Eventuale riconoscimento vittima del dovere
Re: Eventuale riconoscimento vittima del dovere
Purtroppo la disinformazione regna sovrana...
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" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
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Re: Eventuale riconoscimento vittima del dovere
Messaggio da luigino2010 »
...sulla carta la legge 104 art.3 comma 3 vale anche per chi è titolare di assegno incollocabilità (come nel mio caso) assimilato, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria (art. 20 comma 2 D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), ma nella realtà non viene riconosciuta da alcun ufficio della pubblica amministrazione.
Re: Eventuale riconoscimento vittima del dovere
Luigino
Il sistema non mi fa inserire la circolare INPS n.128 dell'11.7.2003 dalla quale ho estrapolato il foglio che ho allegato nel post precedente.
Tutti i tilorari di pensione privilegiata di 1' categoria, hanno automaticamente riconosciuta la legge 104 art.3 comma 3. Basta esibire copia autentica del decreto di ppo di 1' cat come avevo gia' scritto.
Pochi giorni fa, dietro mio consiglio, la nipote infermiera, di un nostro collega titolare di ppo di 1 cat scapolo e senza figli, ha immediatamente ricevuto dalla propria amministrazione i 3 giorni di permesso per assistere il proprio zio.
Questo soltanto esibendo tale decreto e tale circolare INPS.
Con questo chiudo.
Ciao Rambo
Il sistema non mi fa inserire la circolare INPS n.128 dell'11.7.2003 dalla quale ho estrapolato il foglio che ho allegato nel post precedente.
Tutti i tilorari di pensione privilegiata di 1' categoria, hanno automaticamente riconosciuta la legge 104 art.3 comma 3. Basta esibire copia autentica del decreto di ppo di 1' cat come avevo gia' scritto.
Pochi giorni fa, dietro mio consiglio, la nipote infermiera, di un nostro collega titolare di ppo di 1 cat scapolo e senza figli, ha immediatamente ricevuto dalla propria amministrazione i 3 giorni di permesso per assistere il proprio zio.
Questo soltanto esibendo tale decreto e tale circolare INPS.
Con questo chiudo.
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Eventuale riconoscimento vittima del dovere
...il mio quesito non nasceva dal fatto di sapere se è moralmente giusto o meno avere il riconoscimento di VDD, ma semplicemente se era tecnicamente previsto. In estrema sintesi: personalmente penso che sia una forzatura concederlo per un dente scheggiato, ma se mi spetta lo chiedo... poi a rimettere un pò di ordine e giustizia tra chi ha subito un danno di tenue entità, e chi ha subito un danno grave ci sono le rispettive tabelle.
P.S. oltre al dente scheggiato, l'aggressione subita mi ha cagionato un problema serio alla mandibola, di fatto risolto, ma con tutte le spese mediche a carico mio...
P.S. oltre al dente scheggiato, l'aggressione subita mi ha cagionato un problema serio alla mandibola, di fatto risolto, ma con tutte le spese mediche a carico mio...
Re: Eventuale riconoscimento vittima del dovere
Esatto Sator ,
se sei stato aggredito durante una colluttazione avvenuta per causa di servizio, sicuramente rientrerai nella casistica delle VDD.
Poi si vedra'...
In bocca lupo Rambo
se sei stato aggredito durante una colluttazione avvenuta per causa di servizio, sicuramente rientrerai nella casistica delle VDD.
Poi si vedra'...
In bocca lupo Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Eventuale riconoscimento vittima del dovere
Sator ha scritto: ↑lun apr 24, 2023 6:17 pm ...il mio quesito non nasceva dal fatto di sapere se è moralmente giusto o meno avere il riconoscimento di VDD, ma semplicemente se era tecnicamente previsto. In estrema sintesi: personalmente penso che sia una forzatura concederlo per un dente scheggiato, ma se mi spetta lo chiedo... poi a rimettere un pò di ordine e giustizia tra chi ha subito un danno di tenue entità, e chi ha subito un danno grave ci sono le rispettive tabelle.
P.S. oltre al dente scheggiato, l'aggressione subita mi ha cagionato un problema serio alla mandibola, di fatto risolto, ma con tutte le spese mediche a carico mio...
Un collega della P.S. con una cicatrice sull'occhio visibile di 8 centimetri con danno permanente. gli hanno dato una percentuale di invalidità del 2%- tu con il molare danneggiato che non si vede .
Re: Eventuale riconoscimento vittima del dovere
Circolare numero 128 del 11-7-2003
OGGETTO: - Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.
1) - OMISSIS
2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.”
Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.
3) - OMISSIS
OGGETTO: - Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.
1) - OMISSIS
2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.”
Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.
3) - OMISSIS
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