art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Ripeto, ad oggi i VVF ai fini del coefficiente di calcolo della parte di pensione retributiva, sono equiparati al personale militare ai sensi dell'art. 61 del DPR 1092/73.Maxgal64 ha scritto: ↑gio mar 17, 2022 8:02 am Firefox… nulla c’entra, ma intanto le sentenze quello dicono. Magari non sono solo io che ritengo male. Mi chiedo se la tua visione sia quella giusta, poiché mi additi sostenendo che “ritengo male”, come mai è stato dunque presentato un ricorso e perché addirittura lo ha perso con soccombenza di spese? Firefox bisognerebbe prima capirle le cose, perché la realtà sembra differente dalle nostre convinzioni. Eppure mi sembra assai sintetico il giudizio che leggo in sentenza. Sintetico e chiaro.
Tutto il resto sono discorsi ed interpretazioni, puntualmente smentite in secondo grado di giudizio da una minoranza di giudici.
Magari abbiamo letto due cose diverse

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Infatti alla luce delle circolari INPS del 2021, + 15 e - 15, il ricorso è inutile, o meglio, è utile al portafoglio degli avvocati...
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Sei un "fortunato". Il sottoscritto in 10 anni non ha ancora la pensione definitiva, mai avuto un cents .di aumenti ....una guerra continua !!Maxgal64 ha scritto: ↑gio mar 17, 2022 8:13 am Lino… pure io ho ragione e dal settembre 2018 non mi aggiornano la pensione. Peccato che il sistema delle mie ragioni e di quelle di Firefox dia una lettura diversa. Ribadisco che io leggo le sentenze. Ma commenti e convinzioni, ad oggi determinano poco. Eppure è scritto ovunque che persino i ricorrenti con i rispettivi legali attendono evoluzioni per discutere delle questioni chiedendo rinvii… Sono invece certo dell’interpretazione della norma da parte dei giudici contabili, in quanto è sentenziata. Ora c’è solo da attendere come deciderà di fare l’ente e da lì si riparte. Il resto sono opinioni.
Anzi l'anno scorso mi hanno pure diminuito l'importo...
Ora nonostante i miei acciacchi dovrò tornare a far battaglie con inps, una vera schifezza!!!!
Purtroppo siamo ancora relativamente giovani e per loro siamo solo esseri fastidiosi.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Si parla sempre delle stesse cose, la Polizia di Stato è entrata a far parte dall' ultima Legge di Bilancio 2021-2022 ed ora siamo in attesa che l' INPS dirami una Direttiva che uscirà a breve.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Messaggio da Aquila »
...cioè , mentre continuano ad elargire, senza controllo preventivo? redditi di cittadinanza, anche a migliaia di truffatori non aventi diritto, noi che abbiamo servito lo Stato x 30/40 anni, ... alla fine della fiera, saremmo Noi, quelli fastidiosi x chè aspettiamo aggiornamenti già deliberati, PREVIO CONTROLLO, da 3/4/5 anni???lino ha scritto: ↑gio mar 17, 2022 2:11 pmSei un "fortunato". Il sottoscritto in 10 anni non ha ancora la pensione definitiva, mai avuto un cents .di aumenti ....una guerra continua !!Maxgal64 ha scritto: ↑gio mar 17, 2022 8:13 am Lino… pure io ho ragione e dal settembre 2018 non mi aggiornano la pensione. Peccato che il sistema delle mie ragioni e di quelle di Firefox dia una lettura diversa. Ribadisco che io leggo le sentenze. Ma commenti e convinzioni, ad oggi determinano poco. Eppure è scritto ovunque che persino i ricorrenti con i rispettivi legali attendono evoluzioni per discutere delle questioni chiedendo rinvii… Sono invece certo dell’interpretazione della norma da parte dei giudici contabili, in quanto è sentenziata. Ora c’è solo da attendere come deciderà di fare l’ente e da lì si riparte. Il resto sono opinioni.
Anzi l'anno scorso mi hanno pure diminuito l'importo...
Ora nonostante i miei acciacchi dovrò tornare a far battaglie con inps, una vera schifezza!!!!
Purtroppo siamo ancora relativamente giovani e per loro siamo solo esseri fastidiosi.
Ha ragione Piero Angela quando ha detto:
Nel nostro Paese, così come non si premia il merito, non si punisce chi trasgredisce.
p.s. Anche lo scrivente aspetta l'aggiornamento del contratto della Polizia di Stato dal 2018 e provo solo "pena/compassione" per coloro che sono responsabili di questi aberranti ritardi che , per la legge del karma, faranno + male a loro x la vergogna che a noi, vittime di 1 burocrazia inefficiente.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Salve,
la circolare INPS dovrebbe servire a confermare o meno la retroattività dei pensionati ante 2022.
Saluti
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 1^ d’Appello n. 189 in rif. alla CdC Liguria n. 159/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS e riforma la sentenza di 1° grado, poiché l’originario ricorrente è un appartenente alla Polizia di Stato.
- L’appellato …. non si è costituito in giudizio sebbene l’atto di appello e il decreto di fissazione dell’udienza di trattazione siano stati notificati all’appellato presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 179 c.g.c..
Il Giudice d’Appello precisa:
1) - Non ignora il Collegio che il legislatore, con la legge 30/12/2021, n. 234, art.1, comma 101, ha esteso al “personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”. Pur tuttavia, detta disposizione, avente portata chiaramente innovativa e non interpretativa, esplica i propri effetti soltanto dalla data di entrata in vigore della cit. L. 234/2021, in assenza di una norma transitoria o di espressa previsione di retroattività. Non può, quindi, trovare applicazione nelle controversie – concernenti, come nel caso di specie, l’applicabilità dell’art. 54 cit. al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile - pendenti a quella data. Ciò in conformità al principio di non retroattività sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al civile e al principio di cui all’art. 5 del codice di procedura civile secondo il quale le norme da applicare nel processo sono determinate con riguardo al momento di instaurazione del giudizio.
2) - In conclusione, in accoglimento dell’appello la sentenza in epigrafe va riformata nel senso che il sig. …. non ha titolo al ricalcolo della quota retributiva della pensione con applicazione dell’aliquota del 44 per cento, prevista dall’art. 54, ….
3) - …………, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara che il sig. …. non ha diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e al ricalcolo della quota retributiva in applicazione dell’aliquota del 44 per cento, prevista dall’art. 54 ….
- L’appellato …. non si è costituito in giudizio sebbene l’atto di appello e il decreto di fissazione dell’udienza di trattazione siano stati notificati all’appellato presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 179 c.g.c..
Il Giudice d’Appello precisa:
1) - Non ignora il Collegio che il legislatore, con la legge 30/12/2021, n. 234, art.1, comma 101, ha esteso al “personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”. Pur tuttavia, detta disposizione, avente portata chiaramente innovativa e non interpretativa, esplica i propri effetti soltanto dalla data di entrata in vigore della cit. L. 234/2021, in assenza di una norma transitoria o di espressa previsione di retroattività. Non può, quindi, trovare applicazione nelle controversie – concernenti, come nel caso di specie, l’applicabilità dell’art. 54 cit. al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile - pendenti a quella data. Ciò in conformità al principio di non retroattività sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al civile e al principio di cui all’art. 5 del codice di procedura civile secondo il quale le norme da applicare nel processo sono determinate con riguardo al momento di instaurazione del giudizio.
2) - In conclusione, in accoglimento dell’appello la sentenza in epigrafe va riformata nel senso che il sig. …. non ha titolo al ricalcolo della quota retributiva della pensione con applicazione dell’aliquota del 44 per cento, prevista dall’art. 54, ….
3) - …………, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara che il sig. …. non ha diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e al ricalcolo della quota retributiva in applicazione dell’aliquota del 44 per cento, prevista dall’art. 54 ….
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 1^ d’Appello n. 190 in rif. alla CdC Liguria n. 162/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS e riforma la sentenza di 1° grado, poiché l’originario ricorrente è un appartenente alla Polizia di Stato.
Con memoria depositata il 22 dicembre 2021 si è costituito in giudizio l’appellato ……. OMISSIS
OMISSIS
A conforto della fondatezza della suesposta prospettazione, parte appellante richiama -condividendone il contenuto- l’ordinanza n. xx del xx xxxxxxxx xxxx della Corte dei conti – Sez. Giur. Puglia con la quale, ravvisando l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge n. 121 del 1981 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione e prospettandone un’interpretazione secundum constitutionem, ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale la questione dell’esclusione della Polizia di Stato dal beneficio pensionistico accordato ai militari dall’art. 54.
OMISSIS
Con memoria depositata l’11 gennaio 2022 l’Istituto appellante pone all’attenzione del Collegio lo jus superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, che così recita: OMISSIS
OMISSIS
La CdC d’Appello precisa:
Il Collegio ritiene, pertanto, che la disposizione dettata dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021 non possa essere considerata una norma di interpretazione autentica né latamente interpretativa, in assenza della volontà del legislatore di estendere l’equiparazione del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile a quello militare stricto sensu, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota del 2,44% ex art. 54 dPR n. 1092/1973 -così come interpretata dalle SS.RR. di questa Corte nelle sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM- al periodo precedente la sua entrata in vigore.
OMISSIS
Va, pertanto, rigettata, in assenza di un attuale e concreto conflitto interpretativo tra le sezioni di appello di questa Corte -conflitto che peraltro non sussiste neppure in astratto- l’istanza dell’appellato di risollevare la medesima questione innanzi alle Sezioni riunite.
In conclusione, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, la sentenza in epigrafe va riformata nel senso che il sig. …… non ha titolo al ricalcolo della quota retributiva della pensione con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento, prevista dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2011.
Con memoria depositata il 22 dicembre 2021 si è costituito in giudizio l’appellato ……. OMISSIS
OMISSIS
A conforto della fondatezza della suesposta prospettazione, parte appellante richiama -condividendone il contenuto- l’ordinanza n. xx del xx xxxxxxxx xxxx della Corte dei conti – Sez. Giur. Puglia con la quale, ravvisando l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge n. 121 del 1981 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione e prospettandone un’interpretazione secundum constitutionem, ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale la questione dell’esclusione della Polizia di Stato dal beneficio pensionistico accordato ai militari dall’art. 54.
OMISSIS
Con memoria depositata l’11 gennaio 2022 l’Istituto appellante pone all’attenzione del Collegio lo jus superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, che così recita: OMISSIS
OMISSIS
La CdC d’Appello precisa:
Il Collegio ritiene, pertanto, che la disposizione dettata dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021 non possa essere considerata una norma di interpretazione autentica né latamente interpretativa, in assenza della volontà del legislatore di estendere l’equiparazione del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile a quello militare stricto sensu, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota del 2,44% ex art. 54 dPR n. 1092/1973 -così come interpretata dalle SS.RR. di questa Corte nelle sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM- al periodo precedente la sua entrata in vigore.
OMISSIS
Va, pertanto, rigettata, in assenza di un attuale e concreto conflitto interpretativo tra le sezioni di appello di questa Corte -conflitto che peraltro non sussiste neppure in astratto- l’istanza dell’appellato di risollevare la medesima questione innanzi alle Sezioni riunite.
In conclusione, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, la sentenza in epigrafe va riformata nel senso che il sig. …… non ha titolo al ricalcolo della quota retributiva della pensione con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento, prevista dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2011.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 132 in rif. alla CdC Umbria (Perugia) n. 85/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS e riforma la sentenza di 1° grado, poiché è un appartenente alla Polizia di Stato.
In definitiva, alla luce della predetta disposizione normativa, da considerarsi quale ius superveniens, deve essere rideterminata, a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, ossia il 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973, nell’interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, e dunque secondo l’aliquota annuale del 2,44%, la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo misto del personale delle forze di polizia rientranti nella specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tra cui si collocano gli ex appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano maturato i requisiti prescritti, a prescindere dalla data di collocamento a riposo.
In relazione al caso di specie, ritiene il Collegio, alla stregua della suddetta previsione normativa e alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, considerando assorbito ogni altro profilo di contestazione in omaggio al principio della sintesi motivazionale (art. 5, comma 2, c.g.c e dell’art. 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c.), che al sig. OMISSIS, con un’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di 17 anni, mesi 7, giorni 6 di servizio utile, debba essere riconosciuto il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, un coefficiente di rendimento pari al 2,44% a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data.
In definitiva, alla luce della predetta disposizione normativa, da considerarsi quale ius superveniens, deve essere rideterminata, a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, ossia il 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973, nell’interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, e dunque secondo l’aliquota annuale del 2,44%, la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo misto del personale delle forze di polizia rientranti nella specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tra cui si collocano gli ex appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano maturato i requisiti prescritti, a prescindere dalla data di collocamento a riposo.
In relazione al caso di specie, ritiene il Collegio, alla stregua della suddetta previsione normativa e alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, considerando assorbito ogni altro profilo di contestazione in omaggio al principio della sintesi motivazionale (art. 5, comma 2, c.g.c e dell’art. 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c.), che al sig. OMISSIS, con un’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di 17 anni, mesi 7, giorni 6 di servizio utile, debba essere riconosciuto il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, un coefficiente di rendimento pari al 2,44% a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 159 in rif. alla CdC Puglia n. 583/2021, Accoglie parzialmente l’Appello del ricorrente appartenente alla Polizia di Stato e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto al coefficiente del 2,44%.
In sentenza si legge:
1) - Si è quindi esclusa la portata retroattiva della normativa succitata, non avendo natura di interpretazione autentica ma innovativa, per cui la sua efficacia nei confronti del personale cessato entro il 2021 va riconosciuta soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022). Si prende atto che l’INPS ha già emanato istruzioni (circolare n. 44/2022) conformi a detto orientamento, orientamento che risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), calcolata includendo “l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”, in tal modo contemperandosi diversi interessi di rango costituzionale, tra cui si colloca anche quello dell’ equilibrio dei bilanci (art. 81 Cost.)
2) - Il Collegio, condividendo pienamente l’orientamento ermeneutico già formatosi in seno a questa Sezione di appello (sentenze n.33, n. 41, n.114 del 2022), in linea anche con le altre (Sez. I n. 45, n.134 del 2022), assorbita ogni altra questione, riconosce il diritto dell’ appellante, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 30 novembre 2018 con un’anzianità utile di anni 17, mesi 2 e giorni 29 alla data del 31 dicembre 1995, all’applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data.
In sentenza si legge:
1) - Si è quindi esclusa la portata retroattiva della normativa succitata, non avendo natura di interpretazione autentica ma innovativa, per cui la sua efficacia nei confronti del personale cessato entro il 2021 va riconosciuta soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022). Si prende atto che l’INPS ha già emanato istruzioni (circolare n. 44/2022) conformi a detto orientamento, orientamento che risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), calcolata includendo “l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”, in tal modo contemperandosi diversi interessi di rango costituzionale, tra cui si colloca anche quello dell’ equilibrio dei bilanci (art. 81 Cost.)
2) - Il Collegio, condividendo pienamente l’orientamento ermeneutico già formatosi in seno a questa Sezione di appello (sentenze n.33, n. 41, n.114 del 2022), in linea anche con le altre (Sez. I n. 45, n.134 del 2022), assorbita ogni altra questione, riconosce il diritto dell’ appellante, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 30 novembre 2018 con un’anzianità utile di anni 17, mesi 2 e giorni 29 alla data del 31 dicembre 1995, all’applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 169 in rif. alla CdC Lazio n. 13/2020, Accoglie parzialmente l’Appello del ricorrente appartenente alla Polizia di Stato e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto al coefficiente del 2,44%.
In sentenza si legge:
1) - Si è così estesa l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al predetto personale, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze nn. 1 e 12 del 2021), secondo cui – al fine di rendere coerenti il d.P.R. n. 1092/1973 e la l. n. 335 del 1995 – la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. In tal modo, il legislatore è intervenuto sulla mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla 8 legge di riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (con l. 1° aprile 1981, n. 121).
2) - Peraltro, come rilevato anche nello stesso dossier di Camera e Senato, tale mancata estensione non trova giustificazione nella natura non militare del personale escluso in quanto l’art. 61 del d.P.R. 1092/1973, ha esteso l’efficacia dell’art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.
In sentenza si legge:
1) - Si è così estesa l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al predetto personale, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze nn. 1 e 12 del 2021), secondo cui – al fine di rendere coerenti il d.P.R. n. 1092/1973 e la l. n. 335 del 1995 – la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. In tal modo, il legislatore è intervenuto sulla mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla 8 legge di riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (con l. 1° aprile 1981, n. 121).
2) - Peraltro, come rilevato anche nello stesso dossier di Camera e Senato, tale mancata estensione non trova giustificazione nella natura non militare del personale escluso in quanto l’art. 61 del d.P.R. 1092/1973, ha esteso l’efficacia dell’art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 183 in rif. alla CdC Lazio n. 15/2020, Accoglie parzialmente l’Appello del ricorrente appartenente alla Polizia di Stato e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto al coefficiente del 2,44%.
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 186 in rif. alla CdC Lazio n. 14/2020, Accoglie parzialmente l’Appello del ricorrente appartenente alla Polizia di Stato e, idem come sopra.
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 186 in rif. alla CdC Lazio n. 14/2020, Accoglie parzialmente l’Appello del ricorrente appartenente alla Polizia di Stato e, idem come sopra.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 204 in rif. alla CdC Umbria n. 78/2019, Accoglie parzialmente l’Appello dell’INPS e riforma la sentenza di 1° grado, poiché l’originario ricorrente è un appartenente alla Polizia di Stato, quindi, va applicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022) entrata in vigore, il 1° gennaio 2022 col 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data.
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