CdC Bolzano n. 15/2023
1) - Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha richiesto la disapplicazione/annullamento del silenzio inadempimento formatosi sul procedimento iniziato con domanda del OMISSIS 2022 di riscatto oneroso del periodo di servizio svolto presso OMISSIS, protocollo OMISSIS, ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 5, comma 3 D.lgs. 165/1997 e sull’atto di diffida ad adempiere del OMISSIS 2022 sulla domanda di riscatto, nonché la declaratoria del diritto dello stesso ricorrente ad ottenere il riscatto oneroso ai fini pensionistici, ex art. 5, comma 3, D. Lgs. 165/1997, previo pagamento di OMISSIS anni e OMISSIS mesi di contribuzione previdenziale, corrispondente ad 1/5 del periodo di servizio militare effettivo comunque prestato dal OMISSIS OMISSIS all’ OMISSIS OMISSIS presso l’ OMISSIS.
2) - Il ricorrente rappresenta di essere stato collocato in congedo a domanda OMISSIS senza diritto a pensione in data OMISSIS 2001, dopo avere maturato OMISSIS anni, OMISSIS mesi e OMISSIS giorni di servizio militare effettivo, precisando di non aver maturato il diritto alla pensione.
Verso la fine si legge:
3) - Dalla documentazione versata in atti dall’INPS (estratto conto previdenziale – Regime generale) emerge che dal OMISSIS 2001 i contributi sono stati versati da aziende private e non è contestato che il ricorrente sia in atto iscritto presso il FPLD Fondo pensioni lavoratori dipendenti (privati), con la conseguenza che la pensione non verrà erogata dallo Stato.
La CdC CONCLUDE
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia;
- indica nel Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro l’autorità giudiziaria fornito di giurisdizione sulla controversia ai sensi dell’art. 17 co. 1 c.g.c.;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione alle parti.
Così deciso in Bolzano, il 12 luglio 2023.
N.B.: Leggete il contesto completo direttamente dall'allegato.
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