Decurtazione stipendio durante la malattia
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Virgilio66
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Decurtazione stipendio durante la malattia
Buongiorno sono in malattia da un anno e tre mesi per malattia riconosciuta. Se dal mese prossimo continuo la malattia per un'altra patologia non riconosciuta dopo quanto tempo incominciano a ridurmi lo stipendio?
- nonno Alberto
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Virgilio66 ha scritto: dom ago 15, 2021 12:47 pm Buongiorno sono in malattia da un anno e tre mesi per malattia riconosciuta. Se dal mese prossimo continuo la malattia per un'altra patologia non riconosciuta dopo quanto tempo incominciano a ridurmi lo stipendio?
Quindi sei in aspettativa continuata da 15 mesi considerando che il periodo massimo nel quinquennio mobile è di 24 mesi ( 730/731) se bisestile per le forze armate e polizia a ordinamento militare)
mentre 18 mesi ( 548) giorni continuati o di 913 nel quinquennio mobile se appartenente a forza di polizia ordinamento civile.
Ciò detto, ripartendo con una nuova patologia non causa di servizio non vi sarà il rischio di decurtazione stipendiale al 50% poiché
prevista dal 13° mese mentre tu verrai riformato o decadrai prima, oppurre, ma questo dipende da te e dalla certificazione medica, idoneo al smi.
Spero che la causa di serivizio già riconosciuta sia stata deliberata " Si" dal comitato di verifica con relativo equo indennizzo.
Altresì di aver già provveduto alla richiesta dello scatto stipendiale dell'1,25% se ascritta alla cat A 8 e 7 diversamente alla richiesta del 2,50% se dalla 6° in giù.
Sicuramente avrai già provveduto alla richiesta di esenzione Tiket presso il tuo cup/Asl per la patologia.
Su 7 messaggi è la terza volta che ti rispondo e ancora non ho avuto il pia/dispiacere
Ciao Alberto
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Virgilio66
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Grazie per tutte le risposte che mi hai dato. La malattia è riconosciuta cat 8 e prendo l'indennità sulla busta paga. ciao e grazie ancora
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Hertz
Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Buongiorno Alberto non ho capito la frase non verra' decurtato lo stipendio dal 13 mese con una patologia non causa di servizio e perche' dai per scontato che il collega sia riformato. Davvero ti chiedo solo per capire se esiste un regolamento nel passaggio tra patologie asi e non causa di servizio.Grazie saluti
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Hertz
Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Chiedo scusa, non dai per scontato che il collega sia riformato ipotizzi anche una decadenza oppure l idoneita , ho letto velocemente la frase,s t
- nonno Alberto
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Hertz ha scritto: lun ago 16, 2021 5:16 pm Chiedo scusa, non dai per scontato che il collega sia riformato ipotizzi anche una decadenza oppure l idoneita , ho letto velocemente la frase,s t
Ciao Hertz,
Nel forum in qualità di Moderatore è presente il collega Roberto Mandarino che ritengo ancora oggi il massimo esperto in dinamiche di cause di servizio, riconoscimenti, aspettative ecc.
Sarebbe un immenso piacere avere un suo parere al tuo quesito.
Ciao Alberto
Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Ciao Alberto,
per un parere in merito al presente quesito, eventualmente ti converrebbe contattare Roberto Mandarino tramite e-mail, visto che l'ultimo suo intervento risale al settembre 2016 e l'ultima azione sul forum 40 giorni orsono.
Maurizio
per un parere in merito al presente quesito, eventualmente ti converrebbe contattare Roberto Mandarino tramite e-mail, visto che l'ultimo suo intervento risale al settembre 2016 e l'ultima azione sul forum 40 giorni orsono.
Maurizio
- nonno Alberto
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Hertz ha scritto: lun ago 16, 2021 5:16 pm Chiedo scusa, non dai per scontato che il collega sia riformato ipotizzi anche una decadenza oppure l idoneita , ho letto velocemente la frase,s t
Colgo l'occasione di precisare che non esiste più 8° max o 8° min.
È solo 8°
Ciao Alberto
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Virgilio66
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Ciao Alberto scusa per il ritardo con cui ti scrivo quindi allo scadere del limite massimo di malattia riferito all'ultimo quinquennio la riforma è automatica o viene sempre esaminata dalla commissione con eventuale idoneità. E se avviene quest'ultimo opzione e successivamente torno in malattia? Grazie per l'eventuale risposta
- nonno Alberto
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Virgilio66 ha scritto: lun ago 23, 2021 8:55 pm Ciao Alberto scusa per il ritardo con cui ti scrivo quindi allo scadere del limite massimo di malattia riferito all'ultimo quinquennio la riforma è automatica o viene sempre esaminata dalla commissione con eventuale idoneità. E se avviene quest'ultimo opzione e successivamente torno in malattia? Grazie per l'eventuale risposta
Ciao,
Presumo che non sei delle forze di polizia a ordinamento civile, per cui affinché tu possa avere maggiori informazioni sulla dinamica della riforma con relativi provvedimenti ti allego una circolare che sebbene del 2014 è ancora valida
Ciao Alberto
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Militare posto in congedo assoluto con decurtazione delle competenze stipendiali
Si segnala anche che, nel conteggio dei giorni risulta inserito il periodo di sospensione di attività della Commissione Medica Ospedaliera per il Covid-19.
Tale circostanza, a lui non imputabile, avrebbe determinato, in data 16 agosto 2020, il raggiungimento del 18° mese consecutivo di aspettativa per motivi sanitari, con conseguente decurtazione al 100% delle competenze stipendiali.
Vi è anche questo particolare:
Tuttavia, nella specie, i vari rinvii della visita medica cui avrebbe dovuto essere sottoposto l’odierno esponente hanno avuto come esito il verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza, datato 12.1.2021, che ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato, da collocare in congedo assoluto, a far data dal 24.8.2020, a causa di un quadro OMISSIS, accertato in relazione non soltanto alla visita medica diretta ma anche alla storia clinica.
N.B.: Ai fini della valutazione del biennio, risulta che in precedenza aveva fruito di un altro periodo di 175 giorni in cui si trovava in aspettativa per causa dipendente da servizio, dal 20.9.2017 al 13.3.2018, arrivando così a 729 gg. di aspettativa del quinquennio, così evitando il superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio ex art. 912 C.O.M., cioè 2 anni, e quindi 730 giorni, circostanza che gli avrebbe impedito di transitare nei ruoli civili.
Si segnala anche che, nel conteggio dei giorni risulta inserito il periodo di sospensione di attività della Commissione Medica Ospedaliera per il Covid-19.
Tale circostanza, a lui non imputabile, avrebbe determinato, in data 16 agosto 2020, il raggiungimento del 18° mese consecutivo di aspettativa per motivi sanitari, con conseguente decurtazione al 100% delle competenze stipendiali.
Vi è anche questo particolare:
Tuttavia, nella specie, i vari rinvii della visita medica cui avrebbe dovuto essere sottoposto l’odierno esponente hanno avuto come esito il verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza, datato 12.1.2021, che ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato, da collocare in congedo assoluto, a far data dal 24.8.2020, a causa di un quadro OMISSIS, accertato in relazione non soltanto alla visita medica diretta ma anche alla storia clinica.
N.B.: Ai fini della valutazione del biennio, risulta che in precedenza aveva fruito di un altro periodo di 175 giorni in cui si trovava in aspettativa per causa dipendente da servizio, dal 20.9.2017 al 13.3.2018, arrivando così a 729 gg. di aspettativa del quinquennio, così evitando il superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio ex art. 912 C.O.M., cioè 2 anni, e quindi 730 giorni, circostanza che gli avrebbe impedito di transitare nei ruoli civili.
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Re: Decurtazione stipendio durante la malattia
Questa sentenza chiarisce finalmente le idee anche all'Amministrazione ed Altri.
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Il CdS con la n. 3515 pubblicata il 05/05/2026 con Rif. Tar Lombardia, Accoglie l'Appello del collega M/llo CC. circa il recupero delle somme indebitamente percepite durante il periodo di aspettativa per infermità che veniva respinta la domanda di dipendenza da causa di servizio.
> - Recupero per somme corrisposte per interno, anziché a metà, nel periodo dal 9 dicembre 2016 al 8 giugno 2017 e per competenze stipendiali corrisposte per intero, anziché a zero, dal 9 giugno 2017 al 14 settembre 2017.
>> - Con ricorso di primo grado l’interessato contestava l’applicabilità del comma 4 dell’art. 39 d.P.R. 51/2009, invocando l’applicazione del comma 3 della medesima disposizione secondo cui, superati i 24 mesi dal collocamento in aspettativa in pendenza della domanda di riconoscimento della causa di servizio, non è dovuta la ripetizione degli emolumenti percepiti oltre il dodicesimo mese. Ad avviso del ricorrente, il recupero non era, quindi, dovuto, essendo stato collocato in aspettativa in data 9 dicembre 2015, mentre il decreto di diniego dell’ultima domanda di causa di servizio è stato adottato solo il 9 ottobre 2018, oltre i 24 mesi previsti dalla disposizione.
Il CdS precisa : (posto 4 brani)
1) - Questa sezione, nell’esaminare fattispecie analoghe a quella per cui è causa (sent. 30 maggio 2024 nn. 4845 e 4848, 15 marzo 2022, n. 2880 e, più di recente, sent. 14 novembre 2025 n. 8938), ha aderito all’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disciplina in questione, volta ad estendere il limite temporale dell’attività di recupero prevista dal comma 3 dell’art. 39 d.P.R. 51/2009 con riguardo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale anche al personale che, si trova, genericamente, in “aspettativa per infermità” ai sensi del successivo comma 4.
2) - Le coordinate ermeneutiche sopra richiamate vanno applicate anche alla fattispecie per cui è causa, in quanto contrassegnata dall’identità del quadro giuridico e fattuale.
3) - Risulta, quindi, perlomeno allo stato, superato il precedente orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame ..... (Leggere direttamente dall'allegato)
4) - Nel caso di specie non è contestato che il decreto di diniego della causa di servizio del 9 ottobre 2018 sia stato adottato oltre 24 mesi dalla data di collocamento in aspettativa (9 dicembre 2015), con conseguente decadenza ex lege dell’amministrazione dal diritto/dovere di recupero ai sensi del comma 4 dell’art. 39 d.P.R. 51 del 2009.
N.B.: Vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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Il CdS con la n. 3515 pubblicata il 05/05/2026 con Rif. Tar Lombardia, Accoglie l'Appello del collega M/llo CC. circa il recupero delle somme indebitamente percepite durante il periodo di aspettativa per infermità che veniva respinta la domanda di dipendenza da causa di servizio.
> - Recupero per somme corrisposte per interno, anziché a metà, nel periodo dal 9 dicembre 2016 al 8 giugno 2017 e per competenze stipendiali corrisposte per intero, anziché a zero, dal 9 giugno 2017 al 14 settembre 2017.
>> - Con ricorso di primo grado l’interessato contestava l’applicabilità del comma 4 dell’art. 39 d.P.R. 51/2009, invocando l’applicazione del comma 3 della medesima disposizione secondo cui, superati i 24 mesi dal collocamento in aspettativa in pendenza della domanda di riconoscimento della causa di servizio, non è dovuta la ripetizione degli emolumenti percepiti oltre il dodicesimo mese. Ad avviso del ricorrente, il recupero non era, quindi, dovuto, essendo stato collocato in aspettativa in data 9 dicembre 2015, mentre il decreto di diniego dell’ultima domanda di causa di servizio è stato adottato solo il 9 ottobre 2018, oltre i 24 mesi previsti dalla disposizione.
Il CdS precisa : (posto 4 brani)
1) - Questa sezione, nell’esaminare fattispecie analoghe a quella per cui è causa (sent. 30 maggio 2024 nn. 4845 e 4848, 15 marzo 2022, n. 2880 e, più di recente, sent. 14 novembre 2025 n. 8938), ha aderito all’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disciplina in questione, volta ad estendere il limite temporale dell’attività di recupero prevista dal comma 3 dell’art. 39 d.P.R. 51/2009 con riguardo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale anche al personale che, si trova, genericamente, in “aspettativa per infermità” ai sensi del successivo comma 4.
2) - Le coordinate ermeneutiche sopra richiamate vanno applicate anche alla fattispecie per cui è causa, in quanto contrassegnata dall’identità del quadro giuridico e fattuale.
3) - Risulta, quindi, perlomeno allo stato, superato il precedente orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame ..... (Leggere direttamente dall'allegato)
4) - Nel caso di specie non è contestato che il decreto di diniego della causa di servizio del 9 ottobre 2018 sia stato adottato oltre 24 mesi dalla data di collocamento in aspettativa (9 dicembre 2015), con conseguente decadenza ex lege dell’amministrazione dal diritto/dovere di recupero ai sensi del comma 4 dell’art. 39 d.P.R. 51 del 2009.
N.B.: Vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.