardia di finanza, collocato dapprima in congedo per infermità dal 2.11.2017 e, poi, per perdita del grado per rimozione, con decorrenza dalla medesima data - a seguito di condanna definitiva per il reato di tentata concussione, all’esito del correlato procedimento disciplinare, culminato con il verdetto della commissione del 9.11.2017 e con il provvedimento di destituzione del 6.12.2017 - impugna la sentenza di rigetto del ricorso da costui proposto, teso all’accertamento del proprio diritto a pensione.
All’uopo, reitera sotto forma di motivi di gravame, le doglianze rimaste disattese in prime cure, osservando che, alla data di maturazione dei requisiti di legge per l’ottenimento del trattamento previdenziale (il 2.11.2017), egli era ancora in servizio, essendo stato proprio allora collocato in congedo assoluto per infermità, all’esito della visita medica effettuata presso la competente commissione medica ospedaliera.
Contesta, pertanto, l’appellante la divisata retroattività al 2.11.2017 del provvedimento sanzionatorio di destituzione, nonostante la sua successiva assunzione formale (il 6.12.2017), tale da impedire la maturazione dei predetti requisiti anagrafici (57 anni e 7 mesi) e contributivi (35 anni di servizio), in quanto l’ultimo giorno utile di servizio per il computo era da considerarsi, a parere dell’amministrazione, quello immediatamente precedente (1.11.2017).
Conclude, pertanto, lo Omissis, per la riforma della decisione impugnata, siccome errata per incorretta applicazione della legge – in particolare, degli artt. 2, 3 e 7, l. n. 241/90, nonchè degli artt. 923 d.lgs. n. 66/2010 e 204 d.p.r. n. 1092/73 - con il conseguente riconoscimento del domandato diritto a pensione, oltre accessori di legge, spese, diritti e onorari.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
L’art. 923, d.lgs. n.66/2010 - recante, com’è noto, il codice dell’ordinamento miliare (c.o.m.), cui sono soggetti anche gli appartenenti alla Guardia di finanza – nel testo ratione temporis vigente, dopo
aver elencato, al primo comma, le cause di cessazione dall’impiego [tra cui, rispettivamente, alle lett. b) e i), l’infermità e la perdita del grado], stabilisce, all’ultimo comma, che <<Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.>>.
Tale disposizione va, peraltro, completata con quella dettata dall’art. 867, commi 5 e 6, c.o.m., alla cui stregua la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuri
dici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, mentre, in tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del provvedimento sanzionatorio.
Il quadro normativo innanzi richiamato conduce a ritenere senz’altro: a) prevalente la causa di cessazione dal servizio derivante da provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità, sebbene posteriore a quest’ultima; b) retroattivo l’effetto risolutivo del rapporto d’impiego, al momento dell’instaurazione del procedimento.
Tali leggi riguardano esclusivamente i militari riformati: la Guardia di Finanza (nello specifico la legge n.833/1961) , l’Arma dei Carabinieri e le altre Forze Armate (nello specifico l’articolo 923 del decreto legislativo n. 66/2010) e non anche la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria.
Una legge che disciplini specificatamente la Guardia di Finanza o l’Arma dei Carabinieri non può ovviamente essere applicata alla Polizia di Stato o alla Polizia Penitenziaria.
Allo stesso modo, una normativa che disciplini la Polizia di Stato, ad esempio il D.P.R. 24/04/1982 n.332 recante l’ “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” che è il Regolamento della Polizia di Stato, non può essere applicata (non è lecito) ai Carabinieri o ai Finanzieri.
Senza che esageri, questo lo capirebbe certamente anche un bambino che frequenta le scuole elementari.
A riguardo, la giurisprudenza della Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti di cui riporto lo stralcio allegando contestualmente il relativo file PDF (Sentenza 379/2018 della Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti) è chiarissima con condanna anche alle spese:
“(…) D I R I T T O
L’appello è fondato e va, conseguentemente, accolto.
Infatti, il primo giudice ha respinto il ricorso dell’appellante, giustificando
l’applicazione retroattiva, gli effetti pensionistici, del provvedimento di
destituzione cui quest’ultimo è stato destinatario, facendo applicazione, in via
analogica, di specifiche norme valevoli per gli appartenenti a Corpi
giuridicamente qualificabili come militari (in particolare, dell’articolo 26 della
legge n. 833/1961, riguardante gli appartenenti al Corpo della Guardia di
Finanza e l’articolo 37 della legge n. 599/1954, ora articolo 923, comma V, del
decreto legislativo n. 66/2010, riguardante gli appartenenti all’Arma dei
Carabinieri ed alle altre Forze armate).
Ora, tali previsioni sono proprie ed esclusive di Corpi militari e non possono
applicarsi analogicamente ad appartenenti alla polizia di Stato che, come
noto, con la legge n. 121/1981 è stata demilitarizzata (si veda l’articolo 3 di
tale legge che qualifica come “civile” l’amministrazione della pubblica
sicurezza, seppure con ordinamento speciale). Occorre segnalare, in
proposito, come il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 1279/2017 ha
evidenziato come, anche nell’ambito della stessa categoria dei Corpi militari,
la specifica disciplina riguardante uno degli stessi non può essere
automaticamente estesa ad altro.
D’altra parte, nell’ordinamento della polizia di Stato, manca una previsione
che contempli la caducazione del trattamento pensionistico degli appartenenti
alla stessa per effetto di una sanzione disciplinare, inflitta successivamente
alla cessazione dal servizio.
Inoltre, sempre con riguardo agli appartenenti alla polizia di Stato, l’articolo 8,
comma II, del d.p.r. n. 737/1981, rinvia alla legislazione statale in materia
pensionistica, cioè a quella valevole per i dipendenti civili e militari dello Stato.
Pertanto, al caso in esame, è pienamente applicabile l’articolo 191 del d.p.r.
n. 1092/1973 che fa decorrere la pensione dalla data della cessazione dal
servizio del dipendente pubblico, stabilita nel relativo provvedimento. Nel
caso di specie, tale decorrenza è stata stabilita, con provvedimento dell’Inps
del 28 maggio 2013, dalla data del 2 dicembre 2012. Tale provvedimento è
stato, per quanto detto, poi, illegittimamente revocato dall’Inps con
provvedimento del 25 luglio 2016.
Pertanto, l’appello va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto
dell’appellante a percepire il trattamento pensionistico spettante a decorrere
dal 2 dicembre 2012, con il ripristino dell’erogazione dei ratei di pensione e la
restituzione di quelli recuperati. Sulle somme dovute dall’amministrazione
spettano, ai sensi dell’articolo 429, comma III, del cpc e sulla scorta della
consolidata giurisprudenza contabile (si vedano ad es. le sentenze nn. 357
del 2017 della I sezione giurisdizionale centrale e 151/2018 della II sezione
giurisdizionale centrale) all’appellante gli interessi nella misura legale, nonché
- ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l’importo
differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all’ammontare degli interessi
stessi - la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dalla scadenza dei
singoli ratei pensionistici non corrisposti fino all’effettivo soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza, restano a carico dell’Inps e del
Ministero dell’Interno le spese di difesa sostenute dall’appellante che si
liquidano come in dispositivo.
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente
pronunciando,
- Accoglie l'appello del sig. C. V. avverso la sentenza indicata in epigrafe.
-Condanna l’Inps ed il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di
difesa in favore dell’appellante che si liquidano in euro 1000,00( mille/00) a
carico dell’Inps ed in euro 500,00( cinquecento/00) a carico del Ministero
dell’Interno.
- Nulla per le spese di giudizio.
- Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2018. . (...)"
In caso contrario ovvero in caso di dolo (coscienza e volontà di porre in essere una determinata azione od omissione che sia in palese contrasto non solo con la legge ma anche con la specifica giurisprudenza di Appello della Corte dei Conti) il pensionato ex dipendente civile dovrebbe tutelare i propri diritti soggettivi gravemente lesi in ogni sede giudiziaria, sia contabile che penale, con costituzione di parte civile ai fini del risarcimento del danno ingiusto.
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