POSIZIONE CONVALESCENZA

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GIAMPY1
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POSIZIONE CONVALESCENZA

Messaggio da GIAMPY1 »

GENTILISSIMI COLLEGHI, VORREI QUALCHE CONSIGLIO SUL DA FARSI. MI TROVO IN CONVALESCENZA DA CIRCA 3 MESI PER PATOLOGIA DISCOPATICA GIA' RICONOSCIUTA DIP.DA CAUSA DI SERV. DA C.D.V. ( ERNIE DISCALI LOMBOSACRALI - PARESTESIE AGLI ARTI -RADICOLOPATIA CRONICA). SONO UN MAR.CA. +10 CON 23 ANNI DI SERV. EFF. A BREVE DOVRO' ANDARE IN C.M.O E ALLO STATO ATTUALE HO USUFRUITO NEL QUINQUENNIO TRA R.M.D E CONV. DI CIRCA 350 GG. HO SEMPRE SVOLTO SERVIZIO IN REP. OPERATIVO . SECONDO VOI A COSA POTRO' ANDARE IN CONTRO ? PREMETTO CHE A CAUSA DELLA MIA CONDIZIONE MOTORIA NON RIESCO PIU' A FARE PIU' DI TANTO . CERCO DI SALVAGUARDARMI DA CERTE ATTIVITA' E SONO COSTRETTO A EFFETTUARE TERAPIA MOBILITATIVA E GINN. POSTURALE. ANCHE PERCHE' MI ANNO DETTO CHE INTERV. CHIRURG. NON SARA' UNA PASSEGIATA E QUINDI DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE COME ULTIMA SPIAGGIA. SECONDO VOI QUALI SARANNO LE RISPOSTE /PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA C.M.O .
VI RINGRAZIO IN ANTICIPO.


orecchietta5

Re: POSIZIONE CONVALESCENZA

Messaggio da orecchietta5 »

Ciao Giumpy1...anch'io praticamente sono nella tua stessa condizione, nello specifico dopo un incidente stradale in servizio (ho tutte le ragioni in merito all'incidente come da rilievi della polizia) sono in convalescenza da 1 anno per gli stessi tuoi problemi fisici. Premetto che avevo già altre cause di servizio riconosciute sulla mia colonna vertebrale e comunque all'ultima visita medica presso la CMO, mi hanno anticipato che mi daranno un'idoneità parziale.
Se vuoi un consiglio fatti accompagnare da un buon medico legale come ho già fatto l'ultima volta e comè farò ad inizio ottobre!!
Ciao in bocca al lupo!
GIAMPY1
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Re: POSIZIONE CONVALESCENZA

Messaggio da GIAMPY1 »

GRAZIE DEL CONSIGLIO orecchietta5 , MA HO NECESSITA' DI SAPERE DA QUALCUNO PIU' AFFERRATO E DOCUMENTATO IN MATERIA QUALI POTREBBERO ESSERE I RISVOLTI E QUALI I POSSIBILI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA C.M.O. ( A META' OTTOBBRE DOVRO' ANDARE ,SICURAMENTE ALTRA CONV.IN QUANTO NON SONO ANCORA NELLE CONDIZIONI DI RIENTRARE IN SERVIZIO E DI VIAGGIARE SIA IN AUTO CHE IN PULMAN ).
DOMANDA : SE PER IPOTESI DOVESSERO PROPORMI O DARMI LA PARZIALE IDONEITA' COSA MI COMPORTEREBBE ? VISTO CHE LA PATOLOGIA E' DIP. DA C.D.S CON REGOLARE DECRETO DAL C.D.V. , VISTO CHE GIA LAVORO PREVALENTEMENTE IN UFFICIO COSA POTREBBE CAMBIARE A MIO FAVORE O SFAVORE ? PREMETTO CHE SONO A CIRCA 170 KM DALLA MIA RESIDENZA E CHE DI AVVICINAMENTO NON SE NE PARLA.
NEL MIO CASO SAREBBE PREFERIBILE RECARMI IN C.M.O. CON IL MEDICO O NO PER ADESSO ?
VI RINGRAZIO IN ANTICIPO .
GIAMPY1
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Re: POSIZIONE CONVALESCENZA

Messaggio da GIAMPY1 »

GENTILI COLLEGHI , Panorama , leonardo virdo' , salvo 63 , ecc . POTETE GENTILMENTE DARMI DEI CONSIGLI SUL DA FARSI E CHIARIRMI LE IDEE SU COME COMPORTARMI IN C.M.O. ( QUALI I POSSIBILI PROVVEDIMENTI DA PARTE DI C.M.O. SU QUANTO SCRITTO) .
P.S. HO APPEZZATO TANTISSIMO LE PRECEDENTI E IMPORTANTI RISPOSTE DATEMI QUANDO ERO IN POSIZ. DI R.M.D.
RINGRAZIO E SALUTO TUTTI.
panorama
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Re: POSIZIONE CONVALESCENZA

Messaggio da panorama »

Sentenze del Tar di Lecce su: Cessazione del ricorrente dal servizio permanente, per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio ed il contestuale collocamento in congedo – categoria della riserva – ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 29 della legge 31 luglio 1954 n.599.

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N. 01621/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato ex lege presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del decreto n……. del 9 novembre 2004 con il quale l’ufficio ministeriale della Direzione Generale per il Personale Militare II reparto 5^ divisione ha disposto la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio ed il contestuale collocamento in congedo – categoria della riserva – ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 29 della legge 31 luglio 1954 n.599

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi nei preliminari l’avv. OMISSIS e l’avv. dello Stato OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato l’epigrafato decreto n……/2004 con il quale il ricorrente, Maresciallo 3^ classe dell’Arma Aeronautica Ruolo Marescialli in s.p., viene dichiarato cessato dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato in congedo, categoria della riserva.
1.1 A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
A) Violazione di legge: artt. 15 e 29 della L. 31 luglio 1954 n. 599.
B) Eccesso di potere: elusione della sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 5-14 aprile 1995.
C) Eccesso di potere sotto altro profilo: sviamento della causa tipica, difetto di motivazione e disparità di trattamento. Violazione di legge: D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738.
1.2. Con atto depositato in data 23 aprile 2005 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.3. Con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 30 giugno 2005 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare richiesta dal ricorrente.
1.4. Nella pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
2.1. In primo luogo deve rilevarsi che, secondo pacifica giurisprudenza, il provvedimento con cui è disposta la cessazione dal servizio permanente per aver l'interessato superato il periodo massimo di aspettativa fruibile, ha natura vincolata (Consiglio Stato , sez. IV, 15 luglio 2011 , n. 4307; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 marzo 2011 , n. 2124).
2.2. Con il primo motivo di ricorso il sig. OMISSIS deduce la violazione degli artt. 15 e 29 della L. 599 del 1954 sostenendo che l’Amministrazione avrebbe disposto il collocamento in aspettativa del medesimo senza preventivamente concedergli i periodi di licenza ordinaria maturata e non goduta dagli anni 2000 al 2004 pari a complessivi giorni 83-
L’art.15 della L.599/1954 prevede che:
“Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.
L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura”.
Deve altresì rilevarsi che, come chiarito dall’Amministrazione, il ricorrente non ha richiesto, con riferimento al periodo in questione, di godere della licenza ordinaria, anzi, con istanza del 25 ottobre 2004, lo stesso ha richiesto il pagamento dei giorni di licenza per gli anni 2003 e 2004 accettando il pagamento di giorni 44 della licenza.
Risulta pertanto evidente che, sia in ragione della vincolatività del provvedimento da emanarsi, sia in ragione della mancata richiesta da parte dell’interessato di fruire della licenza ordinaria, risulta legittimo il provvedimento dell’Amministrazione sotto l’aspetto lamentato.
2.3. Non sussiste neppure il lamentato rilievo di incostituzionalità degli artt. 16 e 29 della L.554/1959; invero tale procedimento non ha natura disciplinare e non è annoverabile nel compendio delle sanzioni disciplinari (cfr. Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2003 n. 4972), non potendo essere assimilabile a quello di cui all’art.33 della L.599/1954 disciplinante la dispensa per scarso rendimento. Difatti mentre quest’ultimo procedimento comporta un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare, il primo è un atto vincolato da applicarsi al verificarsi di determinate condizioni le quali risultano ben note sia all’interessato sia all’Amministrazione.
Deve pertanto escludersi l'estensione automatica di tutte le garanzie tipiche previste dalla disciplina legale propria del giudizio disciplinare (cfr. Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2003 n. 4972).
2.4. Del pari infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l’Amministrazione avrebbe omesso di destinarlo ad altro incarico al quale risulti abile.
Invero, il D.P.R. n. 738 del 1981, prevede l'utilizzo degli appartenenti alle Forze di Polizia in servizi compatibili (c.d. riforma parziale) solo quando la ridotta capacità lavorativa derivi da causa di servizio. Nel caso di infermità c.d comuni, per contro, riprende vigore la normativa generale, la quale, richiedendo che gli appartenenti al Corpo possiedano l'idoneità psico-fisica incondizionata al servizio di istituto, impone il collocamento in congedo del soggetto inidoneo ad essere impiegato in attività militari.(C.d.S Sez. IV, sent. n. 2156 del 14-04-2006).
3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
3.1. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011
panorama
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Re: POSIZIONE CONVALESCENZA

Messaggio da panorama »

Questo soldato è stato congedato perchè affetto da "Lombalgia documentata e discopatia" e secondo il Dirigente Sanitario dell’ente d’impiego, poteva giustificare il provvedimento di riforma. Sulla base degli elementi diagnostici acquisiti, il dipartimento militare di medicina legale di Padova si è determinato per il declassamento del profilo sanitario del volontario, corrispondente alla perdita permanente della idoneità fisica e psico-attitudinale tale da condurre al proscioglimento dalla ferma.
L’accertamento condotto dal dipartimento militare di medicina legale di Padova conclude per il declassamento, in quanto per la Discopatia e Schisi vertebrale le direttive tecniche, adottate con il decreto in data 5 Dicembre 2005 del direttore generale di sanità militare, identificano il profilo LI4, che coincide con la perdita dell’idoneità fisica.
Sulla base della direttiva tecnica (approvata con il citato decreto del 5 dicembre 2005), è stato applicato il codice 220, concernente le protrusioni discali senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare, con attribuzione del coefficiente 4 LI, che conduce alla pronuncia di proscioglimento dalla ferma.

Quanti di noi effettivi abbiamo questi stessi problemi?

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Numero 03477/2011 e data 19/09/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 31 agosto 2011

NUMERO AFFARE 00655/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento del provvedimento 31 marzo 2009 prot. M D GMIL II 7 3 2009 ……… con cui è stato prosciolto dalla ferma prefissata di un anno e collocato in congedo illimitato per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 24 gennaio 2011 n. ……., con la quale il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto spedito al ministero il 30 aprile 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna.

Premesso.
1. Il soldato OMISSIS, incorporato nell’esercito come volontario in ferma prefissata di un anno con decorrenza dal 10 dicembre 2007, al termine di un periodo di convalescenza è stato ricoverato presso il dipartimento militare di medicina legale di Padova ed ivi giudicato permanentemente non idoneo per perdita dell’idoneità psicofisica richiesta per il reclutamento. È stato quindi prosciolto dalla ferma e congedato con il provvedimento sopra indicato, notificatogli il 4 aprile 2009, che egli impugna sostenendo che esso è fondato su un’erronea valutazione dei fatti ed è in violazione dell’art. 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e dell’art. 20 della direttiva tecnica del 19 aprile 2000. In sostanza il ricorrente sostiene che la malattia accertata (lombalgia documentata e discopatia) non è prevista come invalidante ai fini della non idoneità al servizio militare, non essendo considerata come tale in nessuna direttiva ministeriale. Inoltre sarebbe una infermità dalla quale si può guarire.
2. Il ministero ha prodotto la prevista relazione istruttoria sostenendo la legittimità del suo operato.

Considerato.
1. Risulta in atti che il ricorrente è stato inviato ad apposita struttura sanitaria specializzata per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare, in presenza di un’infermità che, secondo il dirigente sanitario dell’ente d’impiego, poteva giustificare il provvedimento di riforma. Sulla base degli elementi diagnostici acquisiti, il dipartimento militare di medicina legale di Padova si è determinato per il declassamento del profilo sanitario del volontario, con l’attribuzione di un coefficiente 4 nelle caratteristiche somato-funzionali LI ( apparato locomotore inferiore), corrispondente alla perdita permanente della idoneità fisica e psico-attitudinale tale da condurre al proscioglimento dalla ferma.
2. L’accertamento condotto dal dipartimento militare di medicina legale di Padova conclude per il declassamento, in quanto per la discopatia e schisi vertebrale le direttive tecniche, adottate con il decreto in data 5 dicembre 2005 del direttore generale di sanità militare, identificano il profilo LI4, che coincide con la perdita dell’idoneità fisica.
3. La relazione dell’organo tecnico sanitario chiarisce che la natura dell’infermità accertata è tale da non lasciare, sulla base della normativa tecnico-sanitaria in vigore, nessun margine di scelta discrezionale alla direzione generale di sanità militare. Sulla base della direttiva tecnica (approvata con il citato decreto del 5 dicembre 2005), è stato applicato il codice 220, concernente le protrusioni discali senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare, con attribuzione del coefficiente 4 LI, che conduce alla pronuncia di proscioglimento dalla ferma. Il procedimento seguito dall’amministrazione militare appare ispirato al criterio di cautela e prudenza, in quanto alla determinazione dell’organo sanitario dell’ente d’incorporazione hanno fatto seguito il giudizio del dipartimento militare di medicina legale di Padova ed infine il provvedimento della direzione generale di sanità militare, che ha fatto applicazione delle specifiche tecniche recate dalle direttive in vigore.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, restando assorbito l’esame dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Raffaele Carboni




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Dott.ssa Tiziana Tomassini
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Re: POSIZIONE CONVALESCENZA

Messaggio da panorama »

Guardate cosa è successo a questo C.te di Stazione.
Che ne pensate di questa sentenza del TAR Campania di Napoli?

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N. 05492/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco D'Angelo e Giuseppe Caceci, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via S.M. Costantinopoli, 3, presso l’avv. Benincasa;
contro
Il Ministero della Difesa - Comando della Regione Campania dell'Arma dei Carabinieri - in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 112/…… CONG. DI PROT. 2003 DEL 21.12.2006- notificato mediante consegna a mani in data 28.12.2006 con il quale il Capo di Stato Maggiore del Comando Regione Carabinieri Campania SM Ufficio Personale disponeva nei confronti del ricorrente la ricollocazione in congedo- nella categoria della riserva- a decorrere dall’11.12.2006;
- del processo verbale- MOD:ML/BS n. ….. del 28.11.2006, consegnato in pari data, con il quale la Commissione Medico Legale presso il C.M.O. di Napoli- Ministero della Difesa- ha giudicato il ricorrente non idoneo temporaneamente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri per un periodo di 60 giorni decorrenti dal 26.11.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, al momento dei fatti richiamato in servizio nella categoria dell’ausiliaria ed effettivo nella qualità di Comandante della Stazione Carabinieri di OMISSIS, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il capo di Stato Maggiore del Comando Regione Carabinieri Campania ha disposto la sua ricollocazione in congedo, nella categoria della riserva, a decorrere dall’11 dicembre 2006.
Ha impugnato, altresì il processo verbale con il quale la Commissione Medico Legale presso il C.M.O. di Napoli- Ministero della Difesa- lo ha giudicato non idoneo temporaneamente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri per un periodo di 60 giorni decorrenti dal 26.11.2006.
Avverso gli atti gravati ha articolato diverse censure di violazione di legge (artt. 3,7 e 8 l. 241/90, art. 6, commi 5 e 9 d.P.R. 461/2001, artt. 12 l. 1168/1961) ed eccesso di potere.
L’amministrazione intimata costituita in giudizio ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il provvedimento gravato dispone la ricollocazione in congedo del ricorrente, nella categoria della riserva, a decorrere dall’11 dicembre 2006, sulla base delle seguenti premesse:
l’interessato, in data 27 ottobre 2006, veniva proposto dall’infermeria presidiaria della sede per la concessione di una licenza di convalescenza di gg 30 per “OMISSIS”;
il successivo 28 novembre lo stesso veniva giudicato, dalla C.M.O., non idoneo temporaneamente al SMI per 60 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente provvedimento:
in data 10 dicembre 2006 raggiungeva i 45 giorni di assenza dal reparto per malattia nel corso del medesimo anno solare.
Considerato che i militari richiamati in servizio nella categoria dell’ausiliaria non possono superare nel corso dell’anno solare un periodo complessivo di 45 giorni di licenza straordinaria (nel cui computo vanno comprese le licenze per convalescenza, i riposti medici domiciliari ed i ricoveri in luogo di cura) e preso atto della rinuncia del ricorrente a presentare istanza per la conversione della licenza di convalescenza in licenza ordinaria, il provvedimento dispone la censurata riallocazione, rimettendo l’adozione del formale provvedimento di cessazione dal servizio permanente agli organi centrali.
Con il primo, il terzo e il quinto motivo di doglianza il ricorrente censura la valutazione della C.M.O. di Napoli sotto il profilo del difetto di motivazione e d’istruttoria, anche con riferimento alla mancata valutazione dell’età, del grado e della categoria, lamentando che la commissione abbia emesso un giudizio diagnostico in assenza di riscontri obiettivi e senza tener conto della diversa attestazione del medico di parte.
Deve per contro osservarsi come la valutazione di non idoneità allo svolgimento del servizio risulta motivata con riferimento agli esiti dell’esame obiettivo, nel corso del quale sono stati rilevate limitazioni di sensibilità e di movimento.
Né la valutazione doveva tener conto dei requisiti ulteriori richiesti dal d.m. 26 marzo 1999, relativo a valutazione di inidoneità al servizio militare e non, come è nel caso in esame, alla temporanea inabilità allo svolgimento dello stesso.
Va pure respinto il secondo motivo di doglianza con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 6, commi 5 e 9 d.P.R. 461/2001, per non essergli stato comunicato con congruo anticipo la data della visita anche al fine di farsi assistere dal un medico di fiducia.
Ed infatti, in disparte la considerazione dell’essere la norma invocata dettata in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, e quindi con riferimento a diversa fattispecie, deve pure considerarsi come il ricorrente non contesti l’avvenuta ricezione della missiva del Comando Regione Carabinieri del 17 ottobre 2006, con la quale gli veniva comunicata la sottoposizione a (nuova) visita medica allo scadere del primo periodo di convalescenza.
La non contestata circostanza dell’avere il ricorrente rinunciato alla conversione della licenza per convalescenza in licenza ordinaria, benché tale mancata conversione avrebbe comportato il superamento del termine di 45 giorni dopo i quali i militari richiamati in servizio nella categoria dell’ausiliaria devono essere ricollocati in congedo, rende irrilevante, oltre che infondata, la censura di violazione delle garanzie partecipative articolata con il quarto motivo di doglianza.
Va infine respinta la censura di violazione dell’art. 12 della legge 1168/1961, articolata con il quinto motivo di doglianza, per avere il provvedimento compiutamente dato atto della competenza degli organi centrali all’adozione del provvedimento di cessazione permanente dal servizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore del costituito Ministero della Difesa, in complessivi € 1.500/00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2011
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