Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

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panorama
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da panorama »

Secondo me, quello che bisogna far valere, è la data di domanda di aggravamento o di domanda di riconoscimento cds, e non, come sostiene l'amministrazione, dalla data della CMO/CVCS.
A quanto ammontano i benefici nopn so dirti.


domenico69
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da domenico69 »

E come si fa a far valere la data della domanda?!
Tassativamente con un ricorso al TAR o alla Corte dei Conti, o c'è qualche altra strada più economica?
enea57
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da enea57 »

a seguito di istanza fatta al cna nel febbraio 2017 in relazione ai benefici di cui si parla e all'aumento dei parametri stipendiali per promozione al grado superiore brig capo+8
il tutto maturati al 31/12/2010 .
mi hanno pagato tutti gli arretrati a partire da maggio 2010 per gli scatti malattia fino al 31/01/2011e per i parametri stipendiali, arretrati solo il mese di gennaio 2011 ,dato che la promozione al grado superiore è avvenuta entro il 31/12/2010
dopo dal 1/02/2011 data che sono andato in pensione
mi è stata rideterminata tutta la pensione e il tfs , sono in attesa di arretrati da parte dell'inps.
al riguardo qualcuno mi sa dire se oltre alla rideterminazione della pensione e tfs
mi tocca anche la riliguidazione della Cassa sottufficiali?
grazie per una risposta
enea57
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da enea57 »

comunque il cna ha fatto partire i benefici degli scatti malattia ,dalla data dell aggravamento. nel mio caso Maggio 2010
però per me non si è espresso il c.v.c.s. in quando già la mia causa di servizio già era riconosciuta nel 1993 però era nella tabella B .
quindi a maggio aggravamento e tabella A categoria 8^ e relativi arretrati
enea57
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da enea57 »

spero di essere stato chiaro se ho creato un po' di confusione
scusatemi
saluti a tutti
panorama
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Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

Messaggio da panorama »

CdS Parere interlocutorio su aumento anzianità L. n. 539/1950 poi Art 1801 D.Lgs. n. 66/2010, C.O.M.

per notizia


1) - beneficio dell’aumento dell’anzianità di servizio per anni 1 previsto dalla legge n. 539/1950 a favore dei militari portatori di una patologia riconosciuta dipendente da servizio ed ascrivibile ad una categoria compresa tra la prime e l’ottava della tabella A soprarichiamata; disposizione che, peraltro, all’epoca dell’istanza era già stata trasfusa (con lieve modifica,) nell’art 1801 (recante la rubrica “Scatti per invalidità di servizio”) del D.Lgs. n. 66/2010, Codice dell’Ordinamento militare.

2) - periodo del cd. “blocco stipendiale”, introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.9, commi 1 e 21, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, era terminato al 1° gennaio 2015, tuttavia il militare ormai non era più in servizio (dal 31 dicembre 2012), mentre (in conformità alle indicazioni impartite dal Ministero stesso con la circolare 4 giugno 2015, 320815), il beneficio economico in questione, previsto dal D.Lgs. n. 66/2010, art. 1801 (sostanzialmente analogo a quello previgente, contemplato nella legge n. 539/1950), poteva essere concesso solo al personale in servizio effettivo al 1° gennaio 2015.

Il CdS conclude

3) - Peraltro, pur ritendo manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità come prospettato dal ricorrente, tuttavia la Sezione ritiene di sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale delle medesima disposizioni (sotto altro profilo), cioè l’art. 9, commi 1 e 21 del citato D.L. n. 78/2010, con riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 38 Cost.

4) - Pertanto la Sezione sospende l’adozione del parere definitivo sul ricorso straordinario all’esame e rimette, per l’effetto, gli atti alla Corte costituzionale per il vaglio dell’incidente di costituzionalità.

5) - Dispone che il presente parere sia notificato alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

---------------------------------

N.B.: allego la sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2024 depositata in data 19/12/2024 e Pubblicata in G. U. 27/12/2024 n. 52


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) - dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sollevate, in riferimento all’art. 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.
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Il Ministero della Difesa perde l'appello, sia per quanto riguarda il beneficio sia per la giurisdizione della CdC.

- appellata la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 259/2018 del 10/4/2018

- Scatti per invalidità per causa di servizio.

1) - rideterminazione del trattamento di pensione in godimento con l’inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

IN FATTO si legge:

2) - In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver affermato che la controversia apparteneva alla cognizione della Corte dei conti, in quando pur venendo in rilievo benefici stipendiali, erano state prospettate questioni afferenti al trattamento pensionistico, reputava non preclusiva la circostanza che, alla data del collocamento in quiescenza, non si era verificata la condizione per fruire dell’indicato beneficio, ossia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata al d.P.R. 915/1978.

IN DIRITTO si legge:

3) - Orbene, nella vicenda in esame è incontroverso che la cessazione dal servizio sia avvenuta prima della classificazione della malattia già da tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio.

4) - Ma ciò non è in alcun modo imputabile all’appellato, essendo espressione della fisiologica evoluzione dell’iter procedurale.

5) - Essa, peraltro, è in piena continuità con l’orientamento del giudice amministrativo che, chiamato a pronunciarsi sulla spettanza dei benefici stipendiali, ha affermato che non può essere legittimamente invocato a supporto del provvedimento di diniego dei benefici medesimi il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio.

6) - È stato, infatti ritenuta contraria al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost, come declinato dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241, un’interpretazione della norma che ancorasse alla data del processo verbale medico la decorrenza degli effetti patrimoniali, poiché rimetterebbe, in definitiva, alla mera volontà dell’amministrazione, cui compete l’istruzione della pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio, la fissazione di tale decorrenza (cfr. Cons. St. sent. 1881/2011.

7) - Infine, infondata è la doglianza concernente la mancata valorizzazione della portata ostativa, all’accoglimento della domanda, del c.d. blocco stipendiale di cui al d.l. 78/2010.

8) - Come correttamente rilevato dal primo giudice, la vicenda per cui v’è causa è estranea alle ordinarie dinamiche del trattamento economico di attività.
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Ricorso accolto al Tar Friuli Venezia Giulia di un collega CC., con riferimento alla data dell'accertamento presso la CMO dalla data del decreto con il quale veniva riconosciuto il diritto all’equo indennizzo.

- diniego dell'attribuzione degli arretrati e dei benefici stipendiali di cui agli artt. 1801 e 2159 del D.Lgs 66/2010

Il TAR scrive:

1) - Detta previsione è stata interpretata dalla più recente giurisprudenza (vd., per tutte, Cons. Stato, Sez. II, n. 6725 del 2019) nel senso di ritenere conforme al dettato normativo il possibile aggiornamento della misura dell’indennità ogni qual volta possa essere rivista l’ascrivibilità della patologia alle categorie comprese tra la I e la VI, ovvero tra la VII e l’VIII, essendo tuttavia pacifico che il beneficio in esame spetta sin “dal primo momento di avvenuto riconoscimento dell’infermità”, momento che necessariamente coincide con la data in cui si è compiuto l’accertamento da parte della Commissione Medica Ospedaliera (si veda, specie nelle premesse in fatto, T.A.R. Lazio, Roma, n. 4460 del 2011, nella parte in cui ha registrato la prassi di retrodatare la spettanza del beneficio economico, conformemente alle aspettative del ricorrente, osservata dall’Amministrazione in altra analoga occasione).

2) - Alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, la tesi esposta dalla difesa erariale, secondo cui il diritto al beneficio sorgerebbe soltanto a seguito dell’emissione del decreto ministeriale, in cui viene definitivamente stabilita la categoria di assegnazione dell’infermità, non può essere condivisa, dovendosi al contrario rilevare che la misura del suddetto beneficio va pur sempre considerata suscettibile di revisione, restandone tuttavia immutata la originaria titolarità.
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cosa sono?

- Scatti per invalidità di servizio ai sensi dell’articolo 1801, 1813 e 2159 D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 del Codice dell’Ordinamento Militare (ex artt.117-120) - (1,25% o 2,50%).
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Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

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ALLEGO:

1) - Il CdS rigetta l'Appello proposto da Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

2) - Il Tar Puglia sede di Lecce accoglie con prescrizione sulle somme in quanto il ricorrente si trova in congedo dal 20.5.1996;

3) – Tar Campania sede di Napoli -Ordinanza Collegiale- meglio qui sotto indicata:

- Si resta in attesa della decisione che la Corte Costituzionale assumerà sulla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Campania, con ordinanza n 5237/2021 del 26 luglio 2021 circa i benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 1801 e 2159 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Praticamente si chiedono chiarimenti.
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Re: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

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Fa seguito al post messo qui a pag. n. 2 da me il 24/01/2020 di cui alla sentenza del Tar. F.V.G.
------------------------------
Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tra l'altro si legge che il collega CC. non si è costituito in giudizio.

1) - negata l’attribuzione degli arretrati e dei benefici stipendiali di cui agli artt. 1801 e 2159 del d.lgs. n. 66 del 2001 correlati alla riconosciuta invalidità per causa di servizio, tra l'altro durante il periodo del cd. "Blocco stipendiale"

- in data 5 giugno 2012, il ricorrente CC. chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per una serie di patologie;

- In data 27 marzo 2013 la C.M.O. accertava l’infermità, individuandone la data di stabilizzazione nel 5 giugno 2012.

- il 26 febbraio 2014 il Comitato di verifica a sua volta deliberava la dipendenza da causa di servizio e l’Amministrazione si pronunciava in conformità, come da normativa, con decreto del 2 marzo 2015.

- in data 29 novembre 2015, il ricorrente con istanza chiedeva al CNA - Servizio trattamento economico dell’Arma, l’attribuzione dei benefici stipendiali previsti per gli invalidi per servizio. Il Ministero della Difesa riconosceva il beneficio solo dal 2 marzo 2015, data del decreto che aveva definito l’iter per la causa di servizio, individuando nello stesso il momento di cristallizzazione del diritto del dipendente.

- Da qui la richiesta al T.a.r. di anticipare la decorrenza del beneficio alla data di stabilizzazione della malattia (5 giugno 2012), ovvero, in denegata ipotesi, di accertamento della stessa da parte della C.m.o. (27 marzo 2013).

Il Tribunale adito, ha accolto parzialmente il ricorso del signor -OMISSIS-, individuando quale data corretta dalla quale computare la decorrenza del beneficio quella del 27 marzo 2013 (giorno della visita presso la C.M.O. e non il giorno della domanda)

- le amministrazioni .....hanno proposto in appello con un unico motivo. Senza nulla eccepire in ordine all’avvenuta individuazione quale termine di decorrenza del beneficio quello del primo accertamento da parte della C.m.o., lamentano esclusivamente la violazione dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, nonché dell’art. 1 del d.P.R. n. 122 del 2013: a loro avviso il primo giudice avrebbe infatti dovuto tenere conto della normativa sopravvenuta che, “congelando” le retribuzioni dei dipendenti pubblici, non avrebbe consentito di erogare alcunché all’interessato prima del 2015. La richiesta avanzata rientrerebbe nella disciplina citata in quanto non si riferirebbe ad arretrati, ma ad un beneficio economico attribuito “ex novo” in vigenza del richiamato blocco stipendiale. Da qui la sua necessaria decorrenza solo a partire dal 1° gennaio 2015, ovvero una volta venuto meno il regime normativo de quo.

Il CdS in Diritto precisa:

- L’art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante OMISSIS, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 ha previsto che «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 OMISSIS

- La norma, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale in ragione delle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica contingenti al periodo, incontra quale eccezione espressamente declinata, quella delle voci legate a eventi straordinari quali, tra l’altro, la malattia. Nel caso di specie, l’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010, invocato dalla parte, prevede un beneficio una sola volta e nella misura massima, non riassorbibile e non rivalutabile pari all’1,25 % dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria. Ne è pertanto innegabile la riconducibilità ad una patologia fisica, peraltro riconosciuta come dipendente da causa di servizio, come tale esclusa dal regime di “blocco” evocato dalla difesa pubblica.

CONCLIDENDO:

- Per tale ragione l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata di condanna dell’Amministrazione a corrispondere al dipendente i maggiori importi dovuti per il periodo 27 marzo 2013- 2 marzo 2015, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali.

Allego unico file completo del giudizio del Tar in 1° grado.
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Re: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

Messaggio da airone7388 »

Il paradosso è pure per chi ha il "vecchio" Modello C in quanto essendo riconoscimento d'ufficio (nella data in cui ti presenti in commissione) non mi hanno applicato tale data a cui far partire gli arretrati degli emolumenti ma anni dopo cioè la data di stabilizzazione (e in tale data con avanzamento di qualifica); invece per quantificare l'importo mi hanno applicato il parametro stipendiale inferiore (quello avuto con la qualifica inferiore quando mi hanno fatto il Modello C). Insomma hanno fatto il contrario per risparmiare sulla pelle dei servitori. Ho presentato le mie tesi tempo fa già con sentenze positive circa la data degli arretrati..... il tar chiamaaaa tanto non mi cambia la vita, me l'hanno cambiata loro!!
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Re: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

Messaggio da panorama »

Anche se già postata tempo fa in altro post.
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Allego la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2024 in merito all’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), limitatamente all’inciso «,in costanza di rapporto di impiego,».

N.B.: > Trattasi di ricorrente al Tar Campania, collega APS. CC. che si è visto negare il beneficio stipendiale di cui agli artt. 1801 e 2159 C.O.M. poiché il riconoscimento della sua infermità per causa di servizio, stanti i lunghi tempi di accertamento, era intervenuto quando ormai non era più in attività di servizio e non poteva, quindi, godere dell’aumento stipendiale previsto,

Praticamente:

1) - in data 28 ottobre 2013 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;

2) - in data 28 ottobre 2014, era stato collocato in congedo per inidoneità permanente in modo assoluto;

3) - il 17 ottobre 2017 gli era stata comunicata il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da c.d.s. e, sulla base di essa,

- il 15 luglio 2018 aveva fatto la domanda di attribuzione del beneficio economico di cui all’art. 1801 che l’amministrazione aveva rigettato.

Ora la Corte Cost. ha fatto chiarezza, precisando quanto segue:

- In tale prospettiva, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022).

- deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.

P.S.: ben venga questo giudizio.
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domenico69
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Re: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

Messaggio da domenico69 »

panorama ha scritto: sab mag 11, 2024 12:37 pm Anche se già postata tempo fa in altro post.
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Allego la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2024 in merito all’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), limitatamente all’inciso «,in costanza di rapporto di impiego,».

N.B.: > Trattasi di ricorrente al Tar Campania, collega APS. CC. che si è visto negare il beneficio stipendiale di cui agli artt. 1801 e 2159 C.O.M. poiché il riconoscimento della sua infermità per causa di servizio, stanti i lunghi tempi di accertamento, era intervenuto quando ormai non era più in attività di servizio e non poteva, quindi, godere dell’aumento stipendiale previsto,

Praticamente:

1) - in data 28 ottobre 2013 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;

2) - in data 28 ottobre 2014, era stato collocato in congedo per inidoneità permanente in modo assoluto;

3) - il 17 ottobre 2017 gli era stata comunicata il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da c.d.s. e, sulla base di essa,

- il 15 luglio 2018 aveva fatto la domanda di attribuzione del beneficio economico di cui all’art. 1801 che l’amministrazione aveva rigettato.

Ora la Corte Cost. ha fatto chiarezza, precisando quanto segue:

- In tale prospettiva, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022).

- deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.

P.S.: ben venga questo giudizio.
Benvenga il giudizio, ma al momento i suoi effetti nell'Arma sono quelli indicati nel seguente post: benefici-economici-art-1801-riconoscime ... gedo-42190 😡
panorama
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Re: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

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Gli effetti della sentenza della Corte Cost. non sono retroattivi, ma ora sia il Governo sia il Ministero della Difesa devono recepirla e questo richiede del tempo perché devono modificare la norma ai fini di legge.

Chi ha un ricorso pendente al Tar o al CdS andrà bene perché ci sono già state dei pronunciamenti a favore in questi ultimi anni.

Coloro che si trovano da poco con una lettera NEGATIVA dall’Amministrazione potrebbero nel frattempo (per non fare decadere il diritto in prescrizione) impugnarla al Tar, giusto per non perdere i benefici arretrati e nel frattempo futuri.

I pensionati potrebbero giusto per smuovere le acque, indirizzare in un'unica PEC. al Ministro della Difesa, al Ministero della Difesa, ai rispettivi Comandi Generali, ai propri Ministeri di appartenenza e al Premier Meloni, affinché non venga perso il diritto al beneficio e con data retroattiva.

N.B.: senza aspettare che siano i sindacati a muoversi, meglio l'invio di tanti per una tutela personale. Ognuno faccia il suo.
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