Ti riporto di seguito il post con i coefficienti completi (quelli da te indicati + quelli aggiunti da me perché mancanti):Gianfranco64 ha scritto: mar dic 14, 2021 5:41 pm Non mi permetterei mai di prendere in giro, volevo solo capire in relazione a quella norma a chi andava applicato il 3,60.
Nel leggere determine di personale dei C.C. E personale dell’Aereonautica, a parità di anni di servizio avevo riscontrato una differenza di circa 7-8 % della parte retributiva. Naturalmente sto parlando dei vecchi retributivi.
Se il 3,60 andava applicato a tutti, rammento che valeva solo fino al 31.12.1997 e successivamente ridotto al 2%, diciamo che alcuni militari avrebbero subito un bel danno.
Il mio intervento sarebbe proprio a tutela di tali militari.
Quindi per rispondere alla tua domanda basta che leggi la parte da te evidenziata in rosso ed hai la risposta.domenico69 ha scritto: dom dic 12, 2021 10:40 pmSolo per dovere di cronaca, riporto la Tabella 1.Gianfranco64 ha scritto: dom dic 12, 2021 5:39 pm solo per dovere di cronaca, riporto l'art 54 del D.P.R. 1092/73
54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo
quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1
annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni degli ufficiali cessati dal servizio permanente.
A. Ufficiali che transitano per la posizione di ausiliaria:
Limite età 45 anni: 2,80%;
46 anni: 2,60%;
47 anni: 2,40%;
48 anni: 2,25%;
49 anni: 2,15%;
50 anni: 2,00%;
51 anni: 1,90%.
Lettera B. Ufficiali che NON transitano per la posizione ausiliaria:Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Limite età 45 anni: 7,20%;
46 anni: 6,00%;
47 anni: 5,15%;
48 anni: 4,50%;
49 anni: 4,00%;
50 anni: 3,60%;
51 anni: 3,30%;
52 anni: 3,00%;
53 anni: 2,80%;
54 anni: 2,60%;
55 anni: 2,40%;
56 anni: 2,25%;
57 anni: 2,15%;
58 anni: 2,00%;
59 anni: 1,90%.
Chi rimane quindi con coefficiente dell'1,80?!Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età
previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla
data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art.
52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Praticamente dopo i primi 20 anni , alcuni ma non tutti usufruivano di una aliquota del 3,60 all'anno.
dal 01.01.1998 è stata ridotta al 2% annuo.
Diciamo che non tutti i militari usufruivano di un trattamento di favore.
Soltanto sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età e militari di truppa, penso categoria inesistente al congedo, naturalmente riferendosi ai militari di carriera e non di leva.
Praticamente, come detto, per la quasi totalità dei militari oltre i 20 anni era previsto un aumento differente dai civili.
Quindi come puoi vedere li non c'è indicata l'aeronautica, che va individuata nei restanti coefficienti in base ai gradi.




