Domanda di aggiunta dei cognomi DPR n. 396 del 2000

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13218
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Domanda di aggiunta dei cognomi DPR n. 396 del 2000

Messaggio da panorama »

Numero 02634/2011 e data 30/06/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 15 giugno 2011

NUMERO AFFARE 03535/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da S. G., avverso diniego domanda di aggiunta dei cognomi "T…." e "M….";
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 8560 del 27/07/2010 con la quale il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Sergio Siracusa;

Premesso:
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004 la signora S. G. ha impugnato il decreto del 3 agosto 2004 con cui il Ministro dell’interno aveva respinto la domanda della ricorrente tendente ad aggiungere al proprio cognome quelli di “T….” e “M…..”, ai sensi degli artt. 84 e segg. del d.P.R. n. 396 del 2000.
2. La signora G…, nella domanda inoltrata al Ministero per il tramite della Prefettura di Padova, affermava – citando documentazione custodita nell’Archivio di Stato di Venezia, registri parrocchiali e lapidi cimiteriali - che l’ascendenza nobiliare della propria famiglia registrava anche i cognomi di “T….” e di “M…..” aggiunti al cognome di alcuni dei propri avi.
Tali aggiunte derivavano da imparentamento per matrimonio della famiglia G… con la famiglia M…. e dalla denominazione identificativa di “T….” assunta nel passato da alcuni antenati.
La ricorrente riteneva l’aggiunta di tali appellativi indispensabile per una genuina identificazione genealogica del proprio gruppo familiare. Tali nominativi erano in concreto destinati a designare una casata particolare e un determinato ramo all’interno della stessa famiglia originaria.
La domanda veniva respinta dal Ministero sulla base del fatto che il cognome M…. non veniva più utilizzato dalla fine del 1500 e che pertanto la ricorrente non può essere conosciuta con tale cognome. Inoltre il cognome T…. era uno pseudonimo utilizzato per distinguere uno dei tanti rami della famiglia.
3. La ricorrente lamenta: violazione di legge per errata applicazione degli artt. 2 e 22 della Costituzione nonché dell’art. 84 del d.P.R. n. 396 del 2000; eccesso di potere per incongrua e insufficiente motivazione e travisamento dei fatti.
La ricorrente afferma che la rivendicazione in oggetto configura un vero e proprio diritto soggettivo in quanto concorre non solo all’identificazione del soggetto ma anche alla completa estrinsecazione della sua personalità.
La G…. sottolinea altresì che la motivazione contenuta nel decreto impugnato non indica alcuna ragione di salvaguardia dell’interesse pubblico alla immutabilità del cognome.
4. L’Amministrazione afferma preliminarmente l’incompetenza del Ministero dell’interno a decidere sulla domanda di “ricostruzione” del cognome completo di una casata nella sua interezza.
Il Ministero sostiene che la rivendicazione della ricorrente sul secondo e terzo cognome – sulla base della prova che essi spettano alla propria famiglia e che hanno costituito da sempre l’unico ed esatto mezzo di identificazione della discendenza – deve essere correttamente inserita nel riparto delle competenze tra Amministrazione e Autorità Giudiziaria.
Il Ministero cita a tal proposito la sentenza n. 668 della IV Sezione del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2009, la quale, richiamandosi a giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato che “la specifica tutela prevista dall’art. 7, del codice civile non riguarda solo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo, ma anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a titoli o denominazioni di casato.”
Si tratta quindi, secondo l’Amministrazione, non di competenza amministrativa spettante al Ministero, in base all’art. 84 e seguenti del d.P.R. n. 396 del 2000 - che consiste nella facoltà di modificare discrezionalmente il cognome in presenza di valide motivazioni – bensì di competenza spettante alla autorità giudiziaria ordinaria.
Il Ministero ritiene comunque il ricorso da respingere.
CONSIDERATO:
5. Le motivazioni addotte dalla ricorrente attraverso le numerose attestazioni di presenza nel tempo a partire dal XV secolo dei due cognomi – peraltro nella maggior parte indicate come disponibilità documentale negli archivi di Stato e delle parrocchie – appaiono sufficienti a suscitare l’interesse della famiglia alla proposizione della istanza di aggiunta dei due cognomi ulteriori.
A tale proposito si richiama il parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 515/04 del 17 marzo 2004 che afferma che dalla attuale statuizione normativa “deve desumersi un ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome a fronte del quale la sfera di discrezionalità lasciata alla pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio di interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anche esso meritevole dall’ordinamento.”
6. Tuttavia nel caso in esame si ritiene che la possibilità di aggiungere al cognome anagrafico G…. quelli di T…. e M…. non possa rientrare tra i casi previsti dall’art. 84 e seguenti del d.P.R. n. 396 del 2000.
Infatti, seguendo l’interpretazione della citata sentenza n. 668 della IV Sezione del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2009 – dalla quale la Sezione non vede motivo di discostarsi – “la tutela del diritto al nome prevista dall’art. 7, del codice civile (“La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.”) non riguarda solo facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo, ma anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a titoli o denominazioni di casato.”
E’ da stabilire, in altre parole, se il diritto soggettivo in questione, di rivendicazione dei due cognomi in aggiunta a quello anagrafico, possa essere reclamato dal nucleo familiare di S. G. e non da altri rami dell’albero genealogico della famiglia che nel corso degli anni abbiano assunto con pari o maggiori diritti gli stessi cognomi.
Il citato art. 7 c.c. rinvia la competenza del riconoscimento dello specifico diritto soggettivo al Tribunale ordinario.
Pertanto in tale sede deve essere proposta la questione. La stessa ricorrente nel suo ricorso cita un caso del tutto analogo, trattato dal Tribunale di Roma il 18 gennaio 1984 “in cui la genuina identificazione del gruppo familiare a cui il soggetto apparteneva era realizzabile solo aggiungendo il secondo cognome”.
7.Va ancora rilevato che il provvedimento impugnato reca motivazioni diverse da quelle riportate nella relazione dell’Amministrazione, sulle quali la Sezione ha sopra espresso concordanza.
Tali motivazioni, riferite all’ambito della normativa di cui agli arrt. 84 e segg. del d.P.R. n. 396 del 2000, sono insufficienti per istruttoria e carenti per quanto concerne la indicazione delle ragione di salvaguardia del pubblico interesse.
8. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione secondo le indicazioni sopra riportate.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti indicati nelle considerazioni di cui sopra e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Siracusa Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola


Rispondi