NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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foxtrot

NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da foxtrot »

Chissà ne fanno dei casini ...... forse molta gente mormora ...... ci sono delle novità ...... il problema della visita al CMO non l'ho capita ....... prima la tolgono ..... poi la rimettono ...... mahhh

http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA ... 6.2011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito ....... sono sicuro che il 21/06/2011 NON C'ERA.

VIVA L'ITALIA.


ispanico1968

Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da ispanico1968 »

Ho letto questa circolare, sembra che Persociv abbia riordinato un po le idee. Rimane comunque Persomil che ha le idee molto confuse, a parte i tempi reali e tecnici per trattare le pratiche inerenti al personale.
marco1977

Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da marco1977 »

d'accordo con ispanico
domengio

Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da domengio »

hanno messo un pò d'ordine per la procedura da seguire e i stampati da utilizzare (quest'ultima importante perchè ognuno di noi ha presentato domande diverse e tutte dattiloscritte al momento).
Qualcosa si muove. Probabilmente ci spiano in questo forum e prendono decisioni (scherzo).
Ciao Domenico
propertytagdell

Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da propertytagdell »

La nuova circolare abroga e sostituisce le precedenti, il che significa che chi non ha ricevuto ancora la sede si vedra' riassegnato con la nuova circolare?? Per telefono mi hanno comunicato che la sede era nella regione di residenza ( Riunione di Maggio) non avendo ancora ricevuto comunicazione significa che applicheranno la nuova circolare?? Confusione su confusione.
Viva l'Italia, viva chi si alza prima la mattina! Propertytagdell
sergio78
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Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da sergio78 »

Buonasera a tutti,
sono un nuovo utente e spero che qualcuno possa chiarire il mio dubbio, e cioè:
la nuova circolare specifica che nella determinazione della nuova sede di servizio si terrà conto della regione e ente di appartenenza al momento della perdita dell'idoneità. Poichè nel mio caso ero di base a La Spezia ma risiedo in provincia di Lecce e sono titolare di legge 104 art 21 possono inviarmi a LaSpezia o devono per forza tener conto delle mie desiderate nonchè residenza?
Spero che qualcuno possa chiarire il mio dubbio.
Saluti.
propertytagdell

Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da propertytagdell »

Purtroppo la circolare parla chiaro, verrai reimpiegato da civile nella regione di provenienza e quindi in Liguria, non per forza a La Spezia, potresti anche essere impiegato a Genova o magari in qualche altro posto. Per quanto riguarda la legge 104 ti dico per esperienza di un altro collega che non se ne fregano nulla.Ti mandano nella regione di provenienza e poi devi adire per vie legali quindi fatti due conti.Un collega sfortunato di Trapani con diritto alla legge 104 è stato impiegato ad Augusta dopo aver accettato il posto e nonostante abbia richiesto trasferimento non è stato accontentato, adesso è in causa con il ministero. Gli mancano 5 anni al pensionamento credi che la causa finisca prima di 5 anni??? Valuta attentamente. Ciao Propertytagdell
sergio78
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Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da sergio78 »

Ciao propertytagdell,
beh diciamo che la situazione del tuo amico sfortunato non è proprio uguale alla mia, considerando che è vero che è stato reimpiegato ad Augusta, sicuramente sua ultima sede, ma comunque è rimasto nella propria regione. Essendo che nel mio caso ero di sede a La Spezia, spererei un avvicinamento perlomeno di Regione o Provincia.
Vorrei chiedere:
- se qualcuno sa se la circolare è retroattiva, essendo che il mio iter di riforma è iniziato a novembre 2011;
- a propertytagdell vorrei sapere se nell'esempio che mi fai del tuo amico con legge 104 era una legge intestata a lui o per familiari, avendo io una legge 104 art. 21, ovvero con handycap superiore ai 2/3, comunque la commissione non tiene conto;
- chiamando Persociv mi è stato riferito che la commissione si riunirà a Settembre e che io ci dovrei star dentro, sapete i tempi necessari a sapere qualcosa?

Grazie a chiunque possa rispondere ai miei dubbi.
propertytagdell

Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da propertytagdell »

IL mio collega ha avuto la legge 104 per la madre. Comunque fossi in te non spererei in un avvicinamento in quanto la circolare è stata fatta proprio per evitare che gente impiega al nord venga reimpiegata al sud. Cmq ti auguro tutto il bene del mondo.Propertytagdell
loveboat
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Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da loveboat »

tu possessore di 104/92 >2/3 pare di aver capito che sei di marina, ma che grado?
panorama
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Re: NUOVISIMA CIRCOLARE DI PERSOCIV RIGUARDO IL TRANSITO

Messaggio da panorama »

Per notizia
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Ricorso per l'annullamento
della nota del 30/8/2012 con cui si assegna il ricorrente, transitato nel servizio civile, nella stessa Regione in cui prestava il servizio militare e non nella Regione dal medesimo indicata.

1) - Il ricorrente lamenta come la relativa assegnazione di luogo di servizio sia a suo parere ed relazione alle sue condizione di salute, altrimenti del tutto fuori luogo.

2) - In definitiva il ricorrente si lamenta che quanto esposto, in relazione alle sue condizioni di salute, non sarebbe stato considerato dal Ministero intimato in tal modo non applicando correttamente una specifica circolare (21/6/2011; n. 43267/B1) ed altresì in violazione dell’art. 930 del D.Lgs 66/010 e dell’art. 3 della L. 241/90.

IL TAR precisa:

3) - Emerge invero e chiaramente per atti che il Ministero se si prende conto per intero della circolare sopra menzionata e pure dell’art. 930 del D.Lgs di cui sopra, non è incorso nelle violazioni annotate dal ricorrente. Del resto la detta circolare, anche come tale e per sua natura, non ha carattere innovativo, ma solo funzione esplicativo descrittiva - di carattere generalissimo. Le condizioni di salute del ricorrente sono state ampliamente considerate, puntualmente soppesate e valutate pur anche alla relatività di riallocazione civile dello stesso nella medesima regione nella quale quest’ultimo prestava servizio militare da lungo tempo. Del resto appare alquanto contraddittorio sostenere che, come militare, le dette condizioni di salute non sono state ostacolo a permanere in Lombardia, mentre lo diventano allorquando intervenga il passaggio ad un servizio civile altrimenti circoscritto quanto a concrete mansioni così come limitate sotto il profilo cautelare sopra descritto (divieto di attività ergonomiche gravose). Inoltre l’Amministrazione ha messo bene in evidenza come nelle località indicate in alternativa dal ricorrente non vi siano “posti” liberi o vacanti del tipo di cui sopra. Inoltre il giudizio sanitario, per quanto è dato di conoscere, non indica se pur visto ab esterno, condizioni di salute meritevoli di essere sterilizzate, quantomeno in termini cronici non peggiorativi, in modo elevato sotto l’aspetto della tutela sociale.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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25/10/2013 201300904 Sentenza 1


N. 00904/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento
della nota m_dgciv0021288 del 30/8/2012 con cui si assegna il ricorrente, transitato nel servizio civile, nella stessa Regione in cui prestava il servizio militare e non nella Regione dal medesimo indicata, nonchè di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente - di cui stata accertata, su sua domanda, la non idoneità al servizio militare permanente ed effettivo in corso da diversi anni con base in quel di Cremona in Lombardia e che è transitato così in una qui indiscussa e pressoché corrispondente qualifica dei ruoli civili dell’amministrazione della Difesa – lamenta come la relativa assegnazione di luogo di servizio sia a suo parere ed relazione alle sue condizione di salute, altrimenti del tutto fuori luogo presso il OMISSIS di Milano, in qualità di assistente tecnico per l’informatica e pur anche se, nella connessa attività, esonerato formalmente da servizi ergonomicamente gravosi.

Il presente ricorso è regolarmente transitato dal TAR Lazio a questo TAR di Brescia in quanto il ricorrente in servizio come militare, come sopra rilevato, in quel di Cremona. Il contenuto del ricorso stesso, ove si premette quanto sopra già ricordato, declina la necessità di un’assegnazione in prossimità logistica della propria famiglia di origine per particolari ragioni di assistenza a causa di documentate cagionevoli condizioni di saluti, ormai croniche (obesità, omissis). Al riguardo vengono indicate alcune località (Nola, Maddaloni, Caserta). In definitiva il ricorrente si lamenta che quanto esposto, in relazione alle sue condizioni di salute, non sarebbe stato considerato dal Ministero intimato in tal modo non applicando correttamente una specifica circolare (21/6/2011; n. 43267/B1) ed altresì in violazione dell’art. 930 del D.Lgs 66/010 e dell’art. 3 della L. 241/90. Insistono poi, sempre a suo dire, nel corpo del citato provvedimento negativo molti profili sintomatici del vizio di eccesso di potere .

A tutte le su riportate argomentazione ha ribattuto l’Avvocatura erariale, confortata da specifiche indicazioni dell’Amministrazione in discorso alla quale ultima è stata richiesta una puntuale relazione: da tempo oggi in atti versata.

Sicché, all’Udienza Pubblica odierna del 16/10/2013, il ricorso è tornato in trattazione orale per poi essere spedito in decisione.

Ritiene il Collegio, meditatamente e pur ponendo doverosa attenzione alle condizioni di salute del ricorrente e alla strenua difesa del suo patrono, che il ricorso non sia fondato.

Emerge invero e chiaramente per atti che il Ministero se si prende conto per intero della circolare sopra menzionata e pure dell’art. 930 del D.Lgs di cui sopra, non è incorso nelle violazioni annotate dal ricorrente. Del resto la detta circolare, anche come tale e per sua natura, non ha carattere innovativo, ma solo funzione esplicativo descrittiva - di carattere generalissimo. Le condizioni di salute del ricorrente sono state ampliamente considerate, puntualmente soppesate e valutate pur anche alla relatività di riallocazione civile dello stesso nella medesima regione nella quale quest’ultimo prestava servizio militare da lungo tempo. Del resto appare alquanto contraddittorio sostenere che, come militare, le dette condizioni di salute non sono state ostacolo a permanere in Lombardia, mentre lo diventano allorquando intervenga il passaggio ad un servizio civile altrimenti circoscritto quanto a concrete mansioni così come limitate sotto il profilo cautelare sopra descritto (divieto di attività ergonomiche gravose). Inoltre l’Amministrazione ha messo bene in evidenza come nelle località indicate in alternativa dal ricorrente non vi siano “posti” liberi o vacanti del tipo di cui sopra. Inoltre il giudizio sanitario, per quanto è dato di conoscere, non indica se pur visto ab esterno, condizioni di salute meritevoli di essere sterilizzate, quantomeno in termini cronici non peggiorativi, in modo elevato sotto l’aspetto della tutela sociale.

Le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il ricorso.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
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