Dubbio operazione
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Dubbio operazione
Messaggio da Utente05322 »
Buongiorno sono nuovo del forum, sono un militare in servizio permanente con poco più di 10 anni di servizio.
Mi si è manifestato in età adulta uno strabismo normalmente non visibile poiché di tipo intermittente.
L'amministrazione non è a conoscenza di questa condizione e mi chiedevo:
1) se è possibile operarsi e tentare di risolvere senza comunicare il tutto
2) a cosa andrei incontro nel caso in cui l amministrazione si accorge della patologia.
Grazie a coloro che risponderanno.
Mi si è manifestato in età adulta uno strabismo normalmente non visibile poiché di tipo intermittente.
L'amministrazione non è a conoscenza di questa condizione e mi chiedevo:
1) se è possibile operarsi e tentare di risolvere senza comunicare il tutto
2) a cosa andrei incontro nel caso in cui l amministrazione si accorge della patologia.
Grazie a coloro che risponderanno.
Re: Dubbio operazione
Ti riporto sotto le patologie che sono causa di riforma, vedi se la tua vi rientra. In merito alla tua domanda: se è un intervento facile e veloce (tipo ti metti una/due settimane in licenza e risolvi) potresti anche tentare la strada del silenzio. Ma se è più complicato (ad esempio, ti serve un mese di astensione alle luci notturni?O a quelli esterni alla luce di giorno?), comunica, anche perchè abbiamo le tutele del caso (malattia, aspettativa ecc).
Detto questo, ti ricordo comunque che hai obbligo di comunicare. Esempio: sei a rapporto dal com/te e in quel momento ti si contorcono gli occhi. Ti manda in infermeria, ti chiedono visite specialistiche e ti mandano in CMO. Viene sicuramente fuori che è una patologia pregressa. Finisci in procura...storia più che già vista.
In bocca al lupo.
S) Oftalmologia.
1) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo
occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
2) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di
rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
3) I disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma g.) o
qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
Sono necessari per il giudizio diagnostico:
- cover test con eventuale valutazione del senso stereoscopico mediante test idoneo;
- test di Worth: per la valutazione della soppressione.
4) Le gravi discromatopsie. Sono necessari per il giudizio diagnostico il test delle matassine di lana colorate o, se non sufficiente, quello con le tavole di Ishihara; ove ritenuto necessario test di Farnsworth.
5) La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con
rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
Rientrano in questa fattispecie:
- il cheratocono di qualsiasi grado;
- le gravi distrofie corneali a qualsiasi stadio;
- le uveiti e le infiammazioni dei tessuti e dei vasi retinici anche in fase di quiescenza;
- le degenerazioni vitroretiniche regmatogene, anche se gia' sottoposte a specifico trattamento.
Per il giudizio diagnostico del cheratocono occorre l'oftalmometria e, ove necessario, la mappa corneale.
6) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, se occorre, il periodo di
inabilita' temporanea.
7) I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore ai 10/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.
8 ) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore. E' necessaria per il giudizio diagnostico la perimetria statica o quella dinamica o computerizzata.
9) L'emeralopia. L'emeralopia e le distrofie tapeto-retiniche sono causa di inidoneita' anche quando non si associano ad alterazioni evidenti
delle membrane profonde dell'occhio. Per il giudizio diagnostico sono necessari gli esami elettro funzionali.
10) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.
11) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.
12) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani piu' ametropi dei due occhi superi le 4 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.
Detto questo, ti ricordo comunque che hai obbligo di comunicare. Esempio: sei a rapporto dal com/te e in quel momento ti si contorcono gli occhi. Ti manda in infermeria, ti chiedono visite specialistiche e ti mandano in CMO. Viene sicuramente fuori che è una patologia pregressa. Finisci in procura...storia più che già vista.
In bocca al lupo.
S) Oftalmologia.
1) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo
occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
2) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di
rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
3) I disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma g.) o
qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
Sono necessari per il giudizio diagnostico:
- cover test con eventuale valutazione del senso stereoscopico mediante test idoneo;
- test di Worth: per la valutazione della soppressione.
4) Le gravi discromatopsie. Sono necessari per il giudizio diagnostico il test delle matassine di lana colorate o, se non sufficiente, quello con le tavole di Ishihara; ove ritenuto necessario test di Farnsworth.
5) La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con
rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.
Rientrano in questa fattispecie:
- il cheratocono di qualsiasi grado;
- le gravi distrofie corneali a qualsiasi stadio;
- le uveiti e le infiammazioni dei tessuti e dei vasi retinici anche in fase di quiescenza;
- le degenerazioni vitroretiniche regmatogene, anche se gia' sottoposte a specifico trattamento.
Per il giudizio diagnostico del cheratocono occorre l'oftalmometria e, ove necessario, la mappa corneale.
6) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, se occorre, il periodo di
inabilita' temporanea.
7) I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore ai 10/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.
8 ) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore. E' necessaria per il giudizio diagnostico la perimetria statica o quella dinamica o computerizzata.
9) L'emeralopia. L'emeralopia e le distrofie tapeto-retiniche sono causa di inidoneita' anche quando non si associano ad alterazioni evidenti
delle membrane profonde dell'occhio. Per il giudizio diagnostico sono necessari gli esami elettro funzionali.
10) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.
11) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.
12) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani piu' ametropi dei due occhi superi le 4 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.
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Re: Dubbio operazione
Messaggio da Utente05322 »
Grazie sentitamente per le risposte ricevute.
Il tempo di recupero dovrebbe essere non più di due settimane se l'operazione va a buon fine.
1)Nel caso in cui spontaneamente comunicassi la patologia avrebbe comunque come seguito la procura come se nel caso fosse occultata?
2)dato che la patologia è inclusa tra le cause di riforma perché potrebbe avere come seguito la procura e non la semplice riforma con conseguente passaggio a ruolo civile?
3)Da come ho dedotto la situazione vedrei più agevole tentare l operazione in silenzio cosa ne pensi?
Il tempo di recupero dovrebbe essere non più di due settimane se l'operazione va a buon fine.
1)Nel caso in cui spontaneamente comunicassi la patologia avrebbe comunque come seguito la procura come se nel caso fosse occultata?
2)dato che la patologia è inclusa tra le cause di riforma perché potrebbe avere come seguito la procura e non la semplice riforma con conseguente passaggio a ruolo civile?
3)Da come ho dedotto la situazione vedrei più agevole tentare l operazione in silenzio cosa ne pensi?
Re: Dubbio operazione
Ti sei risposto da solo.....se hai intenzione e necessità di continuare a lavorare e i tempi di recupero sono quelli che hai indicato allora fai l'operazione senza informare nessuno, se invece vuoi farti riformare comunica tutto e segui il normale iter presso infermeria e cmo. Detto ciò poi comunque anche se comunicassi l'operazione se questa fosse risolutiva non è detto che verresti riformato.
Re: Dubbio operazione
1) Si va da un oculista e ci si fa fare un certificato senza menzionare che era già presente. In pratica, scopri oggi di avere tale patologia.Utente05322 ha scritto: ↑gio set 01, 2022 3:44 pm Grazie sentitamente per le risposte ricevute.
Il tempo di recupero dovrebbe essere non più di due settimane se l'operazione va a buon fine.
1)Nel caso in cui spontaneamente comunicassi la patologia avrebbe comunque come seguito la procura come se nel caso fosse occultata?
2)dato che la patologia è inclusa tra le cause di riforma perché potrebbe avere come seguito la procura e non la semplice riforma con conseguente passaggio a ruolo civile?
3)Da come ho dedotto la situazione vedrei più agevole tentare l operazione in silenzio cosa ne pensi?
2) La procura non c'entra nulla con la riforma ed il transito ai civili (anche avere un proc.penale in corso NOn impedisce il rtansito). La procura sarebbe se il com.te se la prende a male (e capita spesso!) perchè non è stato informato di uan cosa che era tuo obbligo fare.
3) Se pensi che tutto vada liscio perchè è un'operazione facile e di rourine e vuoi rimanere in servizio, fallo. Ma se qualcosa andasse storto..so' dolori.
Re: Dubbio operazione
lascia perdere questa cavolata della procura, è vero che in teoria avresti obbligo di informare della patologia, ma nel tuo caso specifico se non hai sintomi evidenti come fanno a dimostrare che sei malato? Pensa alla tua salute devi solo decidere quale iter seguire in base alla tua situazione personale. Se hai necessità di continuare a lavorare e non vuoi rischiare invio in cmo operati senza far sapere nulla. Se invece non te la senti potresti anche parlarne con il dirigente sanitario in infermeria, magari trovi qualcuno che non vuole metterti i bastoni tra le ruote. Inoltre se il tuo oculista ti garantisce che la patologia con l'intervento si risolve non vedo perchè dovrebbero riformarti. Comunque chiedi anche nella sezione medico legale magari il Dott. Fanetti può consigliarti meglio.
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Re: Dubbio operazione
Messaggio da Utente05322 »
Ringrazio per i consigli, farò in questo modo: se la riuscita dell 'operazione secondo il dottore sarà alta allora farò l' operazione, se invece viceversa continuerò a non dire nulla e nel caso in cui emergerà il tutto mi avalleranno le visite negli anni effettuate comprese quelle di incorporamento..
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Re: Dubbio operazione
Messaggio da Carminiello »
...e, come diceva il buon Navy, ti troverai imputato in un procedimento penale da cui uscirai con una condanna pressochè scontata...Utente05322 ha scritto: ↑gio set 01, 2022 6:19 pm Ringrazio per i consigli, farò in questo modo: se la riuscita dell 'operazione secondo il dottore sarà alta allora farò l' operazione, se invece viceversa continuerò a non dire nulla e nel caso in cui emergerà il tutto mi avalleranno le visite negli anni effettuate comprese quelle di incorporamento..
Re: Dubbio operazione
avete la fissazione con i procedimenti penali. Mi dite dove c'è scritto che nel caso in cui ci si deve sottoporre ad un intervento si sia tenuti a informare preventivamente l'amministrazione???
- domenico.c
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Re: Dubbio operazione
Messaggio da domenico.c »
Forse è scritto qui?
Articolo 4 - Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 12 marzo 2021)
1. In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art. 3 contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario competente della Guardia di finanza;
b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.
2. Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che si assenta per motivi di salute trasmette senza ritardo, con posta elettronica certificata e previa protezione degli allegati, secondo le modalità definite dal Comando generale del Corpo, la certificazione di malattia contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi alla casella di posta elettronica certificata dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza destinata a tale tipologia di comunicazioni, cui hanno accesso esclusivamente il relativo medico responsabile e il personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2;
b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata del comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.
3. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di salute invia, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati previsti dal comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa:
a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto;
b) recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute»;
c) contenente all'interno il certificato medico recante la sola prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale del Servizio sanitario autorizzato» ben visibile e riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa è posto il certificato medico da cui risulta sia la diagnosi che la prognosi della patologia.
4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si assenta per motivi di salute si trova a dipendere per l'impiego che riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel certificato recante la sola prognosi lavorativa e, senza aprirla, fa pervenire all'organo sanitario competente della Guardia di finanza la busta contenente il certificato comprensivo della diagnosi.
Articolo 4 - Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 12 marzo 2021)
1. In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art. 3 contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario competente della Guardia di finanza;
b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.
2. Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che si assenta per motivi di salute trasmette senza ritardo, con posta elettronica certificata e previa protezione degli allegati, secondo le modalità definite dal Comando generale del Corpo, la certificazione di malattia contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi alla casella di posta elettronica certificata dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza destinata a tale tipologia di comunicazioni, cui hanno accesso esclusivamente il relativo medico responsabile e il personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2;
b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata del comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.
3. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di salute invia, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati previsti dal comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa:
a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto;
b) recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute»;
c) contenente all'interno il certificato medico recante la sola prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale del Servizio sanitario autorizzato» ben visibile e riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa è posto il certificato medico da cui risulta sia la diagnosi che la prognosi della patologia.
4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si assenta per motivi di salute si trova a dipendere per l'impiego che riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel certificato recante la sola prognosi lavorativa e, senza aprirla, fa pervenire all'organo sanitario competente della Guardia di finanza la busta contenente il certificato comprensivo della diagnosi.
Re: Dubbio operazione
È scritto ovunque, a partire dal C.O.M. Mai sentito dire che vi è obbligo di comunicare ogni fatto che può avere ripercussioni sul servizio? Giusto per la cronaca, un mio caro amico che non comunicò una problematica neurologica, dopo essere svenuto in servizio e venuta a galla la faccenda, fu deferito e condannato a 3 mesi.
Re: Dubbio operazione
C'è una sottile differenza tra continuare a lavorare avendo una patologia di una certa gravità ed operarsi senza comunicare nulla. Comunque ognuno è libero di fare come crede.
Re: Dubbio operazione
Ciao,
lo spirito del forum è quello di fornire i giusti chiarimenti e le possibili cause a cui saremo soggetti se non rispettiamo le normative vigenti.
Sta a noi poi valutare il da farsi "se accettare o meno i consigli", come si suole dire siamo maggiorenni pertanto, responsabili delle nostre azioni.
Una cosa è certa un domani non potremo mai dire, non eravamo stati avvisati dei possibili rischi.
lo spirito del forum è quello di fornire i giusti chiarimenti e le possibili cause a cui saremo soggetti se non rispettiamo le normative vigenti.
Sta a noi poi valutare il da farsi "se accettare o meno i consigli", come si suole dire siamo maggiorenni pertanto, responsabili delle nostre azioni.
Una cosa è certa un domani non potremo mai dire, non eravamo stati avvisati dei possibili rischi.
Re: Dubbio operazione
Buonasera,Utente05322 ha scritto: ↑gio set 01, 2022 2:04 pm Buongiorno sono nuovo del forum, sono un militare in servizio permanente con poco più di 10 anni di servizio.
Mi si è manifestato in età adulta uno strabismo normalmente non visibile poiché di tipo intermittente.
L'amministrazione non è a conoscenza di questa condizione e mi chiedevo:
1)se è possibile operarsi e tentare di risolvere senza comunicare il tutto
2)a cosa andrei incontro nel caso in cui l amministrazione si accorge della patologia.
Grazie a coloro che risponderanno.
sono un collega e sto affrontando una patologia che lo ha portato a perdere il smi. adesso sono in aspettativa art 19. sicuramente transiterò nei corrispettivi civili. Pazienza. importante che riesca a vivere bene e che possa la ricerca trovare una soluzione in merito.
detto questo:
1) l'amministrazione ti ha mai fatto la visita medica per i lavoratori?
2) la tua patologia ti fa perdere idoneità? senti il parere di un medico legale. da parte mia ti consiglierei di essere seguito da asl/servizi sanitari in convenzione e fare una causa di servizio in merito.
3) fintanto sei in follow up medico nessuna comunicazione è obbligatoria, potresti informalmente/verbalmente parlare con com.te di sezione e com.te di reparto.
4) pensa alla salute. il resto viene.
5) se vuoi ci possiamo sentire.
saluti
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