Licenza per assistenza famigliare
Licenza per assistenza famigliare
Salve a tutti, sono un apps in servizio territoriale, vorrei sapere se esiste una normativa che mi permette una licenza per assistenza famigliare. Vi spiego meglio, sono un papà di 3 splendidi bambini ed uno di loro a breve dovrà essere sottoposto ad un'intervento chirurgico. Tutti e 3 i bambini hanno superato i tre anni di età e quindi non posso usufruire della licenza parentale.
Il nosocomio si trova a circa 90 km. dal luogo ove abito e presto servizio, inoltre il figlio da dover operare è affetto da una malattia genetica del sangue " emofilia".
Come posso aiutare la mia famiglia?
Ringrazio sin da ora quanti potranno fornirmi indicazioni utili.
Enrico
Il nosocomio si trova a circa 90 km. dal luogo ove abito e presto servizio, inoltre il figlio da dover operare è affetto da una malattia genetica del sangue " emofilia".
Come posso aiutare la mia famiglia?
Ringrazio sin da ora quanti potranno fornirmi indicazioni utili.
Enrico
Re: Licenza per assistenza famigliare
Messaggio da saghi59 »
..............ultimamente e mi dispiace dirlo, da noi se sei una donna vieni agevolato in tutto ma se maleaguratamente ti capita un guaio del genere e tua moglie non è una carabiniere/a, nulla ti compete
! Colleghi diamo consigli buoni al collega che ha richiesto tale aiuto dandogli delle valide vie per ovviare al meglio al problema grazie!.

Re: Licenza per assistenza famigliare
Ciao, Posso dirti di provare a metterti a rapporto dal tuo Comandante portando con te la documentazione inerente l'imminente operazione chirurgica occorrente al tuo figliuolo. Il Comandante, vista la situazione, ha facoltà di concederti una licenza speciale per imminenti e documentati motivi familiari di gg.10....sempre se ritiene sia il caso (a suo buon cuore)...che dirti provaci !! (nella mia amm/ne GdiF è così, penso lo sia anche per l'Arma) Auguri....CarloEnrico PG ha scritto:Non c'è nessuno che mi possa essere d'aiuto ?
Re: Licenza per assistenza famigliare
Grazie per la risposta "zica".
Tu nella risposta mi citi una: licenza speciale per imminenti e documentati motivi famigliari di gg 10, ovviamente il C.te di Compagnia concede tale licenza su una normativa precisa e non basandosi quindi sul piano umano.
D'altra parte io chiedo se, in base ad una precisa normativa, mi possa essere concesso tale beneficio. Questo perchè prestando servizio in una stazione distaccata composta da 4 unità, ed un'altro militare in tale periodo si trova già in licenza ordinaria, non vorrei che gli revochino la licenza per mia colpa.
Ciao
Enrico
Tu nella risposta mi citi una: licenza speciale per imminenti e documentati motivi famigliari di gg 10, ovviamente il C.te di Compagnia concede tale licenza su una normativa precisa e non basandosi quindi sul piano umano.
D'altra parte io chiedo se, in base ad una precisa normativa, mi possa essere concesso tale beneficio. Questo perchè prestando servizio in una stazione distaccata composta da 4 unità, ed un'altro militare in tale periodo si trova già in licenza ordinaria, non vorrei che gli revochino la licenza per mia colpa.
Ciao
Enrico
Re: Licenza per assistenza famigliare
Ciao Enrico, ti ho postato così perche penso sia l'unico modo, avendo finito il congedo parentale, per ottenere giorni per la tua situazione famigliare....Enrico PG ha scritto:Grazie per la risposta "zica".
Tu nella risposta mi citi una: licenza speciale per imminenti e documentati motivi famigliari di gg 10, ovviamente il C.te di Compagnia concede tale licenza su una normativa precisa e non basandosi quindi sul piano umano.
D'altra parte io chiedo se, in base ad una precisa normativa, mi possa essere concesso tale beneficio. Questo perchè prestando servizio in una stazione distaccata composta da 4 unità, ed un'altro militare in tale periodo si trova già in licenza ordinaria, non vorrei che gli revochino la licenza per mia colpa.
Ciao
Enrico
Da noi (GDF) è citata nella circolare "Assenze del Personale - Gravi motivi familiari (che suppongo, non ho purtroppo accesso alle circolari, raccoglie anche normative in merito)" ed in base ad esperienza personale ho postato di parlarne con il Comandate (ha facoltà, vista la delicata situazione di concedertela)...Analoga circolare dovrebbe esistere anche nella tua Amm/ne...ed a questo punto se colleghi CC ne sanno qualcosa prego di farsi avanti........Ciao Carlo
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Re: Licenza per assistenza famigliare
Messaggio da giovanni60 »
per Enrico
Ciao tu hai fruito dei 45 gg di congedo parentale per la nascita dei figli.
vedi se puoi fruire di analoga licenza parentale fino al massimo di 6 mesi in quanto sapevo che c'era questa possibilità. io mi sto informando per un mio problema e per il momento mi è stata concessa una licenza parenta retribuita al 30% (non capisco il motivo in quanto mi era stato comunicato che dovevo percepire lo stipendio interamente).
Enrico, per caso hai chiesto la 104 per tuo figlio?
Ciao fammi sapere
Giovanni
Ciao tu hai fruito dei 45 gg di congedo parentale per la nascita dei figli.
vedi se puoi fruire di analoga licenza parentale fino al massimo di 6 mesi in quanto sapevo che c'era questa possibilità. io mi sto informando per un mio problema e per il momento mi è stata concessa una licenza parenta retribuita al 30% (non capisco il motivo in quanto mi era stato comunicato che dovevo percepire lo stipendio interamente).
Enrico, per caso hai chiesto la 104 per tuo figlio?
Ciao fammi sapere
Giovanni
Re: Licenza per assistenza famigliare
Ciao Giovanni,
Io con 3 figli, non ho mai usufruito di licenza parentale, anche se questo potrebbe sembrare strano.
Nel caso di mio figlio non ho chiesto neanche la 104. Ad ogni modo nel caso fosse fattibile mi servirebbe solo un periodo breve di licenza per assistenza, credo al massimo 7/8 giorni.
Mi sembra strano che non vi sia la possibilità dell'assistenza.
Ciao
Enrico
Io con 3 figli, non ho mai usufruito di licenza parentale, anche se questo potrebbe sembrare strano.
Nel caso di mio figlio non ho chiesto neanche la 104. Ad ogni modo nel caso fosse fattibile mi servirebbe solo un periodo breve di licenza per assistenza, credo al massimo 7/8 giorni.
Mi sembra strano che non vi sia la possibilità dell'assistenza.
Ciao
Enrico
Re: Licenza per assistenza famigliare
ULTIMA NOVITA'/NORMATIVA.
Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino della normativa (D.Lgs. 119/2011)
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio uno dei tanti decreti attuativa del cosiddetto collegato lavoro (L. 183/2010): si tratta del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e reca disposizioni di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
Il testo pubblicato ieri modifica diverse disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e della L. 104/1992 (legge per l’assistenza alla persone con handicap). Queste le principali novità delle nuove norme:
a) congedo di maternità: In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Per quanto riguarda il congedo parentale, invece, i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011);
b) congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 D.Lgs. 119/2011);
c) congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta) (art. 4 D.Lgs. 119/2011);
d) se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto (art. 6 D.Lgs. 119/2011).
Infine, una norma di coordinamento con la riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca: l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa (art. 5 D.Lgs. 119/2011).
Rubrica
"riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"
Estremi
"d.lgs. 18/7/2011 n. 119"
Gazzetta Ufficiale
"27/7/2011 n. 173"
Note
"attuazione dell'articolo 23 della l. 183/2010"
Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino della normativa (D.Lgs. 119/2011)
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio uno dei tanti decreti attuativa del cosiddetto collegato lavoro (L. 183/2010): si tratta del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e reca disposizioni di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
Il testo pubblicato ieri modifica diverse disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e della L. 104/1992 (legge per l’assistenza alla persone con handicap). Queste le principali novità delle nuove norme:
a) congedo di maternità: In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Per quanto riguarda il congedo parentale, invece, i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011);
b) congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 D.Lgs. 119/2011);
c) congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta) (art. 4 D.Lgs. 119/2011);
d) se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto (art. 6 D.Lgs. 119/2011).
Infine, una norma di coordinamento con la riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca: l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa (art. 5 D.Lgs. 119/2011).
Rubrica
"riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"
Estremi
"d.lgs. 18/7/2011 n. 119"
Gazzetta Ufficiale
"27/7/2011 n. 173"
Note
"attuazione dell'articolo 23 della l. 183/2010"
- francesco3026
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Re: Licenza per assistenza famigliare
Messaggio da francesco3026 »
Ciao Enrico
io ora non ricordo la normativa/pubblicazione presa in esame, ma ti posso dire che anch'io in una circostanza come la tua ho dovuto chiedere una licenza speciale/straordinaria - siccome tale licenza la concede la Legione feci prima domanda di licenza ordinaria e poi chiesi, a termine esigenza e scampato pericolo, con una lettera al comando Legione, di convertire quella licenza ordinaria in straordinaria - di fatti, in seguito arrivò la comunicazione della Legione che disponeva la concessione della licenza straodinaria per i gg che avevo richiesto di ordinaria - naturalmente allegai alla richiesta una sintesi della documentazione medica.
io ora non ricordo la normativa/pubblicazione presa in esame, ma ti posso dire che anch'io in una circostanza come la tua ho dovuto chiedere una licenza speciale/straordinaria - siccome tale licenza la concede la Legione feci prima domanda di licenza ordinaria e poi chiesi, a termine esigenza e scampato pericolo, con una lettera al comando Legione, di convertire quella licenza ordinaria in straordinaria - di fatti, in seguito arrivò la comunicazione della Legione che disponeva la concessione della licenza straodinaria per i gg che avevo richiesto di ordinaria - naturalmente allegai alla richiesta una sintesi della documentazione medica.
Francesco3026
Licenza per assistenza famigliare
Messaggio da Enzo_ »
In bocca al lupo per il tuo bambinoEnrico PG ha scritto:..........sono un papà di 3 splendidi bambini ed uno di loro a breve dovrà essere sottoposto ad un'intervento chirurgico
Enrico
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Re: Licenza per assistenza famigliare
Messaggio da giovanni60 »
Ciao Enrico, scusami se non ti ho risposto prima, ma anchio ho dei problemi.
Per il tuo problema puoi chiedere una licenza parentale (per un periodo massimo di 6 mesi) prevista dall'art 32 del D.L.gvo 151 del 26 marzo 2011 e dalla pubblicazione C-14 al capitolo VIII.
L'unico problema è dato dal fatto che percepirai lo stipendio al 30% (ma se sono 10 giorni non ti accorgerai della differenza). Non sono a conoscenza se tale licenza vada ad accumularsi ai famosi 730 giorni, negli ultimi cinque anni, per essere riformato.
Nel mio caso, c'è chi dice che lo stipendio lo devo percepire interamente mentre il Comando mi ha informato che percepirò il 30%.
Spero di esserti stato di aiuto
Se qualcuno ha altre notizie ben vengano.
Per il tuo problema puoi chiedere una licenza parentale (per un periodo massimo di 6 mesi) prevista dall'art 32 del D.L.gvo 151 del 26 marzo 2011 e dalla pubblicazione C-14 al capitolo VIII.
L'unico problema è dato dal fatto che percepirai lo stipendio al 30% (ma se sono 10 giorni non ti accorgerai della differenza). Non sono a conoscenza se tale licenza vada ad accumularsi ai famosi 730 giorni, negli ultimi cinque anni, per essere riformato.
Nel mio caso, c'è chi dice che lo stipendio lo devo percepire interamente mentre il Comando mi ha informato che percepirò il 30%.
Spero di esserti stato di aiuto
Se qualcuno ha altre notizie ben vengano.
Re: Licenza per assistenza famigliare
Salve, rieccomi quì dopo aver trascorso una settimana in ospedale. Vorrei essere d'aiuto a chi come mè si e trovato o, si troverà nelle condizioni di dover assistere la propria famiglia chiedendo una licenza particolare.
Nella fattispecie l'Ufficio SP del mio C.do Legione mi ha fatto produrre una domanda di "Licenza straordinaria per gravi motivi" ( computabili nel tetto massimo di gg. 45), di cui al capitolo IV°, paragrafo 2, punto 3 del Compendio Normativo in materia di congedi, licenze e permessi – Pubblicazione C-14 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dovendo espletare assistenza famigliare al proprio figlio a decorrere dal __/__/_____ nella misura di gg. __ (____).
Questa licenza viene concessa direttamente dal C.te della Legione e può essere anche retroattiva. Quindi come nel mio caso, sono stato fatto partire in licenza e solo successivamente mi è arrivato in DOCSPA la relativa autorizzazione.
Ovviamente al momento della domanda ho allegato tutta la documentazione medica nonchè un'autocertificazione dello stato di famiglia.
La domanda viene indirizzata direttamente al C.do Legione Uff. Personale e per conoscenza al C.do Provinciale e C.do Compagnia.
Spero di essere stato d'aiuto.
Ciao
Enrico
P.S. Grazie a quei colleghi che mi hanno formulato gli auguri dicendo che l'operazione durata circa 2 ore e 30 è andata ottimamente e per ora la degenza procede per il verso giusto.
Grazie a tutti.
Enrico
Nella fattispecie l'Ufficio SP del mio C.do Legione mi ha fatto produrre una domanda di "Licenza straordinaria per gravi motivi" ( computabili nel tetto massimo di gg. 45), di cui al capitolo IV°, paragrafo 2, punto 3 del Compendio Normativo in materia di congedi, licenze e permessi – Pubblicazione C-14 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dovendo espletare assistenza famigliare al proprio figlio a decorrere dal __/__/_____ nella misura di gg. __ (____).
Questa licenza viene concessa direttamente dal C.te della Legione e può essere anche retroattiva. Quindi come nel mio caso, sono stato fatto partire in licenza e solo successivamente mi è arrivato in DOCSPA la relativa autorizzazione.
Ovviamente al momento della domanda ho allegato tutta la documentazione medica nonchè un'autocertificazione dello stato di famiglia.
La domanda viene indirizzata direttamente al C.do Legione Uff. Personale e per conoscenza al C.do Provinciale e C.do Compagnia.
Spero di essere stato d'aiuto.
Ciao
Enrico
P.S. Grazie a quei colleghi che mi hanno formulato gli auguri dicendo che l'operazione durata circa 2 ore e 30 è andata ottimamente e per ora la degenza procede per il verso giusto.
Grazie a tutti.
Enrico
Re: Licenza per assistenza famigliare
Non so se può interessare a qualcuno questa notizia:
Dal sito internet: esperto.sportellolavoro.tgcom.it
E’ illegittima l’aspettativa non retribuita. Ecco perché.
Rimanendo sul tema dell’aspettativa, questa settimana il nostro Esperto ci spiega come sia illegittimo da parte del datore di lavoro disporre un’aspettativa non retribuita senza concordarla con il dipendente.
Il datore di lavoro, nonostante il superamento del periodo di comporto, non può unilateralmente mettere il dipendente in aspettativa non retribuita. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9346 del 26 aprile 2011. La controversia oggetto di decisione concerneva il caso di un lavoratore che, dopo undici mesi dal giorno di rientro al lavoro a seguito di una protratta assenza, riceveva la notifica di superamento del periodo di comporto e l’invito a presentare domanda di aspettativa. Pur in mancanza di tale richiesta, il datore di lavoro procedeva comunque alla sospensione per quattro mesi della retribuzione del dipendente, nonostante vi fossero divergenze circa la natura di alcune assenze rilevanti per il superamento del comporto.
La Cassazione, dichiarando illegittimo il provvedimento preso dal datore di lavoro, ha sottolineato come tale atto si ponesse in contrasto col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro oltre che, nel caso di specie, con una norma del contratto collettivo applicato che richiedeva espressamente il consenso dell’interessato per la messa in aspettativa non retribuita. I giudici, in merito al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal dipendente, hanno infine sottolineato come lo stesso non derivi automaticamente dall’inadempimento del datore di lavoro, in quanto è onere del lavoratore dimostrare la sussistenza del danno oltre che la sua relazione causale con l’inadempimento.
Sei in aspettativa? Puoi lavorare per altri.
Questa settimana il nostro esperto ci spiega come non sia sempre giustificato il licenziamento del dipendente che durante l’aspettativa svolge qualche lavoretto…
Lo svolgimento da parte del lavoratore di attività lavorativa durante il congedo familiare non sempre giustifica il licenziamento. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011.
La questione oggetto di decisione concerneva il licenziamento di un dipendente che, durante il periodo di aspettativa parentale, aveva lavorato per quattro giorni alle dipendenze di una società terza, violando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000; in caso di aspettativa per motivi familiari, infatti, a fronte del diritto alla conservazione del posto (pur senza retribuzione), vi è il divieto di prestare qualunque tipo di attività lavorativa. A giustificazione del licenziamento, la società datrice di lavoro sosteneva, inoltre, l’avvenuta grave violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore, ritenendo così sussistente la giusta causa.
A parere dei giudici, il mancato rispetto del divieto previsto dall’art. 4 non rende il comportamento del dipendente di per sé illegittimo e tale da motivare il provvedimento disciplinare espulsivo. Nel determinare la giustificatezza del licenziamento occorre, infatti, valutare tutti gli elementi del fatto concreto; in particolare, nel caso in esame l’attività lavorativa svolta dal lavoratore presentava i caratteri della sporadicità (quattro giorni in un periodo di congedo di due mesi) e non vi erano gli estremi di un’infrazione dell’obbligo di fedeltà, in quanto la professionalità acquisita col datore di lavoro principale non era stato utilizzata a favore della società terza. Complessivamente, dunque, il comportamento posto in essere dal dipendente non era tale da comportare il licenziamento, nonostante il divieto di prestare lavoro durante l’aspettativa parentale fosse stato trasgredito.
Dal sito internet: esperto.sportellolavoro.tgcom.it
E’ illegittima l’aspettativa non retribuita. Ecco perché.
Rimanendo sul tema dell’aspettativa, questa settimana il nostro Esperto ci spiega come sia illegittimo da parte del datore di lavoro disporre un’aspettativa non retribuita senza concordarla con il dipendente.
Il datore di lavoro, nonostante il superamento del periodo di comporto, non può unilateralmente mettere il dipendente in aspettativa non retribuita. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9346 del 26 aprile 2011. La controversia oggetto di decisione concerneva il caso di un lavoratore che, dopo undici mesi dal giorno di rientro al lavoro a seguito di una protratta assenza, riceveva la notifica di superamento del periodo di comporto e l’invito a presentare domanda di aspettativa. Pur in mancanza di tale richiesta, il datore di lavoro procedeva comunque alla sospensione per quattro mesi della retribuzione del dipendente, nonostante vi fossero divergenze circa la natura di alcune assenze rilevanti per il superamento del comporto.
La Cassazione, dichiarando illegittimo il provvedimento preso dal datore di lavoro, ha sottolineato come tale atto si ponesse in contrasto col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro oltre che, nel caso di specie, con una norma del contratto collettivo applicato che richiedeva espressamente il consenso dell’interessato per la messa in aspettativa non retribuita. I giudici, in merito al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal dipendente, hanno infine sottolineato come lo stesso non derivi automaticamente dall’inadempimento del datore di lavoro, in quanto è onere del lavoratore dimostrare la sussistenza del danno oltre che la sua relazione causale con l’inadempimento.
Sei in aspettativa? Puoi lavorare per altri.
Questa settimana il nostro esperto ci spiega come non sia sempre giustificato il licenziamento del dipendente che durante l’aspettativa svolge qualche lavoretto…
Lo svolgimento da parte del lavoratore di attività lavorativa durante il congedo familiare non sempre giustifica il licenziamento. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011.
La questione oggetto di decisione concerneva il licenziamento di un dipendente che, durante il periodo di aspettativa parentale, aveva lavorato per quattro giorni alle dipendenze di una società terza, violando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000; in caso di aspettativa per motivi familiari, infatti, a fronte del diritto alla conservazione del posto (pur senza retribuzione), vi è il divieto di prestare qualunque tipo di attività lavorativa. A giustificazione del licenziamento, la società datrice di lavoro sosteneva, inoltre, l’avvenuta grave violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore, ritenendo così sussistente la giusta causa.
A parere dei giudici, il mancato rispetto del divieto previsto dall’art. 4 non rende il comportamento del dipendente di per sé illegittimo e tale da motivare il provvedimento disciplinare espulsivo. Nel determinare la giustificatezza del licenziamento occorre, infatti, valutare tutti gli elementi del fatto concreto; in particolare, nel caso in esame l’attività lavorativa svolta dal lavoratore presentava i caratteri della sporadicità (quattro giorni in un periodo di congedo di due mesi) e non vi erano gli estremi di un’infrazione dell’obbligo di fedeltà, in quanto la professionalità acquisita col datore di lavoro principale non era stato utilizzata a favore della società terza. Complessivamente, dunque, il comportamento posto in essere dal dipendente non era tale da comportare il licenziamento, nonostante il divieto di prestare lavoro durante l’aspettativa parentale fosse stato trasgredito.
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