aspettativa

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giovanni60
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aspettativa

Messaggio da giovanni60 »

Buongiorno a tutti.
Vi pongo una domanda relativa all'aspettativa.
Nel 2009, 2010 e 2011, ho sempre superato i famosi 45 giorni e conseguentemente sono passato in aspettativa.
In tutti questi anni, mai nessuno mi ha notificato il provvedimento relativo all'aspettativa e neppure mi è stato comunicato che avevo superato i 45 gg di convalescenza.
Io adesso come mi devo comportare? L'aspettattiva degli anni 2009 e 2010 entro quanto tempo me la dovevano comunicare e/o notificare?
Quali disposizioni e/o circolari disciplinano l'aspettativa?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte:
Giovanni


tuttiliberi

Re: aspettativa

Messaggio da tuttiliberi »

ciao, di solito ogni qualvolta che si superano i 45 giorni di licenza straordinaria e si continua con la malattia devono notificarti la decorrenza dell'aspettativa per malattia, per sapere bene quanta aspettativa hai fatto dovresti fare l'accesso agli atti relativo alla posizione sanitaria/aspettativa che hai maturato in questi anni. L'amministrazione ha l'obbligo di notificarti queste carte da quando superi i 45 giorni annuali e non dopo anni.ciao
iosonoquì
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Re: aspettativa

Messaggio da iosonoquì »

..prevedo supercazziatoni per qualcuno!!!!
leonardo virdò
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Re: aspettativa

Messaggio da leonardo virdò »

giovanni60 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Vi pongo una domanda relativa all'aspettativa.
Nel 2009, 2010 e 2011, ho sempre superato i famosi 45 giorni e conseguentemente sono passato in aspettativa.
In tutti questi anni, mai nessuno mi ha notificato il provvedimento relativo all'aspettativa e neppure mi è stato comunicato che avevo superato i 45 gg di convalescenza.
Io adesso come mi devo comportare? L'aspettattiva degli anni 2009 e 2010 entro quanto tempo me la dovevano comunicare e/o notificare?
Quali disposizioni e/o circolari disciplinano l'aspettativa?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte:
Giovanni
Di norma al superamento dei 45 gg. ti deve essere notificato il provvedimento emesso dal comandante di compagnia o di corpo, con il quale ti avvisano del superamento dei gg. consentiti nell'anno solare, per cui, dal giorno successivo, ovvero dal 46° giorno inizia a decorrere l'aspettativa che andrà ad addizionarsi con i gg. dell'aspettativa dell'ultimo quinquennio.
A questo punto ti conviene chiedere al comando, altrimenti rischi di superare i famosi 730 gg. nel quinquennio.
Ciao.
leonardo virdò
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Re: aspettativa

Messaggio da leonardo virdò »

iosonoquì ha scritto:..prevedo supercazziatoni per qualcuno!!!!
Concordo, se li meritano tutte.
E' inammissibile quanto scritto da Giovanni60.
giovanni60
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Re: aspettativa

Messaggio da giovanni60 »

Buonasera amici, vi ringrazio per le risposte.
Non capisco per chi saranno cavoli acidi.
Vorrei sapere come io mi dovrei comportare.
Cosa dovrei fare.
Quali sono le disposizioni che regolamentano l'aspettativa.
Se non mi è stata notificata l'aspettativa del 2009, significa che i giorni di malattia che ho fatto in quell'anno, li posso fare ancora quest'anno?
Ringrazio ancora tutti coloro che mi consiglieranno.
Henry6.3

Re: aspettativa

Messaggio da Henry6.3 »

Il provvedimento di aspettativa per infermità che non comportino riduzione o sospensione dello stipendio, sono emanati dal Comandante di Corpo e in riferimento a queste Leggi e disposizioni:
- Legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
- Legge 5 maggio 18976, n. 187, art. 26;
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;

puoi benissimo richiedere citando le leggi di cui sopra che ti sia notificato ora per allora, la comunicazione dovuta dall' Amm.ne circa il periodo di aspettativa fruita nel quinquennio.
Henry6.3

Re: aspettativa

Messaggio da Henry6.3 »

Dimenticavo è di prassi, che tale lettera a firma del Comandante Regione ora ( Legione), venga istruita al rientro al Reparto, fermo restando che le Amministrazioni più virtuose, notificano per lettera diretta anche quando uno è in convalescenza, dal Reparto di appartenenza che dicono nella sostanza, "giovane" attento che hai superato in data tot. i 45 gg. previsti e quindi da adesso in poi scalerai dai 730 gg che competono max.
iosonoquì
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Re: aspettativa

Messaggio da iosonoquì »

Gli interventi di Henry6.3 non fanno una grinza.

P.S.: i supercazziatoni erano per la scala gerarchica, non certo per te! Ma chiuderanno tutto con un bel rilievo (probabilmente al comandante del reparto...ultima ruota del carro!).
Henry6.3

Re: aspettativa

Messaggio da Henry6.3 »

E ancora,tutto giusto tutto trasparente ma, sempre per vita vissuta un nostro collega, non più di pochi mesi fa era in convalescenza da quasi 700 giorni, giorno più giorno meno e nonostante lui si sentisse sicuro, perché in forza a Comandi Legione, amici in Segreteria ecc, gli metto la pulce nell'orecchio spronandolo a farsi vivo anche telefonicamente per conoscere con precisione numero giorni nei 5 anni.

Risultato la mia insistenza gli fa scoprire che:

- I conteggi erano sbagliati;
- risultava a visita dalla CMO in data coincidente con superamento max aspettativa.

così, rettifica in fretta e furia della lettera di invio a visita alla CMO, conteggio esatto gg totalizzati e finalmente riforma prima del tempo che ha messo fine alle sue traversie e preoccupazioni.
panorama
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Re: aspettativa

Messaggio da panorama »

Visto che si parla di aspettativa metto qui sotto quanto stava accadendo al collega Brigadiere CC.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 02962/2011 e data 25/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011

NUMERO AFFARE 00019/2011
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. OMISSIS, per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto n. ….. del 01 aprile 2009, del ministero della difesa con il quale è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per giorni 409 e della richiesta di rimborso delle maggiori competenze stipendiali.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL II 5 SC 2010 …….. del 30 novembre 2010, con la quale il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha inviato al Consiglio di Stato la relazione sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

Premesso:
Il ricorrente, brigadiere dei carabinieri OMISSIS, a seguito di un’aggressione subita durante il servizio, per la quale venivano concessi diversi giorni di prognosi, veniva collocato in aspettativa per motivi sanitari in data 7 aprile 2006. In data 26 maggio 2006 il ricorrente presentava formale domanda di riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio. La C.M.O. di Roma in data 19 febbraio 2008 riconosceva le lesioni ricevute ascrivendo l'infermità alla 7^ categoria Tab. A, misura massima.
In data 8 maggio 2009 veniva comunicato al ricorrente l'invio del suo fascicolo al comitato di verifica per le cause di servizio per il prescritto parere. Con successivo decreto n. …….. del 1 aprile 2009 il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per giorni 409 dal 14 marzo 2006 al 26 aprile 2007.
Il sottufficiale ha proposto ricorso straordinario avverso tale provvedimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Assume, in sintesi, l'interessato che l'amministrazione avrebbe provveduto a collocarlo illegittimamente in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, nonostante la patologia riscontratagli fosse chiaramente riconducibile al servizio prestato.
Considerato:
Successivamente alla proposizione del ricorso straordinario l'amministrazione con decreto n. …… bis dell'8 ottobre 2010 ha modificato l'impugnato decreto n. …., riconoscendo la dipendenza da causa di servizio per l'infermità in costanza della quale era stata concessa l'aspettativa di giorni 409.
Per quanto sopra, si ritiene che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
panorama
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Re: aspettativa

Messaggio da panorama »

Per orientamento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 04307/2011REG.PROV.COLL.
N. 07394/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7394 del 2005, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 01216/2005, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per la parte pubblica l’avvocato Giovanni Palatiello (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 22 febbraio 2005 n. 1216, con la quale il TAR Campania, sez. VI, accogliendo il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ha annullato il provvedimento di congedo illimitato emesso dal Comando del I Reggimento di Omissis 28 marzo 2003, nonché il decreto 13 maggio 2003 (ulteriore provvedimento di congedo).
La sentenza appellata ha affermato:
- nel caso in cui l’inidoneità non dipendente da causa di servizio si protragga per un periodo superiore ai 365 giorni, la circolare ministeriale 26 ottobre 2000 prevede una “articolata e rigorosa scansione procedimentale (art. 7) nell’ambito della quale assume qualificata rilevanza la comunicazione all’interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, che “deve essere effettuata almeno 60 giorni prima dello scadere . . . del periodo massimo fruibile nel quinquennio”;
- al contrario, nel caso di specie, “entrambi i provvedimenti di congedo illimitato risultano emessi in assenza di rituale e tempestiva comunicazione”, come riconosciuto nel primo caso dalla stessa amministrazione, mentre nel secondo caso, il decreto dirigenziale “non può valere contestualmente come comunicazione di avvio del procedimento e come provvedimento finale”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando, perché la sentenza ha mostrato di valutare rilevante “la mancata osservanza delle garanzie procedimentali”, laddove “neppure l’eventuale regolarità delle scansioni procedurali avrebbe evitato il raggiungimento del richiamato limite massimo dell’aspettativa fruibile . . . né ostacolato la conseguente adozione del provvedimento di cessazione dal servizio del graduato”. Infatti, “non basta il solo contrasto tra la fattispecie concreta ed il paradigma astratto delineato dalla norma a determinare l’invalidità dei provvedimenti, il cui contenuto, comunque, non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato”, posto che risultano realizzate entrambe le condizioni previste dagli artt. 16 e 29 l. n. 599/1954, con conseguente obbligatoria emanazione del provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento in congedo del militare;
b) error in iudicando, perché, in relazione al secondo provvedimento adottato, l’esistenza stessa del primo provvedimento rendeva il sig. OMISSIS edotto dell’esistenza del procedimento nei suoi confronti, concluso con provvedimento intervenuto dopo ampio periodo di tempo, “congruo a garantire la conoscibilità, da parte dell’interessato, dell’attività istruttoria che si svolgeva nei suoi confronti”.
L’appellato non si è costituito in giudizio e, all’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, in relazione al primo motivo proposto, e nei limiti di seguito esposti.
L’art. 16 della legge 31 luglio 1954 n. 599, prevede, per quel che rileva nella presente sede, che “l'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge” (comma 1).
Il successivo art. 29 dispone inoltre che “il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.”
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, sez. IV, 18 gennaio 2011 n. 354 e 22 ottobre 2010 n. 7621) ha affermato che, ai sensi degli artt. 16 e 29, l.n. 599/1954, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico; di modo che l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare negli anni successivi al biennio citato, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge per il compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute.
Nel caso di specie, l’amministrazione della difesa ha preso atto dell’intempestività della notifica del primo provvedimento (v. pag. 2 appello), ed ha provveduto ad emanare un secondo provvedimento (13 maggio 2003), impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Tale secondo provvedimento è stato emanato sulla base dell’obiettiva constatazione dell’intervenuto superamento del periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, e, pertanto, assume veste di provvedimento assolutamente vincolato, a fronte di effetti che, per espressa previsione di legge, si producono in modo automatico.
Né tale provvedimento – così come ritenuto dalla sentenza appellata – può essere considerato illegittimo per la “mancata tempestiva comunicazione del limite massimo di aspettativa”, posto che il dato formale dell’omessa comunicazione non può certo superare il dato sostanziale ed oggettivo dell’intervenuto superamento del termine di legge.
D’altra parte, anche nel caso di specie occorre argomentare da quanto in via generale previsto per i vizi del procedimento amministrativo dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo della l. n. 241/1990, di modo che l’eventuale violazione di regole procedimentali (e tra esse l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l. n. 241/1990), non può comportare l’annullamento del provvedimento, allorché questo, stante la sua natura vincolata, sia perfettamente conforme a legge nel suo contenuto.
Per le ragioni esposte, l’appello del Ministero della Difesa deve essere accolto, in riferimento al primo motivo di impugnazione (con conseguente assorbimento del secondo motivo) e, per l’effetto, la sentenza appellata deve essere riformata, dovendosi dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di I grado ed infondato, e quindi rigettato, il ricorso per motivi aggiunti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 7394/2005 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza appellata, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2011
panorama
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Re: aspettativa

Messaggio da panorama »

Visto che si parla di aspettativa, occhio a quello che doveva passare questo militare, leggere questa sentenza del TAR CATANIA per capire le varie problematiche a cui si può andare incontro.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01490/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
per incidente di esecuzione
nel ricorso numero di registro generale 1332 del 2008, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, corso Italia,36;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. - Direzione Generale Personale Militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esatta esecuzione
della sentenza n. 2183/2009 resa sul ric. n. 1332/2008 RG, con il quale il TAR Sicilia Catania, sez. III, ha dichiarato l’obbligo delle intimate Amministrazioni di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla precedente sentenza di merito n. 1382/06 del 06.07/06.09.2006, resa sul ric. n. 225/2005 RG proposto dall'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero Difesa - Direzione Generale Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
- Con ricorso n. 225/05 R.G. il ricorrente ha impugnato il decreto n. ……./04 del 21.07.2004, con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa aveva riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità dallo stesso sofferta di “marcati disturbi ideo-affettivi, scarso controllo dell’emotività e degli impulsi con tendenza all’acting-out e marcate difficoltà con pregresso disturbo depressivo maggiore con disadattamento socio-relazionale”.
Tale provvedimento è stato annullato dalla sentenza n. 1382/2006 di questo TAR che, altresì, ha fatto “obbligo all’Amministrazione di porre in essere gli atti adempitivi volti al riconoscimento al ricorrente della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e ai conseguenti benefici economici".
– In esecuzione della predetta sentenza è stato adottato dal Ministero della difesa il decreto n. OMISSIS del 06.11.06, con il quale il Direttore della competente Divisione ha annullato il decreto n. …../04 del 21.07.04, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente e gli ha liquidato l’equo indennizzo nella misura di €. 21.640,12.
- In seguito, assumendo la non esaustiva esecuzione del giudicato, il ricorrente, dopo aver notificato specifici atti di diffida, con ricorso registrato al n. 1332/2008, ha adito questo Tribunale per vedere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1382/2006 e, per l’effetto, a :
- restituire al ricorrente, maggiorata da interessi e rivalutazione, la somma di € 8.856,93 indebitamente trattenutagli, a titolo di riduzione del 50% della retribuzione lorda per in periodo 11/1/2003-11/6/2003, effettuata dall’Amministrazione intimata (in forza dell’art.26 del D.L.n. 187/1976 per aver superato il periodo di 12 mesi di aspettativa) ;
- corrispondergli i trattamenti retributivi relativi al periodo dal giugno 2003 al 12 settembre dello stesso anno ( per i quali non gli sarebbe stata corrisposta alcuna retribuzione, né stipendiale, né pensionistica), anch’essi maggiorati da interessi e rivalutazione ;
- liquidargli, a datare dal 12.06.2003, il trattamento pensionistico privilegiato, pari al 100% del trattamento retributivo del grado di “Maresciallo Aiutante s. ups” maggiorato dalla quota corrispondente alla 1^ categoria della tabella A, alla quale è stata ascritta la sua patologia, con interessi e rivalutazione.
Con sentenza n. 2183/2009 in epigrafe meglio descritta, questo T.A.R., sez. III, constatato che l’Amministrazione intimata non aveva ottemperato all’obbligo impostole con OCI .95/2009, di depositare documentati chiarimenti in ordine all’erogazione del trattamento economico erogato al ricorrente per i mesi dal giugno 2003 al settembre 2003 ed alla corresponsione della pensione privilegiata a decorrere dal 12/settembre 2003, nella misura del 100% della posizione retributiva dovuta alla più elevata posizione di Maresciallo Aiutante alla quale lo stesso era stato promosso dall’11/6/2003 con decreto n. OMISSIS, datato 12/2/2007, a firma del Direttore Generale del Personale del Ministero della difesa, ha accolto il citato ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo delle resistenti Amministrazioni di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili per dare esecuzione al giudicato in questione entro il termine di giorni novanta, nominando in caso di perdurante inadempienza il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con il compito di dare integrale esecuzione al giudicato entro l’ulteriore termine di giorno novanta.
- A seguito della rituale notifica della detta sentenza, l’intimato Ministero della difesa ha adottato il D.M. ……… del 17/03/2010, poi sostituito con D.M. …… dell’08/11/2010, con il quale è stato liquidato al ricorrente il trattamento pensionistico privilegiato per l’infermità sofferta con effetto dal 12/06/2003.
Non è stata tuttavia ad oggi restituita al ricorrente la somma di € 8.856,93 indebitamente trattenutagli, per il periodo gennaio–giugno 2003, , maggiorata da interessi legali e rivalutazione monetaria,
Ai suddetti adempimenti non ha neanche provveduto il Commissario ad acta nominato, al quale con raccomandata del 28/06/2010, il difensore del ricorrente aveva richiesto di adottare, in vece della inadempiente Amministrazione, i provvedimenti amministrativi e contabili necessari per dare integrale esecuzione al giudicato in questione.
Con l’incidente di esecuzione in epigrafe il ricorrente chiede l’ adozione ogni necessaria misura volta a consentire in favore del ricorrente la integrale esecuzione del giudicato in questione, e ciò anche mediante sostituzione del Commissario ad acta precedentemente nominato.
La domanda è meritevole di positiva valutazione, nei sensi di cui infra, atteso che, né l’Amministrazione, né il Commissario ad acta hanno interpretato compiutamente l’ambito ed il contenuto delle decisioni giurisdizionali e gli obblighi da esse scaturenti per l’Amministrazione soccombente, con particolare riguardo alla sentenza n. 2183/2009 che le imponeva di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla precedente sentenza n.1332/2008, con la quale era stato fatto obbligo di adottare (anche) i conseguenti benefici economici discendenti da disposto riconoscimento della causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente (più precisamente, come testualmente spiegato nella motivazione della sentenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto "ripristinare il suo complessivo status giuridico ed economico quale era stato direttamente che indirettamente compromesso dal provvedimento annullato da questo Tribunale").
L’Amministrazione, quindi, avrebbe dovuto rimuovere tutti gli effetti negativi, sul piano economico, derivati al ricorrente dalla patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, tenendolo indenne dalle conseguenze negative sul piano economico da essa causate.
Pertanto, va ribadito che all’odierno ricorrente va corrisposta, in ottemperanza di quanto stabilito con le citate sentenze,la somma di € 8.856,93 indebitamente trattenutagli, maggiorata da interessi legali e rivalutazione monetaria. Per il resto si osserva che:
- la domanda relativa al trattamento retributivo dal giungo del 2003 al mese di settembre dello stesso anno non ha ragion d'essere, dato che l'Amministrazione, come riconosce lo stesso ricorrente, gli ha riconosciuto ed erogato, con effetto dal 12/06/2003, il trattamento pensionistico privilegiato per l’infermità sofferta (e l'interessato non può certo ricevere emolumenti pensionistici e retributivi per lo stesso periodo);
- la domanda di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato (da calcolarsi secondo il ricorrente, a datare dal 12.06.2003, nella misura "… pari al 100% del trattamento retributivo del grado di Maresciallo Aiutante s. ups, maggiorato dalla quota corrispondente alla 1^ categoria della tabella A, alla quale è stata ascritta la sua patologia, con interessi e rivalutazione") è inammissibile per genericità ed appare, proprio per la specificità del suo oggetto estranea al giudicato. Non senza rilevare che, relativamente al "quantum" della pensione privilegiata - stabilito nel decreto n. OMISSIS del 06.11.06 adottato dall'Amministrazione dopo la sentenza n. 1382/2006 di questo TAR - il ricorrente avrebbe dovuto gravarsi davanti alla Corte dei Conti, fornita di specifica giurisdizione in materia (cfr. Cassazione civile, sez. un., 06 marzo 2009, n. 5467). Troncante appare, sul punto, Consiglio Stato, sez. IV, 03 novembre 2006, n. 6517, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni, sia ordinarie che privilegiate, ha carattere esclusivo, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione e il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte dei conti ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo status di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi predetti. Va accolta altresì la domanda del ricorrente per la sostituzione del funzionario a suo tempo nominato dal Prefetto di Roma.
Il Collegio, quindi, dispone che il Prefetto di Roma, o funzionario da esso delegato, con sostituzione del funzionario precedentemente nominato, provveda, nella qualità di Commissario ad acta, ad eseguire integralmente le sentenze sopra indicate e la presente sentenza resa sull’incidente di esecuzione di cui in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e dispone la sostituzione del Commissario ad acta con altro funzionario delegato dal Prefetto di Roma al fine dare integrale esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe ed alla presente , entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2011
Henry6.3

Re: aspettativa

Messaggio da Henry6.3 »

Ciao Giovanni, tutto quello che è nelle mie possibilità in merito all'argomento, l'ho riportato nei precedenti interventi sia qui che nei mess. in privato.
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