Buonasera Carminiello,Carminiello ha scritto: ↑sab mar 05, 2022 11:06 am::::::::::Codice: Seleziona tutto
Buonasera skylord, Ma tu hai presentato istanza di transito solo nei ruoli civili del Ministero dell'Interno oppure, come ho fatto io, anche in altre Amministrazioni dello Stato?
Abraham, ti chiedo: per la PS, il transito in altre amministrazioni che non siano del Min. Interni, non comporta l'azzeramento dell'assegno ad personam come invece avviene per il Min. Difesa?
L'istituto giuridico che regola il passaggio dei poliziotti dai ruoli della Polizia di Stato ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato è il D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 il quale è denominato “Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.”
il cui articolo 10 sancisce testualmente che:
“Art. 10.
Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettasse a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”